Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici e' per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente
della Giunta provinciale pro tempore con sede in Bolzano, per la
declaratoria di illegittimita' costituzionale e conseguente
annullamento, della l.p. 16 novembre 2007, n.12 (pubbl. in B.U.R.
n. 48 del 27 novembre 2007), recante norme sui «Servizi pubblici
locali», con particolare riferimento agli articoli 3, comma 3 e 5,
comma 1, di tale legge; e cio' per contrasto e violazione degli artt.
8, comma 1, statuto speciale di autonomia e 117, primo comma, nonche'
secondo comma, lett. e) Cost.
Nel B.U.R. n. 48/2007 della Provincia autonoma di Bolzano risulta
pubblicata la l.p. n.12/2007, con cui vengono dettate alcune
disposizioni in merito di affidamento di servizi pubblici locali di
rilevanza economica (cfr. art. 1, comma 1, l.p. cit).
Alcune delle disposizioni di tale legge presentano diversi profili
di illegittimita' costituzionale; per cui, con il presente atto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rapp.to e
difeso, propone ricorso a codesta ecc.ma Corte ai sensi dell'art.
127, primo comma, Cost.; e cio' per le seguenti motivazioni.
Si premette che le province autonome, pur avendo una competenza
legislativa primaria nella materia «assunzione diretta di servizi
pubblici e loro gestione», ex art. 8, comma 2, n. 19, del d.P.R.
n. 670/1972 recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
sono chiamate a disciplinare tale materia nel rispetto dei limiti
posti dall'art. 4 del d.P.R. su citato, tra i quali il rispetto del
diritto internazionale e del vincolo comunitario. In proposito va
considerato che la materia e' oggetto di disciplina del diritto
comunitario.
Infatti, nonostante il fatto che i contratti di concessione di
pubblici servizi, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano
esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 92/50, gli enti
aggiudicatori che li stipulano sono comunque tenuti a rispettare le
norme fondamentali del Trattato, in generale, nonche' il principio di
non discriminazione in base alla nazionalita', sancito dall'art. 12
Trattato CE. Le norme del Trattato piu' specificamente applicabili
alle concessioni di pubblici servizi comprendono, in particolare,
l'art. 43, l'art. 49 e l'art. 86 Tratt. CE. Tale e' stata la
posizione assunta dalla Corte di giustizia nella sentenza C-458/2003,
in cui, richiamando la propria giurisprudenza precedente, secondo cui
il principio della parita' di trattamento degli offerenti ha lo scopo
di consentire che tutti gli offerenti dispongano delle stesse
possibilita' nella formulazione dei termini delle loro offerte, a
prescindere dalla loro nazionalita', ha precisato che questo
principio deve applicarsi anche alle concessioni di pubblici servizi.
In particolare, in tale sentenza la Corte, ribadendo quanto gia'
sostenuto nelle cause C--107/98 e 26/03, ha statuito che la
concessione di pubblici servizi in assenza di gara non e' conforme
con il disposto degli artt. 43 e 49 Tratt. CE, ne' con i principi di
parita' di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Al
contrario non occorre applicare le norme comunitarie in materia di
appalti pubblici o di concessioni di pubblici servizi nel caso in cui
un'autorita' pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa
incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di
altro tipo, senza far ricorso ad entita' esterne.
Sulla base di tali premesse, si ritiene che la legge provinciale
in esame contrasti con le su citate disposizioni comunitarie e,
pertanto violi l'art. 8, comma 1 dello statuto speciale e l'art. 117,
primo comma, Cost.
In particolare sono censurabili le seguenti disposizioni della
legge in esame:
A) L'art. 3, comma 3 delinea una definizione del requisito della
«rilevanza dell'attivita» dell'ente concessionario difforme da quella
elaborata dalla Corte di giustizia nella sentenza C-340/04. Infatti,
mentre la norma provinciale stabilisce che la rilevanza
dell'attivita' debba essere considerata in base al fatturato ed alle
risorse economiche impiegate, il giudice comunitario ha statuito che
il requisito della prevalenza debba essere inteso non solo in termini
quantitativi, ma anche e soprattutto qualitativi, per cui si puo'
ritenere che la societa' concessionaria svolga una parte rilevante
della sua attivita' con l'ente che la controlla «solo se l'attivita'
di detta impresa e' principalmente destinata all'ente in questione e
ogni altra attivita' risulta avere solo un carattere marginale». Una
interpretazione del requisito della «rilevanza dell'attivita» meno
restrittiva rispetto a quella elaborata dalla Corte di giustizia
determina un ampliamento dei casi in cui e' possibile il ricorso
all'affidamento diretto a societa' a capitale interamente pubblico, e
conseguentemente comporta una effettiva restrizione del regime di
concorrenza. Tale disposizione, quindi, contrastando con i principi
comunitari in materia di concorrenza (artt. 43, 49, 86 del Trattato
CE), viola il combinato disposto degli artt. 8, comma 1 dello statuto
e 117, primo comma, Cost.
B) L'art. 5, comma 1, nella misura in cui prevede la
possibilita' di un affidamento diretto dei servizi pubblici di
rilevanza economica a soggetti privati purche' nei loro confronti
esercitino influenza dominante i soggetti di cui all'art. 1, comma 2
della stessa legge, ossia la Provincia di Bolzano e gli enti da essa
dipendenti oppure le comunita' comprensoriali ed i comuni, contrasta
con i principi comunitari riferiti all'affidamento dei servizi ai
privati, ed in particolare con requisiti elaborati dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sentenze su citate
C-107/98 e C-26/03. Infatti, l'affidamento diretto e' consentito
qualora ricorrano i seguenti requisiti: a) il capitale della societa'
affidataria sia interamente pubblico; b) l'amministrazione eserciti
sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi, ossia un potere assoluto di direzione, coordinamento
e supervisione in modo tale che l'affidatario non possa ritenersi
terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma debba
considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa;
c) il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria
attivita' in favore dell'ente pubblico di appartenenza. Pertanto, non
essendo previsti tali requisiti per l'affidamento in house, la norma
in esame si pone in contrasto con gli artt. 43, 49 e 86 del Trattato
CE e conseguentemente viola il vincolo del rispetto del diritto
comunitario di cui agli artt. 8, comma 1 dello statuto e 117, primo
comma, Cost. Inoltre, tale disposizione puo' determinare effetti
distorsivi sulla libera concorrenza e quindi invade la competenza
esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», ex art.
117, secondo comma, lettera e), Cost.