ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza del 14 marzo 2006 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Petruzzo Anna Rosa ed altri nella qualita' di eredi di Petruzzo Carmine e INPDAP ed altra, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ยช serie speciale, edizione straordinaria del 26 aprile 2007; Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella; Ritenuto che nel corso di un giudizio civile, promosso dai figli di Carmine Petruzzo - dipendente di un ente locale deceduto in corso di servizio - contro l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e diretto ad ottenere l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire una quota pari al 60 per cento, da dividersi in parti uguali, dell'indennita' premio di servizio dovuta al loro genitore (indennita' che l'INPDAP aveva corrisposto in misura integrale a Grazia Merico, coniuge in seconde nozze del Petruzzo), il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l'indennita' sia ripartita tra di essi secondo le previsioni dell'art. 5, terzo comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); che il rimettente premette che la norma censurata - la quale reca la disciplina dell'erogazione in forma indiretta dell'indennita' premio di servizio - e' stata oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimita' sotto vari aspetti, e che tali pronunce sono state, in parte, conseguenza dell'affermato venir meno di una razionale giustificazione della diversita' di disciplina tra l'indennita' premio di servizio prevista per i dipendenti degli enti locali e l'indennita' di buonuscita spettante ai dipendenti statali, e, in parte, effetto del superamento del carattere meramente previdenziale delle indennita' di fine servizio dei dipendenti pubblici e del riconoscimento della loro concorrente natura di retribuzione differita, la cui devoluzione ereditaria deve essere soggetta alle normali regole successorie; che il giudice a quo afferma che, nel caso sottoposto al suo esame, l'operato dell'INPDAP - il quale ha corrisposto l'intera indennita' premio di servizio al coniuge superstite del dipendente - e' stato conforme alle previsioni dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968 (in base alle quali la prole maggiorenne del dipendente deceduto in attivita' di servizio ha diritto a percepire l'indennita' premio di servizio solamente in mancanza del coniuge superstite) e che pero' la predetta norma contrasta con l'art. 3 Cost., in considerazione della ingiustificata disparita' di trattamento che si verifica rispetto alle stesse categorie di superstiti di dipendenti dello Stato, per i quali l'art. 5, terzo comma, del d. P. R. n. 1032 del 1973 stabilisce che, se con il coniuge superstite concorrano piu' orfani maggiorenni, l'indennita' e' attribuita nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali tra loro, agli orfani; che il rimettente aggiunge che, rispetto al coniuge superstite ed ai figli maggiorenni, la norma censurata non subordina il diritto alla corresponsione dell'indennita' premio di servizio alla sussistenza di una situazione di effettiva convivenza a carico del lavoratore defunto, sicche' deve anche escludersi che, nei rapporti interni tra le suddette categorie di superstiti, la funzione previdenziale dell'indennita' possa giustificare l'ordine di precedenza dettato dall'art. 3 della legge n. 152 del 1968. Considerato che il Tribunale di Lecce dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimita' dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede che, laddove con il coniuge superstite concorrano orfani maggiorenni, l'indennita' sia ripartita tra di essi secondo le previsioni dell'art. 5, terzo comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); che il rimettente denuncia la ingiustificata disparita' di trattamento che si verificherebbe ai danni degli orfani maggiorenni del dipendente di ente locale deceduto in corso di servizio (i quali, nel caso in cui vi sia anche il coniuge superstite, non concorrono nella distribuzione dell'indennita' premio di servizio che viene attribuita integralmente al coniuge), rispetto agli orfani maggiorenni del dipendente statale deceduto anch'esso in corso di servizio (i quali, anche nel caso di coesistenza con il coniuge superstite, percepiscono comunque una quota dell'indennita' di buonuscita); che la questione e' manifestamente inammissibile, perche', se e' consentito che il trattamento di fine rapporto del dipendente puo' essere sottratto all'asse ereditario per essere devoluto in via preferenziale a soggetti legati al lavoratore da un determinato vincolo familiare, deve essere riconosciuto al legislatore un certo grado di discrezionalita' nell'individuare i soggetti beneficiari ed i criteri per distribuire l'emolumento tra di essi; che, al riguardo, non vi e' una sola soluzione logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo, essendo invece necessario operare una scelta tra varie opzioni possibili e tutte lecite, come e' confermato dal fatto che nell'ordinamento sono rinvenibili plurimi modelli legislativi di erogazione in forma indiretta dei trattamenti di fine rapporto spettanti ai lavoratori dei vari settori pubblici e privati (art. 5 del d. P. R. n. 1032 del 1973, per i dipendenti dello Stato; art. 3 della legge n. 152 del 1968, per i dipendenti degli enti locali; art. 2122 del codice civile, per i dipendenti privati e quelli degli enti parastatali), i quali, con riferimento ai soggetti beneficiari e ai criteri di distribuzione dell'emolumento, presentano differenze tali da non consentire un raffronto circoscritto ad un singolo aspetto; che, con riferimento alla questione sollevata dal rimettente, non possono essere utilmente invocate le sentenze con le quali la Corte ha dichiarato l'illegittimita' di norme relative all'indennita' di premio servizio a seguito della riscontrata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina dell'indennita' di buonuscita, perche' in quei casi le disposizioni dichiarate illegittime comportavano la mancata insorgenza del diritto all'indennita' premio di servizio in ipotesi nelle quali invece la disciplina per l'indennita' di buonuscita prevedeva la corresponsione dell'emolumento (v. sentenze n. 763 e n. 821 del 1988). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.