Ordinanza
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito del provvedimento in data 31 marzo - 4 aprile 2005
del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze,
con cui - stabilita, nell'ambito del procedimento penale a carico
dell'allora ministro Altero Matteoli, il quale all'epoca ricopriva la
carica di membro della Camera dei deputati, la propria incompetenza
funzionale a giudicare di reati ritenuti non ministeriali - veniva
disposta, in forza dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del
1989 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti
dall'articolo 90 della Costituzione), la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale competente senza
l'autorizzazione della Camera dei deputati e del provvedimento in
data 4 dicembre 2006, con il quale il Tribunale di Livorno, sezione
distaccata di Cecina, ribadiva l'insussistenza nel caso di specie
dell'obbligo di avanzare richiesta alla Camera competente
dell'autorizzazione a procedere di cui sopra, promosso con ricorso
della Camera dei deputati depositato in cancelleria il 2 luglio 2007
ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato
2007, fase di ammissibilita';
Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
Ritenuto che, con ricorso depositato il 2 luglio 2007, la Camera dei
deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il
Tribunale di Firenze, in relazione al provvedimento del 31 marzo 2005
con cui e' stata disposta la «diretta trasmissione» alla Procura
della Repubblica presso il tribunale competente degli atti
concernenti il procedimento pendente a carico dell'allora Ministro
Altero Matteoli, il quale all'epoca ricopriva la carica di membro
della Camera dei deputati, «senza che venisse preventivamente
richiesta» alla Camera medesima l'autorizzazione di cui all'art. 96
della Costituzione, nonche' all'art. 8, comma 1, della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96,
134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui
all'articolo 96 della Costituzione);
che, con il medesimo ricorso, la Camera ha sollevato, altresi',
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del
Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, in relazione al
provvedimento in data 4 dicembre 2006, con cui sarebbe stata
ribadita, nell'ambito del medesimo procedimento penale, «la non
operativita' nel caso di specie dell'obbligo di avanzare la richiesta
alla Camera competente dell'autorizzazione a procedere»;
che, premette la ricorrente, nel corso di indagini vertenti su
altri soggetti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Genova ha ravvisato un'ipotesi di reato a carico del deputato
Matteoli, all'epoca Ministro dell'ambiente, e ha trasmesso la
relativa notitia criminis
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze,
competente per territorio;
che, prosegue la Camera dei deputati, la Procura della
Repubblica di Firenze, a propria volta, ha inoltrato gli atti al
Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze
istituito ai sensi dell'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del
1989 (cosi' detto Tribunale dei ministri);
che, all'esito delle indagini, il Tribunale dei ministri di
Firenze, ritenendo che i fatti per cui si procedeva non fossero stati
commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali, con
provvedimento del 31 marzo 2005, ha dichiarato la propria
incompetenza funzionale e ha disposto la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, perche'
proseguisse il giudizio secondo il rito ordinario, ai sensi dell'art.
2 della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati
ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della
Costituzione);
che la Procura della Repubblica di Pisa, a sua volta, ha
trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Livorno, ritenuta competente per territorio, la quale ha disposto
la citazione a giudizio del deputato Matteoli per un reato comune;
che nel corso di tale giudizio, il Tribunale di Livorno, sezione
distaccata di Cecina, con ordinanza del 4 dicembre 2006, ha affermato
di condividere la valutazione operata dal Tribunale dei ministri di
Firenze circa la natura non ministeriale del reato contestato
all'imputato, negando la sussistenza dell'obbligo, da parte di quel
Collegio, di investire del procedimento il competente ramo del
Parlamento, anche nell'ipotesi in cui il reato contestato sia stato
ritenuto privo del carattere ministeriale;
che, ad avviso della Camera dei deputati, detti provvedimenti
del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno
sarebbero lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali;
che tale lesione deriverebbe dall'applicazione dell'art. 2,
comma 1, della legge n. 219 del 1989, il quale stabilisce - a parere
della ricorrente in modo costituzionalmente illegittimo - che se il
fatto per cui si procede integra un reato diverso da quelli di cui
all'art. 96 Cost., il tribunale dei ministri dispone la trasmissione
degli atti all'autorita' giudiziaria, «senza prescrivere che anche in
detta ipotesi si debba comunque richiedere l'autorizzazione a
procedere alla Camera competente»;
che, secondo la ricorrente, non sarebbe discutibile ne' la
propria legittimazione a sollevare il conflitto, ne' quella delle
Autorita' giudiziarie a resistervi;
che ricorrerebbe parimenti il requisito oggettivo del conflitto,
«attesa l'incostituzionalita' dell'art. 2, comma 1, della legge
n. 219 del 1989 per violazione delle disposizioni di rango
costituzionale che attribuiscono alla Camera competenze in materia»,
anche nell'ipotesi in cui il tribunale dei ministri escluda che il
reato sia stato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali;
che la Camera dei deputati avrebbe interesse a proporre il
ricorso, dal momento che la prosecuzione del procedimento penale
avrebbe leso la prerogativa di cui essa era titolare al momento
«dell'omissivo comportamento dell'Autorita' giudiziaria»;
che irrilevante, ai fini della permanenza di tale interesse,
sarebbe il successivo mutamento della Camera di appartenenza del
Ministro Matteoli - eletto, nelle more del giudizio penale, al Senato
della Repubblica -, dal momento che l'art. 96 Cost. radicherebbe la
competenza in capo all'organo che ne disponeva al momento
dell'esercizio delle funzioni ministeriali da parte dell'imputato;
che, in ogni caso, il procedimento in esame avrebbe preso avvio
nel corso della precedente legislatura, quando l'ex ministro Matteoli
ricopriva anche la carica di deputato;
che, pertanto, essendo la Camera dei deputati il soggetto in
capo al quale la lesione si e' consumata, essa sarebbe l'unica
legittimata a dolersene;
che, secondo la ricorrente, competerebbe a questa Corte decidere
il conflitto, dopo avere sollevato innanzi a se' in via incidentale
la pregiudiziale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2
della legge n. 219 del 1989, di cui i provvedimenti impugnati
sarebbero fedele applicazione;
che, infatti, l'art. 96 della Costituzione e la legge
costituzionale n. 1 del 1989 imporrebbero di investire della
richiesta di autorizzazione a procedere la Camera competente,
quand'anche si reputi comune il reato per il quale si procede, allo
scopo di consentirle l'apprezzamento di tale qualita' dell'ipotesi
criminosa, e di esperire l'eventuale ricorso alla Corte
costituzionale tramite conflitto di attribuzione, per difendere, in
caso di conclusione contraria, le proprie prerogative;
che la Corte costituzionale potrebbe esimersi dal sollevare tale
questione di legittimita' costituzionale, solo ove intendesse dare
all'art. 2 della legge n. 219 del 1989 un'interpretazione conforme a
Costituzione, ritenendo che esso disciplini la procedura successiva
all'intervento della Camera nel caso in cui questa abbia declinato la
propria competenza per mancanza del requisito della ministerialita'
del reato;
che, nel caso in cui, invece, la disposizione fosse interpretata
nel senso di legittimare una archiviazione, stante il carattere
comune del reato, antecedente alla fase parlamentare, essa
contrasterebbe con il combinato disposto degli artt. 96 Cost. e 8
della legge cost. n. 1 del 1989, il quale delineerebbe una netta
alternativa tra archiviazione che conclude la procedura e per la
quale non vi e' trasmissione degli atti alla Camera, e prosecuzione
del giudizio penale, in relazione alla quale la trasmissione sarebbe
sempre necessaria;
che cio' sarebbe confermato dal fatto per cui, ai sensi
dell'art. 8, comma 4, della 1egge cost. n. 1 del 1989, in caso di
archiviazione il Procuratore della Repubblica da' comunicazione al
Presidente del competente ramo del Parlamento dell'avvenuta
archiviazione: tale previsione denoterebbe la volonta' del
legislatore di rendere edotta la Camera competente che la mancanza
della richiesta di autorizzazione a procedere e' dovuta
esclusivamente al fatto che il procedimento penale a carico del
ministro non e' destinato a proseguire;
che, secondo la ricorrente, le disposizioni costituzionali
attribuirebbero infatti alla Camera competente il potere di esprimere
una autonoma valutazione in ordine al carattere ministeriale del
reato e, se del caso, in ordine alla sussistenza delle esimenti
indicate nell'art. 9 della legge cost. n. 1 del 1989;
che, a ritenere diversamente, si ammetterebbe che l'autorita'
giudiziaria possa paralizzare discrezionalmente le prerogative delle
Camere in relazione ai reati ministeriali, aggirando, attraverso
l'archiviazione per difetto di ministerialita' del reato, la
competenza prevista dall'art. 96 Cost.;
che, pertanto, la Camera dei deputati chiede alla Corte
costituzionale, previa autorimessione della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2 della legge n. 219 del 1989, di dichiarare
che «non spetta al Tribunale dei ministri di Firenze trasferire al
Giudice penale ordinario, competente per territorio, il procedimento
instaurato ai sensi dell'art. 96 Cost., senza aver prima richiesto
l'autorizzazione camerale e, comunque, senza avere previamente
trasmesso alla Camera dei deputati gli atti del procedimento medesimo
in modo da consentirle di valutare la sussistenza dei presupposti per
l'attivazione della guarentigia», e di dichiarare parimenti che non
spetta al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, di
proseguire il giudizio senza chiedere l'autorizzazione a procedere,
con conseguente annullamento dei provvedimenti giurisdizionali
adottati.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
costituzionale e' chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine
all'ammissibilita' del conflitto di attribuzione, sotto il profilo
della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione
spetti alla sua competenza»;
che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, e
impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione, la Camera dei
deputati e' legittimata a sollevare conflitto, al fine di difendere
le attribuzioni che le spettano ai sensi dell'articolo 96 della
Costituzione (sentenza n. 403 e ordinanza n. 217 del 1994);
che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va
parimenti riconosciuta in capo al Tribunale dei ministri di Firenze,
in quanto esclusivo titolare delle attribuzioni previste dall'art. 8
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti
per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione) (sentenza
n. 403 e ordinanza n. 217 del 1994);
che e' ugualmente legittimato a resistere il Tribunale di
Livorno, sezione distaccata di Cecina, quale organo competente a
dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui e' investito, la
volonta' del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio di
funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita (da ultimo, sentenza n. 290 del 2007);
che, con riguardo ai presupposti oggettivi, il ricorso e'
indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali,
desumibili, secondo la prospettazione della Camera dei deputati,
dall'art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989;
che questa preliminare valutazione, adottata prima facie
ed in assenza di contraddittorio, lascia impregiudicata ogni
ulteriore e diversa determinazione concernente la stessa
ammissibilita' del ricorso, avuto riguardo, fra l'altro, alla natura
degli atti asseritamente lesivi e alla sussistenza di un'idonea
«materia di conflitto»;
che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del
1953, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica,
stante l'identita' della posizione costituzionale dei due rami del
Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare
(sentenze n. 263 del 2003 e n. 7 del 1996; ordinanze n. 178 del 2001
e n. 470 del 1995).