Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 7-quater,
commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, promossi dal Tribunale di Roma in due procedimenti
civili vertenti, rispettivamente, tra l'Azienda Policlinico Umberto I
e l'Alse Medica s.r.l., e la stessa Azienda e la Kemihospital s.p.a.
ed altri, con ordinanze del 5 maggio e del 3 luglio 2006, iscritte ai
nn. 403 e 620 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 36, 1ª serie speciale, dell'anno
2007;
Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I;
Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Francesco Amirante;
Ritenuto che, nel corso di due giudizi di opposizione
all'esecuzione, il Tribunale di Roma, con due ordinanze di identico
contenuto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma,
24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 7-quater,
commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43;
che la disposizione censurata appare al remittente in contrasto
con i richiamati parametri costituzionali in quanto, stabilendo
l'inefficacia, nei confronti dell'Azienda ospedaliera Policlinico
Umberto I, di titoli - quali, appunto, i decreti ingiuntivi non
opposti - «ormai coperti dal giudicato», violerebbe alcuni
«elementari principi di civilta' giuridica», come il principio di
ragionevolezza, quello di eguaglianza, il principio di rispetto delle
funzioni del potere giudiziario e quello della difesa giurisdizionale
dei diritti e degli interessi, sicuramente lesi da una norma in grado
di incidere retroattivamente sul giudicato;
che si e' costituita, in entrambi i giudizi, l'Azienda
Policlinico Umberto I, chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza e/o non fondata nel merito;
che e' anche intervenuto, in tutti e due i giudizi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non
fondatezza della questione.
Considerato che il Tribunale di Roma solleva, in entrambi i
giudizi, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-quater,
commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43;
che i giudizi, pertanto, possono essere riuniti e decisi con un
unico provvedimento;
che questa Corte, con la sentenza n. 364 del 2007, successiva
alle ordinanze indicate in epigrafe, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'intero art. 7-quater attualmente censurato,
ravvisandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 113 Cost.;
che, pertanto, alla luce di tale intervento - da ritenere, a
tutti gli effetti, come ius superveniens - e' necessario disporre la
restituzione degli atti al giudice a quo.