IL GIUDICE DI PACE
Rilevato che il decreto di espulsione gravato e' stato redatto senza
l'assistenza di un interprete della lingua conosciuta dall'immigrato;
che tale assistenza e' prevista dal richiamo contenuto nell'art.
5-bis, quinto periodo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai periodi
sesto e settimo del successivo n. 8 del medesimo articolo;
che per l'indicata mancata assistenza il prefetto ha motivato
sulla scorta del mancato reperimento immediato dell'interprete;
che mentre gli articoli 13, n. 5-bis e 14, n. 4, prevedono ove
necessario l'assistenza di un interprete, il prefetto ha motivato la
traduzione del proprio decreto in lingua francese, con la mancata
reperibilita', peraltro immediata, di esso;
che il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, prevede all'art. 3, n. 3,
che «... il provvedimento dev'essere accompagnato da una sintesi...
nella lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' del personale idoneo alla traduzione...»;
che non si fa questione, dunque, dell'immediata reperibilita'
del personale tecnico;
che diversamente opinando verrebbe vanificata la ratio di
garanzia che sottende alla norma indicata;
che l'assunto del prefetto, oltre a non rispondere al dettato
normativo adesso richiamato non soddisfa appunto il principio
costituzionale del diritto alla difesa di cui all'art. 24, comma
secondo della Costituzione, atteso che, di fatto, nulla ha inteso il
ricorrente di quanto determinato nei suoi confronti;
che tale ultima circostanza costituisce questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, ultimo periodo del
d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in riferimento all'art. 24, commi
secondo e terzo della Costituzione;
che la sussistenza della suddetta circostanza, legittima il
giudice all'adozione di un provvedimento interinale;
(Cass. sez. I, sentenza n. 15414 del 05 dicembre 2001). L'opposizione
al decreto prefettizio di espulsione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.
n. 286 del 1998 non ha automatico effetto sospensivo; ne consegue
che, decorso il termine previsto per la decisione da parte del
giudice, l'espulsione e' eseguita coattivamente dal questore, a meno
che ricorrano i casi, particolari ed eccezionali, che legittimano il
giudice ad adottare un provvedimento cautelare di sospensione (Corte
cost., sent. n. 161 del 2000).