Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 165, 645 e 647
del codice di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di
attuazione dello stesso codice, promossi con ordinanze del 28
dicembre 2005 dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Beltrami Fausto ed altri e
Fontanella Luigi e del 9 marzo 2006 dalla Corte di cassazione nel
procedimento civile vertente tra la Lidl Italia s.r.l. e la Grotto
s.r.l., iscritte ai nn. 96 e 156 del registro ordinanze 2006 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 22, 1ª
serie speciale, dell'anno 2006.
Visti gli atti di costituzione di Beltrami Fausto ed altri, di
Fontanella Luigi e della Lidl Italia s.r.l., nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
Uditi gli avvocati Massimo Ferrari per Beltrami Fausto ed altri, Gian
Andrea Chiavegatti e Angelo Anglani per la Lidl Italia s.r.l. e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 165, 645 e
647 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 3,
24 e 111, secondo comma, della Costituzione;
che il giudice a quo ha premesso che Fausto, Ernesto e Raffaella
Beltrami avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto
dall'avvocato Luigi Fontanella, con atto notificato il 20 luglio
2005, invitandolo a comparire per l'udienza del 20 ottobre 2005
(assegnando un termine di comparizione di 35 giorni liberi, tenuto
conto della sospensione feriale);
che i predetti Beltrami si erano costituiti in giudizio, nella
causa di opposizione, il 27 luglio 2005, depositando l'originale
della citazione, il fascicolo di parte e la nota di iscrizione a
ruolo;
che, all'udienza del 22 dicembre 2005, l'opposto -
preliminarmente - aveva chiesto l'immediata discussione della causa,
ai sensi dell'articolo 281-sexies cod. proc. civ., o, in subordine,
la concessione della provvisoria esecuzione, sul presupposto del
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per la tardiva
costituzione degli opponenti effettuata oltre il termine di cinque
giorni dalla notifica della citazione in opposizione;
che, tutto cio' premesso, il Tribunale rimettente, sottolineata
la rilevanza della questione sollevata ai fini della decisione sia
sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo, sia nel merito, e tracciato l'excursus storico della
comparizione a udienza fissa, non prevista nell'impianto originario
del codice di procedura civile del 1942, ma introdotta con legge 14
luglio 1950, n. 581 (Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948,
n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura
civile), osserva che l'interpretazione costantemente data dalla
giurisprudenza di legittimita' al combinato disposto degli artt. 165,
645 e 647 cod. proc. civ. - secondo cui «nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, la riduzione alla meta' del termine di
costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma,
cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della
concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a
sessanta giorni, anche se determinata da errore» ed ancora «la
tardiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilita'
dell'opposizione e legittima la dichiarazione di definitiva
esecutivita' del decreto opposto, non potendo il giudizio di
opposizione essere piu' proseguito» (Cass. 4 settembre 2004,
n. 17915) -, nonostante sia stata dettata al fine di preservare i
diritti difensivi dell'opposto, risulta eccessivamente e
ingiustificatamente gravosa per l'opponente, che rimane obbligato
alla costituzione entro cinque giorni dalla notificazione della
citazione, a pena dell'improcedibilita' stessa dell'opposizione,
anche quando assegni al convenuto un termine a comparire superiore a
quello minimo di legge, in quanto, in tale ipotesi, il convenuto
opposto conserva pur sempre un ragionevole lasso di tempo per
predisporre le sue difese;
che, prosegue il rimettente, si fa gravare sull'opponente un
onere processuale sproporzionato rispetto alle facolta' concesse
all'opposto e alle esigenze di spedita definizione dell'intera lite
o, quanto meno, della fase iniziale di essa;
che l'onere processuale, posto a carico dell'opponente, di
costituirsi entro cinque giorni dalla notifica della citazione (dies
a quo decorrente, secondo le sentenze n. 154 del 2005 e n. 239 del
2000 della Corte costituzionale, dal giorno della consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario) a pena di improcedibilita'
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, appare ridotto ad una mera
formalita', priva di qualsiasi ragione processuale, non valendo ne' a
coordinare il termine di costituzione dell'opponente con quello
dell'opposto, ne' a dare al processo un impulso particolare, quanto
meno nella sua fase iniziale (in considerazione del raddoppio del
termine minimo di comparizione introdotto con la riforma processuale
del 1990);
che, conclusivamente, secondo il rimettente, il combinato
disposto degli articoli 165, 645 e 647 cod. proc. civ. appare in
contrasto agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della
Costituzione, in quanto fa gravare sull'opponente a decreto
ingiuntivo l'obbligo di compiere un'attivita' processuale
(costituzione): a) in un termine di cinque giorni, in se'
eccessivamente breve (vulnus all'articolo 24); b) in un termine
irragionevole, posto che, anche assolvendo tale obbligo, non ne
consegue la celere definizione della controversia o, quanto meno,
della fase iniziale della stessa, tenuto conto dei maggiori termini
minimi di comparizione introdotti con la legge 26 novembre 1990,
n. 353 (contrasto con gli articoli 3 e 24); c) in un termine
irragionevole, dato che solo in caso di assegnazione del termine
minimo a comparire sussiste la necessita' di coordinare i tempi di
costituzione dell'opponente e dell'opposto (violazione degli articoli
3 e 24); d) in un termine eccessivamente breve rispetto a quello di
controparte, ponendo cosi' irrazionalmente i soggetti del processo in
una posizione di disuguaglianza processuale (contrasto con l'articolo
111, secondo comma, della Costituzione);
che nel giudizio di legittimita' costituzionale si sono
costituiti i predetti Beltrami, che, nel sottolineare l'errore di
calcolo del rimettente per avere essi lasciato all'opposto 46 giorni
liberi per la comparizione, e non gia' 35, ne condividono l'assunto;
che si e' costituito anche l'opposto, avv. Luigi Fontanella, che
ha eccepito sia l'inammissibilita' della sollevata questione, per la
mancanza, nella ordinanza di rimessione, di una rigorosa motivazione
sulla rilevanza, sia la sua infondatezza, da un lato, perche', attesa
la natura impugnatoria dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non
potrebbe porsi un parallelo con la disciplina della costituzione
nell'ordinario giudizio di cognizione, attesa la disomogeneita' delle
due situazioni e, dall'altro, perche' sarebbe lo stesso opponente a
porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' o,
comunque, per l'infondatezza della questione, rilevando che ai dubbi
manifestati dal giudice rimettente la Corte costituzionale ha gia'
risposto rigettando la censura di ristrettezza del termine di
costituzione dell'opponente, che decorre dalla consegna dell'atto di
opposizione all'ufficiale giudiziario e dipende da una scelta
dell'opponente nel concedere un termine abbreviato per la
comparizione del convenuto (sentenza n. 239 del 2000);
che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, sia i Beltrami che
l'avvocato Fontanella hanno depositato distinte memorie illustrative,
insistendo i primi per l'accoglimento della questione di
costituzionalita', sulla base delle argomentazioni svolte dal giudice
rimettente, ed il secondo ribadendo le ragioni di inammissibilita'
della questione, la cui rilevanza sarebbe motivata in modo apparente,
e di infondatezza nel merito, ed aggiungendo che il giudice non ha
sperimentato la possibilita' di un'interpretazione conforme a
Costituzione, chiedendo, in definitiva, alla Corte un intervento
creativo, che, attenendo alla modulazione di termini processuali, non
potrebbe che essere affidato alle scelte discrezionali del
legislatore;
che, investita del ricorso proposto dalla Lidl Italia s.p.a.
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva
confermato la pronuncia di primo grado dichiarativa
dell'improcedibilita' dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a
favore della Grotto s.r.l., per essersi l'opponente Lidl costituita
dopo cinque giorni, malgrado il duplice dimezzamento dei termini a
comparire, la Corte di cassazione ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ., e dell'art. 71
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per
violazione degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost.,
nella parte in cui prevede che il termine per la costituzione
dell'opponente a decreto ingiuntivo decorra dalla data di
notificazione dell'atto anziche' da quella della consegna di esso
all'ufficiale giudiziario;
che il giudice rimettente ha osservato che il precedente
specifico, costituito dalla sentenza n. 239 del 2000 della Corte
costituzionale, dovrebbe essere rimeditato, sia perche', in quella
occasione, non era invocato il parametro dell'art. 111 Cost., ma
soprattutto, perche', in virtu' del principio introdotto
nell'ordinamento con le sentenze della stessa Corte costituzionale
n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la parte non puo' risentire delle
conseguenze di attivita' sottratte al suo controllo e alla sua sfera
di disponibilita', con la conseguenza che non puo' che farsi
decorrere il brevissimo termine per la costituzione dalla consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario (che e' evento controllabile dal
giudice a differenza dalla data di conoscenza o conoscibilita'
dell'avvenuta notifica), postergando ad un momento successivo
l'assolvimento dell'obbligo di documentare l'avvenuta notificazione
dell'atto al destinatario;
che, secondo il giudice a quo, l'attuale disciplina si pone
oltretutto in contrasto con i principi enucleabili dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui stabilisce che ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente;
che la rilevanza della questione non puo' essere esclusa dalla
circostanza che la costituzione dell'opponente, tardiva rispetto alla
notifica dell'opposizione, lo sarebbe ancor piu' rispetto alla
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;
che la richiesta alla Corte costituzionale di una sentenza
dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale della previsione
circa la decorrenza del termine di costituzione dalla notifica si
associa alla fissazione additiva di un diverso termine, localizzabile
nella consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, «profilo che
produrra' i suoi effetti solo a decorrere dalla pronuncia della
Corte»;
che nel giudizio di legittimita' costituzionale si e' costituita
la Lidl s.p.a., la quale, associandosi alla richiesta di
dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme
denunciate, censura l'individuazione del termine di costituzione, da
parte del Tribunale, in modo del tutto arbitrario, non desumibile da
nessuna disposizione processuale, attesa la rigorosa riserva di legge
sui termini processuali di decadenza;
che, secondo la parte privata, si impone una rivisitazione della
normativa, in modo da evitare che il termine dipenda da un evento
esterno alla parte e da questa non immediatamente conoscibile,
secondo un'esigenza che la Corte costituzionale ha assecondato con
varie pronunce;
che il principio ha trovato consacrazione con la nuova
previsione legislativa (art. 149, terzo comma, cod. proc. civ.,
aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 28 dicembre
2005, n. 263, in vigore dal 1° marzo 2006) per cui la notifica si
perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario, e, per il destinatario, al momento in cui
lo stesso ha legale conoscenza dell'atto;
che vanno poi sottolineati i riferimenti, nell'ordinanza di
rimessione, all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, e alla giurisprudenza sviluppata sul punto dalla Corte di
Strasburgo, in riferimento alla proroga di termini scaduti per
oggettive difficolta' di notifica, e in genere all'eliminazione di
barriere processuali che vanificano la possibilita' di agire in
giudizio per la tutela dei propri interessi.
Considerato che il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con
ordinanza 28 dicembre 2005 (reg. ord. n. 96 del 2006), dubita, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della
Costituzione, della legittimita' costituzionale degli articoli 165,
645 e 647 del codice di procedura civile, nella parte in cui fanno
gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in
un termine eccessivamente breve, che sarebbe irragionevole, dal
momento che all'osservanza di tale onere non consegue la celere
definizione della controversia, tenuto conto dei maggiori termini
minimi di comparizione introdotti con la legge 26 novembre 1990,
n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nonche' del
fatto che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire
sussiste la necessita' di coordinare i tempi di costituzione
dell'opponente e dell'opposto, e che i soggetti del processo
(opponente ed opposto) sarebbero, irrazionalmente, posti in una
posizione di disuguaglianza processuale;
che la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 marzo 2006 (reg.
ord. n. 156 del 2006), dubita, invece, della legittimita'
costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 645, secondo
comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ. e 71 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile, nella parte in cui
prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto
ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziche' da
quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario, per violazione
degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost.;
che i due ricorsi, censurando, sia pure per motivi diversi,
aspetti concernenti la posizione processuale dell'opponente a decreto
ingiuntivo, nella fase della sua costituzione in giudizio dopo la
notifica dell'opposizione, a causa della ristrettezza dei termini cui
lo stesso opponente e' soggetto, vanno riuniti per essere decisi con
unica pronuncia;
che l'eccezione di inammissibilita' della questione sollevata
dalla parte privata nei confronti dell'ordinanza del Tribunale di
Reggio Emilia, per difetto di motivazione sulla rilevanza, non e'
fondata, dal momento che, seppure e' vero che la formula usata sul
punto dal rimettente appare generica, tuttavia l'incidenza di una
pronuncia d'incostituzionalita' nel senso prospettato
(inapplicabilita' del termine breve per la costituzione
dell'opponente) renderebbe evidentemente tempestiva la costituzione
dell'opponente nel giudizio a quo, che dall'esposizione in fatto
dell'ordinanza si desume essere avvenuta al settimo giorno (il 27
luglio 2005, mentre la notifica dell'opposizione risale al 20
luglio);
che non sussiste la prospettata violazione del diritto di
difesa, dal momento che, nella fattispecie in esame, e' lo stesso
opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine
ridotto, avvalendosi della facolta' di dimidiare il termine di
comparizione del debitore ingiunto, ed e', pertanto, certamente
consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta
e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva
costituzione in giudizio (ordinanze n. 239 del 2000 e n. 154 del
2005);
che i precedenti rilievi depongono anche per la non
irragionevolezza della abbreviazione dei termini di costituzione;
che la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di
tali termini non determina una posizione di disuguaglianza
processuale rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost.,
ma, al piu', una compromissione della euritmia del sistema, la cui
modifica non puo' che essere rimessa all'opera del legislatore;
che, pertanto, la questione sollevata dal Tribunale di Reggio
Emilia deve dichiararsi manifestamente infondata;
che la questione sollevata dalla Corte di cassazione, la quale
sospetta la incostituzionalita' delle norme censurate, nella parte in
cui prevederebbero che il termine per la costituzione dell'opponente
a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto
anziche' da quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario, e'
manifestamente inammissibile sotto il profilo del difetto di
rilevanza;
che la Corte di cassazione cosi' motiva testualmente sulla
rilevanza della questione sollevata: «Non sembra che il requisito
della rilevanza possa ritenersi escluso dalla circostanza che la
costituzione dell'opponente, tardiva con riferimento alla data (24
novembre 2000) di notificazione dell'opposizione, lo sarebbe ancor
piu' con riguardo a quella di consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario: si richiede infatti alla Corte costituzionale una
pronuncia per un verso dichiarativa della illegittimita'
costituzionale della norma che fissa il dies a quo del termine in
questione alla data della notificazione, e per altro verso additiva
(nel punto in cui si chiede invece che tale dies venga fatto
corrispondere alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario),
profilo, questo, che produrra' i suoi effetti solo a decorrere dalla
pronuncia della Corte»;
che tale ultima affermazione, puramente assiomatica, e'
contraria al principio, costantemente affermato da questa Corte (e
dalla giurisprudenza di legittimita' e di merito), secondo cui le
sentenze di accoglimento di una eccezione di illegittimita'
costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite, nella
specie non sussistente, delle situazioni consolidate per essere il
relativo rapporto definitivamente esaurito.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.