Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 7-quater,
commi  1  e  2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni
urgenti  per  l'universita'  e  la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali,  per  il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi  a  imposte  di  bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure  urgenti),  introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, promossi dal Tribunale di Roma in due procedimenti
civili vertenti, rispettivamente, tra l'Azienda Policlinico Umberto I
e  l'Alse Medica s.r.l., e la stessa Azienda e la Kemihospital s.p.a.
ed altri, con ordinanze del 5 maggio e del 3 luglio 2006, iscritte ai
nn. 403 e 620 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica nn. 22 e 36, 1ª serie speciale, dell'anno
2007;
   Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Francesco Amirante;
   Ritenuto   che,   nel   corso   di   due  giudizi  di  opposizione
all'esecuzione,  il  Tribunale di Roma, con due ordinanze di identico
contenuto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma,
24,  25,  97, 101, 102, 104 e 113, secondo comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  7-quater,
commi  1  e  2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni
urgenti  per  l'universita'  e  la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali,  per  il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi  a  imposte  di  bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure  urgenti),  introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43;
     che  la disposizione censurata appare al remittente in contrasto
con  i  richiamati  parametri  costituzionali  in  quanto, stabilendo
l'inefficacia,  nei  confronti  dell'Azienda  ospedaliera Policlinico
Umberto  I,  di  titoli  -  quali,  appunto, i decreti ingiuntivi non
opposti   -   «ormai   coperti   dal  giudicato»,  violerebbe  alcuni
«elementari  principi  di  civilta'  giuridica», come il principio di
ragionevolezza, quello di eguaglianza, il principio di rispetto delle
funzioni del potere giudiziario e quello della difesa giurisdizionale
dei diritti e degli interessi, sicuramente lesi da una norma in grado
di incidere retroattivamente sul giudicato;
     che   si   e'  costituita,  in  entrambi  i  giudizi,  l'Azienda
Policlinico  Umberto  I,  chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza e/o non fondata nel merito;
     che  e'  anche  intervenuto,  in  tutti  e  due  i  giudizi,  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  ha concluso per la non
fondatezza della questione.
   Considerato  che  il  Tribunale  di  Roma  solleva,  in entrambi i
giudizi, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-quater,
commi  1  e  2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni
urgenti  per  l'universita'  e  la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali,  per  il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi  a  imposte  di  bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure  urgenti),  introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43;
     che  i giudizi, pertanto, possono essere riuniti e decisi con un
unico provvedimento;
     che  questa  Corte,  con la sentenza n. 364 del 2007, successiva
alle  ordinanze  indicate in epigrafe, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   dell'intero  art.  7-quater  attualmente  censurato,
ravvisandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 113 Cost.;
     che,  pertanto,  alla  luce  di tale intervento - da ritenere, a
tutti  gli effetti, come ius superveniens - e' necessario disporre la
restituzione degli atti al giudice a quo.