LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1116/2007,
depositato il 18 gennaio 2007, avverso acc. irr. Sanz.
n. 306029911843 - Tasse Auto 2003, contro Regione Lazio, proposto dal
ricorrente Carotenuto Mario, via del Boschetto n. 54 - 00049 Velletri
(Roma).
F a t t o e d i r i t t o
Con ricorso notificato il 12 dicembre 2006, Mario Carotenuto
residente in Velletri, via del Boschetto n. 54, C.F.
CRTMRA49M24L245G, citava in giudizio la Regione Lazio per vedere
annullato l'avviso di accertamento con il quale gli veniva contestato
l'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2003 e
relativa al veicolo tg. RM 30519V.
Sollevava, preliminarmente, il ricorrente eccezione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 2, 3 e
5 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, dalla Tariffa A allegata al
d.P.R., e dall'art. 1 del d.l. 27 dicembre 1997 che ha modificato il
calcolo della tassa previsto dal citato d.P.R. in relazione agli
artt. 3 e 53, in particolare con riferimento al secondo comma di
quest'ultimo, 42, comma 3, nella parte in cui e' prevista la
gradualita' in diminuzione, della tassa sugli autoveicoli nell'arco
dei trenta anni.
Non si costituiva in giudizio l'Ufficio benche' regolarmente
citato.
La Commissione ritenuto pregiudiziale pronunciarsi sulla richiesta
di dichiarazione di incostituzionalita' premette.
E' necessario, al fine di chiarire la doglianza, premettere un
breve escursus delle normative che hanno regolato nel tempo e
regolano tutt'ora il pagamento dell'imposta sugli autoveicoli e
motoveicoli e i motivi che hanno giustificato la loro trasformazione
nel tempo.
Fino all'entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
convertito il legge n. 53 del 28 febbraio 1983 l'imposta sugli
autoveicoli era una tassa di circolazione.
Il suo pagamento, infatti, aveva uno scopo ben preciso: quello di
contribuire alle spese di mantenimento delle opere pubbliche viarie
in ragione della grandezza e, di conseguenza del maggior consumo che
i veicoli piu' grandi e piu' potenti causavano alla rete viaria
pubblica. Quindi tale imposta aveva, secondo il legislatore, un
preciso scopo risarcitorio. Tale inquadramento giuridico portava a
due conseguenze importanti necessarie a giustificare la natura
dell'imposta di circolazione.
La prima conseguenza era che l'ammontare dell'imposta era
calcolata in base ai Cavalli Fiscali che non corrispondono
tecnicamente in modo assoluto agli attuali KW e, tantomeno, agli
allora gia' esistenti Cavalli Vapore (o agli attuali KW parimenti
esprimenti ambedue la potenza del motore) ma dall'insieme di
parametri determinati dalla potenza del motore, dalla sua cilindrata
e della grandezza fisica del veicolo (vedi tabella allegata alla
legge n. 463/1955, necessari a determinare la capacita' di maggiore o
minore usurabilita' delle vie pubbliche e, di conseguenza, calibrarne
l'ammontare.
La seconda conseguenza era costituita dalla circostanza che tale
imposta doveva essere pagata solo in caso di utilizzo effettivo del
mezzo. Infatti, se per motivi vari il proprietario non utilizzava il
mezzo per un periodo di tempo era esentato dal pagare l'imposta per
tale periodo.
Infine non e' da trascurare anche il fatto che la ricevuta del
pagamento doveva essere affissa sul parabrezza dell'auto e cio' a
riprova che esso costituiva un elemento indispensabile, al pari della
carta di circolazione o di proprieta', che doveva accompagnare il
veicolo affinche' esso fosse autorizzato a marciare.
Quindi, nella vigenza della normativa precedente all'entrata in
vigore della legge n. 53/1983, non vi e' ombra di dubbio che la
natura dell'imposta era quella di un'imposta risarcitoria con tutte
le conseguenze collegate a tale sua natura e che si sono sopra
riportate.
Successivamente, con l'entrata in vigore della legge n. 53 del 28
febbraio 1983 la natura della stessa imposta cambia radicalmente.
Probabilmente tale modifica e' stata causata da motivi di natura
economico-finanziario del Paese e diretta ad ottenere un'entrata
fissa e non eventuale.
Ma per il caso in esame, non e' necessario indagare i motivi che
hanno spinto il Legislatore a modificare la natura giuridica della
tassa attualmente vigente ma e' necessario ed indispensabile
individuare la sua intrinseca natura.
L'art. 5, comma 28 della legge citata recita «a decorrere dal 1°
gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggette alle tasse
stabilite dalle tariffe annesse alla legge n. 463/1955 per effetto
della loro iscrizione nei rispettivi registri pubblici». Il comma
successivo recita «al pagamento delle tasse di cui al comma
precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del ....
omissis .... risultano essere proprietari dal pubblico registro
automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di
immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di
corresponsione del tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e
degli autoscafi dai predetti registri .... omissis .... per i
veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo l'obbligo di pagamento
sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati».
Dal contesto di tale norma appare del tutto evidente e senza ombra
di dubbio alcuno che con la legge n. 53/1983 la natura dell'imposta
muta e si trasforma in tassa sulla proprieta'. Ovvero significa che
tale tassa trae la sua obbligatorieta' non piu' dall'uso che l'utente
fa del veicolo, sia esso proprietario o meno, ma per il solo ed
esclusivo fatto di esserne il proprietario. Cio' collega il pagamento
di essa alla capacita', del bene autoveicolo, di creare un incremento
economico nel patrimonio del soggetto che lo possiede. Non puo'
sussistere alcun dubbio su tale interpretazione in quanto la stessa
legge pretende che la tassa e' dovuta da chi risulta esserne il
proprietario dai Pubblici registri indipendentemente dal soggetto
utilizzatore e dal fatto che la relativa ricevuta non costituisce
piu' un elemento indispensabile accessorio all'uso del mezzo, e che
la riscossione coattiva da parte dello Stato e' rivolta al
proprietario e non piu' all'utilizzatore.
Che essa, pertanto, sia da considerare come prelievo coattivo al
pari delle altre imposte non vi e' parimenti dubbio.
Infatti la tassa sui veicoli ha tutte le caratteristiche
dell'imposta e cioe': il suo prelievo coattivo e il fatto che entra a
far parte del patrimonio. Sulla prima caratteristica nulla quaestio,
sulla seconda nemmeno ove il concetto di patrimonio, ai fini fiscali,
si intenda ricchezza a disposizione di un soggetto in un dato momento
e, cioe', il complesso di beni a disposizione di un soggetto capace
di produrre un beneficio economico. Non vi puo' essere dubbio alcuno
che un veicolo, per la sua natura, costituisca, per la sua intrinseca
possiede la capacita' di essere economicamente valutato, rientrando
cosi' di diritto fra la categoria di beni facenti parte del
patrimonio.
Sul punto basta soffermarsi alla possibilita' di destinare un
autoveicolo al servizio di noleggio da cui il proprietario trae un
vantaggio economico diverso e maggiore del suo valore intrinseco o
del valore di esso sul mercato.
Pertanto anche sulla natura di tassa sulla proprieta' non possono
esservi dubbi. Basti per tutto la circostanza che il Legislatore l'ha
ricompressa fra la competenza delle Commissioni tributarie.
Il 25 novembre 2000 veniva pubblicata la legge 21 novembre 2000,
n. 342 che all'art. 63, comma 1 recita «Sono esentati dal pagamento
delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi
quelli ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie
il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria i
veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di
prima immatricolazione... omissis ... ».
Il comma 2 recita «l'esenzione di cui al comma 1 e' estesa agli
autoveicoli di particolare interesse storico per i quali il termine
e' ridotto a 20 anni».
Per completezza del quadro giuridico si riporta anche il contenuto
dell'art. 2 comma 1, n. 15) della legge 9 ottobre 1971, n. 825:
«determinazione dei redditi ...di fabbricati sulla base di tariffe
d'estimo disciplinate in maniera da essere aderenti ai redditi
effettivi ...» e l'art. 34 comma 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, che recita «il reddito medio ordinario, sul quale calcolare
la tassa sul reddito, e' determinato mediante l'applicazione delle
categorie d'estimo... » «... la modificazione delle categorie ha
valore dall'anno successivo ... ».
A cio' giova anche riportare il dettato dell'art. 53 della
Costituzione che prevede «che tutti sono tenuti a concorrere alle
spese in ragione della loro capacita' contributiva».
Dalla lettura dell'impianto normativo appena esposto appare
evidente che l'attuale tassa sugli autoveicoli, come gia' ampiamente
dimostrato piu' sopra, ha natura di tassa sulla proprieta' e, di
conseguenza, andando ad incidere sull'effettivo valore del bene che,
nel complesso di tutti gli altri beni a disposizione di un soggetto,
contribuisce con essi a determinare la capacita' contributiva di tale
soggetto.
Questa tassa sulla proprieta' viene pagata sul solo presupposto
del possesso del veicolo.
Essa, ai soli fini del suo ammontare, non viene piu' calcolata
rapportando la fittiziamente ai vecchi cavalli fiscali che, come gia'
accennato erano il risultato della convergenza della grandezza fisica
del veicolo e della sua potenza, ma viene calcolata rapportando
l'ammontare di circa 25 euro a KW e, cioe', in base alla sola potenza
del propulsore che rappresenta un mero ed obiettivo parametro di
calcolo non essendovene altri a disposizione.
Appare necessario a tal punto per dare un senso all'art. 63 della
legge n. 342/2000 al fine di fornire la necessaria ed indispensabile
corretta interpretazione logica dei motivi che hanno indotto il
Legislatore a ritenere che dopo il trentesimo anno di vita di un
veicolo, o dopo il ventesimo se risulta di particolare interesse
storico, che esso non e' piu' soggetto al pagamento della tassa.
Infatti e' previsto solo il versamento di Euro 25 in caso d'uso dello
stesso a titolo simbolico.
Pertanto, dopo il trentesimo anno di vita del veicolo questa
tassa, la cui obbligotarieta' e' legata al solo fatto storico di far
parte della sfera di proprieta' di un soggetto, perde la
qualificazione di tassa, indipendentemente dal risultare ancora
iscritto nei Pubblici registri ed esonera dall'obbligo del suo
versamento il proprietario.
Questa analisi non puo' che portare ad una sola interpretazione
logico-giuridica e cioe' che il Legislatore ha ritenuto che,
trattandosi di un bene il cui valore, come quello immobiliare o
altro, nel tempo viene scemando da quando e' massimo fino a quando
esso diventa nullo, ai fini della tassa, esso diventa senza piu'
interesse anche per il Fisco perche' ritenuto, evidentemente,
inidoneo a creare ulteriore ricchezza.
Orbene se tale deve essere l'interpretazione logica e giuridica
del motivo che ha indotto il Legislatore ad apportare la modifica
legislativa di cui alla legge n. 342/2000 ne discende il seguente
obbligato diretto corollario.
Il Legislatore ritenendo che, il valore di un bene, come un
veicolo, la cui natura di mezzo meccanico soggetto ad un naturale
deterioramento, dopo un certo lasso di tempo, si riduce ad un livello
al di sotto del quale non risulta essere di alcun interesse neanche
per il Fisco, riconosce anche che, in tale lasso di tempo, tale
valore scema gradualmente.
Non osta a tale interpretazione la circostanza che la tassa venga
calcolata indifferentemente sul numero di KW in quanto non solo tale
parametro e' del tutto indicativo e, cioe', ritenuto il piu'
oggettivo cui fare riferimento ma soprattutto perche' non risulta, a
contrario, una sua rivisitazione nel tempo.
Tanto premesso appare evidente che esiste un vuoto nominativo di
collegamento fra le norme citate. In particolare fra quanto disposto
dagli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, dalla Tariffa
A allegata al d.P.R., e dall'art. 1 del d.l. 27 dicembre 1997 che ha
modificato il calcolo della tassa previsto dal citato d.P.R. Pertanto
le citate norme appaiono viziate di incostituzionalita' nella parte
in cui non prevedono un meccanismo necessario ed indispensabile atto
a determinare la progressivita' in diminuzione dell'imposta affinche'
quest'ultima possa rispondere ai principi sanciti dal Legislatore
nella legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 1.
La mancata previsione di un tale meccanismo appare essere in
contrasto con gli artt. 53, 42 e 3 della Costituzione.
Premesso che la capacita' contributiva prevista dalla Costituzione
all'art. 53 deve essere riferita al sistema tributario nel suo
complesso e non al singolo tributo dal momento che tale principio,
inteso come crescita dell'aliquota correlata con l'ammontare del
reddito, non puo' che aver riguardo al rapporto diretto fra
imposizione e reddito personale complessivo del contribuente (Corte
costituzionale sentenza n. 263/1994) appare evidente che 1'imposta in
discussione, in mancanza della graduazione piu' sopra indicata, va ad
incidere negativamente proprio su tale rapporto. Infatti provato come
piu' sopra che un veicolo fa parte del patrimonio di un soggetto e
che tale patrimonio e' il fondamento per il prelievo fiscale
coattivo, e' agevole trarre la conclusione che, ogni modifica, in
aumento o in diminuzione del valore di ogni singolo bene facente
parte di tale patrimonio, andando ad incidere sulla capacita'
contributiva complessiva del soggetto, ove non fosse prevista la
necessaria correzione del relativo tributo, andrebbe ad incidere
negativamente ed illegittimamente sulla capacita' contributiva del
soggetto.
Con la medesima sentenza la Corte costituzionale sancisce un altro
principio che e' quello della connessione fra il valore di un bene e
la sua idoneita' ad avere una capacita' a produrre ricchezza, pur nel
rispetto del principio della progressivita' delle imposte. Tale
principio appare violato nel caso in esame in quanto e' proprio tale
connessione fra il valore del bene e la sua idoneita' a produrre
ricchezza che viene meno ove non si prevedesse una dovuta correzione
dell'imposta.
A cio' contrasta l'attuale impianto normativo che, al contrario,
lascia immutata l'imposta sul bene nonostante la sua idoneita' a
produrre ricchezza vada nel tempo diminuendo.
In altra giurisprudenza del Giudice delle leggi e' affermato un
ulteriore principio secondo il quale e' legittima la combinazione di
piu' criteri al fine di identificare un'imposta purche' almeno uno
sia agganciato al valore venale di esso e che, pertanto, risulti
compatibile con la garanzia dell'art. 42, terzo comma della
Costituzione (sentenze nn. 216/1990 e 1165/1988).
Va, infine, rammentato che il bene autovettura viene preso in
considerazione dal Legislatore come parametro induttivo sul quale
rideterminare il reddito delle persone fisiche. Cio' vale a
confermare la tesi ipotizzata piu' sopra in base alla quale appare
ancora piu' evidente che il suo diverso valore, nel corso degli anni,
viene gia' di fatto preso in considerazione dagli stessi uffici
impositivi' e diversamente considerato ai fini della determinazione
del valore reddituale del contribuente.
Orbene nel caso in esame appare evidente che anche tale principio
risulterebbe violato dal Legislatore ove non si proceda a modificare
l'attuale sistema di prelievo della tassa automobilistica senza
prevederne la sua graduazione nel tempo.
Tale principio e' stato sancito con maggiore rilevanza nella
sentenza n. 5/1980 nella quale si enuncia il principio in base al
quale fra i criteri mediati, per il calcolo di un'imposta, e'
indefettibile la presenza di quello che faccia riferimento al valore
del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali.
Ritenuta pertanto, ravvisarsi l'incostituzionalita' delle
normative citate in relazione agli artt. 53 e 42 della Costituzione,
le stesse motivazioni conducono a ritenere tale incostituzionalita'
anche in relazione all'art. 3 della Costituzione nei limiti della
disparita' di trattamento, a parita' di condizioni, in cui verrebbero
a trovarsi quei soggetti che posseggono nel loro patrimonio beni
diversi dagli autoveicoli (immobili, cespiti ecc. ...) a cui e' data,
in certi casi, la possibilita' di pagare le relative imposte
proporzionali alla consistenza economica di essi, essendo tale
proporzionalita' prevista dal Legislatore (ad esempio la
revisionabilita' delle renditi catastali), mentre i soggetti che
posseggono un bene, quale i veicoli, che parimenti agli altri
contribuiscono a costituire il patrimonio, bene soggetto ad una
diminuzione economica riverberatesi sul patrimonio nel suo complesso,
sono obbligati a versare un'imposta costante.
In considerazione che tale completamento normativo puo' essere
demandato solo al Giudice delle leggi non rientrando nelle competenze
del Giudice dei tributi sostituirsi al Legislatore per individuare la
formula piu' idonea alla graduazione dell'imposta si solleva la
questione della illegittimita' costituzionale del combinato disposto
dagli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 5 febbraio 1953 n. 39, dalla
Tariffa A allegata al d.P.R., e dall'art. 1 del d.l. 27 dicembre 1997
che ha modificato il calcolo della tassa previsto dal citato d.P.R.
in relazione agli artt. 3 e 53, in particolare con riferimento al
secondo comma di quest'ultimo, 42, comma 3, nella parte in cui e'
prevista la gradualita', in diminuzione, della tassa sugli
autoveicoli nell'arco dei trenta anni.
Infine si sottolinea come gia' codesta Commissione, sezione terza,
con ordinanza di aprile 2006 ha ritenuto la non manifesta
infondatezza del rilievo costituzionale come e' stato proposto ed ha
proceduto ad inviare gli atti alla Corte costituzionale.
Nel merito si osserva che l'autovettura e' stata rottamata nel
mese di ottobre 2003 per cui la tassa deve essere ridotta di pari
percentuale.
Ritenuto, infine, che la risoluzione della proposta questione di
legittimita' costituzionale appare necessaria ed indispensabile
affinche' possa darsi corso al giudizio in quanto se accolta il
ricorso va accolto mentre in caso contrario va respinto se ne
dichiara la manifesta necessita' ed urgenza rispetto a quanto dedotto
in ricorso.