ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
della  nota  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti -
Direzione  generale per le infrastrutture della navigazione marittima
ed   interna,  Divisione 6ª,  prot.  n. MINFTRA/DINFR/2580,  in  data
21 marzo 2006, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato
il  22 maggio 2006, depositato in cancelleria il successivo 23 maggio
ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2006.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' l'atto di intervento della societa' Porto Turistico
Domiziano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 settembre  2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi   l'avvocato   Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione  Toscana,
l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luca Graziani per la societa'
Porto Turistico Domiziano.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 22 maggio 2006 e depositato il
successivo  23  maggio,  la  Regione Toscana ha proposto conflitto di
attribuzione  nei  confronti  dello  Stato,  impugnando  la  nota del
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per   le  infrastrutture  della  navigazione  marittima  ed  interna,
Divisione 6ª, prot. n. MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006.
    2.  -  La  ricorrente  premette di avere proposto, in precedenza,
ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  in  ordine  alle  note del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto
di Viareggio, del 12 e 26 febbraio 2003 «con le quali si riassumevano
in  capo allo  Stato le competenze in materia di concessioni sui beni
del  demanio  marittimo  portuale, con specifico riguardo al Porto di
Viareggio».
    Ricorda,  quindi, che con la sentenza n. 89 del 2006 questa Corte
ha  accolto  il  suddetto  ricorso,  in quanto il nuovo sistema delle
competenze, disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda della Costituzione),
impedisce  che  possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei
porti  nel  d.P.C.m.  21 dicembre  1995  (Identificazione  delle aree
demaniali  marittime  escluse  dalla  delega  alle  Regioni  ai sensi
dell'art. 59  del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ai fini del riparto
delle  funzioni  amministrative  in  materia.  La  Corte  ha, quindi,
statuito  che  lo  Stato  non puo' ritenersi competente in materia di
concessioni  sui  beni del demanio marittimo siti nelle aree portuali
di  interesse  regionale  o  interregionale  e,  quindi, nel porto di
Viareggio.
    3.  -  Con  la  nota  ora  impugnata,  trasmessa  alla  Direzione
marittima di Livorno, nonche' per conoscenza alla Regione Toscana, in
ossequio  alla  suddetta  pronuncia  della  Corte,  da  un  lato, con
specifico riguardo al porto di Viareggio, si dispone il trasferimento
della  documentazione  relativa a concessioni demaniali al competente
ente  territoriale;  dall'altro, in attesa della soluzione definitiva
della complessiva questione del riparto di competenze in materia, «si
invita  la  Direzione marittima di Livorno ad evidenziare agli uffici
marittimi  dipendenti che la sentenza non riguarda i porti diversi da
quello di Viareggio».
    4. - La Regione ricorrente prospetta, quindi, la violazione degli
artt. 5,  117  e 118 della Costituzione, anche alla luce dei principi
affermati  dalla  sentenza  n. 89  del 2006, che si sostanziano nella
affermazione, in generale, dell'illegittimita' della riappropriazione
da  parte  dello  Stato di funzioni concernenti il demanio marittimo,
basata  sull'inserimento  dei  porti  nel citato d.P.C.m. 21 dicembre
1995.
    Il  richiamo,  infatti,  dell'art. 105  del  decreto  legislativo
31 marzo   1998,   n. 112   (Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al suddetto
d.P.C.m.  non  comporta  il  conferimento  allo  stesso  di efficacia
legislativa  e  neppure  vale  a sanare i vizi di legittimita' che lo
inficiano  o  comunque  ad  attribuire  ad  esso  una nuova o diversa
efficacia.
    Ad avviso della Regione, pertanto, «su tale d.P.C.m. lo Stato non
puo'  piu'  fondare  la  propria  competenza  per  nessuno  dei porti
turistici   e   commerciali,  di  rilevanza  economica  regionale  ed
interregionale  siti  nella  Regione  Toscana:  oltre  a Viareggio si
rinvengono Marciana Marina, Campo nell'Elba, Porto Azzurro, Rosignano
Marittimo, Cecina, San Vincenzo, Scarlino, Castiglione della Pescaia,
Monte Argentario, Isola del Giglio».
    A giudizio della ricorrente, quindi, la nota sulla quale verte il
conflitto  vanificherebbe  del  tutto  la  legislazione  regionale  e
comporterebbe    la    violazione    delle    competenze    regionali
costituzionalmente  garantite  dagli artt. 117 e 118 Cost. - anche in
relazione all'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 - nelle materie del
governo  del  territorio, di porti e aeroporti civili, di grandi reti
di  trasporto  e di navigazione, di turismo ed industria alberghiera,
di lavori pubblici.
    La  ricorrente  ricorda,  infine,  di aver attribuito le relative
funzioni  amministrative  ai  Comuni,  in attuazione del principio di
sussidiarieta',  ai  sensi  dell'art. 27,  comma 3, della legge della
Regione  Toscana 1° dicembre  1998,  n. 88  (Attribuzione  agli  enti
locali  e  disciplina  generale  delle  funzioni amministrative e dei
compiti  in  materia  di  urbanistica  e pianificazione territoriale,
protezione  della  natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo,  energia  e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e
trasporti  conferite  alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112),
stabilendo  che «sono attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le
concessioni  di  beni  del  demanio  marittimo  e  di  zone  del mare
territoriale,   nonche'   del   demanio   lacuale  e  fluviale».  Per
l'esercizio  di tali funzioni sono state, altresi', rivolte ai Comuni
direttive  con  la  circolare «Funzioni amministrative concernenti il
rilascio  di  concessioni  sui  beni  del demanio marittimo: porti di
rilevanza  economica  regionale  e  interregionale», approvata con la
delibera della Giunta regionale n. 51 del 21 gennaio 2002.
    5. - Il 13 giugno 2006 si e' costituito in giudizio il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato
inammissibile e comunque non fondato.
    L'Avvocatura,  in  particolare,  osserva  che il provvedimento in
questione  si  limita  a  comunicare,  esplicitandone  il  senso,  il
dispositivo  della  sentenza  n. 89 del 2006, ai fini della immediata
attuazione della stessa.
    Sottolinea la difesa dello Stato che l'espressione «porti diversi
da quello di Viareggio» e' del tutto generica, nel senso che non solo
non  fa  riferimento  espressamente  ad  alcuno dei porti turistici e
commerciali  di  rilevanza economica regionale ed interregionale siti
nella  Regione Toscana, ma nemmeno cita gli ulteriori porti di cui al
d.P.C.m.  del 1995, allocati nelle altre Regioni del territorio dello
Stato.
    Altro    profilo   di   inammissibilita'   e'   rinvenuto   nella
insufficiente  esplicitazione  delle  censure  poste a fondamento del
ricorso,  nel  quale  verrebbe  apoditticamente dedotta la violazione
degli   artt. 5,  117  e  118  Cost.,  limitandosi  la  ricorrente  a
richiamare la motivazione della sentenza n. 89 del 2006.
    6. - Ha spiegato intervento nel giudizio, con comparsa depositata
nella  cancelleria  di  questa  Corte  il 18 luglio 2006, la societa'
Porto  Turistico  Domiziano,  quale  concessionaria  di  uno specchio
d'acqua  nel  Porto  Santo  Stefano,  destinato  ad ormeggio grazie a
pontili  galleggianti.  La  societa'  ha dedotto l'inammissibilita' e
comunque   l'infondatezza   del  conflitto  sollevato  dalla  Regione
Toscana.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Toscana ha
proposto   conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello  Stato,
impugnando la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-   Direzione   generale  per  le  infrastrutture  della  navigazione
marittima  ed  interna,  del  21 marzo 2006, trasmessa alla Direzione
marittima  di Livorno, nonche', per conoscenza, alla Regione Toscana.
Con  detta  nota,  in ossequio alla sentenza n. 89 del 2006 di questa
Corte,  si  dispone, con specifico riguardo al porto di Viareggio, il
trasferimento   della   documentazione   relativa   alle  concessioni
demaniali   al  competente  ente  territoriale  e,  in  attesa  della
soluzione  definitiva  della  complessiva  questione  del  riparto di
competenze  in  materia, «si invita la Direzione marittima di Livorno
ad  evidenziare  agli uffici marittimi dipendenti che la sentenza non
riguarda i porti diversi da quello di Viareggio».
    2.  -  Secondo  la  ricorrente,  la  nota  lederebbe  le  proprie
attribuzioni  in  quanto  lo  Stato,  nel ritenere riferibili solo al
porto  di  Viareggio i principi contenuti nella citata sentenza n. 89
del  2006,  affermerebbe  la propria competenza sui porti turistici e
commerciali,  di rilevanza economica regionale e interregionale, siti
nella  Regione,  ulteriori  rispetto  a quello di Viareggio (porti di
Marciana Marina, Campo nell'Elba, Porto Azzurro, Rosignano Marittimo,
Cecina,  San  Vincenzo,  Scarlino,  Castiglione  della Pescaia, Monte
Argentario, Isola del Giglio), in violazione degli artt. 5, 117 e 118
della Costituzione.
    3.  -  Cio'  premesso,  in  via preliminare va ricordato che, con
ordinanza   letta   in  pubblica  udienza,  e'  stata  dichiarata  la
inammissibilita'  dell'intervento spiegato in giudizio dalla societa'
Porto Turistico Domiziano.
    E,  infatti,  la  giurisprudenza  di questa Corte e' costante nel
ritenere  che  nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e
Regioni   non   possono   intervenire   soggetti  diversi  da  quelli
legittimati  a  promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che gli
atti   impugnati   siano   oggetto  di  un  giudizio  comune  in  cui
l'interventore assume la qualita' di parte e la pronuncia della Corte
sia  «suscettibile  di  condizionare  la  stessa  possibilita' che il
giudizio  comune  abbia  luogo»  (sentenze n. 89 del 2006, n. 386 del
2005).
    Non  ricorrendo  nella  specie la circostanza da ultimo indicata,
deve essere tenuto fermo l'orientamento che esclude la legittimazione
ad  intervenire  in giudizio dei predetti soggetti, nei limiti in cui
e'  inteso  a  salvaguardare  il  tono  costituzionale  dei conflitti
affidati al giudizio della Corte.
    4.  -  Ancora  in  via  preliminare  devono  essere  disattese le
eccezioni  di inammissibilita' formulate dal Presidente del Consiglio
dei  ministri,  in  quanto, da un lato, non e' ravvisabile la dedotta
genericita'  o  insufficienza  dei parametri costituzionali invocati;
dall'altro,  l'atto  impugnato e' idoneo, di per se', come di seguito
precisato,   ad   incidere   su   competenze  della  Regione  Toscana
costituzionalmente garantite.
    5. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
    6.   -   Il   contenuto  della  nota  ministeriale  impugnata  e'
sostanzialmente  duplice.  Da  un  lato,  infatti, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti impartisce ai propri uffici dipendenti
direttive  per  l'esecuzione della sentenza di questa Corte n. 89 del
2006,  disponendo  che sia trasmessa la documentazione concernente le
concessioni  demaniali  sulle  aree  portuali al Comune di Viareggio;
dall'altro lato, invita gli uffici stessi, dandone notizia anche alla
Regione   Toscana,   «in  attesa  della  soluzione  definitiva  della
complessiva  questione  del  riparto  di competenze, la quale involge
profili  politico-istituzionali  che possono essere deliberati solo a
livello  politico  generale»,  a  non  tener conto della pronuncia di
questa Corte se non per il solo porto di Viareggio.
    In tal modo, il Ministero medesimo ha inteso riappropriarsi della
competenza  a provvedere in ordine alle stesse concessioni demaniali,
con  implicito,  ma  chiaro, riferimento agli altri porti turistici e
commerciali  di rilevanza economica regionale ed interregionale, siti
nel  territorio  della  Regione  Toscana,  che  sono  stati  poc'anzi
indicati.
    Orbene,    e'   di   tutta   evidenza   che,   con   tale   atto,
l'Amministrazione  statale  ha  effettuato  una  rivendicazione della
propria   competenza   in  materia;  con  cio'  disattendendo  quanto
affermato  da  questa  Corte,  sia  pure con riferimento specifico al
porto di Viareggio, in ordine a tutte le strutture portuali aventi le
caratteristiche  di porti regionali o interregionali non di rilevanza
economica nazionale o internazionale.
    Non  e',  pertanto,  dubbio,  che, in tal modo, la nota impugnata
violi  la  competenza spettante alla Regione Toscana nella materia de
qua.
    7. - A questo proposito giova ribadire che questa Corte (sentenze
numeri  89  e  90  del 2006, e n. 322 del 2000) ha gia' avuto modo di
precisare  che  il  richiamo  effettuato  nell'art. 105  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al d.P.C.m.
21 dicembre  1995  (Identificazione  delle  aree  demaniali marittime
escluse  dalla  delega  alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R.
24 luglio  1977,  n. 616) non comporta affatto il conferimento a tale
atto  di  «efficacia  legislativa»,  ne'  vale  a  sanare  i  vizi di
legittimita'  che  lo  inficino, o comunque ad attribuire ad esso, in
quanto  tale,  una  nuova  o diversa efficacia. In altri termini - ha
precisato  la  Corte  -  il richiamo del suddetto atto amministrativo
vale  semplicemente  a  definire per relationem la portata del limite
introdotto  dal  decreto  legislativo al conferimento di funzioni, ma
con   riguardo   al   contenuto  dell'atto  richiamato  quale  esiste
attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia di esso
propria tuttora permanga.
    La  Corte  ha cosi' ritenuto che «e' da escludere, dunque, che il
riferimento  al  suddetto  d.P.C.m. nelle norme statali, citate negli
atti impugnati, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree
portuali  di interesse regionale o interregionale al novero di quelle
escluse  dal  conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro
«preminente interesse nazionale»» (sentenza n. 89 del 2006).
    D'altronde,  il  nuovo sistema delle competenze, introdotto dalla
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V
della   parte   seconda  della  Costituzione),  impedisce  che  possa
attribuirsi  attuale  valenza  all'inserimento  dei porti turistici e
commerciali,  di rilevanza economica regionale ed interregionale, nel
d.P.C.m.  del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative
in materia portuale.
    A  cio'  va aggiunto che la materia del turismo e' attualmente di
competenza  legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con
attribuzione  delle  funzioni  amministrative  agli enti territoriali
minori,  secondo  i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione
(citata sentenza n. 90 del 2006).
    8.  -  L'orientamento  di questa Corte, ora richiamato - il quale
afferisce  proprio al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni,
quale   risulta   dal  nuovo  Titolo  V  della  Parte  seconda  della
Costituzione,  e  ha portata ricostruttiva generale del nuovo assetto
introdotto dalla novella del 2001 - e' stato ribadito, da ultimo, con
la  sentenza  n. 255 del 2007, con la quale si e' riaffermato che «il
nuovo assetto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale
n. 3  del  2001,  impedisce  che  possa  attribuirsi  attuale valenza
all'inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995,
ai fini del riparto delle funzioni amministrative».
    9.  -  Le suddette considerazioni possono essere utilizzate anche
nel  caso  di  specie,  atteso che deve ritenersi in contrasto con il
delineato  riparto  delle  competenze  tra  lo  Stato e le Regioni in
materia portuale la rivendicazione di una generale competenza statale
nella materia stessa.
    Pertanto,  in  accoglimento  del  ricorso  proposto dalla Regione
Toscana,  va  dichiarato  che  non  spettava  allo Stato affermare la
propria  competenza  nella  materia  delle  concessioni  sui beni del
demanio  marittimo  portuale  nei  porti  turistici  e commerciali di
rilevanza  economica  regionale  ed interregionale siti nella Regione
Toscana,  ulteriori rispetto al porto di Viareggio (porti di Marciana
Marina,  Campo nell'Elba, Porto Azzurro, Rosignano Marittimo, Cecina,
San  Vincenzo, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario,
Isola  del  Giglio),  con la conseguenza che deve essere annullata la
impugnata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
21 marzo 2006, nella parte in cui si invita la Direzione marittima di
Livorno  ad  evidenziare  agli  uffici  marittimi  dipendenti  che la
sentenza  n. 89  del  2006  non riguarda i porti diversi da quello di
Viareggio.
    10.-  Quanto sin qui affermato, d'altronde, come gia' ritenuto da
questa  Corte  (sentenze  numeri 89 e 90 del 2006 e n. 255 del 2007),
non  esclude  che  lo  Stato  possa  procedere  per il futuro, con la
necessaria  partecipazione  delle  Regioni interessate in ossequio al
principio  di  leale  collaborazione, a riconoscere a taluni porti, e
dunque  anche  a  quelli  in  questione,  per  la  loro dimensione ed
importanza, quel carattere di rilevanza economica internazionale o di
preminente  interesse  nazionale,  che  sia  idoneo a giustificare la
competenza legislativa ed amministrativa dello Stato sui porti stessi
e sulle connesse aree portuali.