Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2,
e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge
27 giugno 2003 n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, promossi con ordinanze del 9 maggio 2007 dal Tribunale di
Genova nel procedimento penale a carico di R.B. e del 18 ottobre 2005
dal Tribunale di Pesaro nel procedimento penale a carico di F.F.,
iscritte ai nn. 647 e 723 del registro ordinanze 2007 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 42, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
Ritenuto che, con ordinanza del 9 maggio 2007, il Tribunale
ordinario di Genova (r.o. n. 647 del 2003) ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituiti dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
che, riferisce il rimettente, R.B. e' stato citato a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna, emesso per il reato di cui
all'art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ascrittogli per
avere circolato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza per
l'uso di sostanze alcoliche;
che, in tale sede, l'imputato ha eccepito l'incompetenza per
materia del tribunale in composizione monocratica, ritenendo
sussistere, in ordine al procedimento per il reato di cui all'art.
186, comma 2, del codice della strada, la competenza del giudice di
pace, cosi' come evidenziato in un recente orientamento della stessa
Corte di cassazione;
che, in quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il rimettente osserva che, nell'ambito del codice della strada, le
disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 avevano in precedenza sempre
costituito un sistema unitario, attenendo allo stesso tipo di
comportamento illecito, cioe' la guida in stato di alterazione
psico-fisica indotta dall'uso di sostanze «attive», quali l'alcool o
gli stupefacenti, ed erano, quindi, in tal senso, entrambe preposte a
garantire la sicurezza della circolazione stradale;
che, riferisce il rimettente, successivamente, con la normativa
istitutiva della competenza penale del giudice di pace, le
contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada
sono state attribuite a tale organo giudicante e sottoposte a regime
sanzionatorio differenziato;
che, ricorda sempre il rimettente, a distanza di breve tempo,
tale «nuovo regime» e' stato modificato ulteriormente dal d.l. n. 151
del 2003, convertito dalla legge n. 214 del 2003, che ha conferito ai
predetti reati una maggiore efficacia sanzionatoria, attraverso il
ripristino delle originarie sanzioni penali (arresto e ammenda, da
applicarsi congiuntamente);
che, prosegue il rimettente, da tale scelta avrebbe dovuto
discendere, quale logico corollario, l'attribuzione della competenza
al giudice togato per entrambe le fattispecie, anche in
considerazione della peculiarieta' del procedimento penale in
materia, caratterizzato da significative difficolta' di accertamento
dei fatti;
che invece, secondo il rimettente, nell'intervento del 2003 il
legislatore, facendo ricorso ad una formula anomala («per
l'irrogazione della pena») e collocando la disposizione attributiva
della competenza all'interno del solo art. 186, c.d.s., avrebbe
legittimato l'interpretazione in base alla quale sarebbe prevista,
dopo l'intervento normativo del 2003, una diversa ripartizione della
competenza;
che tale ripartizione della competenza determinerebbe diversi
dubbi di costituzionalita', sia perche' sarebbe assolutamente inutile
e antieconomica, sia perche' irragionevolmente sottrarrebbe al
tribunale la fattispecie (guida in stato di alterazione da sostanze
psicotrope) in astratto piu' grave, determinando al contempo una
ingiustificata disparita' di trattamento in relazione a due
fattispecie omogenee;
che, con ordinanza del 18 ottobre 2005, il Tribunale ordinario
di Pesaro (r.o. n. 723 del 2003) ha sollevato, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 5 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
denunciando la disparita' di trattamento della diversa attribuzione
di competenza per le due fattispecie, sostanzialmente omogenee, di
guida in stato di ebbrezza e di guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti;
che il rimettente riferisce che, essendo stata richiesta
dall'imputato l'ammissione all'oblazione, la questione sottoposta al
suo esame sarebbe rilevante nel giudizio a quo;
che, intervenuto in tale giudizio, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque,
infondata.
Considerato che il giudice monocratico del Tribunale ordinario di
Genova dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, della legittimita' costituzionale degli articoli 186,
comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dall'art. 5 del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dette norme prevedono una
competenza differenziata per il reato di guida sotto l'influenza
dell'alcool;
che il giudice monocratico presso il Tribunale di Pesaro dubita,
con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimita'
costituzionale dell'art. 5 del predetto d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
per la ritenuta disparita' di trattamento della diversa attribuzione
di competenza delle due fattispecie, sostanzialmente omogenee, di
guida in stato di ebbrezza e di guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti;
che le questioni sollevate riguardano la stessa norma, e
prospettano censure analoghe con riferimento a parametri
costituzionali parzialmente coincidenti, per cui e' opportuno
procedere alla trattazione congiunta dei relativi giudizi;
che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale di
Genova con riferimento al parametro di cui all'art. 24 Cost., deve
rilevarsi che l'ordinanza di rimessione e' del tutto carente di
motivazione e che, quanto alla questione sollevata con riferimento
all'art. 3 Cost., la stessa ordinanza si caratterizza per
l'indeterminatezza del petitum (da ultimo, ordinanze nn. 35 e 279 del
2007), non essendo chiaro quale sia l'intervento richiesto tra i due
astrattamente ipotizzabili, tra loro peraltro diametralmente opposti;
che, quanto alla questione sollevata dal Tribunale di Pesaro,
l'ordinanza di rimessione e' totalmente priva di descrizione della
fattispecie oggetto del giudizio a quo, il che comporta - secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le
ordinanze nn. 45, 72, 91 e 132 del 2007) - la manifesta
inammissibilita' della questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale