Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 165, 645 e 647
del  codice  di procedura civile e dell'art. 71 delle disposizioni di
attuazione  dello  stesso  codice,  promossi  con  ordinanze  del  28
dicembre   2005   dal   Tribunale  ordinario  di  Reggio  Emilia  nei
procedimenti  civili  riuniti vertenti tra Beltrami Fausto ed altri e
Fontanella  Luigi  e  del  9 marzo 2006 dalla Corte di cassazione nel
procedimento  civile  vertente  tra la Lidl Italia s.r.l. e la Grotto
s.r.l.,  iscritte  ai  nn.  96  e  156  del registro ordinanze 2006 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 22, 1ª
serie speciale, dell'anno 2006.
Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Beltrami  Fausto ed altri, di
Fontanella  Luigi  e  della  Lidl  Italia  s.r.l.,  nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
Uditi gli avvocati Massimo Ferrari per Beltrami Fausto ed altri, Gian
Andrea  Chiavegatti  e  Angelo  Anglani  per  la Lidl Italia s.r.l. e
l'avvocato   dello  Stato  Giuseppe  Fiengo  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo,  il  Tribunale  ordinario  di  Reggio Emilia ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale degli articoli 165, 645 e
647  del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 3,
24 e 111, secondo comma, della Costituzione;
     che il giudice a quo ha premesso che Fausto, Ernesto e Raffaella
Beltrami  avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto
dall'avvocato  Luigi  Fontanella,  con  atto  notificato il 20 luglio
2005,  invitandolo  a  comparire  per  l'udienza  del 20 ottobre 2005
(assegnando  un  termine  di comparizione di 35 giorni liberi, tenuto
conto della sospensione feriale);
     che  i  predetti Beltrami si erano costituiti in giudizio, nella
causa  di  opposizione,  il  27  luglio 2005, depositando l'originale
della  citazione,  il  fascicolo  di  parte e la nota di iscrizione a
ruolo;
     che,    all'udienza    del   22   dicembre   2005,   l'opposto -
preliminarmente -  aveva chiesto l'immediata discussione della causa,
ai  sensi  dell'articolo 281-sexies cod. proc. civ., o, in subordine,
la  concessione  della  provvisoria  esecuzione,  sul presupposto del
passaggio   in  giudicato  del  decreto  ingiuntivo  per  la  tardiva
costituzione  degli  opponenti  effettuata oltre il termine di cinque
giorni dalla notifica della citazione in opposizione;
     che,  tutto cio' premesso, il Tribunale rimettente, sottolineata
la  rilevanza  della  questione sollevata ai fini della decisione sia
sulla   concessione   della   provvisoria   esecuzione   del  decreto
ingiuntivo,  sia  nel  merito,  e  tracciato l'excursus storico della
comparizione  a  udienza fissa, non prevista nell'impianto originario
del  codice  di procedura civile del 1942, ma introdotta con legge 14
luglio  1950, n. 581 (Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948,
n. 483,  contenente  modificazioni  e aggiunte al Codice di procedura
civile),  osserva  che  l'interpretazione  costantemente  data  dalla
giurisprudenza di legittimita' al combinato disposto degli artt. 165,
645  e 647 cod. proc. civ. - secondo cui «nel giudizio di opposizione
a  decreto  ingiuntivo,  la  riduzione  alla  meta'  del  termine  di
costituzione  dell'opponente,  ai sensi dell'art. 645, secondo comma,
cod.  proc.  civ.,  consegue automaticamente al fatto obiettivo della
concessione  all'opposto  di  un  termine di comparizione inferiore a
sessanta  giorni,  anche  se  determinata  da  errore»  ed ancora «la
tardiva   costituzione  dell'opponente  determina  l'improcedibilita'
dell'opposizione   e   legittima   la   dichiarazione  di  definitiva
esecutivita'   del  decreto  opposto,  non  potendo  il  giudizio  di
opposizione   essere   piu'  proseguito»  (Cass.  4  settembre  2004,
n. 17915)  -,  nonostante  sia  stata dettata al fine di preservare i
diritti    difensivi    dell'opposto,    risulta   eccessivamente   e
ingiustificatamente  gravosa  per  l'opponente,  che rimane obbligato
alla  costituzione  entro  cinque  giorni  dalla  notificazione della
citazione,  a  pena  dell'improcedibilita'  stessa  dell'opposizione,
anche  quando assegni al convenuto un termine a comparire superiore a
quello  minimo  di  legge,  in  quanto, in tale ipotesi, il convenuto
opposto  conserva  pur  sempre  un  ragionevole  lasso  di  tempo per
predisporre le sue difese;
     che,  prosegue  il  rimettente,  si fa gravare sull'opponente un
onere  processuale  sproporzionato  rispetto  alle  facolta' concesse
all'opposto  e  alle esigenze di spedita definizione dell'intera lite
o, quanto meno, della fase iniziale di essa;
     che  l'onere  processuale,  posto  a  carico  dell'opponente, di
costituirsi  entro cinque giorni dalla notifica della citazione (dies
a  quo  decorrente,  secondo le sentenze n. 154 del 2005 e n. 239 del
2000  della Corte costituzionale, dal giorno della consegna dell'atto
all'ufficiale     giudiziario)    a    pena    di    improcedibilita'
dell'opposizione  a  decreto  ingiuntivo,  appare ridotto ad una mera
formalita', priva di qualsiasi ragione processuale, non valendo ne' a
coordinare  il  termine  di  costituzione  dell'opponente  con quello
dell'opposto,  ne'  a dare al processo un impulso particolare, quanto
meno  nella  sua  fase  iniziale (in considerazione del raddoppio del
termine  minimo di comparizione introdotto con la riforma processuale
del 1990);
     che,   conclusivamente,  secondo  il  rimettente,  il  combinato
disposto  degli  articoli  165,  645  e 647 cod. proc. civ. appare in
contrasto   agli   articoli   3,  24  e  111,  secondo  comma,  della
Costituzione,   in   quanto   fa  gravare  sull'opponente  a  decreto
ingiuntivo    l'obbligo    di   compiere   un'attivita'   processuale
(costituzione):   a)   in   un  termine  di  cinque  giorni,  in  se'
eccessivamente  breve  (vulnus  all'articolo  24);  b)  in un termine
irragionevole,  posto  che,  anche  assolvendo  tale  obbligo, non ne
consegue  la  celere  definizione  della controversia o, quanto meno,
della  fase  iniziale della stessa, tenuto conto dei maggiori termini
minimi  di  comparizione  introdotti  con  la legge 26 novembre 1990,
n. 353  (contrasto  con  gli  articoli  3  e  24);  c)  in un termine
irragionevole,  dato  che  solo  in  caso di assegnazione del termine
minimo  a  comparire  sussiste la necessita' di coordinare i tempi di
costituzione dell'opponente e dell'opposto (violazione degli articoli
3  e  24); d) in un termine eccessivamente breve rispetto a quello di
controparte, ponendo cosi' irrazionalmente i soggetti del processo in
una posizione di disuguaglianza processuale (contrasto con l'articolo
111, secondo comma, della Costituzione);
     che   nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  si  sono
costituiti  i  predetti  Beltrami,  che, nel sottolineare l'errore di
calcolo  del rimettente per avere essi lasciato all'opposto 46 giorni
liberi per la comparizione, e non gia' 35, ne condividono l'assunto;
     che si e' costituito anche l'opposto, avv. Luigi Fontanella, che
ha  eccepito sia l'inammissibilita' della sollevata questione, per la
mancanza,  nella ordinanza di rimessione, di una rigorosa motivazione
sulla rilevanza, sia la sua infondatezza, da un lato, perche', attesa
la  natura  impugnatoria  dell'opposizione  a decreto ingiuntivo, non
potrebbe  porsi  un  parallelo  con  la disciplina della costituzione
nell'ordinario giudizio di cognizione, attesa la disomogeneita' delle
due  situazioni  e, dall'altro, perche' sarebbe lo stesso opponente a
porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto;
     che  nel  giudizio  ha  spiegato  intervento  il  Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per l'inammissibilita' o,
comunque,  per l'infondatezza della questione, rilevando che ai dubbi
manifestati  dal  giudice  rimettente la Corte costituzionale ha gia'
risposto  rigettando  la  censura  di  ristrettezza  del  termine  di
costituzione  dell'opponente, che decorre dalla consegna dell'atto di
opposizione   all'ufficiale  giudiziario  e  dipende  da  una  scelta
dell'opponente   nel   concedere   un   termine   abbreviato  per  la
comparizione del convenuto (sentenza n. 239 del 2000);
     che,  nell'imminenza  dell'udienza  pubblica, sia i Beltrami che
l'avvocato Fontanella hanno depositato distinte memorie illustrative,
insistendo   i   primi   per   l'accoglimento   della   questione  di
costituzionalita', sulla base delle argomentazioni svolte dal giudice
rimettente,  ed  il  secondo ribadendo le ragioni di inammissibilita'
della questione, la cui rilevanza sarebbe motivata in modo apparente,
e  di  infondatezza  nel merito, ed aggiungendo che il giudice non ha
sperimentato   la   possibilita'  di  un'interpretazione  conforme  a
Costituzione,  chiedendo,  in  definitiva,  alla  Corte un intervento
creativo, che, attenendo alla modulazione di termini processuali, non
potrebbe   che   essere   affidato   alle  scelte  discrezionali  del
legislatore;
     che,  investita  del  ricorso  proposto dalla Lidl Italia s.p.a.
avverso  la  sentenza  della  Corte  d'appello  di  Milano, che aveva
confermato    la    pronuncia    di    primo    grado    dichiarativa
dell'improcedibilita'  dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a
favore  della  Grotto s.r.l., per essersi l'opponente Lidl costituita
dopo  cinque  giorni,  malgrado il duplice dimezzamento dei termini a
comparire,   la   Corte  di  cassazione  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ., e dell'art. 71
delle  disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per
violazione  degli  artt.  3,  24 e 111, primo e secondo comma, Cost.,
nella  parte  in  cui  prevede  che  il  termine  per la costituzione
dell'opponente   a   decreto   ingiuntivo   decorra   dalla  data  di
notificazione  dell'atto  anziche'  da  quella della consegna di esso
all'ufficiale giudiziario;
     che  il  giudice  rimettente  ha  osservato  che  il  precedente
specifico,  costituito  dalla  sentenza  n. 239  del 2000 della Corte
costituzionale,  dovrebbe  essere  rimeditato, sia perche', in quella
occasione,  non  era  invocato  il  parametro dell'art. 111 Cost., ma
soprattutto,    perche',   in   virtu'   del   principio   introdotto
nell'ordinamento  con  le  sentenze della stessa Corte costituzionale
n. 477  del  2002 e n. 28 del 2004, la parte non puo' risentire delle
conseguenze  di attivita' sottratte al suo controllo e alla sua sfera
di  disponibilita',  con  la  conseguenza  che  non  puo'  che  farsi
decorrere  il  brevissimo  termine per la costituzione dalla consegna
dell'atto  all'ufficiale giudiziario (che e' evento controllabile dal
giudice  a  differenza  dalla  data  di  conoscenza  o conoscibilita'
dell'avvenuta   notifica),   postergando  ad  un  momento  successivo
l'assolvimento  dell'obbligo  di documentare l'avvenuta notificazione
dell'atto al destinatario;
     che,  secondo  il  giudice  a  quo, l'attuale disciplina si pone
oltretutto  in contrasto con i principi enucleabili dalla Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui stabilisce che ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente;
     che  la  rilevanza della questione non puo' essere esclusa dalla
circostanza che la costituzione dell'opponente, tardiva rispetto alla
notifica  dell'opposizione,  lo  sarebbe  ancor  piu'  rispetto  alla
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;
     che  la  richiesta  alla  Corte  costituzionale  di una sentenza
dichiarativa   dell'illegittimita'  costituzionale  della  previsione
circa  la  decorrenza  del  termine di costituzione dalla notifica si
associa alla fissazione additiva di un diverso termine, localizzabile
nella  consegna  dell'atto  all'ufficiale  giudiziario,  «profilo che
produrra'  i  suoi  effetti  solo  a  decorrere dalla pronuncia della
Corte»;
     che nel giudizio di legittimita' costituzionale si e' costituita
la   Lidl   s.p.a.,   la   quale,   associandosi  alla  richiesta  di
dichiarazione    di   illegittimita'   costituzionale   delle   norme
denunciate,  censura l'individuazione del termine di costituzione, da
parte  del Tribunale, in modo del tutto arbitrario, non desumibile da
nessuna disposizione processuale, attesa la rigorosa riserva di legge
sui termini processuali di decadenza;
     che, secondo la parte privata, si impone una rivisitazione della
normativa,  in  modo  da  evitare che il termine dipenda da un evento
esterno  alla  parte  e  da  questa  non  immediatamente conoscibile,
secondo  un'esigenza  che  la Corte costituzionale ha assecondato con
varie pronunce;
     che   il   principio  ha  trovato  consacrazione  con  la  nuova
previsione  legislativa  (art.  149,  terzo  comma,  cod. proc. civ.,
aggiunto  dall'art.  2,  comma 1, lettera e), della legge 28 dicembre
2005,  n. 263,  in  vigore  dal 1° marzo 2006) per cui la notifica si
perfeziona,  per  il notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale  giudiziario, e, per il destinatario, al momento in cui
lo stesso ha legale conoscenza dell'atto;
     che  vanno  poi  sottolineati  i  riferimenti, nell'ordinanza di
rimessione,   all'art.   6  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo,  e alla giurisprudenza sviluppata sul punto dalla Corte di
Strasburgo,  in  riferimento  alla  proroga  di  termini  scaduti per
oggettive  difficolta'  di  notifica, e in genere all'eliminazione di
barriere  processuali  che  vanificano  la  possibilita'  di agire in
giudizio per la tutela dei propri interessi.
Considerato   che  il  Tribunale  ordinario  di  Reggio  Emilia,  con
ordinanza  28  dicembre  2005  (reg. ord. n. 96 del 2006), dubita, in
riferimento   agli  articoli  3,  24  e  111,  secondo  comma,  della
Costituzione,  della  legittimita' costituzionale degli articoli 165,
645  e  647  del codice di procedura civile, nella parte in cui fanno
gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in
un  termine  eccessivamente  breve,  che  sarebbe  irragionevole, dal
momento  che  all'osservanza  di  tale  onere  non consegue la celere
definizione  della  controversia,  tenuto  conto dei maggiori termini
minimi  di  comparizione  introdotti  con  la legge 26 novembre 1990,
n. 353  (Provvedimenti  urgenti  per il processo civile), nonche' del
fatto che solo in caso di assegnazione del termine minimo a comparire
sussiste   la  necessita'  di  coordinare  i  tempi  di  costituzione
dell'opponente   e  dell'opposto,  e  che  i  soggetti  del  processo
(opponente  ed  opposto)  sarebbero,  irrazionalmente,  posti  in una
posizione di disuguaglianza processuale;
     che la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 marzo 2006 (reg.
ord.   n. 156   del   2006),   dubita,   invece,  della  legittimita'
costituzionale  del combinato disposto di cui agli artt. 645, secondo
comma, 647, 165, primo comma, cod. proc. civ. e 71 delle disposizioni
di  attuazione  del  codice  di  procedura civile, nella parte in cui
prevede  che  il termine per la costituzione dell'opponente a decreto
ingiuntivo  decorre dalla data di notificazione dell'atto anziche' da
quella  di consegna di esso all'ufficiale giudiziario, per violazione
degli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost.;
     che  i  due  ricorsi,  censurando,  sia pure per motivi diversi,
aspetti concernenti la posizione processuale dell'opponente a decreto
ingiuntivo,  nella  fase  della  sua costituzione in giudizio dopo la
notifica dell'opposizione, a causa della ristrettezza dei termini cui
lo  stesso opponente e' soggetto, vanno riuniti per essere decisi con
unica pronuncia;
     che  l'eccezione  di  inammissibilita' della questione sollevata
dalla  parte  privata  nei  confronti dell'ordinanza del Tribunale di
Reggio  Emilia,  per  difetto  di motivazione sulla rilevanza, non e'
fondata,  dal  momento  che, seppure e' vero che la formula usata sul
punto  dal  rimettente  appare  generica, tuttavia l'incidenza di una
pronuncia     d'incostituzionalita'     nel     senso     prospettato
(inapplicabilita'    del    termine   breve   per   la   costituzione
dell'opponente)  renderebbe  evidentemente tempestiva la costituzione
dell'opponente  nel  giudizio  a  quo,  che dall'esposizione in fatto
dell'ordinanza  si  desume  essere  avvenuta al settimo giorno (il 27
luglio  2005,  mentre  la  notifica  dell'opposizione  risale  al  20
luglio);
     che  non  sussiste  la  prospettata  violazione  del  diritto di
difesa,  dal  momento  che,  nella fattispecie in esame, e' lo stesso
opponente  a  porre  le  premesse per la sua costituzione nel termine
ridotto,  avvalendosi  della  facolta'  di  dimidiare  il  termine di
comparizione  del  debitore  ingiunto,  ed  e',  pertanto, certamente
consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta
e  delle  conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva
costituzione  in  giudizio  (ordinanze  n. 239  del 2000 e n. 154 del
2005);
     che   i   precedenti   rilievi   depongono   anche  per  la  non
irragionevolezza della abbreviazione dei termini di costituzione;
     che  la  sussistenza  di  uno sbilanciamento nella disciplina di
tali   termini   non   determina   una  posizione  di  disuguaglianza
processuale  rilevante  ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost.,
ma,  al  piu',  una compromissione della euritmia del sistema, la cui
modifica non puo' che essere rimessa all'opera del legislatore;
     che,  pertanto,  la  questione sollevata dal Tribunale di Reggio
Emilia deve dichiararsi manifestamente infondata;
     che  la  questione sollevata dalla Corte di cassazione, la quale
sospetta la incostituzionalita' delle norme censurate, nella parte in
cui  prevederebbero che il termine per la costituzione dell'opponente
a  decreto  ingiuntivo  decorre dalla data di notificazione dell'atto
anziche'  da quella di consegna di esso all'ufficiale giudiziario, e'
manifestamente   inammissibile   sotto  il  profilo  del  difetto  di
rilevanza;
     che  la  Corte  di  cassazione  cosi'  motiva testualmente sulla
rilevanza  della  questione  sollevata:  «Non sembra che il requisito
della  rilevanza  possa  ritenersi  escluso  dalla circostanza che la
costituzione  dell'opponente,  tardiva  con riferimento alla data (24
novembre  2000)  di  notificazione dell'opposizione, lo sarebbe ancor
piu'  con  riguardo  a  quella  di  consegna  dell'atto all'ufficiale
giudiziario:  si  richiede  infatti  alla  Corte  costituzionale  una
pronuncia    per   un   verso   dichiarativa   della   illegittimita'
costituzionale  della  norma  che  fissa il dies a quo del termine in
questione  alla  data della notificazione, e per altro verso additiva
(nel  punto  in  cui  si  chiede  invece  che  tale  dies venga fatto
corrispondere  alla  consegna  dell'atto  all'ufficiale giudiziario),
profilo,  questo, che produrra' i suoi effetti solo a decorrere dalla
pronuncia della Corte»;
     che   tale   ultima   affermazione,  puramente  assiomatica,  e'
contraria  al  principio,  costantemente affermato da questa Corte (e
dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  e di merito), secondo cui le
sentenze   di   accoglimento   di  una  eccezione  di  illegittimita'
costituzionale  hanno  effetto retroattivo, con l'unico limite, nella
specie  non  sussistente,  delle situazioni consolidate per essere il
relativo rapporto definitivamente esaurito.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.