Sentenza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6, comma
1,  della  legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23
(Disposizioni  in  materia  tributaria),  promosso  con  ricorso  del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 febbraio 2006,
depositato  in  cancelleria  il 21 febbraio 2006 ed iscritto al n. 24
del registro ricorsi 2006.
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia Romagna;
Udito  nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il giudice relatore
Franco Gallo;
Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Enrico  Arena  per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e l'avvocato Rosaria Russo Valentini per la
Regione Emilia Romagna.
                          Ritenuto in fatto
1. -  Con  ricorso  notificato il 17 febbraio 2006 e depositato il 21
successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale: a) dell'art. 5 della legge della Regione
Emilia-Romagna  22  dicembre  2005,  n. 23  (Disposizioni  in materia
tributaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 167
del  22 dicembre 2005, per violazione degli artt. 117, secondo comma,
lettera  e),  e  119 della Costituzione, in relazione all'allegato 1,
tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi
sulle   tasse   automobilistiche),  e  successive  modificazioni;  b)
dell'art.  6, comma 1, della medesima legge regionale, per violazione
degli  artt.  3, 117, secondo comma, lettere e) ed «i)» (recte: l), e
119 Cost.
1.1. -  Il ricorrente censura, in primo luogo, il citato art. 5 della
citata  legge  reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2005, nella parte in cui
stabilisce    che    «rientrano    nella   classificazione   prevista
nell'allegato  1, tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo
unico  delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche)  gli autoveicoli
adibiti   a   scuola   guida,  a  condizione  che  sulla  licenza  di
circolazione siano state apposte le annotazioni previste nello stesso
decreto».
Il  Presidente  del Consiglio dei ministri premette, al riguardo, che
la   tassa   automobilistica   regionale,   in   quanto  istituita  e
disciplinata  da norme statali (cioe' dal menzionato d.P.R. n. 39 del
1959  e  successive  modificazioni;  nonche'  dall'art. 17, comma 10,
della   legge   27   dicembre   1997,   n. 449,  recante  «Misure  di
razionalizzazione   della  finanza  pubblica»),  non  costituisce  un
"tributo proprio" delle Regioni, nel senso di cui al vigente art. 119
Cost.,  e che, pertanto, deve ritenersi a queste precluso modificarne
la  disciplina  sostanziale,  se  non nei limiti previsti dalla legge
statale.  Poiche' la disposizione regionale impugnata estende a tutti
gli  autoveicoli  adibiti  a  scuola  guida l'agevolazione tributaria
prevista  dalla  normativa  statale per le sole autovetture aventi la
suddetta  destinazione  (allegato  1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del
1953: «alla tassa [...] si applicano le seguenti riduzioni: [...] per
le  autovetture  adibite  a  scuola guida: riduzione del 40 per cento
[...]»),  il  legislatore  regionale  - conclude la difesa erariale -
avrebbe  esercitato  una  potesta'  normativa che non gli compete, in
violazione degli evocati parametri costituzionali (artt. 117, secondo
comma, lettera e, 119 Cost.).
1.2. -  Il  ricorrente  censura, in secondo luogo, l'art. 6, comma 1,
della  medesima  legge  regionale, nella parte in cui, aggiungendo un
ulteriore  comma al comma 1 dell'art. 7-bis della legge della Regione
Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale
per  il  deposito  in  discarica  dei rifiuti solidi), dispone che il
termine  di  decadenza  per  l'accertamento delle violazioni previste
dalla  disciplina  statale  e regionale sul deposito in discarica dei
rifiuti  solidi  decorre,  «nel caso in cui venga esercitata l'azione
penale»,  dal «passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio   penale»,  invece  che  dalla  data  di  commissione  della
violazione.
La  difesa  erariale  afferma  che  la  censurata  disposizione - nel
differire  la  decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento
delle  violazioni  tributarie  sino  al  momento della formazione del
giudicato   penale   -   risulterebbe   innanzitutto  intrinsecamente
irrazionale  e,  pertanto,  violerebbe  l'art.  3  Cost., sia perche'
sarebbe  applicabile  in ogni caso di esercizio dell'azione penale e,
quindi,  anche  nell'ipotesi  in cui il procedimento penale non ha ad
oggetto  gli  stessi  fatti  costitutivi  della violazione tributaria
ovvero fatti dal cui accertamento dipende quello di detta violazione;
sia  perche'  non  sarebbe, invece, applicabile allorche' la sentenza
che  definisce  il giudizio penale non e' suscettibile di "passare in
giudicato"  (come  nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere,
ai  sensi dell'art. 425 del codice di procedura penale); sia, infine,
perche'  esporrebbe ingiustificatamente il contribuente alla potesta'
sanzionatoria tributaria per un periodo non predeterminato, posto che
la  pendenza  del  procedimento  penale  non  sospende  i  poteri  di
accertamento  e  di controllo dell'Amministrazione finanziaria, e che
non sussiste alcuna pregiudizialita' penale rispetto all'accertamento
tributario  (dati  i  limiti  soggettivi  ed  oggettivi del giudicato
penale  derivanti  dall'art.  654  cod. proc. pen. e dato il costante
insegnamento  giurisprudenziale  che  esclude l'automatica estensione
degli   effetti   vincolanti   della   sentenza  penale  irrevocabile
all'azione  accertatrice  dell'ufficio tributario: Cass. n. 10945 del
2005 e n. 9109 del 2002).
Con  riferimento agli ulteriori parametri evocati (artt. 117, secondo
comma,  lettere  e e l, e 119 Cost.), il Presidente del Consiglio dei
ministri  premette  che  il  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica  dei  rifiuti  solidi  (al pari della tassa automobilistica
regionale  oggetto  della precedente censura), in quanto istituito da
una  legge  statale  (art. 3, comma 24, della legge 18 dicembre 1995,
n. 549),  non  costituisce  un  "tributo  proprio" delle Regioni, nel
senso  di  cui  al  vigente  art. 119 Cost., e, pertanto, a queste e'
precluso modificare la disciplina sostanziale del tributo, se non nei
limiti  previsti  dalla legge statale. Su tale premessa, l'Avvocatura
dello  Stato  afferma che l'impugnata disposizione di legge regionale
si  pone in contrasto sia con i poteri attribuiti dalla legge statale
al  legislatore  regionale  in  ordine al predetto tributo speciale -
perche'  il comma 34 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995 si
limiterebbe  a rimettere alle Regioni solo «la regolamentazione degli
aspetti gestionali e applicativi della procedura di accertamento» del
tributo  -;  sia  con  i  principi  generali  del  sistema tributario
statale,  al  quale  compete in via esclusiva disciplinare i rapporti
tra  procedimento  amministrativo  tributario  e  processo penale. In
particolare,  secondo  il  ricorrente,  la  violazione  degli evocati
parametri  costituzionali  deriverebbe  dal contrasto tra l'impugnata
disposizione  ed  il  principio  generale  espresso  dalla  normativa
statale,  in  base  al  quale  il termine previsto per l'accertamento
delle violazioni tributarie opera «indipendentemente ed a prescindere
dalla pendenza e tanto piu' dall'esito dell'eventualmente coesistente
procedimento  penale,  come  tale necessariamente irrilevante ai fini
della  decorrenza  del  predetto  termine». Il ricorrente afferma che
tale  principio, desumibile gia' dall'art. 20 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 (disposizione dettata in tema di termine per
l'"irrogazione"  delle  sanzioni  amministrative tributarie), sarebbe
stato poi ribadito, in materia di imposte sui redditi e di IVA, dagli
artt.  20  e 21 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (i quali
stabiliscono,  rispettivamente,  che il provvedimento di accertamento
tributario  ed  il processo tributario non possono essere sospesi per
la   pendenza   di   un   procedimento   penale  e  che  le  sanzioni
amministrative relative alle violazioni tributarie oggetto di notizia
di reato sono comunque irrogate dall'ufficio finanziario).
2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale
ha   concluso   per   il   rigetto  della  «sollevata  questione»  di
legittimita'  costituzionale, in quanto «inammissibile ed infondata»,
precisando,  con  successive  memorie,  di  chiedere il rigetto della
prima  questione di legittimita' costituzionale e la dichiarazione di
cessazione della materia del contendere relativamente alla seconda.
2.1. -  Con riguardo alla prima questione, avente ad oggetto la tassa
automobilistica  regionale,  la resistente assume che: a) il disposto
dell'allegato  1,  tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953, invocato dal
ricorrente  quale  norma  interposta,  va  inteso,  in  base  ad  una
interpretazione   costituzionalmente  orientata,  nel  senso  che  la
riduzione  della  tassa compete non solo alle «autovetture» adibite a
scuola  guida  (come  risulterebbe  in  base  alla  lettera  di detta
disposizione),  ma  anche  a tutti gli autoveicoli aventi la medesima
destinazione,  pena  la  violazione dell'art. 3 Cost., e cio' perche'
«ricondurre gli autoveicoli adibiti a scuola guida al medesimo regime
impositivo  applicabile  ai mezzi di trasporto destinati ad attivita'
produttive  e commerciali, e correlativamente differenziare l'importo
della  tassazione solo per le autovetture, significherebbe introdurre
nell'ordinamento  una  inammissibile  ed  illegittima  disparita'  di
trattamento  fiscale  in  danno  di  operatori economici che svolgono
attivita'  oggettivamente  diversa»;  b)  rientra  nei  poteri  delle
Regioni (come si desumerebbe anche dall'art. 11, comma 1, della legge
n. 212  del  2000, in tema di interpello da parte del contribuente in
ordine  alla  corretta  interpretazione  di  disposizioni tributarie)
chiarire   la  portata  applicativa  delle  disposizioni  in  materia
tributaria,  anche  attraverso una interpretazione costituzionalmente
orientata  delle  disposizioni  dettate  dal  legislatore  statale  e
intervenire,  attraverso atti legislativi e regolamentari, per sanare
situazioni  di  ingiustizia  sostanziale  e disparita' di trattamento
derivanti  da  una  irragionevole  applicazione  di  norme  di  legge
statali;  c) la norma regionale impugnata, uniformando il trattamento
fiscale  degli  autoveicoli  adibiti  a  scuola  guida a quello delle
autovetture   destinate   alla   medesima   funzione  e  riconoscendo
espressamente  una  agevolazione  tributaria che gia' necessariamente
doveva  considerarsi  come  il  portato  della  lettura ragionevole e
costituzionalmente  orientata  dell'allegato 1, tariffa C, del d.P.R.
n. 39  del  1953,  ha  «colmato  un  vuoto legislativo» senza operare
alcuna  modifica  della  disciplina  del tributo come configurato dal
legislatore   statale   e,  pertanto,  non  eccede  dalla  competenza
legislativa  della  Regione,  quale  fissata,  in  materia  di  tassa
automobilistica regionale, dall'art. 17, comma 10, della legge n. 449
del 1997 e dagli artt. 117 e 119 Cost.
2.2.  -  Con  riguardo  alla  seconda questione, avente ad oggetto il
tributo  speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la
resistente  eccepisce  l'intervenuta  cessazione  della  materia  del
contendere,  perche'  la  disposizione  impugnata  e'  stata abrogata
dall'art.  4  della  legge  della  Regione Emilia-Romagna 20 dicembre
2006,  n. 19  (Disposizioni  in  materia  tributaria), pubblicata nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  n. 185 del 20 dicembre 2006 ed
entrata in vigore il 21 dicembre 2006.
3. - All'udienza di discussione, la Regione resistente ha prodotto un
documento  a  firma  del  direttore  generale  centrale  degli affari
istituzionali    e    legislativi    della   Giunta   della   Regione
Emilia-Romagna,  datato 16 novembre 2007, attestante che il censurato
art.  6,  comma  1,  della  legge  regionale  n. 23  del 2005 «non ha
prodotto  alcun effetto sui rapporti tributari in essere». Sul punto,
la  difesa  erariale  ha  dichiarato,  nella  stessa  udienza, che la
questione «si puo' ritenere superata».
                       Considerato in diritto
1.   -   Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri  denuncia
l'illegittimita'  costituzionale:  a)  dell'art.  5 della legge della
Regione  Emilia-Romagna  22  dicembre  2005,  n. 23  (Disposizioni in
materia   tributaria),  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  n. 167 del 22 dicembre 2005, per violazione degli artt. 117,
secondo  comma,  lettera  e),  e 119 della Costituzione, in relazione
all'allegato  1,  tariffa C, del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo
unico   delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche),  e  successive
modificazioni;   b)  dell'art.  6,  comma  1,  della  medesima  legge
regionale,  per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere
e)  ed  «i)»  (recte: l) e 119 Cost. Il ricorrente propone, pertanto,
due  distinte  questioni  di  legittimita'  costituzionale, che vanno
esaminate separatamente.
2.-  La  prima  questione  proposta  riguarda l'art. 5 della suddetta
legge  regionale,  il  quale,  nello  stabilire  che «rientrano nella
classificazione  prevista  nell'allegato  1,  tariffa C, del d.P.R. 5
febbraio   1953,   n. 39   (Testo   unico  delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche)   gli   autoveicoli   adibiti  a  scuola  guida,  a
condizione  che  sulla licenza di circolazione siano state apposte le
annotazioni  previste  nello  stesso  decreto»,  estende  a tutti gli
autoveicoli adibiti a scuola guida l'agevolazione tributaria prevista
dal  citato  allegato  1, tariffa C, del d.P.R. n. 39 del 1953 per le
sole autovetture adibite allo stesso scopo. Ad avviso del ricorrente,
la disposizione impugnata, estendendo la suddetta agevolazione a casi
non previsti dalla normativa statale, eccederebbe i limiti fissati in
materia  dal  legislatore statale al legislatore regionale, il quale,
pertanto,  avrebbe  esercitato  una  potesta'  normativa  che non gli
compete,  cosi'  incorrendo  nella violazione degli evocati parametri
costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera e, e 119 Cost.).
   La questione e' fondata.
Secondo  la  giurisprudenza  di  questa Corte in tema di ripartizione
delle  competenze  legislative  concernenti  la tassa automobilistica
regionale,  il  legislatore  statale, pur attribuendo alle Regioni ad
autonomia  ordinaria  il gettito della tassa ed un limitato potere di
variazione   dell'importo   originariamente   stabilito,   oltre  che
l'attivita' amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il
recupero  della  tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, non ha
tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri
elementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi,
la  tassa  automobilistica  non  puo' definirsi come "tributo proprio
della  Regione",  ai  sensi  del  combinato disposto degli artt. 117,
quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito
della  tassa  e' stato "attribuito" alle Regioni, ma la disciplina di
detto tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle
stesse  riservata  dall'art.  117, quarto comma, Cost. Si deve quindi
confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per
cui «allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse
automobilistiche  rientra  nella  competenza esclusiva dello Stato in
materia  di tributi erariali», ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera  e),  della  Costituzione  (sentenze n. 455 del 2005; n. 311,
n. 297 e n. 296 del 2003).
Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente
illegittime, perche' invasive della esclusiva competenza dello Stato,
norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica
(sentenze  n. 455  del  2005  e  n. 296  del  2003) o modificavano la
disciplina  dei  termini  per  l'accertamento  del  tributo (sentenze
numeri 296, 297 e 311 del 2003).
L'impugnato  art.  5  della  legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2005
prevede per i veicoli adibiti a scuola guida casi di riduzione (nella
misura  del 40 per cento del tributo) della tassa automobilistica non
contemplati  dalla  norma  statale (allegato 1, tariffa C, del d.P.R.
n. 39  del  1953).  Quest'ultima,  infatti,  consente di applicare la
suddetta  agevolazione fiscale solo alle autovetture adibite a scuola
guida e cioe' ai veicoli a motore, destinati a tale scopo, con almeno
quattro  ruote  e  diversi dai motoveicoli, destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
(art.  54,  comma  1,  lettera  a, del nuovo codice della strada). La
norma   regionale,   invece,   estende  l'agevolazione  a  tutti  gli
autoveicoli   adibiti   a   scuola  guida,  anche  se  diversi  dalle
autovetture  quali  definite  dal  codice  della strada (e quindi, ad
esempio,   anche   agli   autobus,  agli  autoveicoli  per  trasporto
promiscuo,  agli  autocarri,  ai trattori stradali, agli autotreni ed
altro).  La  norma regionale impugnata interviene, dunque, su aspetti
della  disciplina  sostanziale  del tributo riservati alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato.
A  tale  conclusione  la Regione resistente ha obiettato che la norma
impugnata  avrebbe  portata  soltanto  interpretativa,  in  quanto si
limiterebbe   a   fornire   una   doverosa  interpretazione  secundum
Constitutionem   della  norma  statale,  la  quale,  se  diversamente
interpretata, escluderebbe irragionevolmente, in violazione dell'art.
3  Cost.,  l'applicazione  dell'agevolazione fiscale agli autoveicoli
adibiti  a  scuola guida diversi dalle «autovetture». L'obiezione e',
pero',  infondata,  perche'  la  Regione  non potrebbe mai eccedere i
limiti  della  propria competenza legislativa intervenendo, con legge
interpretativa  o innovativa, su una legge statale, neppure adducendo
la   violazione,   da   parte   di  detta  legge  statale,  di  norme
costituzionali  (nella  specie,  addirittura  diverse  da  quelle che
regolano  l'attribuzione  della  competenza legislativa dello Stato e
delle Regioni).
3. -  La  seconda  questione  ha  ad oggetto l'art. 6, comma 1, della
citata legge regionale n. 23 del 2005, il quale, aggiungendo il comma
1-bis  all'art.  7-bis  della  legge  della Regione Emilia-Romagna 19
agosto  1996,  n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi), dispone che il termine di decadenza
per l'accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale
e  regionale  sul  deposito  in discarica dei rifiuti solidi decorre,
«nel caso in cui venga esercitata l'azione penale», dal «passaggio in
giudicato  della  sentenza  che definisce il giudizio penale», invece
che dalla data di commissione della violazione.
Al  riguardo, va pero' rilevato che sono venute meno le ragioni della
controversia.
Successivamente   alla   proposizione   del   ricorso,   infatti,  la
disposizione  impugnata  e'  stata  abrogata  dall'art. 4 della legge
della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in
materia   tributaria),  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  n. 185  del  20  dicembre  2006  ed  entrata in vigore il 21
dicembre  2006.  La  Regione  resistente,  con  documento prodotto in
udienza  e  datato  16  novembre  2007,  ha  inoltre precisato che la
medesima  disposizione  censurata, «sin dal momento della sua entrata
in  vigore  e  fino al momento della sua abrogazione, non ha prodotto
alcun  effetto  sui  rapporti tributari in essere». Poiche' la stessa
difesa  erariale  ha  affermato  in  udienza  che,  a seguito di tali
dichiarazioni  della  resistente,  la  questione  «si  puo'  ritenere
superata»,  deve  constatarsi  che  e'  venuto  meno  l'interesse del
ricorrente  a  coltivare il ricorso e pertanto, in accoglimento della
richiesta  della  Regione  e  in  conformita'  alla giurisprudenza di
questa  Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere (ex
plurimis, sentenza n. 289 del 2007; ordinanza n. 41 del 2007).