ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1,
della  legge  della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma
del  trasporto  pubblico locale in Lombardia), promosso con ordinanza
del  20 settembre 2006 dal giudice di pace di Milano nel procedimento
civile  vertente  tra  Vian  Ivana  e  la  A.T.M. - Azienda Trasporti
Milanese  S.p.a.,  iscritta  al  n. 342 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007;
    Visti  l'atto  di  costituzione  della A.T.M. - Azienda Trasporti
Milanese   S.p.a.,   nonche'   l'atto  di  intervento  della  Regione
Lombardia;
    Udito  nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Ritenuto  che  con ordinanza in data 20 settembre 2006 il giudice
di pace di Milano, nel corso di una causa di opposizione ad ordinanza
ingiunzione  promossa da Ivana Vian contro la S.p.A. A.T.M. - Azienda
Trasporti   Milanese,   ha   sollevato,   su  eccezione  della  parte
ricorrente,  in  riferimento  agli  artt. 3,  97, 117, secondo comma,
lettera m),   e   terzo   comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della
Regione  Lombardia  29 ottobre  1998,  n. 22  (Riforma  del trasporto
pubblico  locale  in  Lombardia),  nella  parte in cui stabilisce una
sanzione pecuniaria in misura fissa, pari a cento volte il valore del
biglietto  ordinario  di  corsa semplice di classe minima, in caso di
utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale senza biglietto;
        che  il  giudice  a  quo  ritiene  rilevante  la questione di
legittimita'  costituzionale,  come  formulata  negli  atti difensivi
della  parte  ricorrente,  rilevando  che  «la  decisione  nel merito
dipendera'  dal  tenore  della  sentenza  che la Corte costituzionale
vorra'  emettere, anche in relazione alla possibilita' che il giudice
di  pace ridetermini la misura della sanzione, ovvero la mantenga nel
minimo,  in  relazione  alle modalita' di commissione dell'infrazione
medesima, come accertate in giudizio»;
        che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il giudice
rimettente, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, osserva che
«la  determinazione  della  sanzione  in  misura  fissa  impedisce la
valutazione   del   comportamento   tenuto  dal  ricorrente,  facendo
corrispondere  una  sanzione  pecuniaria  piu'  grave ad un piu' alto
grado   di   colpa»:   cio'   contrasterebbe   con  il  principio  di
ragionevolezza,  in  quanto  la  norma  tratterebbe  in  modo  eguale
situazioni diverse;
        che,  in  ordine  al  dedotto  contrasto  con l'art. 97 della
Costituzione,  il  rimettente  rileva  che  «la  facolta' concessa al
direttore  generale  dell'ATM  di  emettere  le ordinanze ingiunzioni
potrebbe  non  garantire  l'imparzialita'  e  il buon andamento della
pubblica amministrazione, rispondendo l'ATM, ora societa' per azioni,
ad esigenze di carattere manageriale, ove logiche di bilancio possono
prevalere sull'esigenza di repressione degli abusi»;
        che,  infine,  in  riferimento  all'art. 117,  secondo comma,
lettera m),   e   terzo  comma,  della  Costituzione,  la  norma  che
stabilisce    una   misura   fissa   per   la   sanzione   pecuniaria
contrasterebbe,  ad  avviso  del  giudice a quo, con quanto stabilito
dalla legge quadro statale in materia di sanzioni amministrative;
        che, infatti, gli artt. 10 e 11 della legge 24 novembre 1981,
n. 689,   espressamente   prevedono  la  determinazione  di  sanzioni
pecuniarie  minime  e massime per l'infrazione, in modo da consentire
la  valutazione  della  gravita' della violazione e dell'opera svolta
dall'agente  per  la  sua eventuale eliminazione e da tenere altresi'
conto   della   personalita'   e   delle  condizioni  economiche  del
trasgressore;
        che   nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  si  e'  costituita
l'Azienda   Trasporti   Milanesi   S.p.A.,  concludendo  per  la  non
fondatezza della questione di legittimita' costituzionale;
        che,  ad avviso della parte privata, il sistema sanzionatorio
amministrativo  e'  dotato di una spiccata specificita' ed autonomia,
con  la  conseguenza che la scelta del legislatore di determinare una
sanzione  in misura fissa non sarebbe irragionevole, non esistendo un
principio   generale   relativo   alla   graduazione  delle  sanzioni
amministrative,  soprattutto nel campo del trasporto pubblico locale:
l'individuazione   delle   condotte  trasgressive  e  delle  relative
sanzioni  rientra  -  si  osserva - nella piu' ampia discrezionalita'
legislativa,  mentre  la  parita'  di trattamento si estrinseca nella
omogeneita'  della  tariffa  richiesta  e  nel momento sanzionatorio,
attraverso la previsione di una sanzione in misura fissa;
        che la parte privata esclude altresi' il denunciato contrasto
con  l'art. 97 della Costituzione, perche' il fine sociale perseguito
dalla  pubblica  amministrazione  locale  nel  fissare le tariffe del
servizio  si esplicherebbe, anche e soprattutto, nella determinazione
della  sanzione  pecuniaria amministrativa, che l'art. 16 della legge
regionale fissa in cento volte la tariffa di corsa semplice;
        che,  infine,  la  difesa  dell'A.T.M. esclude la sussistenza
della   violazione   dell'art. 117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione,  rilevando  che in materia di trasporto pubblico locale
le  Regioni  hanno ormai una potesta' legislativa esclusiva, ai sensi
del quarto comma dello stesso art. 117;
        che  e'  intervenuta in giudizio la Regione Lombardia, che ha
concluso  per  la  manifesta inammissibilita' e, in subordine, per la
manifesta infondatezza della questione;
        che la questione sarebbe inammissibile, innanzitutto, perche'
il  giudice  rimettente avrebbe completamente omesso di descrivere la
concreta   fattispecie;   in   secondo   luogo,   per   imprecisa   e
contraddittoria prospettazione del thema decidendum; inoltre, perche'
l'ordinanza  di rimessione si limiterebbe ad accogliere acriticamente
la  prospettazione contenuta negli atti difensivi, senza contenere le
indispensabili autonome valutazioni del giudice a quo;
        che,  ad avviso della Regione Lombardia, la questione sarebbe
inammissibile   altresi'   in   relazione  ad  alcuni  dei  parametri
costituzionali  evocati:  la  censura  in relazione all'art. 97 della
Costituzione  sarebbe  prospettata  in  via  meramente  ipotetica  ed
astratta,  non  essendo  chiaro  perche'  l'art. 16 della legge della
Regione  Lombardia  n. 22  del 1998 possa comportare la prevalenza di
logiche di bilancio rispetto all'esigenza di una corretta repressione
degli  abusi,  ne'  essendo  dato  comprendere  in  che  senso questa
circostanza    comporterebbe   la   violazione   dell'art. 97   della
Costituzione;  la  dedotta  violazione dell'art. 3 della Costituzione
non  sarebbe  assistita  dalla  necessaria  indicazione  del  tertium
comparationis  e non fornirebbe alcuna informazione sulla fattispecie
nella  quale  e'  maturata  la  vicenda; quanto all'art. 117, secondo
comma,   lettera m),   della  Costituzione,  tale  parametro  sarebbe
invocato  senza  che  il  giudice  abbia  motivato in ordine alla non
manifesta infondatezza;
        che,  nel  merito,  rientrerebbe  nella  discrezionalita' del
legislatore  sia la individuazione delle condotte punibili, sia anche
la  scelta  e la quantificazione delle sanzioni; l'imparzialita' e il
buon andamento della pubblica amministrazione, garantiti dall'art. 97
della  Costituzione,  non  sarebbero  lesi  dalla  previsione  di una
sanzione  fissa  applicabile  nei  confronti  di  chi viene trovato a
viaggiare  su  un  mezzo  pubblico senza un idoneo titolo di viaggio,
giacche'  la  corretta  repressione  degli  abusi e' servente proprio
all'attuazione dell'art. 97 della Costituzione e non in contrasto con
esso;   la   materia   del  trasporto  pubblico  locale  rientrerebbe
nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto
comma dell'art. 117 della Costituzione;
        che,  in  prossimita'  della  Camera  di consiglio, la difesa
dell'ATM ha depositato una memoria illustrativa.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita' costituzionale,
sollevata  dal giudice di pace di Milano, investe l'art. 16, comma 1,
della  legge  della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma
del  trasporto  pubblico  locale  in  Lombardia),  nella parte in cui
stabilisce  una  sanzione  pecuniaria  in  misura fissa, pari a cento
volte  il  valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe
minima,  in  caso di utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale
senza  biglietto,  ed e' posta in riferimento agli artt. 3, 97 e 117,
secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione;
        che   l'ordinanza   di  rimessione  omette  completamente  di
descrivere  la  fattispecie  oggetto  del  giudizio  a quo,  con cio'
rendendo  impossibile  il  vaglio dell'effettiva applicabilita' della
norma censurata al caso dedotto;
        che   tale   omissione   comporta   -   secondo  la  costante
giurisprudenza  di  questa  Corte (da ultimo, ordinanze n. 132, 243 e
251  del  2007)  -  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione
sollevata;
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.