Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi da
483  a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato -- legge
finanziaria  2006),  promosso con ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano, notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il
2 marzo 2006 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2006.
Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore
Paolo Maddalena;
Uditi  gli  avvocati  Giuseppe  Franco  Ferrari  e  Roland Riz per la
Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  l'avvocato  dello  Stato Giorgio
D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto  che  con ricorso notificato il 24 febbraio 2006, depositato
il  successivo  2  marzo  e  iscritto  al  n. 33 del registro ricorsi
dell'anno   2006,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  promosso
questione  di  legittimita'  costituzionale  della  legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  --  legge  finanziaria 2006), tra le quali
quelle  dettate  dell'articolo  1,  commi da 483 a 492, in materia di
grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico;
     che  il  presente  giudizio  attiene  unicamente  a  tali ultime
previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura  generale  dello Stato,  si  e'  costituito,
sostenendo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso;
     che  le  parti  hanno depositato successive memorie illustrative
delle reciproche domande ed eccezioni.
Considerato  che  la  ricorrente  Provincia  autonoma  di  Bolzano ha
rinunciato  al  ricorso,  in riferimento alle disposizioni recate dai
commi da 483 a 492 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, e che
il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ha ritualmente accettato
tale rinuncia;
     che deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo.