ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186 del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
sostituito  dall'art. 5  del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003,  n. 214,  promosso dal
Tribunale  di  Roma  nel  procedimento  penale a carico di n. F., con
ordinanza   del  3 aprile  2006,  iscritta  al  n. 219  del  registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Visti   l'atto  di  costituzione  di  n. F.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  3 aprile  2006,  il  giudice
monocratico  del  Tribunale  di  Roma  ha  sollevato,  in riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo  codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
1° agosto  2003,  n. 214,  nella  parte in cui detta norma prevede la
competenza  del tribunale, anziche' del giudice di pace, per il reato
di guida sotto l'influenza dell'alcool;
        che,  riferisce  il  rimettente, n. F., imputato del reato di
cui  all'art. 186,  comma 2, del codice della strada, ha eccepito nel
corso del giudizio tale illegittimita' costituzionale, denunciando la
disparita'  di trattamento, in tema di competenza, tra le fattispecie
normative previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada;
        che,   osserva   il   rimettente,  a  seguito  della  riforma
legislativa  prevista  dal  decreto-legge  27  giugno 2003, n. 151, e
successiva  legge di conversione legge 1° agosto 2003, n. 214, per il
reato  previsto  dall'art. 186,  comma 2, del codice della strada, e'
stato  introdotto  il  regime  della  attribuzione  di  competenza al
tribunale, ratione materiae;
        che   al  contrario,  secondo  il  Tribunale  rimettente,  la
fattispecie  prevista  dall'art. 187 del codice della strada e' stata
incisa   dalla   riforma   de   qua   limitatamente  alla  disciplina
sanzionatoria,   dovendosi   ritenere   che   sia  rimasta  invariata
l'originaria  attribuzione  di  competenza  per materia al giudice di
pace;
        che,  di  conseguenza,  per  la guida in stato di ebbrezza la
competenza  sarebbe  devoluta  al  tribunale,  mentre per la guida in
stato  di  alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti,
la competenza per il giudizio resterebbe al giudice di pace;
        che,  secondo  il  rimettente,  tale  diversa attribuzione di
competenza,   per  fattispecie  che  presentano  la  medesima  ratio,
integrerebbe  una  violazione  del  principio  di eguaglianza sancito
dall'art. 3 Cost.;
        che,   infatti,   in  forza  della  riforma  introdotta,  nel
procedimento  per  il  reato  di  guida  in  stato  di alterazione da
sostanza   stupefacente,  previsto  dall'art. 187  del  codice  della
strada,  sussistendo  la  competenza  del  giudice di pace l'imputato
potra'   beneficiare,   ove   ne   ricorrano   i  presupposti,  della
dichiarazione  di improcedibilita' ex art. 34 del decreto legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468), per la particolare tenuita' del fatto;
        che,   inoltre,   in  tale  fattispecie,  la  pena  congiunta
dell'ammenda   e   dell'arresto   e'   stata   sostituita,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 274 del
2000,   con  la  pena  alternativa  della  pena  pecuniaria  e  della
permanenza  domiciliare  (ovvero  con  la pena del lavoro di pubblica
utilita),  con  la  conseguente  possibilita'  per il reo di chiedere
l'oblazione ex art. 162-bis del codice penale;
        che,  al contrario, nel procedimento previsto per il reato di
cui  all'art. 186 del codice della strada, punito con pena cumulativa
dell'arresto   e   dell'ammenda,  sarebbe  preclusa  all'imputato  la
possibilita' di accedere all'oblazione;
        che  cio'  determinerebbe  una  ingiustificata  differenza di
trattamento tra le due fattispecie;
        che  invero,  prosegue  il  rimettente,  le  due  fattispecie
incriminatici  (guida  sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato
di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) tutelano
il medesimo bene giuridico, che e' quello dell'ordine pubblico, hanno
il  medesimo  oggetto  giuridico,  in quanto la condotta consiste nel
guidare  in stato di alterazione psico-fisica a causa dell'assunzione
di sostanze che menomano la concentrazione e prontezza di riflessi, e
sono  caratterizzate  dal  medesimo  elemento  soggettivo,  ovvero la
consapevolezza  e  volonta'  di  mettersi alla guida di un veicolo in
tale stato;
        che  la  disparita'  di  trattamento  tra  le  due situazioni
previste  dalle  suindicate  norme  incriminatrici dunque, secondo il
rimettente,   contrasterebbe  con  il  principio  di  ragionevolezza,
considerato che in base a diverse sentenze della Corte costituzionale
(si  vedano  le sentenze n. 13 del 1986 e n. 241 del 1989) una figura
caratteristica  del  giudizio  di  ragionevolezza e' costituita dalla
«incoerenza»,  rilevabile  nel  caso  di  involontari  scoordinamenti
legislativi  o  attraverso  la totale inesistenza di correlazioni tra
fine della legge e differenziazioni normative, o attraverso il totale
scoordinamento  delle  differenziazioni  normative  rispetto  al fine
positivamente individuabile;
        che,  con memoria depositata il 19 marzo 2007, e' intervenuto
nel  giudizio  di  costituzionalita'  il Presidente del Consiglio dei
ministri,  con il ministero dell'Avvocatura dello Stato, e ha chiesto
che la questione, invadendo la sfera di discrezionalita' riservata al
legislatore,   fosse   dichiarata   inammissibile  e,  in  subordine,
infondata;
        che,  con  atto  depositato in data 7 maggio 2007, n. F., che
aveva  sollevato  l'eccezione nel corso del giudizio di merito, si e'
costituito  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale che aveva
sollecitato,  svolgendo  ulteriori  deduzioni  a  sostegno della tesi
dell'illegittimita' costituzionale della norma censurata.
    Considerato  che  il  giudice  monocratico  del Tribunale di Roma
dubita,   in   riferimento   all'art. 3   della  Costituzione,  della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 186  del  decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito
dall'art. 5  del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni  al codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1° agosto  2003, n. 214, nella parte in cui detta norma
prevede  la  competenza  del tribunale, anziche' del giudice di pace,
per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool;
        che il rimettente, in primo luogo, ha omesso completamente di
descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo;
        che   tale   omissione   comporta   -   secondo  la  costante
giurisprudenza  di  questa  Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze
numeri  45,  72,  91  e 132 del 2007) - la manifesta inammissibilita'
della questione sollevata;
        che,   in  ogni  caso,  il  rimettente  non  fornisce  alcuna
motivazione   sulle   ragioni   che   lo  hanno  indotto  a  scartare
l'interpretazione  alternativa,  espressa  in un recente orientamento
della  giurisprudenza  di  legittimita',  secondo  cui il riferimento
all'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel comma 7
del  novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell'intenzione del
legislatore,  sia  al  trattamento  sanzionatorio che alla disciplina
sulla competenza;
        che  in tal modo il rimettente si e' sottratto all'obbligo di
interpretare   la   norma,   ove   possibile,  in  senso  conforme  a
Costituzione  (si vedano, in tal senso, con riferimento a fattispecie
analoga in tema di guida in stato di ebbrezza, le ordinanze nn. 133 e
47 del 2007 e, con riguardo a fattispecie diverse, la sentenza n. 188
del  1995,  le  ordinanze nn. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del
2005 e l'ordinanza n. 63 del 1989).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.