Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -- legge finanziaria 2006), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2006. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena; Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che con ricorso notificato il 24 febbraio 2006, depositato il successivo 2 marzo e iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimita' costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -- legge finanziaria 2006), tra le quali quelle dettate dell'articolo 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico; che il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito, sostenendo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso; che le parti hanno depositato successive memorie illustrative delle reciproche domande ed eccezioni. Considerato che la ricorrente Provincia autonoma di Bolzano ha rinunciato al ricorso, in riferimento alle disposizioni recate dai commi da 483 a 492 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, e che il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritualmente accettato tale rinuncia; che deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo.