Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, e
dell'allegato  A  della  legge della Provincia autonoma di Bolzano 22
dicembre  2005,  n. 12  (Misure per garantire la qualita' nel settore
dei  prodotti  alimentari  e  adozione  del  «marchio di qualita' con
indicazione  di origine») e dell'art. 1, commi 2 e 3, e dell'allegato
A  della  legge  della Provincia autonoma di Bolzano 18 ottobre 2006,
n. 11  (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), promossi con
due    ricorsi   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rispettivamente  notificati  il  2 marzo 2006 ed il 28 dicembre 2006,
depositati  in  cancelleria  il  9 marzo 2006 ed il 4 gennaio 2007 ed
iscritti  al  n. 46  del registro ricorsi 2006 e al n. 2 del registro
ricorsi 2007.
   Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
   Ritenuto  che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, con due
distinti ricorsi, rispettivamente notificati il 2 marzo 2006 ed il 28
dicembre  2006,  depositati  il 9 marzo 2006 ed il 4 gennaio 2007, ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma
1,  e dell'allegato A della legge della Provincia autonoma di Bolzano
22 dicembre 2005, n. 12 (Misure per garantire la qualita' nel settore
dei  prodotti  alimentari  e  adozione  del  «marchio di qualita' con
indicazione  di  origine»), in riferimento agli artt. 1, 2, 4, 8, 9 e
100  del  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige),  all'art.  4 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574
(Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei  procedimenti giudiziari), agli artt. 6, 116,
117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione (reg. ric.
n. 46  del  2006),  nonche'  questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  1,  commi  2  e  3,  e  dell'allegato  A della legge della
Provincia  autonoma  di  Bolzano 18 ottobre 2006, n. 11 (Modifiche di
leggi  provinciali  in  vari  settori),  in  riferimento  ai medesimi
parametri (reg. ric. n. 2 del 2007);
     che  l'art.  3, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 2005,
nel  testo  impugnato  con  il  primo  ricorso,  dispone  che «per le
finalita'  di  cui  all'art.  1  e per la valorizzazione dei prodotti
agricoli   e   alimentari   con   un   elevato  standard  qualitativo
controllato,  e'  introdotto  il  Marchio di qualita' con indicazione
d'origine, secondo l'allegato A»;
     che  l'allegato  A  della  citata legge individua cinque diverse
varianti   del   marchio   predetto,  recanti  le  dizioni  «Qualität
Südtirol»,  «Qualita'  Südtirol»,  «Qualita'  Alto  Adige», «Qualität
Südtirol Alto Adige» e «Qualita' Alto Adige Südtirol»;
     che,  ad  avviso  del  ricorrente,  il  legislatore provinciale,
istituendo  un marchio di qualita' con indicazione d'origine composto
in  unica  lingua ovvero con indicazione di qualita' in una lingua ed
indicazione  di  origine  in altra lingua, ha fatto uso del principio
del  bilinguismo per una finalita' opposta a quella per la quale esso
e'  riconosciuto,  non  gia'  a  salvaguardia  delle  caratteristiche
etniche e culturali, ma a tutela degli interessi economici del gruppo
linguistico  tedesco,  in contrasto con gli artt. 1, 2, 4, 8, 9 e 100
dello  statuto  speciale del Trentino-Alto Adige, l'art. 4 del d.P.R.
n. 574  del  1988,  gli  artt.  6,  116,  117, commi primo e secondo,
lettera e), della Costituzione;
     che, successivamente, l'art. 1, comma 2, della legge provinciale
n. 11 del 2006 ha sostituito l'art. 3, comma 1, della legge n. 12 del
2005,  stabilendo  che  «per  le finalita' di cui all'art. 1 e per la
valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari con un elevato
standard qualitativo controllato e' introdotto il Marchio di qualita'
con  indicazione d'origine, secondo l'allegato A. La dizione Qualita'
di   cui  all'allegato  A  puo'  essere  usata  in  diverse  varianti
linguistiche»;
     che  il comma 3 dello stesso articolo ha sostituito l'allegato A
della  legge  n. 12  del  2005 con l'allegato A della legge n. 11 del
2006, riducendo a due le versioni del marchio di qualita', recanti le
dizioni «Qualität Südtirol» e «Qualita' Alto Adige»;
     che,  in relazione a tali norme, il Presidente del Consiglio dei
ministri   prospetta   le   medesime  violazioni  denunciate  con  il
precedente ricorso;
     che in entrambi i giudizi si e' costituita la Provincia autonoma
di  Bolzano,  chiedendo  di  dichiarare  i  ricorsi  inammissibili  o
infondati.
   Considerato   che   i  ricorsi,  avendo  ad  oggetto  disposizioni
sostanzialmente  omogenee,  censurate sotto profili identici, possono
essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
     che   il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  a  seguito
dell'entrata  in  vigore  della  legge  della  Provincia  autonoma di
Bolzano  23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari
settori),  recante sostituzione dell'allegato A della legge n. 12 del
2005, ha dichiarato di rinunciare ad entrambi i ricorsi;
     che  la  rinuncia e' stata ritualmente accettata dalla Provincia
autonoma di Bolzano;
     che, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.