Sentenza
nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati), nel testo risultante per effetto di modificazioni ed
integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
«art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici
organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione
delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di
collegamento debbono essere reciproche.";
art. 14-bis, comma 2: "La dichiarazione di collegamento e'
effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per
tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.";
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i
gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si
candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel
quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata
come unico capo della coalizione.";
art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: "1, 2 e";
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: "dei
collegamenti ammessi";
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna
sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici
che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi
politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un
seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,
con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo
14.";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni
e";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonche', per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in
linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni
e";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna
coalizione";
art. 83, comma 1, numero 2): "2) determina poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data
dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che
compongono la coalizione stessa, nonche' la cifra elettorale
nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione
di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi espressi; ";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di
liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per
cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista
collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per
cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione; ";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle
parole, ovunque ricorrono: "non collegate";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle
parole: ", nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato
la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero
che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella circoscrizione";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "le
coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole:
"coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: "la
coalizione di liste o";
art. 83, comma l, numero 6): "6) individua quindi, nell'ambito
di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3),
lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione, nonche' la lista che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non
hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti
validi espressi; ";
art. 83, comma 1, numero 7): "7) qualora la verifica di cui al
numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione
di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il
numero di seggi gia' individuato ai sensi del numero 4).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di
quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al
numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai
sensi del numero 4); ";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie
coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente
elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima. Analogamente,";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole:
"coalizioni o";
art. 83, comma 1, numero 9): "9) salvo quanto disposto dal comma
2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.
A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di
seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del
numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione
per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il
maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di seggi
eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate.";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di
liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "coalizione di
liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "di tutte le liste
della coalizione o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste e";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 83, comma 4: "L'Ufficio procede poi, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le
relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del
comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo.";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizione di
liste o";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 84, comma 3: "Qualora al termine delle operazioni di cui al
comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una
circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della
circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte
decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre
circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione
della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del
quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente.";
art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: "e 3";
art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: ", 3"», giudizio
iscritto al n. 146 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 28 novembre 2007 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 il giudice
relatore Ugo De Siervo, sostituito per la redazione della sentenza
dal giudice Gaetano Silvestri;
Uditi gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti
Italiani, Felice Carlo Besostri per il senatore Tommaso Barbato, in
proprio e nella qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico
organizzato denominato «Popolari U.D.EUR», per l'on. dott. Mauro
Fabris, in proprio e nella qualita' di capogruppo del partito/gruppo
politico organizzato denominato «Popolari U.D.EUR», e per i gruppi
politici organizzati «Uniti a sinistra», «Ars Associazione
Rinnovamento della Sinistra», «Associazione Rosso Verde-Sinistra
Europea» e «Gruppo del Cantiere», Felice Carlo Besostri e Vittorio
Angiolini per il partito/gruppo politico organizzato denominato «per
la sinistra» e per l'On. avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo
Besostri e Costantino Murgia per i Socialisti Democratici Italiani
(SDI) e per il Comitato promotore nazionale per il costituendo
Partito Socialista, Massimo Luciani per il gruppo parlamentare del
Senato della Repubblica «Sinistra Democratica per il Socialismo
Europeo» e per l'associazione denominata «Sinistra Democratica per il
Socialismo Europeo», Federico Sorrentino, Beniamino Caravita di
Toritto e Nicolo' Zanon per i presentatori Giovanni Guzzetta,
Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico.
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970,
n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza del 28 novembre
2007 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta
di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26
ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da sessantuno
cittadini italiani, sul seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di
modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati", limitatamente alle seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici organizzati
possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da
essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento
debbono essere reciproche.";
art. 14-bis, comma 2: "La dichiarazione di collegamento e'
effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per
tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.";
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i
gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si
candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel
quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata
come unico capo della coalizione.";
art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: "1, 2 e";
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: "dei
collegamenti ammessi";
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna
sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici
che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi
politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un
seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,
con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo
14.";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni
e";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonche', per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in
linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni
e";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna
coalizione";
art. 83, comma 1, numero 2): "2) determina poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data
dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che
compongono la coalizione stessa, nonche' la cifra elettorale
nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione
di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi espressi; ";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di
liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per
cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista
collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per
cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione; ";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle
parole, ovunque ricorrono: "non collegate";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle
parole: ", nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato
la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero
che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella circoscrizione";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "le
coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole:
"coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: "la
coalizione di liste o";
art. 83, comma l, numero 6): "6) individua quindi, nell'ambito
di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3),
lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione, nonche' la lista che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non
hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti
validi espressi; ";
art. 83, comma 1, numero 7): "7) qualora la verifica di cui al
numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione
di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il
numero di seggi gia' individuato ai sensi del numero 4).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di
quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al
numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai
sensi del numero 4); ";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie
coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente
elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima. Analogamente,";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole:
"coalizioni o";
art. 83, comma 1, numero 9): "9) salvo quanto disposto dal comma
2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.
A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di
seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del
numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione
per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente
cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il
maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di seggi
eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate.";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di
liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "coalizione di
liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "di tutte le liste
della coalizione o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste e";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 83, comma 4: "L'Ufficio procede poi, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le
relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del
comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo.";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizione di
liste o";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 84, comma 3: "Qualora al termine delle operazioni di cui al
comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una
circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della
circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte
decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre
circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione
della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del
quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente.";
art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: "e 3";
art. 86, comma 2, limitatamente alle parole:, 3" ?».
2. - L'Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 1 ed il
seguente titolo: «Elezione della Camera dei deputati - Abrogazione
della possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione del
premio di maggioranza ad una coalizione di liste».
3. - Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione
dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, ha fissato,
per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 16
gennaio 2008, disponendo che ne fosse dato avviso ai presentatori
della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352
del 1970.
4. - In data 10 gennaio 2008, i presentatori del referendum hanno
depositato una memoria illustrativa, concludendo per l'ammissibilita'
della richiesta referendaria.
La difesa dei presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza
della Corte costituzionale sui referendum aventi ad oggetto norme
elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le
condizioni poste dalla citata giurisprudenza. In particolare, esso
sarebbe «dotato delle necessarie qualita' della chiarezza, univocita'
ed omogeneita', in quanto risponde ad una matrice razionalmente
unitaria»; inoltre, sarebbe diretto solo ad abrogare parzialmente la
normativa elettorale della Camera dei deputati, senza sostituirla con
una disciplina estranea allo stesso contesto normativo.
Sempre secondo la difesa dei presentatori, la normativa di risulta
sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il quesito referendario
si proporrebbe di «abrogare, tra le due modalita' di partecipazione
alle elezioni, quella che fa ricorso alle coalizioni di liste,
lasciando in vigore la possibilita' di partecipare solo mediante
liste non collegate». In questo modo si espanderebbe «il criterio
compresente, basato sulla partecipazione alle elezioni solo
attraverso singole liste, non coalizzate».
La normativa di risulta non presenterebbe «ne' impedimenti, ne'
inconvenienti» dello stesso tipo di quelli rilevati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 32 del 1993, con la quale peraltro
e' stato dichiarato ammissibile il referendum su alcune disposizioni
della legge elettorale del Senato.
La difesa dei presentatori esclude, poi, che il quesito sia
inammissibile a causa della presunta incostituzionalita' della
normativa di risulta, svolgendo, al riguardo, tre ordini di
considerazioni.
In primo luogo, ai fini dell'ammissibilita' del quesito referendario,
non rileverebbero gli eventuali profili attinenti
all'incostituzionalita' della disciplina conseguente all'abrogazione.
In secondo luogo, i presunti profili di incostituzionalita' -
consistenti nell'irragionevolezza della normativa di risulta e nella
lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale,
entrambi derivanti dall'attribuzione di un premio di maggioranza alla
sola lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa senza che sia
prevista una soglia minima per ottenere tale premio - potrebbero
essere esclusi sulla base della stessa giurisprudenza della Corte
costituzionale (sono richiamate, in proposito, le sentenze numeri 10
e 429 del 1995).
Infine, i presunti elementi di contrasto con la Costituzione, «se
riscontrabili», sarebbero «gia' tutti contenuti nella legge vigente»
e dunque non deriverebbero dall'eventuale approvazione del quesito
referendario. Al riguardo, i presentatori ricordano che, nella
legislazione vigente, la formazione di coalizioni e' soltanto
eventuale, per cui ben potrebbe una singola lista ottenere il premio
di maggioranza, e il detto premio puo' essere attribuito anche «a
coalizioni di liste (oltre che a liste) minoritarie (con il limite
del 10% alla Camera dei deputati)».
5. - Hanno depositato memorie i seguenti soggetti, tutti sollecitando
la declaratoria di inammissibilita' del quesito referendario: i
Socialisti Democratici Italiani (SDI), il Comitato promotore
nazionale per il costituendo Partito Socialista, il gruppo
parlamentare del Senato della Repubblica «Sinistra Democratica per il
Socialismo Europeo», l'associazione denominata «Sinistra Democratica
per il Socialismo Europeo», il Senatore Tommaso Barbato in proprio e
nella qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato
denominato «Popolari U.D.EUR», l'on. dott. Mauro Fabris, in proprio e
nella qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato
denominato «Popolari U.D.EUR», il partito/gruppo politico organizzato
denominato «per la sinistra» e l'on. avv. Felice Carlo Besostri, i
gruppi politici organizzati «Uniti a sinistra», «Ars Associazione
Rinnovamento della Sinistra», «Associazione RossoVerde-Sinistra
Europea» e «Gruppo del Cantiere» ed il Partito dei Comunisti
Italiani.
6. - Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono intervenuti,
per i presentatori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista
Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico, gli avvocati Federico
Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolo' Zanon.
Sono stati altresi' sentiti gli avvocati Graziella Colaiacomo per il
Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il senatore
Tommaso Barbato, in proprio e nella qualita' di capogruppo del
partito/gruppo politico organizzato denominato «Popolari U.D.EUR»,
per l'on. dott. Mauro Fabris, in proprio e nella qualita' di
capogruppo del partito/gruppo politico organizzato denominato
«Popolari U.D.EUR», e per i gruppi politici organizzati «Uniti a
sinistra», «Ars Associazione Rinnovamento della Sinistra»,
«Associazione RossoVerde-Sinistra Europea» e «Gruppo del Cantiere»,
Felice Carlo Besostri e Vittorio Angiolini per il partito/gruppo
politico organizzato denominato «per la sinistra» e per l'On. avv.
Felice Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per
i Socialisti Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore
nazionale per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per
il gruppo parlamentare del Senato della Repubblica «Sinistra
Democratica per il Socialismo Europeo» e per l'associazione
denominata «Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo».
Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle
disposizioni di legge dall'Ufficio centrale per il referendum con
ordinanza del 28 novembre 2007, ha ad oggetto alcune disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati).
2. - Conformemente alla piu' recente giurisprudenza (sentenze numeri
45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di
dar corso - come gia' avvenuto piu' volte in passato -
all'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti
presentatori del referendum, ai sensi del terzo comma dell'art. 33
della legge 25 maggio 1970, n. 352, di ammettere gli scritti
presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla
disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione
sull'ammissibilita' del referendum, come contributi contenenti
argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione
della Corte.
Tale ammissione, come piu' volte ricordato da questa Corte, non si
traduce pero' in un potere di questi soggetti di partecipare al
procedimento - che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una
scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) - con
conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di
consiglio, a differenza di quanto vale per i soggetti espressamente
indicati dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, cioe' per i
promotori del referendum e per il Governo. In ogni caso, e' fatta
salva la facolta' della Corte, ove lo ritenga opportuno - come e'
avvenuto nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 - di
consentire brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti, prima
che i soggetti di cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive
posizioni.
3. - Il quesito n. 1 - recante il titolo «Elezione della Camera dei
Deputati - Abrogazione della possibilita' di collegamento tra liste e
di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste»
- e' ammissibile.
4. - Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che le
leggi elettorali possono essere oggetto di referendum abrogativi,
poiche' le stesse non sono comprese, in quanto tali, tra gli atti
legislativi per i quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione,
esclude l'ammissibilita' dell'abrogazione popolare (sentenza n. 47
del 1991, confermata da tutta la successiva giurisprudenza
costituzionale sul tema).
Le leggi elettorali appartengono alla categoria delle leggi
costituzionalmente necessarie, la cui esistenza e vigenza e'
indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuita' degli
organi costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio
generale, questa Corte ha posto in rilievo le «caratteristiche
proprie della materia elettorale, con riferimento in particolare
all'esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa
operante» (sentenza n. 13 del 1999). L'ammissibilita' di un
referendum su norme contenute in una legge elettorale relativa ad
organi costituzionali o a rilevanza costituzionale e' pertanto
assoggettata «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e
riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una
coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da
garantire, pur nell'eventualita' di inerzia legislativa, la costante
operativita' dell'organo» (sentenza n. 32 del 1993).
I requisiti fondamentali di ammissibilita' dei referendum abrogativi
concernenti leggi elettorali, cosi' come delineati dalla citata
giurisprudenza di questa Corte, implicano, come conseguenza logica e
giuridica, che i quesiti referendari, oltre a possedere le
caratteristiche indispensabili fissate sin dalla sentenza n. 16 del
1978 - chiarezza, univocita' ed omogeneita' - non possono avere ad
oggetto una legge elettorale nella sua interezza, ma devono
necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in
vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo,
in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo.
L'indefettibilita' delle leggi elettorali e' di massima evidenza e
rilevanza per le due Camere del Parlamento, anche allo scopo di non
paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica
previsto dall'art. 88 Cost.
Da quanto detto deriva che, ai fini dell'ammissibilita', un
referendum in materia elettorale deve essere necessariamente
parziale, deve cioe' investire solo specifiche norme contenute negli
atti legislativi che disciplinano le elezioni della Camera dei
deputati o del Senato della Repubblica. L'abrogazione referendaria
richiesta deve percio' mirare ad espungere dal corpo della
legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate
e non indispensabili per la perdurante operativita' dell'intero
sistema.
Il collegamento tra le disposizioni oggetto della richiesta di
abrogazione risponde ad un'esigenza di ordine generale, giacche' «il
quesito referendario deve incorporare l'evidenza del fine intrinseco
dell'atto abrogativo, cioe' la puntuale ratio che lo ispira, nel
senso che dalle norme proposte per l'abrogazione sia dato trarre con
evidenza "una matrice razionalmente unitaria"» (sentenza n. 47 del
1991, conforme alle sentenze n. 16 del 1978, n. 25 del 1981 e n. 29
del 1987).
La perdurante operativita' dell'intero sistema, pur in assenza delle
disposizioni oggetto dell'abrogazione referendaria, costituisce,
invece, una specifica caratteristica dei referendum elettorali, i
quali risultano essere intrinsecamente e inevitabilmente
«manipolativi», nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa
e interrelata singole disposizioni o gruppi di esse, si determina,
come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto
normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione
elettorale successiva all'abrogazione referendaria diversa da quella
prima esistente. Nel caso delle leggi elettorali si dimostra evidente
la validita' dell'osservazione teorica generale secondo cui, negli
ordinamenti moderni, abrogare non significa non disporre, ma disporre
diversamente.
Per i motivi sopra evidenziati, «e' di per se' irrilevante il modo di
formulazione del quesito, che puo' anche includere singole parole o
singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo»
(sentenza n. 32 del 1993). L'uso di questa tecnica puo' essere
imposto dalla duplice necessita' di assicurare chiarezza, univocita'
ed omogeneita' al quesito e di mantenere in vita una normativa
residua che renda possibile il rinnovo delle assemblee legislative.
Peraltro l'art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede
che possa essere presentata richiesta di referendum «per la
abrogazione di parte di uno o piu' articoli di legge», con cio'
ponendo in primo piano l'organicita' concettuale e normativa
richiesta al quesito, che deve essere tale da mettere gli elettori
nella condizione di esprimere una scelta consapevole ed in se'
coerente, quali che siano le disposizioni o i frammenti di
disposizioni coinvolti nella richiesta abrogativa.
5. - Il quesito referendario n. 1 mira all'abrogazione di tutte le
proposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che
prevedono la possibilita' per le liste concorrenti alle elezioni
politiche della Camera dei deputati di collegarsi tra loro e di
essere, di conseguenza, attributarie del premio di maggioranza
previsto dal d.P.R. n. 361 del 1957, nel testo risultante dalle
successive modificazioni.
5.1. - In particolare, il risultato voluto viene perseguito dai
proponenti mediante la richiesta di abrogazione, principalmente, del
primo e del secondo comma dell'art. 14-bis del d.P.R. n. 361 del
1957, e conseguentemente di tutte le altre disposizioni o parti di
disposizioni, contenute nello stesso testo unico, che fanno
riferimento al collegamento tra liste. L'effetto piu' rilevante di
tale operazione - evidenziato nello stesso titolo del quesito
referendario - e' quello di restringere alle sole liste singole la
possibilita' di ottenere il «premio di maggioranza». Quest'ultimo
consiste, secondo il testo vigente dell'art. 83, commi 2 e 3, del
citato d.P.R. n. 361 del 1957, nell'attribuzione alla coalizione di
liste o alla singola lista di maggioranza relativa, che non abbia
conseguito almeno 340 seggi, del numero di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza.
Il fine incorporato nel quesito emerge con chiarezza dal nesso
interno esistente tra le disposizioni, o parti di esse, oggetto della
richiesta di abrogazione referendaria. L'esame della disciplina
attualmente in vigore consente infatti di rilevare due aspetti
distinti: a) l'esistenza necessaria di liste di candidati; b)
l'esistenza solo eventuale di coalizioni di liste. Mentre l'art. 1,
comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che il voto degli
elettori e' «attribuito a liste di candidati concorrenti», l'art.
14-bis dello stesso decreto dispone: «I partiti o i gruppi politici
organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione
delle liste da essi rispettivamente presentate».
Senza le liste non sarebbero possibili le elezioni, mentre senza le
coalizioni verrebbe meno esclusivamente una facolta' di cui i partiti
o i gruppi politici organizzati possono avvalersi per esprimere in
anticipo una convergenza politica e programmatica, che si riflette
nell'unicita' del programma elettorale e nella dichiarazione del nome
e cognome della persona da essi indicata come unico capo della
coalizione. Il quesito referendario propone agli elettori di
eliminare tale possibilita', con il risultato di lasciare in vita il
nucleo essenziale della normativa, costituito dalle liste di
candidati, cui si dovrebbero riferire gli effetti previsti dalla
legge, primo fra tutti il premio di maggioranza, che gia' nel sistema
vigente puo' teoricamente spettare ad una lista e non ad una
coalizione.
5.2. - L'intenzione dei promotori del referendum in oggetto emerge
con sufficiente chiarezza e puo' essere identificata nella finalita'
di una piu' stringente integrazione delle forze politiche
partecipanti ad una competizione elettorale. Rimane intatto il
meccanismo mediante il quale il legislatore ha ritenuto di favorire
la stabilita' delle maggioranze parlamentari, vale a dire la
previsione del premio di maggioranza. L'attribuzione di quest'ultimo
alla lista piu' votata, anziche' alla coalizione maggioritaria,
dovrebbe avere l'effetto di rafforzare, secondo i propositi dei
presentatori della richiesta (resi espliciti nell'intervento spiegato
nel presente giudizio), il processo di integrazione politica e di
ridurre la frammentazione della rappresentanza parlamentare, fonte di
instabilita' dei governi e di inefficienza legislativa.
Il fine intrinseco incorporato, nel senso voluto dalla giurisprudenza
costituzionale, e' quello che si manifesta nel quesito in se' e viene
reso piu' comprensibile dal titolo attribuito allo stesso quesito
dall'Ufficio centrale per il referendum. Tale fine ha quindi un
carattere oggettivo ed attuale, in modo da poter essere sottoposto a
controllo da parte di questa Corte. Non rilevano invece in questa
sede le possibili conseguenze ulteriori, che dipendono dai
comportamenti dei soggetti politici e del corpo elettorale, oltre che
da altri fattori di natura economica, sociale e culturale, estranei
al campo delle valutazioni concesse al giudice costituzionale.
5.3. - Se si rimane sul piano dell'oggettivita' e dell'attualita' del
fine, il quesito deve essere considerato - per i motivi sopra esposti
- chiaro, univoco e omogeneo. La manipolazione prospettata non supera
i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria
riguardante una legge elettorale. Essa non mira a sostituire la
disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al
contesto normativo, trasformando l'abrogazione in legislazione
positiva (sentenza n. 36 del 1997), ma utilizza i criteri di
assegnazione dei seggi gia' esistenti, restringendo l'arco delle
possibilita' offerte ai partiti ed ai gruppi politici.
Accanto alle disposizioni principali oggetto della proposta di
abrogazione, vi e' pure una serie di frammenti lessicali
indispensabili per rendere il quesito completo e coerente. La loro
eliminazione corrisponde a quell'opera di «cosmesi normativa»,
ritenuta da questa Corte necessaria alla ripulitura del testo residuo
(sentenza n. 26 del 1997). In altre parole, ciascuno dei «ritagli»
previsti non e' fine a se stesso, ne' tende a rovesciare il
significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni
eterogenee, non ricavabili dal ricorso a forme di autointegrazione
normativa, ma e' semplicemente la conseguenza della proposta
referendaria riferita alle norme principali investite dal quesito.
5.4. - L'espansione delle potenzialita' intrinseche nella normativa
vigente puo' essere piu' o meno intensa, a seconda del ruolo e della
collocazione delle disposizioni, o frammenti di disposizioni, di cui
si chiede l'abrogazione. Questa Corte nel 1993 ha ritenuto
ammissibile l'espansione di una eventualita' interna alla legge
elettorale, di rara verificazione - perche' legata all'elevata
maggioranza del 65 per cento nei singoli collegi senatoriali --, in
una regola di normale applicazione, in quanto sganciata, a seguito
dell'ablazione di un piccolo inciso, da quella maggioranza (sentenza
n. 32 del 1993).
La ratio della citata decisione, confermata dalla successiva
giurisprudenza, e' quella di lasciare al corpo elettorale la
valutazione delle conseguenze politiche della dilatazione di una
regola gia' presente nel sistema normativo vigente. Diversamente
opinando, la Corte diventerebbe giudice non della ammissibilita' di
un referendum abrogativo, ma della sua opportunita' e della misura in
cui puo' estendersi la sovranita' popolare chiamata in causa dalla
proposta in esso contenuta.
6. - Questa Corte ha escluso - ancora in tempi recenti ed in
conformita' ad una costante giurisprudenza - che in sede di controllo
di ammissibilita' dei referendum possano venire in rilievo profili di
incostituzionalita' sia della legge oggetto di referendum sia della
normativa di risulta (sentenze numeri 45, 46, 47 e 48 del 2005);
«cio' che puo' rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilita' della
richiesta referendaria, e' soltanto una valutazione liminare e
inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme
costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie,
il venir meno di una determinata disciplina non comporti ex se un
pregiudizio totale all'applicazione di un precetto costituzionale,
consistente in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni
soggettive o dell'assetto organizzativo risultanti a livello
costituzionale» (sentenza n. 45 del 2005).
6.1. - In particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa
di risulta non potrebbe essere anticipato in tale sede per varie
ragioni.
Innanzitutto, la ricomposizione del tessuto normativo inciso
dall'ablazione referendaria e' frutto dell'opera interpretativa dei
soggetti istituzionali competenti. Il giudizio di ragionevolezza e'
sempre espresso da questa Corte in esito ad una considerazione dei
principi costituzionali in gioco, con riferimento ad una norma
attuale, frutto dell'originario bilanciamento effettuato dal
legislatore, e gia' eventuale oggetto di interpretazione, in prima
battuta, da parte dei giudici comuni. Un giudizio anticipato sulla
situazione normativa risultante dall'avvenuta, in ipotesi,
abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte, in
palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano,
che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di
costituzionalita' senza che la questione sia sorta in occasione di
una concreta vicenda applicativa della norma censurata.
Del resto, l'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del
premio di maggioranza - che renderebbe, secondo talune
prospettazioni, inammissibile il quesito, in quanto potenzialmente
foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di
maggioranza relativa - e' carenza riscontrabile gia' nella normativa
vigente che, giova ricordare, non impone le coalizioni, ma le rende
solo possibili. L'abrogazione richiesta dal quesito referendario
avrebbe, per esplicita ammissione dei sostenitori
dell'inammissibilita', solo l'effetto di rendere piu' probabile
l'attribuzione dei 340 seggi ad una lista con un numero di voti
relativamente esiguo. Anche una coalizione di piccoli partiti
potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste singole
corrispondenti a partiti piu' consistenti non coalizzati ed accedere
in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di
maggioranza.
Altre ipotesi potrebbero farsi, ma e' sufficiente, ai fini della
valutazione del quesito in se' e per se', rilevare che la sua
ammissibilita' non puo' dipendere da possibili esiti futuri,
molteplici e imprevedibili, tali da aggravare, o non, carenze gia'
esistenti nella legge vigente.
Questa Corte puo' spingersi soltanto sino a valutare un dato di
assoluta oggettivita', quale la permanenza di una legislazione
elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranita' popolare,
che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni
ulteriore considerazione deve seguire le vie normali di accesso al
giudizio di costituzionalita' delle leggi.
L'impossibilita' di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di
legittimita' costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal
dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con
attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non
subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento
di una soglia minima di voti e/o di seggi.
6.2. - Si deve escludere altresi' che il quesito sia in contrasto con
il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto. Senza entrare
nel merito della normativa di risulta, che, come detto sopra, non
puo' essere sindacata in questa sede, bisogna dire che un referendum
abrogativo che tenda ad influire sulla tecnica di attribuzione dei
seggi, in modo da favorire la formazione di maggioranze coese e di
diminuire, allo stesso tempo, la frammentazione del sistema politico
non e', in se' e per se', in contrasto ne' con l'art. 48 ne' con
l'art. 49 Cost.
In ordine al primo dubbio prospettato, si deve ricordare che questa
Corte ha precisato che il principio di eguaglianza del voto non si
estende al risultato delle elezioni, giacche' esso opera
esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente
esclusione del voto multiplo e del voto plurimo (sentenza n. 429 del
1995). Qualsiasi sistema elettorale implica un grado piu' o meno
consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione
dei seggi. Nella sede presente e' sufficiente tale osservazione per
ritenere che il fine intrinseco del referendum, oggi all'esame di
questa Corte, non puo' essere causa di inammissibilita' dello stesso.
Altro problema e' quello, cui si e' accennato nel paragrafo
precedente, del grado di distorsione in concreto prodotto. Cio'
richiederebbe tuttavia una analisi della normativa di risulta ed,
ancor prima, della legge vigente, estranea alla natura del giudizio
di ammissibilita'.
A proposito della presunta lesione, da parte del quesito
referendario, dell'art. 49 Cost., in quanto lo stesso tenderebbe a
costringere i partiti politici a confluire in liste uniche - perdendo
cosi' la propria identita' tutelata dalla Costituzione, che
garantisce agli stessi uguale diritto di partecipare alla
determinazione della politica nazionale --, si deve rammentare come
questa Corte, nella sentenza n. 429 del 1995, abbia affermato che «la
liberta' di associarsi in partiti politici, per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale, trova nel momento
elettorale, con il quale si costituiscono gli organi di
rappresentanza politica, un efficace strumento di partecipazione al
governo della cosa pubblica. Ma ammesso il rapporto, che il
legislatore puo' stabilire, tra partiti e liste elettorali, dando
alle formazioni politiche la facolta' di presentare proprie liste di
candidati, non ne segue l'identificazione tra liste elettorali e
partiti».
Le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di
sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialita' del sistema
elettorale vigente, non influiscono sulla loro liberta' e sulla loro
possibilita' di partecipare alla competizione. Il fine del referendum
oggetto del presente giudizio non e' quello di impedire o porre
ostacoli alla presentazione di liste di partito, ma di predisporre
meccanismi premiali per favorire un piu' stringente processo di
integrazione. Tale finalita' puo' essere valutata in modo positivo o
negativo da diversi punti di vista, ma non lede alcun principio
costituzionale.
7. - Si e' gia' ricordato che questa Corte ha posto una precisa
condizione perche' un referendum elettorale sia ammissibile: la
cosiddetta auto-applicativita' della normativa di risulta, onde
consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee
rappresentative (sentenza n. 13 del 1999).
7.1. - La condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta quando,
in esito all'abrogazione referendaria richiesta, si disponga di una
disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione
elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle
candidature all'assegnazione dei seggi. L'eliminazione della
possibilita' di collegamento tra liste non incide sulla operativita'
di un sistema elettorale, che resta uguale a se stesso nei suoi
meccanismi di funzionamento e pienamente applicabile alle liste
singole. Del resto, come si e' gia' osservato, la formazione di
coalizioni non e' obbligatoria secondo la legge vigente. Tutti gli
inconvenienti che possono essere individuati, dal punto di vista
tecnico, per il sistema che scaturira' dall'eventuale abrogazione
referendaria sono gia' insiti nella legge vigente. Difatti, se gli
inconvenienti, paventati da alcuni, sono legati al modo di
funzionamento del sistema in presenza di sole liste, senza
coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente nell'ipotesi
che cio' avvenga a legge invariata.
7.2. - E' stato segnalato che l'eventuale presentazione di liste
formate complessivamente da un numero di candidati pari anche
soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione (in base
a quanto previsto dall'art. 18-bis, comma 3, d.P.R. n. 361 del 1957)
potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di
seggi ed alla possibilita' che il premio di maggioranza non venga
assegnato. Come s'e' detto prima, una tale evenienza e' ipotizzabile
anche a legislazione invariata, salva l'applicabilita' di norme di
chiusura, che non spetta a questa Corte individuare ed il cui
reperimento e' proprio dei soggetti istituzionali cui e' affidato il
compito di applicare la legge elettorale. Del resto, qualunque
sistema elettorale manifesta gradi diversi di inefficienza nei casi
estremi. Questi ultimi sono evitabili se si pongono in risalto le
condizioni in cui possono verificarsi, allo scopo di sollecitare
comportamenti non manifestamente irrazionali delle forze politiche.
In definitiva su questo punto: se ci si mantiene sul piano delle
ipotesi astratte, il paventato inconveniente e' possibile sia a legge
invariata sia dopo l'eventuale abrogazione referendaria; se invece ci
si pone sul piano delle probabilita' concrete, allora si deve
riconoscere che si tratta di eventualita' remote nell'una e
nell'altra situazione normativa.
7.3. - Come ha gia' fatto in passato in altri casi (sentenza n. 32
del 1993), questa Corte richiama l'attenzione del Parlamento e delle
forze politiche sull'inconveniente di cui sopra e ripete anche in
questa occasione quanto ebbe a ricordare in una precedente pronuncia
(sentenza n. 26 del 1981), e cioe' che l'art. 37, terzo comma, della
legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l'entrata in vigore
dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data
della pubblicazione del decreto che la dichiara.