LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso per ottemperanza R.G.R
n. 17/06, depositato l'11 gennaio 2006, ricevuta S - 1094/2006,
relativo alla sentenza n. 170/17/2005, contro Agenzia Entrate -
Ufficio Monza 1, proposto dalla ricorrente Brumgnach Laura, viale
Sicilia n. 2 - 20052 Monza (MI), difesa da Bagnato avv. Antonello,
via San Barnaba n. 47 - 20122 Milano.
P r e m e s s o
Col ricorso in esame, la signora Brumgnach Laura esponeva che la
Commissione tributaria provinciale di Milano in data 14 giugno 2005
aveva condannato Agenzia delle Entrate - Ufficio Monza 1 al pagamento
di Euro 669,84 oltre interessi a titolo di rimborso IRAP per l'anno
1998; che in data 24 novembre 2005 la ricorrente aveva messo in mora
l'Agenzia, che l'Agenzia non aveva effettuato alcun pagamento, cio'
premesso, sollevava questione di costituzionalita' sulle norme
regolanti il giudizio di ottemperanza, consapevole del fatto di non
potersi avvalere della detta procedura non essendo la sentenza
passata in giudicato. In particolare, deduceva la illegittimita'
costituzionale dell'art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per
violazione degli articoli 2, 3, 23, 24, 53, 97, 111 della Carta
costituzionale.
Rilevava al proposito la ricorrente:
1) che esisteva disparita' di trattamento tra il privato e
l'amministrazione, in quanto la seconda puo' pretendere
immediatamente il pagamento in forza di sentenza a se favorevole,
mentre il privato deve conseguire il passaggio in giudicato della
sentenza per ottenere l'esecuzione o l'ottemperanza;
2) che tale disparita' di trattamento e' contraria ai criteri di
ragionevolezza e tempestivita' della tutela patrimoniale del
cittadino contribuente, ove la sentenza sia a questi favorevole;
3) che il criterio della prevalenza dell'interesse collettivo
alla riscossione fiscale non puo' permanere ove la riscossione sia
gia' avvenuta e sia in discussione la legittimita' della medesima,
come e' avvenuto nel caso di specie.
4) che l'interesse individuale alla reintegrazione patrimoniale
in caso di ingiusta riscossione dell'imposta merita una tutela
paritaria con l'amministrazione;
5) che la restituzione dell'imposta illegittimamente riscossa
costituisce un atto dovuto in capo alla amministrazione;
6) che la impossibilita' di ottenere il pagamento cui si ha
diritto in forza di sentenza procrastina la durata della lite senza
alcuna ragione.
Si costituiva l'ufficio il quale contestava le avverse
argomentazioni invocando il principio di buon andamento
dell'attivita' amministrativa ex art. 97 della Costituzione, cui
osterebbe la possibilita' di dover ripetere somme erogate in base a
sentenze poi riformate nei successivi gradi del giudizio.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Si ravvisano nella fattispecie sottoposta all'esame di questa
commissione ragioni che giustificano la rimessione degli atti di
causa alla Corte di legittimita', affinche' valuti la conformita'
dell'art. 70 del d.l.g.s. n. 546/1992 ai principi della Carta
costituzionale.
Il citato articolo delinea la procedura intesa ad ottenere
l'ottemperanza da parte della pubblica amministrazione alle sentenze
emesse in sede di contenzioso tributario.
Come noto, tale procedura, alternativa al vero e proprio
procedimento esecutivo, puo' essere esperita solo qualora la sentenza
sia passata in giudicato. Ne consegue, che il giudizio di
ottemperanza non puo' essere utilizzato dal contribuente vittorioso
in primo grado, in pendenza di appello o di termine per proporre
appello, come si verifica nella fattispecie. Il contribuente che
trovasi in tale situazione non ha, in effetti, alcuno strumento per
conseguire l'esecuzione della sentenza, posto che, a differenza dei
procedimenti davanti al giudice ordinario, ove la sentenza di primo
grado e' provvisoriamente esecutiva per legge, la sentenza tributaria
di primo (o secondo) grado e' priva di tale carattere. D'altro canto,
l'amministrazione finanziaria puo', invece, procedere al recupero
delle somme dovute, in via esecutiva, anche sulla base della sentenza
di primo grado. La diversita' di poteri attribuiti rispettivamente al
contribuente e all'amministrazione costituisce una evidente
discriminazione priva di giustificato motivo, in violazione dell'art.
3, Carta costituzionale. Il diverso interesse, pubblico e privato,
che giustificherebbe tale diversita' di trattamento, non puo' invero
essere addotto nell'ambito di un procedimento contenzioso. In questo,
la fase impositiva, che si manifesta nella potesta' di esigere il
tributo, e' sostituita dal contraddittorio diretto tra le parti,
muniti degli stessi strumenti processuali, inteso ad accertare la
legittimita' della pretesa erariale. Non sembra possa essere
contestato, che, in sede processuale, le parti assumano una posizione
di totale bilanciamento ed equivalenza, che si deve estendere non
solo alla fase dibattimentale, ma anche a quella successiva alla
decisione della causa. Il rischio, poi, che in sede di appello o di
successivi gradi del giudizio la sentenza originariamente favorevole
al contribuente possa essere ribaltata in favore
dell'amministrazione, la quale si vedra' costretta a recuperare le
somme erogate, e' esattamente identica al rischio che incombe sul
contribuente soccombente in primo grado e vittorioso successivamente,
con l'aggravante che il recupero delle somme a lui spettanti si
presenta ben piu' ardua rispetto alla eventuale corrispondente azione
spettante all'amministrazione. In definitiva, quanto meno in sede
contenziosa, non pare che possa negarsi il principio della
uguaglianza delle parti non solo nella conduzione del processo, ma
anche negli effetti della sentenza. Una diversa interpretazione si
porrebbe in contrasto non solo con il citato articolo, ma anche con
l'art. 24 della Carta costituzionale, in quanto la durata del
processo con l'allungarsi ingiustificato non tanto per l'accertamento
del merito quanto per la pratica impossibilita' di soddisfazione
immediata sulla base della sentenza di primo grado, produrrebbe un
pregiudizio, anche irreparabile, per il contribuente risultato
vincitore in tutto o in parte, privato di un cespite patrimoniale che
ha diritto di conseguire.
Vero e' che la Corte suprema con sentenza n. 15388 del 26 giugno -
5 dicembre 2001, ha prospettato una diversa interpretazione circa la
natura delle sentenze delle commissioni tributarie non ancora passate
in giudicato, affermando che gli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 546 del
1992 sono «espliciti» nell'affermare che le sentenze delle
commissioni tributarie sono provvisoriamente esecutive per quanto
attiene agli esborsi che il contribuente abbia compiuto in favore del
fisco in esecuzione del provvedimento impositivo.
Tale interpretazione non si puo' dire, peraltro, consolidata e
comunque appare fortemente dubbia in relazione al diritto positivo.
L'amministrazione finanziaria ha sempre negato che la sentenza della
commissione provinciale o regionale sia assistita dal forza esecutiva
come emerge dalle circolari 98-E-II.3-l0l1 del 23 aprile 1996 e 224/E
II 158421 del 30 novembre 1999, per le quali l'obbligo del rimborso
sorge a carico dell'amministrazione solo in forza di sentenza passata
in giudicato.
Di conseguenza, la situazione normativa non consente spazi
interpretativi sufficienti per superare la indicata diversita' di
trattamento tra le parti del giudizio.
Va ancora osservato, che forti dubbi di costituzionalita'
sussistono con riferimento all'attuazione della legge delega 30
dicembre 1991, n. 413, tradottasi nel d.lgs. n. 546/1992.
Infatti, l'art. 30 della detta legge delegava il governo ad
emanare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il
riordino del contenzioso tributario, prescrivendo «l'adeguamento
delle norme del processo tributario a quelle del processo civile»
lettera g). Non sembra dubbio, che per adeguamento debba intendersi
il mandato al governo di dare al processo tributario una struttura
plasmata sull'ordinario giudizio civile, non solo per quanto attiene
allo svolgimento del processo e ai principi del contraddittorio, ma
anche per quanto attiene alla natura ed efficacia delle sentenze. Al
contrario, il d.lgs. non ha recepito il principio della provvisoria
esecutorieta' delle sentenze di primo o secondo grado, violando il
principio di parita' tra le parti.
Per questi motivi, si Ritiene che: 1) la questione prospettata sia
rilevante al fine del decidere la presente controversia e di
conseguenza si sospende il giudizio; 2) che la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 non
sia manifestamente infondata in relazione agli articoli 3, 24 e 76
della Carta costituzionale.