Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 27 (recte: 27,
comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54,
55,  56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania 20
giugno  2006,  n. 12  (Disposizioni  in  materia di amministrazione e
contabilita'  regionale  del  Consiglio  regionale della Campania), e
dell'art.  12  della  legge  della  Regione Abruzzo 20 dicembre 2000,
n. 115  (Nuove  norme  per  l'edilizia  scolastica),  come sostituito
dall'art.  2,  comma  2, della legge della Regione Abruzzo 8 novembre
2006,  n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti
i  lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 7,
comma  1,  della legge regionale n. 33 del 2006, promossi con ricorsi
del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, notificati il 30 agosto
2006 e 22 gennaio 2007, depositati in cancelleria l'11 settembre 2006
e  30  gennaio  2007,  rispettivamente iscritti al n. 97 del registro
ricorsi 2006 ed al n. 4 del registro ricorsi 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  ottobre  2007  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
   Uditi gli avvocati dello Stato Marco Corsini e Paolo Cosentino per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro Pasquali
per la Regione Abruzzo.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato in data 30 agosto 2006 e depositato il
successivo  11  settembre,  il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale, in via principale,
degli artt. 27 (recte
:  27,  comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52,
53,  54,  55,  56,  57  e 58 del titolo III della legge della Regione
Campania  del  20  giugno  2006,  n. 12  (Disposizioni  in materia di
amministrazione  e  contabilita'  regionale  del  Consiglio regionale
della  Campania),  in riferimento all'art. 117, «primo comma» (recte:
secondo   comma),  della  Costituzione  nonche',  «ove  occorra»,  ai
«principi   comunitari  in  materia  di  libera  concorrenza,  libera
circolazione  e  liberta' di stabilimento (artt. 2, 3, 4, 39 e segg.,
81 e segg. del Trattato CEE)».
   1.1.  -  Il  ricorrente  premette che la legge regionale n. 12 del
2006,  che  ha  ad  oggetto  la  disciplina generale dell'ordinamento
contabile  dell'amministrazione  regionale  e  della  gestione  delle
risorse  finanziarie  necessarie,  al  titolo  III  (nel  quale  sono
contenute  le  disposizioni  impugnate),  detta  norme  in materia di
attivita'  contrattuale  del  Consiglio  regionale  inerenti anche al
profilo  della scelta del contraente ed all'esecuzione dei contratti.
I  contratti  assoggettati alla disciplina legislativa regionale sono
essenzialmente   gli  appalti  di  forniture  e  servizi  di  importo
inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  quelli di importo
superiore  qualora  diversi  da  quelli  menzionati  dalle  direttive
comunitarie,  nonche'  gli  appalti  di  lavori pubblici di qualunque
importo e i contratti d'opera professionale.
   La   difesa  erariale  sostiene  che  le  richiamate  disposizioni
regionali  determinerebbero un'invasione della competenza legislativa
statale  esclusiva  in materia di tutela della concorrenza nonche' in
materia  di  ordinamento civile. Infatti, da un lato, le disposizioni
volte a disciplinare le procedure di scelta del contraente (art. 35),
lo  svolgimento  delle  gare  e di scelta dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa  (art.  36), la pubblicita' dei bandi di gara (art.
37),  le  cause di esclusione dalle gare (art. 38), la qualificazione
delle  gare  per  l'affidamento  di  servizi  e forniture, il modo di
invitare  i concorrenti, i requisiti formali e giuridici dell'offerta
nonche'  di  talune operazioni di gara (art. 39), l'asta pubblica, la
licitazione  privata,  l'appalto-concorso,  l'anomalia  dell'offerta,
nonche'  la  trattativa  privata  (artt. 43-48), in quanto riferibili
alla  fase  di affidamento dell'appalto, sarebbero riconducibili alla
regolamentazione  della  concorrenza  e  del  mercato,  di competenza
statale,  in linea peraltro con il riconoscimento, gia' operato dalla
giurisprudenza costituzionale, del rilievo fondamentale assunto dalle
procedure ad evidenza pubblica ai fini della tutela della concorrenza
tra i vari operatori economici interessati alle commesse pubbliche.
   Dall'altro  lato,  le  disposizioni inerenti ai contratti pubblici
affidati  dalla  Regione  Campania  in  esito  alle proprie procedure
(artt.  51-58  del  capo  III del titolo III della legge regionale in
esame)    sarebbero   riconducibili   alla   disciplina   civilistica
dell'esecuzione   del   contratto   in  tutte  le  sue  articolazioni
(garanzie,  forme  di  stipula,  termini,  prezzo,  varianti,  spese,
verifiche   e  collaudi)  e  rientrerebbero,  quindi,  nella  materia
dell'ordinamento civile.
   2.  -  Con  ricorso, notificato il 22 gennaio 2007 e depositato il
successivo  30  gennaio,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
promosso  questione  di legittimita' costituzionale in via principale
degli  artt.  2,  comma  2,  e  7, comma 1, della legge della Regione
Abruzzo  8  novembre  2006,  n. 33 (Modifiche e integrazioni di leggi
regionali  concernenti  i  lavori  pubblici e l'edilizia residenziale
pubblica),   in   riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  della
Costituzione.
   2.1. - Il ricorrente premette che, con la predetta legge regionale
n. 33 del 2006, sono state apportate modifiche ed integrazioni ad una
serie   di  leggi  concernenti  le  materie  dei  lavori  pubblici  e
dell'edilizia residenziale pubblica.
   In  particolare,  le  norme contenute negli artt. 2, comma 2, e 7,
comma 1, le quali intervengono in materia di collaudo e mantengono in
vigore,  per  detto ambito, le vigenti norme regionali di settore, si
porrebbero  in  contrasto  con  la  normativa nazionale contenuta nel
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti
pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
   La  difesa  erariale  ritiene,  infatti,  che  l'art. 4 del d.lgs.
n. 163   del   2006   abbia   delineato  l'assetto  delle  competenze
legislative  di  Stato,  Regioni  e Province autonome, in conformita'
all'art.  117  della  Costituzione,  riconducendo,  tra  l'altro,  la
disciplina  del  collaudo  fra  le  materie  di  competenza esclusiva
statale,  il  che  escluderebbe  che le Regioni possano stabilire una
disciplina diversa da quella del Codice dei contratti pubblici.
   2.2. - Si e' costituita nel giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo
che  la  Corte costituzionale dichiari inammissibili e/o infondate le
questioni di legittimita' costituzionale.
   In primo luogo, la Regione sostiene l'inammissibilita' del ricorso
in  quanto  basato  su  un'indicazione generica della norma assunta a
parametro di costituzionalita'.
   In  secondo  luogo,  la resistente osserva che l'elencazione delle
materie contenuta nell'art. 117, secondo comma, della Costituzione e'
tassativa   e  non  e'  suscettibile  di  interpretazione  estensiva,
analogica o integrativa: non possono, pertanto, essere aggiunte altre
materie  rispetto  a  quelle  specificamente  indicate in tale norma.
Pertanto,  posto  che  l'art. 117, secondo comma, della Costituzione,
contrariamente  a quanto si sostiene nel ricorso, non contiene tra le
materie  rimesse alla esclusiva competenza statale quella inerente ai
lavori  pubblici, sarebbe l'art. 4, comma 3, del codice dei contratti
pubblici,   indicato  come  parametro  della  dedotta  illegittimita'
costituzionale  delle  norme  regionali impugnate, nella parte in cui
estende   ingiustificatamente  l'ambito  della  competenza  esclusiva
statale,  ad essere in contrasto con l'art. 117, secondo comma, della
Costituzione,  per  violazione  del riparto di competenze tra Stato e
Regioni.
   3.   -   All'udienza  pubblica  le  parti  hanno  insistito  nelle
conclusioni formulate nelle memorie scritte.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita'  costituzionale,  in via principale, nei confronti degli
artt. 27 (recte
:  27,  comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52,
53,  54,  55,  56,  57  e 58 del titolo III della legge della Regione
Campania  del  20  giugno  2006,  n. 12  (Disposizioni  in materia di
amministrazione  e  contabilita'  regionale  del  Consiglio regionale
della  Campania),  in  riferimento  all'art. 117, primo comma (recte:
secondo   comma),  della  Costituzione  nonche',  «ove  occorra»,  ai
«principi  comunitari,  in  materia  di  libera  concorrenza,  libera
circolazione  e  liberta' di stabilimento (artt. 2, 3, 4, 39 e segg.,
81 e segg. del Trattato CEE)».
   1.1.  - Il ricorrente impugna le disposizioni di cui al titolo III
della  richiamata  legge  regionale  -  aventi ad oggetto l'attivita'
contrattuale   del  Consiglio  regionale  relativa  agli  appalti  di
forniture  e  di  servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario,  quelli  di  importo superiore qualora diversi da quelli
menzionati dalle direttive comunitarie, nonche' gli appalti di lavori
pubblici  di  qualunque importo e i contratti d'opera professionale -
in  quanto  ritenute  lesive  della  competenza  legislativa  statale
esclusiva  in  materia  di  tutela della concorrenza e di ordinamento
civile.
   In  particolare,  le  disposizioni  che  disciplinano  la  fase di
affidamento  dell'appalto  -  relative  alle  procedure di scelta del
contraente (art. 35), allo svolgimento delle gare (artt. 36, 37 e 39)
ed   alle   modalita'   di   svolgimento  dell'asta  pubblica,  della
licitazione  privata, dell'appalto-concorso, nonche' della trattativa
privata  (artt. 43-48) - sarebbero costituzionalmente illegittime, in
quanto  riferibili  alla  materia  della  tutela della concorrenza di
competenza esclusiva dello Stato.
   Le  restanti  norme  regionali  denunciate,  inerenti ai contratti
pubblici  affidati  dalla  Regione  Campania  in  esito  alle proprie
procedure  (artt.  51-58  del  capo  III  del  titolo III della legge
regionale in esame), determinerebbero invece un'invasione della sfera
di  competenza  esclusiva  statale  in tema di ordinamento civile, in
quanto  riconducibili alla disciplina civilistica dell'esecuzione del
contratto  in tutte le sue articolazioni (garanzie, forme di stipula,
termini, prezzo, varianti, spese, verifiche e collaudi).
   2.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha altresi' proposto
questioni  di  legittimita'  costituzionale  in  via principale degli
artt.  2,  comma 2, e 7, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 8
novembre  2006,  n. 33  (Modifiche  e integrazioni di leggi regionali
concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica), in
riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
   2.1.  -  Secondo  il ricorrente, le norme contenute negli artt. 2,
comma  2,  e  7, comma 1, della legge regionale n. 33 del 2006, nella
parte in cui - introducendo modifiche ed integrazioni ad una serie di
leggi   aventi   ad   oggetto   le  materie  dei  lavori  pubblici  e
dell'edilizia  residenziale  pubblica  -  intervengono  in materia di
collaudo  e  mantengono in vigore, per detto ambito, le vigenti norme
regionali  di  settore,  si  pongono in contrasto con le disposizioni
contenute  nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e 2004/18/CE). Quest'ultimo
avrebbe    espressamente   stabilito   l'assetto   delle   competenze
legislative  di  Stato,  Regioni  e Province autonome, in conformita'
all'art.  117  della Costituzione, facendo rientrare, tra l'altro, la
disciplina  del  collaudo  fra  le  materie  di  competenza esclusiva
statale:   la   sua   violazione  si  risolverebbe,  pertanto,  nella
violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
   3.  -  Ponendo  i predetti ricorsi questioni analoghe, deve essere
disposta  la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione
unitaria e di un'unica decisione.
   4. - Le questioni aventi ad oggetto gli artt. 27 (recte
:  27,  comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52,
53,  54,  55,  56,  57  e 58 del titolo III della legge della Regione
Campania  n. 12  del  2006, in riferimento ai «principi comunitari in
materia  di  libera  concorrenza,  libera  circolazione e liberta' di
stabilimento»  e'  inammissibile.  Le relative censure sono, infatti,
formulate   genericamente   e   non   sono   sorrette  da  specifiche
argomentazioni  (sentenze n. 256 del 2007, n. 64 del 2007, n. 176 del
2004),  essendosi  il  ricorrente  limitato  ad  affermare in maniera
apodittica la violazione dei predetti principi comunitari.
   5.  - Le questioni aventi ad oggetto gli artt. 35, 36, 37, 38, 39,
43,  44, 45, 46, 47 e 48 della legge della Regione Campania n. 12 del
2006,  in  riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, sono fondate.
   Questa  Corte,  di  recente,  ha  affermato che, nel settore degli
appalti  pubblici,  la  disciplina  delle  procedure  di  gara  e  in
particolare  la regolamentazione della qualificazione e selezione dei
concorrenti,   delle  procedure  di  affidamento  e  dei  criteri  di
aggiudicazione  mirano  a  garantire  che le medesime si svolgano nel
rispetto  delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della
libera   circolazione  delle  merci,  della  libera  prestazione  dei
servizi,   della  liberta'  di  stabilimento,  nonche'  dei  principi
costituzionali  di  trasparenza  e  parita'  di trattamento (sentenza
n. 401  del  2007).  Esse,  in  quanto  volte  a  consentire la piena
apertura   del   mercato  nel  settore  degli  appalti,  sono  dunque
riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza ex
art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, di esclusiva
competenza  del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345
del 2004).
   L'esclusivita'   di   siffatta   competenza   si   esprime   nella
ammissibilita'  della formulazione, da parte del legislatore statale,
di  una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure
e   nell'inderogabilita'   delle   relative  disposizioni,  le  quali
legittimamente  incidono,  nei  limiti  della loro specificita' e dei
contenuti  normativi  che  di esse sono propri, sulla totalita' degli
ambiti  materiali  entro  i  quali  si applicano (sentenza n. 430 del
2007),  senza  che  cio'  determini  una compressione irragionevole e
sproporzionata  di alcuna sfera di competenza regionale. Il carattere
trasversale della tutela della concorrenza (sentenze n. 401 del 2007,
n. 272  del  2004),  infatti,  implica che essa, avendo ad oggetto la
disciplina  del  mercato  di  riferimento delle attivita' economiche,
puo'   influire   anche   su   materie   attribuite  alla  competenza
legislativa,  concorrente o residuale, delle Regioni (sentenza n. 430
del 2007).
   Peraltro, detto carattere, al fine di evitare che siano vanificate
le  competenze  delle  Regioni,  comporta  anche  che norme regionali
riconducibili  a queste competenze abbiano effetti proconcorrenziali.
Cio'  deve  ritenersi ammissibile purche' tali effetti, connessi alla
specificita'  dei settori disciplinati, siano indiretti e marginali e
non  si  pongano  in  contrasto  con  gli obiettivi posti dalle norme
statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenza n. 430 del
2007).
   Le  disposizioni  regionali  in  esame  -  nell'ambito della legge
regionale  n. 12  del  2006, che ha ad oggetto la disciplina generale
dell'ordinamento  contabile  dell'amministrazione  regionale  e della
gestione   delle   risorse  finanziarie  necessarie  -  regolamentano
l'attivita'  del  Consiglio  regionale  inerente  all'affidamento  di
appalti di forniture e di servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo  comunitario, di appalti di importo superiore qualora diversi
da  quelli  menzionati  dalle  direttive  comunitarie,  di appalti di
lavori   pubblici  di  qualunque  importo  e  la  relativa  attivita'
contrattuale,   nonche'   la   stipulazione   di   contratti  d'opera
professionale.
   In   particolare,  disciplinano,  in  termini  generali,  la  fase
dell'affidamento  degli  appalti,  dettando  le  regole relative alle
procedure   di  scelta  del  contraente  (art.  35),  ai  criteri  di
aggiudicazione   ed   in   specie   all'identificazione  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa (art. 36), alla pubblicita' dei bandi
di  gara  (art.  37),  alle cause di esclusione dalle gare (art. 38),
all'asta  pubblica  (art.  43),  alla  licitazione privata (art. 44),
all'appalto-concorso  (art. 45), all'anomalia dell'offerta (art. 46),
alla  trattativa  privata  (artt.  47  e 48). In base ai criteri gia'
individuati  da  questa  Corte e sopra richiamati, e' evidente che le
norme   sono   tutte   riconducibili   alla   materia  «tutela  della
concorrenza»,  avendo  ad  oggetto  direttamente  e principalmente le
procedure di gara, il cui scopo, come gia' affermato (sentenza n. 401
del  2007), e' quello di consentire la piena apertura del mercato nel
settore  degli appalti: pertanto esse invadono la sfera di competenza
esclusiva  del  legislatore statale, tra l'altro esercitata con il d.
lgs.  n. 163 del 2006 (sentenza n. 401 del 2007), le cui disposizioni
sono inderogabili.
   6. - Le censure sollevate nei confronti degli artt. 51-58 del capo
III  del  titolo III della legge regionale campana n. 12 del 2006, in
riferimento   all'art.   117,   secondo   comma,  lettera  l),  della
Costituzione, sono fondate.
   Le  disposizioni  pongono  la  disciplina  dei  contratti pubblici
affidati  dalla  Regione  Campania in esito alle proprie procedure di
scelta  del contraente ed in particolare intervengono a dettare norme
in  tema  di  garanzie  del  contratto  (art.  51),  di  modalita' di
stipulazione  (art.  52)  e  di  durata  dello  stesso  (art. 53), di
anticipazione  e  revisione  dei  prezzi  (art.  54), di subappalto e
cessione  del  contratto  (art.  55),  di aumento o diminuzione della
prestazione  (art. 56), di spese contrattuali (art. 57) e di verifica
e   collaudo  (art.  58).  Esse  attengono  a  quella  fase  inerente
all'attivita'  contrattuale  della  pubblica  amministrazione  che ha
inizio    con    la   stipulazione   del   contratto,   nella   quale
l'amministrazione   agisce  nell'esercizio  della  propria  autonomia
negoziale.  Tale fase - come questa Corte ha gia' affermato (sentenza
n. 401  del  2007)  - comprende l'intera disciplina di esecuzione del
rapporto   contrattuale   e   si  connota  per  l'assenza  di  poteri
autoritativi  in  capo  al soggetto pubblico: pertanto, la disciplina
della  predetta  fase, inerendo a rapporti di natura privatistica, in
relazione ai quali sussistono imprescindibili esigenze di garanzia di
uniformita' di trattamento sull'intero territorio nazionale, riferite
alla  conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto, deve essere
ricondotta all'ambito dell'ordinamento civile, di spettanza esclusiva
del legislatore statale.
   Le   disposizioni   impugnate   sono,  quindi,  costituzionalmente
illegittime.
   7.  -  Alla  luce  dei  suesposti  principi, sono fondate anche le
censure  aventi  ad  oggetto  l'art.  27, comma 3, della citata legge
regionale  campana  n. 12  del  2006,  in  riferimento  all'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione.
   Questa  norma,  nella  parte  in  cui  stabilisce che «l'attivita'
contrattuale  relativa  ai  lavori  e  alle  opere  di competenza del
Consiglio  regionale  e'  disciplinata  dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109  - Legge quadro in materia di lavori pubblici - e dal relativo
regolamento  di  attuazione  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica  21  dicembre  1999,  n. 554  e successive modificazioni»,
regolamenta   ambiti   assegnati   alla   competenza   esclusiva  del
legislatore  statale.  Questa  Corte  ha  infatti affermato (sentenza
n. 401   del   2007)  che  l'attivita'  contrattuale  della  pubblica
amministrazione inerente agli appalti pubblici consta di due fasi, la
prima  delle  quali, relativa alla scelta del contraente, si articola
nella  disciplina  delle procedure di gara, riconducibile alla tutela
della  concorrenza; la seconda, che ha inizio con la stipulazione del
contratto, corrisponde alla disciplina della esecuzione del contratto
e deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile.
   8.   -   Fondate   sono,  infine,  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 2, comma 2, che sostituisce l'art. 12 della
legge  della Regione Abruzzo 20 dicembre 2000, n. 115, e dell'art. 7,
comma  1, della legge della Regione Abruzzo n. 33 del 2006, sollevate
in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
   Le  disposizioni  disciplinano il collaudo di lavori pubblici, che
inerisce  alla  ricordata seconda fase in cui si articola l'attivita'
contrattuale  della  pubblica amministrazione, la quale ha inizio con
la  stipulazione  del  contratto  e comprende l'intera esecuzione del
rapporto  contrattuale,  da  questa  Corte  ricondotta  alla  materia
dell'ordinamento  civile,  di  esclusiva  competenza  del legislatore
statale  (sentenza  n. 401  del  2007).  In  particolare, il collaudo
costituisce  un  istituto  tipico del contratto di appalto, come tale
disciplinato  dal  codice  civile  (art. 1665 e segg.), il quale, pur
caratterizzato   da   elementi  di  matrice  pubblicistica,  conserva
prevalente   natura   privatistica  e  rientra,  quindi,  nell'ambito
materiale dell'ordinamento civile.
   D'altra  parte,  questa  Corte  ha  gia'  rilevato  che,  anche in
riferimento  al  collaudo  e'  ravvisabile  una ulteriore funzione di
garanzia   della   concorrenzialita'   nel   mercato,   funzione   in
corrispondenza   della   quale   si  delinea  l'ulteriore  competenza
esclusiva  statale  in  materia di tutela della concorrenza (sentenza
n. 401 del 2007).