Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1-quater del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto
dalla  legge  di  conversione  1  marzo  2005,  n. 26, promossi dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Ascoli  Piceno  con quattro
ordinanze  depositate  il 6 novembre 2006, iscritte, rispettivamente,
ai  nn.  446, 447, 448 e 449 del registro ordinanze 2007 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 21 novembre 2007 il giudice
relatore Franco Gallo.
   Ritenuto  che,  nel corso di quattro distinti giudizi -- nei quali
alcuni   contribuenti   avevano  impugnato,  adducendone  la  tardiva
notificazione,  gli avvisi di liquidazione dell'ICI emessi dal Comune
di  Grottammare  per  gli  anni  d'imposta  dal  2000  al 2003 --, la
Commissione  tributaria  provinciale  di  Ascoli  Piceno, con quattro
ordinanze  dello stesso contenuto depositate il 6 novembre 2006 (r.o.
numeri  da 446 a 449 del 2007), ha sollevato, in riferimento all'art.
77  della Costituzione, identiche questioni di legittimita' dell'art.
1-quater  del  decreto-legge  30  dicembre  2004,  n. 314 (Proroga di
termini),  aggiunto  dall'art.  1  della legge di conversione 1 marzo
2005, n. 26;
     che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  delle suddette
questioni,  il  giudice  rimettente afferma che la norma censurata --
nel  disporre,  in  deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000,  n. 212  (Disposizioni  in  materia  di statuto dei diritti del
contribuente), la proroga sino al 31 dicembre 2005 dei termini per la
liquidazione  dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) con scadenza
il  31  dicembre 2004, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e
successive -- viola l'evocato parametro costituzionale, perche' detta
proroga,  pur  essendo  stata  giustificata  dal  legislatore  con la
«straordinaria  necessita'  e urgenza» di assicurare la funzionalita'
degli enti locali, si baserebbe in realta' su un «falso presupposto»,
dal  momento che reitererebbe precedenti provvedimenti legislativi di
proroga (art. 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art.
1,  comma  67,  della  legge 31 dicembre 2004, n. 311) ed apparirebbe
irrazionalmente  volta  «a  prendere  atto  di una cronica deficienza
degli Enti locali» nel rispettare gli ordinari termini di legge;
     che,   quanto   alla   rilevanza,   la   Commissione  tributaria
provinciale  osserva  che  dalla  decisione delle sollevate questioni
«dipende il contenuto della pronuncia» nei giudizi a quibus;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel solo
giudizio  di  legittimita'  costituzionale  promosso  con l'ordinanza
registrata   al   n. 446   del   2007   ed   ha  chiesto  dichiararsi
l'inammissibilita'   o  la  manifesta  infondatezza  della  sollevata
questione;
     che  in  particolare,  secondo  la  difesa  erariale, il giudice
rimettente:   a)   non  avrebbe  descritto  in  modo  sufficiente  la
fattispecie  oggetto  del  giudizio;  b) avrebbe evocato un parametro
costituzionale  che  si  riferisce  esclusivamente  ai  decreti-legge
emanati  dal  Governo; c) non avrebbe considerato che sussiste, nella
specie,  la «necessita' ed urgenza» di evitare ai comuni una notevole
perdita di gettito dell'ICI, causata, da un lato, dai cronici ritardi
con   cui   pervengono   ai   comuni  stessi  i  dati  relativi  alle
dichiarazioni  dei  contribuenti  e,  dall'altro,  dalla  conseguente
difficolta',  per  gli  enti  impositori,  a  rispettare  il  termine
biennale previsto per la notificazione degli avvisi di accertamento o
di  liquidazione  dell'imposta  dal  comma 1 dell'art. 11 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti  territoriali,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421);
     che,  con  memoria  depositata in prossimita' della data fissata
per  la  riunione  in  camera  di  consiglio,  la  difesa erariale ha
insistito  nella eccepita inammissibilita' della sollevata questione,
osservando ulteriormente che il rimettente non avrebbe chiarito se il
giudizio a quo riguarda avvisi di liquidazione ovvero di accertamento
dell'imposta.
   Considerato  che  la  Commissione tributaria provinciale di Ascoli
Piceno,  in  relazione a quattro distinti giudizi principali, dubita,
in  riferimento  all'art.  77  della Costituzione, della legittimita'
dell'art.   1-quater  del  decreto-legge  30  dicembre  2004,  n. 314
(Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione
1  marzo  2005,  n. 26,  il  quale  prevede  che  «i  termini  per la
liquidazione  dell'imposta  comunale sugli immobili che scadono il 31
dicembre  2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle
annualita' di imposta 2000 e successive»;
     che,  secondo  la  Commissione  rimettente, la norma denunciata,
nell'introdurre  una proroga dei termini previsti per la liquidazione
dell'ICI,   violerebbe  l'evocato  parametro  costituzionale  perche'
basata   sul   «falso   presupposto»   della   ricorrenza  dei  «casi
straordinari  di  necessita'  e  d'urgenza» che consentono al Governo
l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge;
     che,  quanto  alla rilevanza, il giudice rimettente si limita ad
osservare  che  dalla decisione delle sollevate questioni «dipende il
contenuto  della pronuncia» nei giudizi a quibus, riguardanti -- come
precisato  nelle  ordinanze di rimessione -- l'impugnazione di avvisi
di liquidazione dell'ICI;
     che  le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni e,
pertanto,  i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente
decisi;
     che   le   questioni   sono   manifestamente  inammissibili  per
insufficiente descrizione delle fattispecie;
     che,  infatti,  il  giudice  rimettente  non  indica  le date di
notificazione   degli   avvisi   di   liquidazione  impugnati  e,  in
particolare,  non  precisa se detti avvisi siano stati notificati nel
periodo  di  tempo per il quale opera la proroga disposta dalla norma
denunciata;
     che tale lacuna delle ordinanze di rimessione, non consentendo a
questa  Corte  di  controllare se la norma denunciata sia applicabile
nei  giudizi  a  quibus,  si risolve in una insufficiente motivazione
sulla  rilevanza;  e  cio'  senza  considerare  che  il  richiamo  ai
requisiti  di  necessita'  e urgenza di cui all'evocato art. 77 Cost.
con  riguardo  a  una disposizione, quale quella censurata, contenuta
soltanto  nella legge di conversione non e' pertinente, dovendo detti
requisiti  riferirsi  esclusivamente  al  decreto-legge  adottato dal
Governo  e  non  -- come e' avvenuto nel caso di specie -- alle norme
introdotte  ex  novo  dal  Parlamento con la legge di conversione del
decreto  medesimo, entrata in vigore il 3 marzo 2005 (sentenza n. 391
del 1995).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.