LA CORTE DI CASSAZIONE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da M.D.,
nato il 20 aprile 1968, avverso ordinanza Corte di appello di
Cagliari, emessa il 15 gennaio 2007;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Mario Gentile;
Letta la requisitoria scritta, in data 24 aprile 2007, del P.G.
della Cassazione nella persona del dott. Antonio Mura; che ha
concluso: dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.593, primo comma
c.p.p., sollevata dalla difesa.
Udito il difensore avv.
O s s e r v a i n f a t t o
Con decreto del 17 giugno 2004, il G.u.p. del Tribunale di
Cagliari disponeva il rinvio a giudizio nei confronti di M.D. per
rispondere reati di cui agli artt. 81, 609-bis, 609-ter, ultimo comma
c.p., in danno delle figlie M. F. nata il... e M. F., nata il...
[capo a) della rubrica]; 609-quinquies c.p., in danno dei figli M. F,
M. F., M. R. [capo b)]; 572 c.p., in danno della moglie V. A. nonche'
dei figli M. F., M. F. e M. R. [capo c); ], fatti commessi in periodi
distinti dal 1996 sino al 5 aprile 2001 [capo d)].
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza emessa il 23 giugno 2006,
visti gli artt. 88 c.p., 530 c.p.p., assolveva M.D. dai reati
ascrittigli perche' trattasi di persona non imputabile per vizio
totale di merito.
Visti gli artt. 222 e 530, quarto comma c.p.p., applicava nei
confronti di M. D. la misura di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario per la durata di anni due.
M. D. proponeva appello avverso la citata sentenza limitatamente
ai reati di cui ai citati capi a) e b) della rubrica.
La difesa del M. nei motivi di appello sosteneva, in via
preliminare ed in riferimento alla modifica dell'art. 593 c.p.p., a
seguito della legge n. 46/2006, i seguenti assunti:
1) che l'art. 593, primo comma c.p., raggruppava sotto la
«denominazione di sentenze di condanna» tutte le statuizioni
giudiziali che avessero come conseguenza l'adozione di strumenti
privativi della liberta', per cui era ammissibile proporre appello
senza alcun limite e secondo il disposto degli artt. 579 ed
eventualmente 680 c.p.p.;
2) che, in ipotesi subordinata ed alternativa a quella
prospettata sopra, si era in presenza di un disposto
costituzionalmente illegittimo che entrava in totale collisione con
gli artt. 3, 13, 24, secondo comma della Carta costituzionale, con
conseguente ed immediata eccezione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 593 c.p.p.
La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza in data 15 gennaio
2007, dichiarava inammissibile l'appello proposto da M. D. ed
ordinava trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari per quanto di
competenza in ordine alla misura di sicurezza.
La Corte di Appello nella sua sintetica motivazione esponeva:
a) che, per quanto riguardava il gravame relativo alla
sussistenza della penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai
capi a) e b) della rubrica, l'appello era inammissibile alla luce del
disposto di cui all'art. 1, legge n. 46/2606 (che aveva modificato
l'art. 593 c.p.p.), che consentiva all'imputato di proporre appello
in linea generale solo contro la sentenza di condanna. L'art. 10
della citata legge n. 46/2006 prevedeva che detta normativa si
applicasse anche ai procedimenti in corso;
b) che, viceversa, per quanto atteneva alle doglianze che
concernevano la specie e la durata della misura di sicurezza,
competente a giudicare l'Appello era il Tribunale di Sorveglianza al
quale gli atti dovevano essere trasmessi ai sensi dell'art. 568,
quinto comma c.p.p.
La Corte di appello di Cagliari nulla osservava ed argomentava
sulla sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 593 c.p.p.
La difesa di M. D. proponeva ricorso per cassazione avverso la
citata ordinanza del 15 gennaio 2007 deducendo violazione dell'art.
606 lett. c) c.p.p.
Il M. nei motivi del ricorso, riproponeva sostanzialmente, con
ulteriori argomentazioni, gli assunti difensivi gia' sostenuti in
sede di appello, ed ossia:
a) l'ammissibilita' dell'appello;
b) in via subordinata ed alternativa, l'eccezione di
incostituzionalita' dell'art. 593 c.p.p., come modificato dalla legge
n. 46/2006, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma della
Carta costituzionale.
Il P.G. della Cassazione, con requisitoria scritta in data 24
aprile 2007, chiedeva che la Corte di cassazione dichiarasse
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
dell'art. 593, primo comma c.p.p., sollevata dalla difesa.
D i r i t t o
La dedotta questione di costituzionalita' dell'art. 593, primo
comma, c.p.p. come modificato dall'art. 1, legge 20 febbraio 2006,
n. 46, e' rilevante e non manifestamente infondata nei termini di cui
in motivazione.
[I]
E' rilevante per le ragioni che seguono.
L'art. 593, primo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 1,
legge n. 46/2006, prevede in via generale che il pubblico ministero e
l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
L'art. 10, citata legge n. 46/2006, prevede che la normativa in
esame si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della medesima, come nella fattispecie de qua.
Non vi e' dubbio pertanto che la nuova disciplina legislativa, di
cui all'attuale 593 c.p.p., si applica alla sentenza del Tribunale di
Cagliari in data 23 giugno 2006, con la quale M.D. e' stato assolto
dai reati ascrittigli perche' trattasi di persona non imputabile per
vizio totale di mente. La sentenza di cui sopra - tenuto conto del
dettato esplicito espresso nel primo comma dell'art. 593 c.p.p. -
rientra certamente nel novero delle sentenze di assoluzione, per cui
non e' consentito sostenere ed affermare - diversamente da quanto
argomentato dalla difesa del M. - che sostanzialmente, nell'ipotesi
di assoluzione per vizio totale di mente (art. 88 c.p.), trattasi di
sentenza di condanna.
Il peculiare contenuto della sentenza ex artt. 88 c.p., 530 c.p.p.
- che, da un lato si fonda sull'accertamento della responsabilita'
dell'imputato in ordine ai fatti - reato contestatigli; dall'altro,
consente anche l'applicazione di misure di sicurezza limitative della
liberta' personale - assume rilevanza giuridica ai fini della
sollevata questione di costituzionalita' della norma de qua, come si
esporra' nel prosieguo, ma non e' idoneo, sotto il profilo
giuridico-processuale a mutare la natura e specie della sentenza in
esame, si da trasformare la stessa da pronuncia di assoluzione in
pronuncia di condanna.
Ancora, nella fattispecie non si applica la previsione legislativa
di cui all'art 593, secondo comma, c.p.p., che consente di appellare
le sentenze di proscioglimento nell'ipotesi di cui all'art. 603,
secondo comma, c.p. se la nuova prova e' decisiva.
Nei motivi di appello, invero, la difesa del M. non ha chiesto la
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere prove
sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di 1° grado. La difesa,
invece, con articolate argomentazioni, in via principale assumeva che
il quadro probatorio acquisito al processo e posto a base
dell'accusa, come recepito nella sentenza di 1°grado, non era idoneo
a suffragare una affermazione di responsabilita' del M., in ordine ai
fatti ed ai reati di cui ai capi a) e b) della rubrica.
Parimenti non soccorre - ai fini della non rilevanza della
sollevata questione di costituzionalita' - la norma di cui all'art.
680, secondo comma, c.p.p., la quale prevede che il tribunale di
sorveglianza - fuori dei casi previsti dall'art. 579, primo comma,
c.p.p. - giudica anche sulle impugnazioni di condanna o di
proscioglimento, concernenti le disposizioni che riguardano le misure
di sicurezza.
Detta norma, invero, si applica unicamente nell'ipotesi in cui
viene proposta impugnazione contro le sole disposizioni delle
sentenze che riguardano le misure di sicurezza, come si ricava in
modo certo dall'esame degli artt. 579, primo e secondo comma, 680,
secondo comma c.p.p. [Giurisprudenza consolidata: Cass., sez. I,
sent. n. 6371 del 17 febbraio 2006, r.v. 233443; Cass., sez VI, sent.
n. 26096 del 9 giugno 2004, r.v. 229645; Cass., sez. I, sent. n. 3450
del 5 aprile 1996, r.v. 204334; Cass., sez. I, Sent. n. 4492 del 21
dicembre 1993, r.v. 195907].
Nella fattispecie, invece, la difesa del M. con i motivi di
appello, ha esplicitamente impugnato anche il capo della sentenza di
primo grado, attinente alla statuizione di proscioglimento, ex art.
88 c.p., in relazione ai reati di cui ai capi a), b) della rubrica.
[II]
La questione di costituzionalita', sollevata dalla difesa e dal
P.G. della cassazione nella requisitoria scritta del 24 aprile 2007,
non e' manifestamente infondata.
In primo luogo si osserva che la sentenza di assoluzione ai sensi
degli artt. 530 c.p.p. e 88 c.p., si fonda sull'accertamento della
responsabilita', soggettiva ed oggettiva, dell'imputato in ordine ai
fatti ed ai reati contestatigli.
L'imputato viene assolto unicamente perche' riconosciuto non
punibile perche' affetto da vizio totale di mente al momento della
commissione dei fatti.
Ancora, la citata sentenza di assoluzione, ex art. 88 c.p.,
consente l'applicazione delle misure di sicurezza, tra cui il
ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, come nella specie.
Trattasi di misura invasiva e limitativa della liberta' personale
dell'imputato.
Questi, pertanto, e' portatore di un interesse giuridico rilevante
e protetto, ex art. 24, secondo comma, Corte costituzionale,
affinche' gli sia consentito di proporre appello con doglianze di
merito avverso la pronuncia di assoluzione, fondata pero'
sull'accertamento della responsabilita' dell'imputato medesimo.
La preclusione dell'appello da parte dell'imputato, nell'ipotesi
in esame, costituisce una evidente menomazione del diritto di difesa
- con conseguente contrasto con l'art. 24, secondo comma della
Costituzione - non compensata dall'ampliamento dei motivi del ricorso
per cassazione operata dall'art. 8, legge n. 46/2006, poiche' tale
rimedio non coinvolge comunque la pienezza del riesame del merito,
consentito dall'appello (vedi sul punto sent. Corte costituzionale
n. 320 del 20 luglio 2007, con cui e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, legge 20 febbraio 2006,
n. 46, in relazione all'art. 443, primo comma, c.p.p. nella parte in
cui escludeva che il P.M. potesse appellare contro le sentenze di
proscioglimento emesse a seguito di rito abbreviato).
Ancora, la preclusione dell'appello da parte dell'imputato,
nell'ipotesi di assoluzione ai sensi dell'art. 88 c.p., determina una
evidente e radicale asimmetria dei poteri fra imputato e parte
pubblica, posto che - a seguito delle pronunce di illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 e 2, legge n. 46/2006, di cui alle
sentenze della Corte costituzionale n. 26 e 320 del 2007 - e'
consentito al p.m., diversamente da quanto previsto tuttora per
l'imputato, di proporre appello in via generale contro le sentenze di
proscioglimento, pronunciate sia nel giudizio ordinario, sia a
seguito di rito abbreviato.
Va, peraltro, aggiunto che sussiste anche una intrinseca
incoerenza della disciplina dell'impugnazione dell'imputato. Questi,
invero - a seguito della modifica normativa de qua - resta privo del
potere di appellare le sentenze di proscioglimento ex art. 88 c.p.;
mentre mantiene il potere di appellare, fra le altre, anche le
sentenze di condanna alla sola pena della multa; pronunce che
certamente determinano effetti giuridici meno pregiudizievoli
rispetto alla sentenza di proscioglimento ex art. 88 c.p. (vedi sul
profilo de quo citata sent. n. 26, n. 320/07 Corte costituzionale).
In conclusione ed alla luce delle considerazioni finora svolte,
resta il ragionevole dubbio che la disciplina di cui all'art. 593,
primo comma, c.p.p. come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 -
nella parte in cui preclude l'appello dell'imputato avverso la
sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 88 c.p. - costituisca,
violazione sia del diritto di difesa, sia del principio di parita'
delle parti, non sorretta da adeguata ratio giustificativa, ponendosi
cosi' (la norma censurata) in contrasto con gli artt. 24, secondo
comma, 111, secondo comma, Costituzione.