Sentenza
nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del  tesoro -  Direzione  IV - Ufficio III del 25 gennaio 2005, prot.
n. 7076,  avente ad oggetto l'approvazione di modifiche agli artt. 5,
9  e 52 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano,
promosso  con  ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato
il  19  luglio  2005,  depositato in cancelleria il 26 luglio 2005 ed
iscritto al n. 25 del registro conflitti tra enti 2005.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  novembre  2007  il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
   Uditi l'avvocato Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e
l'avvocato  dello  Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   Con  ricorso  del  14  luglio  2005,  notificato al Presidente del
Consiglio  dei ministri in data 19 luglio 2005, la Provincia autonoma
di  Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato,  in  relazione  alla  nota del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione IV - Ufficio III del 25
gennaio  2005,  prot. n. 7076, con la quale sono state approvate, con
alcune  precisazioni,  talune  modifiche apportate allo statuto della
Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano (in seguito Fondazione).
   La  Provincia  autonoma  ricorrente  premette:  che,  nel dicembre
dell'anno  2004,  l'organo  di indirizzo della detta Fondazione aveva
apportato  talune  modifiche  allo statuto della Fondazione medesima,
segnatamente  agli  artt.  5,  9  e  52;  che  le  stesse erano state
comunicate  alla  Provincia  autonoma di Bolzano per la approvazione;
che,  con  nota  del  23  dicembre 2004, la Fondazione ha chiesto, in
relazione  alla  modifiche  statutarie  in  questione,  al  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  di  esprimere  il  parere  di  sua
competenza;  che,  con  altra  nota  del  31  gennaio  2005, anche la
Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto al Ministero dell'economia e
delle finanze la espressione del parere.
   Sul  punto,  la  ricorrente  afferma  che  lo statuto di autonomia
regionale,  d.P.R.  31  agosto  1972,  n. 670 (Approvazione del testo
unico  delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige),  attribuisce  alla  Regione  Trentino-Alto
Adige/Südtirol,  agli  artt.  5,  numero  3,  16 e 11, la «competenza
legislativa  concorrente  in  materia  di  "ordinamento degli enti di
credito  fondiario  e  di credito agrario, delle Casse di risparmio e
delle  Casse  rurali,  nonche'  delle  aziende di credito a carattere
regionale" [...] oltre che le connesse potesta' amministrative», e il
potere  di «nomina del presidente e del vicepresidente della Cassa di
risparmio».
   Aggiunge  la  ricorrente  che, con legge regionale 17 aprile 2003,
n. 3  (Delega  di  funzioni  amministrative alle Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano),  la  Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha
delegato  alle  due  Province  autonome le funzioni amministrative in
tema  di «enti di credito fondiario e di credito agrario, di Casse di
risparmio  e  di  Casse  rurali,  di  aziende  di credito a carattere
regionale»,  e  che  il  d.P.R.  26  marzo  1977,  n. 234  (Norme  di
attuazione  delle  statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
in  materia  di  ordinamento  delle  aziende  di  credito a carattere
regionale),  nel  precisare  le  attribuzioni regionali in materia di
ordinamento  delle  aziende  di  credito  di  rilevanza  locale  (poi
delegate   alle  Province  autonome),  all'art.  3,  lettera  d),  ha
assegnato  alla  Regione  la  competenza  in materia di «approvazione
delle  modifiche  statutarie»,  col  solo  "limite"  di  dover  prima
"sentire" il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.
   Cio'  rilevato,  la ricorrente osserva che, con l'atto oggetto del
conflitto,  il  Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato
alla  Fondazione  che  «ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c), del
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n. 153, si approvano, con la
precisazione  che segue, [le modifiche agli] artt. 5, comma 5, 9 e 52
dello statuto [..]. Resta fermo che l'aumento della compagine sociale
non   dovra'   comportare   un  aumento  dei  costi  a  carico  della
Fondazione».
   Tale  atto,  trasmesso  dal  Ministero  alla  sola Fondazione e da
questa  rimesso,  in  data  1° giugno 2005, alla ricorrente Provincia
autonoma,  sarebbe,  ad avviso di quest'ultima, in «palese violazione
delle  [sue]  attribuzioni  statutarie  e  delle  relative  norme  di
attuazione»,  cosi'  invadendo le competenze statutariamente tutelate
della medesima Provincia autonoma.
   Ritiene,  in particolare, la ricorrente che l'atto impugnato violi
le  previsioni  attributive  di  competenze  regionali  e provinciali
contenute  negli  artt.  5, numero 3, e 16 dello statuto di autonomia
nonche' le relative norme di attuazione.
   Secondo  i  termini  dello statuto di autonomia, infatti, spettano
alla  Regione  sia  la  competenza legislativa concorrente in tema di
ordinamento  degli  enti  e  delle  aziende  di  credito  a carattere
regionale sia le connesse potesta' amministrative.
   La  ricorrente  aggiunge  che,  nel precisare il contenuto di tali
attribuzioni,  il d.P.R. n. 234 del 1977 prevede che «Rientrano nella
competenza   regionale   i   provvedimenti   riguardanti:   [...]  d)
l'approvazione  delle  modifiche  statutarie», e che tali atti «vanno
adottati sentit[o] [...] il Ministero del tesoro».
   Da  quanto  sopra,  tenuto  anche conto della delega alle Province
autonome  di cui alla legge regionale n. 3 del 2003, la ricorrente fa
derivare   la   sua  competenza  alla  approvazione  delle  modifiche
statutarie della Fondazione.
   Non  osterebbe  a  tale  rivendicazione  di  competenze il decreto
legislativo  17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale
degli  enti  conferenti  di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo  20  novembre  1990,  n. 356,  e disciplina fiscale delle
operazioni  di  ristrutturazione  bancaria,  a  norma dell'articolo 1
della  legge  23  dicembre  1998, n. 461), il quale, introducendo una
nuova  disciplina  civilistica  e fiscale delle cosiddette fondazioni
bancarie,  definisce  queste ultime «persone giuridiche private senza
fini di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che
«perseguono  esclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione
dello sviluppo, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti».
   Infatti, aggiunge la ricorrente, il termine della fase transitoria
di  cui  all'art. 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999 e' stato
differito al 31 dicembre 2005 dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno
2003,   n. 143   (Disposizioni   urgenti  in  tema  di  versamento  e
riscossione  dei  tributi,  di  Fondazioni bancarie e di gare indette
dalla  Consip  S.p.A., nonche' di alienazioni di aree appartenenti al
patrimonio  e al demanio dello Stato), convertito, con modificazioni,
con legge 1° agosto 2003, n. 212.
   Prosegue  la  ricorrente  ricordando  che, «venendo incontro» allo
Stato,  essa  ha  provveduto  a  scorporare  la preesistente Cassa di
risparmio  di Bolzano, creando due soggetti: la Cassa di risparmio di
Bolzano  S.p.A.  e la Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, senza
pero'  che cio' abbia comportato il venir meno delle sue attribuzioni
in materia.
   Secondo  la  ricorrente,  l'atto  impugnato  violerebbe, altresi',
l'art. 11 dello statuto di autonomia, il quale assegna alla Provincia
autonoma  la competenza esclusiva in tema di apertura e trasferimento
di sportelli di aziende di credito a carattere locale e di nomina del
presidente e del vicepresidente della Cassa di risparmio.
   Tale   disposizione   e'  anche  richiamata  dallo  statuto  della
Fondazione  la'  dove,  all'art.  42,  prevede che il presidente e il
vicepresidente   della   Fondazione  siano  nominati  dall'organo  di
indirizzo  «salvo  quanto  previsto  dall'art.  11  dello  statuto di
autonomia».
   Ad  avviso della ricorrente, pertanto, la competenza a nominare il
presidente  e  il vicepresidente sia della Fondazione che della Cassa
di  risparmio  di  Bolzano  spetterebbe  alla  Provincia  autonoma, a
prescindere   dalla   qualificazione   della  Fondazione  come  «ente
creditizio»  e come «ente di diritto privato». Poiche' l'art. 9 dello
statuto  della  Fondazione,  come  modificato, elevando il numero dei
soci  della  Fondazione  stessa va ad incidere sull'art. 42, il quale
disciplina  la nomina del presidente e del vicepresidente dell'organo
di  indirizzo della Fondazione, ne deriverebbe, per la ricorrente, la
sua competenza alla approvazione di tale modifica.
   La  Provincia  autonoma  afferma  che  l'atto impugnato violerebbe
anche  l'art.  10  della  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche  al titolo V della parte seconda della Costituzione). Cio'
in   quanto   su   siffatto  aspetto  non  possono  avere  inciso  le
disposizioni  contenute nella riforma al titolo V della parte seconda
della  Costituzione, segnatamente quelle attributive della competenza
statale  in  tema  di  ordinamento civile, atteso che l'art. 10 della
legge  cost. n. 3 del 2001 prevede che le disposizioni costituzionali
riformate  si applichino «solo per le parti in cui prevedono forme di
autonomia  piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite» e quindi non
possono  aver  scalfito le competenze regionali e provinciali in tema
di  ordinamento  creditizio,  le quali implicavano anche il potere di
ordinamento e vigilanza sulla Fondazione Cassa di risparmio.
   La ricorrente lamenta, nell'adozione dell'atto impugnato, anche la
violazione del principio di leale collaborazione. Lo dimostrerebbe il
fatto che la Provincia autonoma e' venuta a conoscenza dell'atto solo
indirettamente,  in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze
lo  aveva indirizzato alla sola Fondazione, «scavalcando» in tal modo
la   Provincia   medesima,  organo  costituzionalmente  competente  a
provvedere  alla approvazione, sebbene quest'ultima avesse rivolto al
detto Ministero l'invito ad esprimere il suo parere.
   Si  e'  costituito  in  giudizio,  rappresentato  e  difeso  dalla
Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
   La  difesa  erariale  osserva,  in  primo luogo, che la competenza
legislativa  attribuita  alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in
materia  di  Casse  di risparmio e' soggetta non solo al rispetto dei
principi  stabiliti  con  legge  dello Stato, ma anche all'osservanza
delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
   In  tale prospettiva, essendo indubbio che le previsioni normative
contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999 siano qualificabili
come  «norme fondamentali di riforma economico-sociale», la Regione -
secondo  la resistente - e' tenuta al loro rispetto. D'altra parte la
stessa Regione ha riconosciuto tale vincolo, provvedendo a scorporare
dalla  preesistente  Cassa  di  risparmio  di  Bolzano,  la  Cassa di
risparmio  di  Bolzano  S.p.A. e la Fondazione. Essendo espressamente
inibito  alle  fondazioni bancarie, secondo la previsione del decreto
legislativo n. 153 del 1999, svolgere funzioni di tipo creditizio, le
competenze  vantate  dalla ricorrente in materia di ordinamento delle
aziende  di  credito,  compresa  quella in tema di approvazione delle
modifiche  statutarie,  non  riguardano  la  Fondazione,  ma potranno
concernere la sola Cassa di risparmio di Bolzano S.p.A.
   Cosi'   intese  le  attribuzioni  della  Regione  (rectius:  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano),  nessuna  lesione delle competenze
statutarie  e'  ravvisabile  nella adozione dell'atto impugnato. Cio'
neppure  riguardo  alla  asserita violazione dell'art. 10 della legge
cost.  n. 3  del  2001,  derivando  la  competenza  statale non dalla
modifica    dell'assetto    costituzionale    ma    dalla    corretta
interpretazione  delle  norme  contenute  nello statuto di autonomia,
ne', infine, con riferimento al principio di leale collaborazione.
   In prossimita' della udienza pubblica, originariamente fissata per
il  20  febbraio  2007,  sia  la Provincia autonoma di Bolzano che il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  hanno  depositato  memorie
illustrative.
   Parte  resistente  ribadisce  che,  a  seguito  della  riforma del
settore creditizio, attuata a partire dalla legge n. 218 del 1990, le
competenze   statutarie   vantate  dalla  Provincia  autonoma  devono
ritenersi  rivolte esclusivamente nei confronti degli enti deputati a
svolgere  le  funzioni  creditizie,  e  non anche nei confronti delle
Fondazioni bancarie, che tale attivita' piu' non svolgono.
   Prosegue   la   resistente  osservando  che,  mentre  nel  periodo
transitorio  previsto  dall'art.  25  del  d.lgs. n. 153 del 1999, la
qualificazione   delle  fondazioni  bancarie  era  influenzata  dalla
permanenza  del  vincolo  «genetico-funzionale»  fra  queste e le neo
istituite  aziende  di  credito  (permanenza cui fanno riferimento le
sentenze  della  Corte  costituzionale  n. 341 e n. 342 del 2001), il
piu'  recente  indirizzo della Corte, espresso con la sentenza n. 300
del 2003, sottolinea che, superata la precedente fase, cio' che conta
e'   la   qualificazione   normativa  «fondazioni-persone  giuridiche
private,  data  dall'art.  2,  comma  1,  del d.lgs. n. 153 del 1999»
attribuita a tali enti.
   Applicato  il  principio alla fattispecie concreta, deve - secondo
lo  Stato -  dedursi  che  mentre  la  Cassa  di  Risparmio S.p.A. e'
assoggettata  al  controllo provinciale, lo stesso non puo' dirsi per
la  Fondazione,  sottoposta, invece, alla disciplina di cui al d.lgs.
n. 153  del 1999, e cio' anche per quanto concerne i poteri di nomina
del presidente e del vicepresidente.
   Riguardo   all'asserita   violazione   dell'art.  10  della  legge
costituzionale  n. 3  del  2001,  l'Avvocatura  ribadisce quanto gia'
osservato in sede di comparsa di costituzione.
   La  ricorrente  Provincia, a sua volta, insiste per l'accoglimento
del  ricorso,  riportandosi alle argomentazioni gia' svolte nell'atto
introduttivo  e  richiamando  le  precedenti  decisioni  della  Corte
costituzionale  in  tema  di  competenza  provinciale sulle modifiche
statutarie degli enti creditizi a carattere regionale.
   Ricordata  la  generalizzata  proroga  sino  al  31 dicembre 2005,
introdotta col decreto-legge n. 143 del 2003, del termine per operare
la  dismissione  delle  partecipazioni  di controllo delle fondazioni
bancarie  nelle banche conferitarie, proroga tale da confermare, sino
alla  sua  scadenza,  la  qualificazione di «ente creditizio» in capo
alla Fondazione, la ricorrente segnala quello che definisce il «punto
cruciale  della  questione»:  cioe'  che  l'art. 25, comma 3-bis, del
d.lgs.  n. 153  del  1999  esenta le fondazioni aventi sedi operative
prevalentemente  nelle  regioni  a  statuto  speciale  da  alcuni dei
vincoli  imposti  dallo  stesso  d.lgs.  n. 153 del 1999, fra i quali
l'obbligo   di   dismissione   della   partecipazione   nella   banca
conferitaria.
   Sottolineato  che,  a  termini  statutari,  la Fondazione Cassa di
risparmio  di  Bolzano  indirizza  la  sua  attivita' prevalentemente
nell'ambito  territoriale  altoatesino,  la ricorrente rileva che, di
conseguenza, la suddetta Fondazione non e' obbligata alla dismissione
della   partecipazione   di   controllo   nella  banca  conferitaria;
partecipazione  che  nei fatti sussiste, detenendo quella oltre il 58
per cento delle azioni della Cassa di risparmio di Bolzano S.p.A.
   Non  essendo pertanto reciso il vincolo genetico-funzionale fra le
due  istituzioni,  quanto  stabilito  con le due sentenze della Corte
costituzionale  n. 300  e  n. 301 del 2003 non sarebbe applicabile al
caso in esame.
   Quanto  alla  violazione del principio di leale collaborazione, la
Provincia ribadisce gli argomenti gia' contenuti nel ricorso.
   Dopo  che  il conflitto era stato una prima volta rinviato a nuovo
ruolo,  a  seguito  di  concorde richiesta delle parti costituite, la
ricorrente   ha,   nell'imminenza   della   nuova  udienza  pubblica,
depositato  una  ulteriore memoria illustrativa in cui ha ribadito le
precedenti deduzioni.
                       Considerato in diritto
   1. -  La  Provincia autonoma di Bolzano ha proposto, nei confronti
dello  Stato,  conflitto  di  attribuzione in relazione alla nota del
Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del tesoro -
Direzione IV - Ufficio III del 25 gennaio 2005, prot. n. 7076, con la
quale  sono  state  approvate, con una precisazione, talune modifiche
apportate  allo  statuto  della  Fondazione  Cassa  di  risparmio  di
Bolzano.
   Secondo   la   ricorrente,   con  l'atto  impugnato  il  Ministero
dell'economia,  pretendendo  di  approvare le modifiche statutarie, e
non limitandosi ad esprimere su di esse un parere, avrebbe violato le
previsioni  attributive  delle competenze regionali e provinciali, in
materia  di  ordinamento del credito locale, contenute negli artt. 5,
numero 3, 11 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' nelle relative norme di
attuazione,  dalle  quali la ricorrente fa derivare la sua competenza
riguardo  alla  «approvazione delle modifiche» apportate allo statuto
della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano.
   Inoltre,  la  ricorrente ritiene l'atto impugnato in contrasto col
principio di leale collaborazione, in quanto la Provincia e' venuta a
conoscenza  dell'atto  solo  indirettamente,  dato  che  il Ministero
dell'economia  lo  aveva  indirizzato  alla  sola  Fondazione,  cosi'
«scavalcando»  l'organo  costituzionalmente  competente,  sebbene  la
Provincia  avesse  rivolto  a tale dicastero l'invito ad esprimere il
suo parere.
   Infine,  la  Provincia  di Bolzano sottolinea che l'art. 25, comma
3-bis,  del  d.lgs.  17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e
fiscale  degli  enti  conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto  legislativo  20  novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle  operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo
1  della  legge  23  dicembre 1998, n. 461), esenta le fondazioni che
hanno sedi operative prevalentemente nelle Regioni a statuto speciale
da  taluni  dei  vincoli imposti dallo stesso d.lgs. n. 153 del 1999,
fra i quali l'obbligo di dismissione della partecipazione nella banca
conferitaria  e  che,  quindi,  lo  stato della normativa sarebbe del
tutto  conforme  a  quello che determino' le sentenze di questa Corte
n. 163 del 1995, n. 341 e n. 342 del 2001.
   La  ricorrente  chiede, percio', che questa Corte dichiari che non
spetta  allo  Stato,  e, per esso, al Ministero dell'economia e delle
finanze,  approvare  le modifiche allo statuto della Fondazione Cassa
di  risparmio  di Bolzano e, conseguentemente, annulli l'atto con cui
il gia' menzionato Ministero dell'economia e delle finanze in data 25
gennaio  2005  (prot. n. 7076) ha approvato, con una precisazione, le
modifiche dello statuto della citata Fondazione.
   2.1.   - La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  pone  a  principale
fondamento  del ricorso la specifica normativa prevista dallo statuto
di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  E'  quindi
necessario esaminare il contenuto delle disposizioni che la Provincia
ritiene  determinino la non spettanza della attribuzione fatta valere
dallo Stato con il provvedimento oggetto del conflitto.
   2.2. -  L'art.  5  del  d.P.R.  n. 670  del  1972  dispone che «La
Regione,  nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti
dalle  leggi  dello  Stato,  emana  norme  legislative nelle seguenti
materie:  [...]  3)  ordinamento degli enti di credito fondiario e di
credito  agrario,  delle  Casse  di  risparmio  e delle Casse rurali,
nonche' delle aziende di credito a carattere regionale».
   Il  richiamato art. 4, a sua volta, prevede che «In armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e  con  il  rispetto  degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali -  tra  i  quali  e'  compreso  quello  della  tutela delle
minoranze  linguistiche  locali -  nonche'  delle  norme fondamentali
delle  riforme  economico-sociali  della Repubblica, la Regione ha la
potesta'  di  emanare  norme legislative» in una serie di materie che
vengono indicate.
   In  base  al primo comma dell'art. 11 dello statuto, «La Provincia
puo'  autorizzare  l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari
di  aziende  di  credito  a carattere locale provinciale e regionale,
sentito  il parere del Ministero del tesoro» e, in base al successivo
terzo  comma, «La Provincia nomina il presidente e il vice presidente
della  Cassa  di  risparmio,  sentito  il  parere  del  Ministero del
Tesoro».
   L'art.  16  del citato statuto di autonomia prevede, poi, al primo
comma,  che  «Nelle  materie  e  nei limiti entro cui la regione o la
provincia  puo'  emanare  norme  legislative,  le  relative  potesta'
amministrative,   che  in  base  all'ordinamento  preesistente  erano
attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e
dalla provincia».
   Il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
delle  aziende  di  credito a carattere regionale), dispone, inoltre,
all'art. 3, che «Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti
riguardanti  le  banche  di  cui  al  precedente  art. 2 ed aventi in
particolare  per  oggetto:  [...]  d)  l'approvazione delle modifiche
statutarie».
   Infine,  a  completamento  del quadro normativo fatto valere dalla
Provincia  a tutela delle sue prerogative, vi e' da osservare che, in
base  all'art.  18  dello  statuto -  il  quale  recita:  «La Regione
esercita  normalmente  le  funzioni  amministrative  delegandole alle
Province,  ai  Comuni  e  ad  altri  Enti locali o valendosi dei loro
uffici» - la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni
amministrative  alle  Province  autonome  di Trento e di Bolzano), ha
disposto  che  «A  decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla
Provincia  autonoma  di  Bolzano  le  funzioni  amministrative  della
Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  camere  di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione
e  vigilanza  sulle  cooperative;  di  enti di credito fondiario e di
credito  agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende
di credito a carattere regionale».
   3.1.  -  Dalla  normativa  sopra  riportata emerge che la potesta'
legislativa  della  Regione  deve  essere esercitata nell'ambito «dei
principi stabiliti dalle leggi dello Stato», e con il «rispetto delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
   Cio'   comporta   che   le   valutazioni   circa  la  legittimita'
costituzionale dell'intervento statale che si manifesta attraverso la
pretesa di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione Cassa
di  risparmio  di  Bolzano,  e  di  non  limitarsi  ad  un apporto di
carattere   consultivo,   dipendono   dallo   stato   delle   riforme
economico-sociali  della Repubblica e dei principi che derivano dalla
legislazione statale.
   3.2. - E' noto che dall'inizio degli anni novanta il settore degli
istituti  di  credito  di  diritto pubblico, ivi comprese le Casse di
risparmio,   e'   stato   interessato  ad  un  profondo  processo  di
ristrutturazione.
   In   particolare,  per  cio'  che  rileva  ai  fini  del  presente
conflitto,  e'  stato  avviato,  con  la riforma di cui alla legge 30
luglio  1990,  n. 218  (Disposizioni in materia di ristrutturazione e
integrazione  patrimoniale  degli  istituti  di  credito  di  diritto
pubblico),   e  al  decreto  legislativo  20  novembre  1990,  n. 356
(Disposizioni  per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo
creditizio),  -  ai  dichiarati  fini di adeguare il sistema bancario
alla  sfida  della concorrenza europea e di dare maggiore trasparenza
al  mercato del credito - un processo di separazione delle aziende di
credito  gestite  dalle  Casse  di  risparmio dagli enti in cui erano
incorporate.   Questi  ultimi  avrebbero  continuato  a  svolgere  le
attivita' di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente
in  determinati  settori rilevanti, legislativamente indicati, mentre
le   societa'  risultanti  dallo  scorporo  avrebbero  esercitato  le
attivita' creditizie loro conferite. Tale evoluzione normativa e' poi
proseguita - per quanto di interesse ai fini del presente conflitto -
con  la  legge  23  dicembre  1998,  n. 461 (Delega al Governo per il
riordino   della   disciplina   civilistica   e  fiscale  degli  enti
conferenti,  di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni
di  ristrutturazione  bancaria), e col d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153,
che  hanno  completato la separazione tra le fondazioni e le societa'
bancarie conferitarie.
   Il  suddetto  processo legislativo ha dato vita, in ciascuna delle
sue  fasi,  ad una riforma economico-sociale della Repubblica, con la
conseguenza  che  la  Regione e la Provincia autonoma erano tenute ad
adeguarvisi  sia nell'esercizio della loro competenza legislativa sia
nel parallelo svolgimento dell'attivita' amministrativa.
   3.3. - Del resto e' la stessa Regione (la quale ha successivamente
delegato  tali attribuzioni alla Provincia autonoma di Bolzano con la
citata legge regionale n. 3 del 2003) che, sul presupposto che queste
normative  venissero  a  realizzare  riforme  economico-sociali della
Repubblica, ha dapprima provveduto a scorporare l'azienda della Cassa
di  risparmio  dal  preesistente ente, configurando quest'ultimo come
una  fondazione, ed ha infine previsto che la legge n. 461 del 1998 e
il  d.lgs.  n. 153  del  1999  disciplinassero il funzionamento della
fondazione  stessa  (art.  2,  comma  2,  del  vigente «Statuto della
Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano»).
   4.1.  -  Si  e' gia' detto che il processo di ristrutturazione del
settore  degli istituti di diritto pubblico si e' svolto per un lungo
periodo  di  tempo (infatti, iniziato, dopo una lunga gestazione, con
le modifiche legislative risalenti al principio degli anni '90, si e'
protratto  nel nuovo secolo), con fasi tra di loro non omogenee anche
per  cio'  che  concerneva i principi fondamentali che si venivano ad
affermare.
   4.2.  -  La sentenza di questa Corte n. 163 del 1995, con la quale
si e' affermata la competenza regionale in tema di approvazione delle
modifiche  statutarie della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano,
si   muove   in   un   quadro   legislativo  statale  di  riferimento
profondamente  diverso dall'attuale, in quanto, con la citata riforma
lo  scorporo dagli enti pubblici creditizi dell'azienda bancaria e il
conferimento  di  quest'ultima  in una societa' per azioni non faceva
pero'  mutare  la  natura  pubblica dell'ente conferente che assumeva
altresi' la veste di holding sostanziale del gruppo creditizio.
   In  tale  decisione  si  afferma  infatti  che  «gli  stessi enti,
derivati  dagli originari enti pubblici creditizi, possono pur sempre
restare  collegati da un nesso funzionale con l'impresa bancaria, dal
momento   che   ad   essi  spetta  il  compito  di  amministrare  "la
partecipazione  nella  societa'  per azioni conferitaria dell'azienda
bancaria  finche' ne sono titolari". Compito che, piu' di ogni altro,
tende  a connotare la natura dell'ente conferente nella fase di avvio
del processo di ristrutturazione».
   4.3.  -  Ma  anche  le  sentenze  n. 341  e  n. 342  del 2001, che
confermano  le conclusioni della sentenza n. 163 del 1995, pur decise
nella  vigenza  della  legge  n. 461  del  1998 e del relativo d.lgs.
n. 153  del  1999,  fanno riferimento ad una fase non ancora compiuta
delle varie trasformazioni previste dalla suddetta normativa. Esse si
riferiscono    al    «periodo   transitorio   delle   operazioni   di
ristrutturazione bancaria», quello cioe' in cui negli enti conferenti
«deve ritenersi che permanga la qualificazione di ente creditizio».
   Nella  successiva  sentenza n. 300 del 2003 si precisa al riguardo
che  «Nel  periodo  transitorio  delle operazioni di ristrutturazione
bancaria,  secondo  le  citate  pronunce,  la  qualificazione di ente
creditizio  e'  stata  ritenuta  plausibile, in base al mancato venir
meno,  in  concreto,  del  vincolo  genetico  e  funzionale  tra enti
conferenti e societa' bancarie conferitarie». Sempre in tale sentenza
si  sottolinea  che,  successivamente,  «L'evoluzione  legislativa ha
spezzato  quel  "vincolo  genetico  e  funzionale", di cui parlano le
sentenze  n. 341  e  n. 342  del 2001 di questa Corte, vincolo che in
origine  legava  l'ente pubblico conferente e la societa' bancaria, e
ha  trasformato  la  natura  giuridica del primo in quella di persona
giuridica  privata  senza  fine di lucro (art. 2, comma 1, del d.lgs.
n. 153)  della  cui  natura  il  controllo della societa' bancaria, o
anche  solo  la  partecipazione al suo capitale, non e' piu' elemento
caratterizzante.  Con questa trasformazione, muta la collocazione nel
riparto  materiale  delle  competenze legislative tracciato dall'art.
117 della Costituzione».
   4.4.   -   La  sentenza  n. 300  del  2003  prende,  quindi,  atto
dell'avvenuto  consolidamento  del  processo  legislativo  statale di
profonda  modifica  di  questo  settore,  e,  alla  luce di tali atti
normativi,  constata che si e' realizzata la scissione tra il sistema
delle fondazioni e quello degli istituti creditizi.
   La  suddetta  modifica  legislativa  comporta  che  le  fondazioni
bancarie  rientrano  non  piu' nell'ambito della materia del credito,
«ma  in  quella dell'"ordinamento civile", comprendente la disciplina
delle  persone  giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo
comma,   della   Costituzione  assegna  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato».
   Presupposto  necessario  per  ritenere  che  le  fondazioni  siano
collocabili  nell'ambito  di  competenza legislativa delle Regioni e'
che  esse  e  le loro attivita' «rientrino in una nozione, per quanto
lata   sia,   di  pubblica  amministrazione  in  senso  soggettivo  e
oggettivo.  Dopo  il  d.lgs.  n. 153,  questo presupposto [precisa la
sentenza n. 300 del 2003] non e' piu' sostenibile».
   5.  -  Tale  conclusione, formulata con riferimento a questioni di
legittimita' costituzionale sollevate da Regioni a statuto ordinario,
vale  anche per il presente conflitto. Non vengono, infatti, a mutare
le  ragioni  di fondo che hanno ispirato detta decisione, vale a dire
l'attrazione    della   disciplina   delle   fondazioni   nell'ambito
dell'"ordinamento  civile" a seguito di una riforma economico-sociale
che,  in  base  alle  norme  statutarie e di attuazione dello statuto
innanzi  citate,  costituisce  un  limite - in questo caso assoluto -
all'esercizio della potesta' legislativa regionale e provinciale. Non
essendovi potesta' legislativa, ne deriva, per il ricordato principio
del  parallelismo,  l'impossibilita'  da  parte  della  Provincia  di
rivendicare,    come   necessitata   conseguenza   delle   competenze
riconosciutele dalle norme statutarie, l'attribuzione delle correlate
funzioni amministrative.
   6.1. - Nelle memorie successive alla presentazione del ricorso, la
Provincia  autonoma  sottolinea  con particolare forza la circostanza
che  l'art.  25 del d.lgs. n. 153 del 1999, al comma 3-bis, detta una
particolare disciplina nei confronti delle «fondazioni [...] con sedi
operative  prevalentemente in regioni a statuto speciale» (qual e' la
Fondazione  Cassa  di  risparmio  di Bolzano). In particolare, non si
applicano  a  tali  fondazioni:  a) i commi 1 e 2 dell'art. 25; b) il
comma  3  dell'art. 12; c) il comma 1 dell'art. 6 «limitatamente alle
partecipazioni di controllo nelle societa' bancarie conferitarie»; d)
il  termine  previsto  nell'art.  13;  infine:  e)  il termine di cui
all'art. 12, comma 4, e' prorogato di sette anni.
   E'  quindi  necessario esaminare analiticamente questa particolare
disciplina.
   Quanto  previsto al punto a) comporta che non si applica il limite
cronologico di cui al suddetto art. 25 oltre il quale e' inibito alle
fondazioni  di  detenere  partecipazioni  di controllo nelle societa'
bancarie  conferitarie  o  in  societa' diverse rispetto a quelle che
svolgono  imprese  strumentali.  Quanto previsto al punto b) comporta
che  anche  dopo  il 31 dicembre 2005 la fondazione continua a fruire
delle  agevolazioni  previste in quanto ente non commerciale anche se
e'  in  possesso  della  partecipazione  di  controllo nella societa'
bancaria  conferitaria.  Quanto previsto al punto c) rende possibile,
in  via  generale  e  senza  limiti  di  tempo,  la partecipazione di
controllo,  cui  si e' gia' fatto riferimento sub a). Quanto previsto
al  punto  d)  esclude  che vi sia un termine per fruire di un regime
tributario  agevolato per le «plusvalenze derivanti dal trasferimento
delle azioni detenute nella societa' bancaria conferitaria». Anche le
deroghe   di  cui  al  punto  e)  riguardano  benefici  di  carattere
tributario,   conseguenti   alla  titolarita'  di  diritti  reali  su
immobili,  che  vengono  mantenuti fino al settimo anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 153 del 1999.
   Si  tratta  di  una  serie  di disposizioni che, per l'aspetto che
interessa  la  presente  questione,  rendono  possibile,  nel caso di
«fondazioni  [...]  con  sedi  operative prevalentemente in Regioni a
statuto  speciale»,  il  mantenimento  di  uno  stretto legame tra la
fondazione stessa e l'istituto bancario conferitario.
   6.2.  -  Questo  insieme  di norme derogatorie non muta, pero', la
natura  dei  due  soggetti  derivati  dallo scorporo della precedente
Cassa di risparmio.
   Anche  le  fondazioni  destinatarie  di questa specifica normativa
soggiacciono, infatti, alla disciplina prevista dal comma 1 dell'art.
2  e dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 153 del 1999.
Tali disposizioni, volte a regolamentare il «Regime civilistico delle
fondazioni»  prevedono  che:  «Le  fondazioni sono persone giuridiche
private  senza  fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e
gestionale.  Perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di
promozione  dello  sviluppo  economico  secondo  quanto  previsto dai
rispettivi  statuti»  (art.  2,  comma 1) e che: «Non sono consentiti
alle  fondazioni  l'esercizio  di  funzioni  creditizie;  e'  esclusa
altresi' qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque,
di  sovvenzione,  diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in
favore  di  imprese  di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese
strumentali, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni» (art.
3, comma 2).
   La  possibilita'  da  parte  di  queste  specifiche  fondazioni di
detenere   partecipazioni  di  controllo  nelle  societa'  creditizie
conferitarie non ne modifica, quindi, la natura di persone giuridiche
private, come tali rientranti nell'ambito dell'ordinamento civile.
   6.3.  -  Si  tratta  del  resto  di  una conclusione cui la citata
sentenza n. 300 del 2003 e' chiaramente pervenuta, quando afferma che
«Cio'  che  conta  ormai, in definitiva, ai fini della determinazione
della  portata  da  assegnare al riparto delle competenze legislative
delineato  dall'art.  117, secondo e terzo comma, della Costituzione,
e' la qualificazione degli enti in questione quali fondazioni-persone
giuridiche  private, data dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 153 del
1999,  piu'  volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare
di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora
consenta  per  ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario
delle  proprie  funzioni  finalizzate al perseguimento degli scopi di
utilita'  sociale  e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei
loro statuti».
   Si  consideri,  poi, che la citata sentenza espressamente richiama
«le  modifiche apportate ai commi 1 e 3-bis dello stesso articolo 25,
a  opera  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212», per sottolinearne
la  irrilevanza  rispetto  alle  conclusioni cui si deve pervenire in
base  «alla  decisione  legislativa di separare gli enti medesimi dal
sistema creditizio».
   7.1.  -  La  pretesa  della Provincia di estendere alle fondazioni
persone  giuridiche  private  i  poteri  che  lo statuto di autonomia
prevede  per  le  aziende di credito a carattere regionale non trova,
per  i  motivi  gia' visti, fondamento ne' nello statuto medesimo ne'
nelle norme di attuazione.
   E' opportuno, al riguardo, non solo ricordare che, come si e' gia'
detto  al  precedente  punto  3.3.,  la  Regione, da cui la Provincia
autonoma  deriva,  per  delega, le sue attribuzioni amministrative in
materia,  non  solo  ha  provveduto a dare attuazione alle previsioni
della legge n. 461 del 1998 e del d.lgs. n. 153 del 1999, ma ha anche
previsto  che  tale insieme di disposizioni legislative fosse posto a
base  del  vigente  statuto  della  Fondazione  Cassa di risparmio di
Bolzano (comma 2 dell'art. 2).
   Nel citato statuto e' infine previsto, al primo comma dell'art. 2,
che  «La Fondazione e' una persona giuridica privata», al terzo comma
dell'art.  4,  che  «la  Fondazione  non  ha fini di lucro e persegue
esclusivamente  scopi  di  utilita'  sociale  e  di  promozione dello
sviluppo economico» e, al terzo comma dell'art. 5, che «La Fondazione
non  puo' esercitare funzioni creditizie ne' effettuare, in qualsiasi
forma,  finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti,
ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura,
con  eccezione  delle imprese strumentali e delle cooperative sociali
di   cui   alla   legge   8   novembre  1991,  n. 381,  e  successive
modificazioni».
   Si  tratta  di  una  disciplina  che, testimoniando il processo di
adeguamento  della  normativa  provinciale  a  quella  statale, rende
evidente  l'applicabilita'  delle  conclusioni  cui  e'  pervenuta la
sentenza n. 300 del 2003.
   7.2.  -  La  censura  relativa  alla violazione dell'art. 10 della
legge  costituzionale  18  ottobre  2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della  parte  seconda  della  Costituzione),  e'  infondata in quanto
inconferente,  posto  che  ne'  da  tale  disposizione  la  Provincia
autonoma puo', nel caso in oggetto, desumere un ampliamento delle sue
«forme  di  autonomia»,  ne'  lo  Stato  su  di  essa  fonda  le  sue
attribuzioni.
   7.3.  -  Trattandosi  di  materia  rientrante  nel  secondo comma,
lettera  l), dell'art. 117 della Costituzione, lo Stato non e' venuto
meno,  nell'esercitare  un potere espressamente previsto dall'art. 10
del d.lgs. n. 153 del 1999, al principio di leale collaborazione.
   7.4.  -  Parimenti  infondato,  alla  luce  di  quanto  sopra,  e'
l'assunto per cui l'art. 11, terzo comma, dello statuto di autonomia,
il  quale  prevede  che  «La provincia nomina il presidente e il vice
presidente  della  Cassa di risparmio sentito il parere del Ministero
del  tesoro»,  debba  automaticamente  applicarsi  anche allo statuto
della Fondazione.