Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma
65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, promosso con ordinanza del 27 marzo 1996 dal Tribunale di
Avezzano nel procedimento civile vertente tra Carattoli Gabriella ed
altre ed il Comune di Massa d'Albe, iscritta al n. 609 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Avezzano, con ordinanza del
27 marzo 1996, (pervenuta a questa Corte in data 1° agosto 2007) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 97,
primo e secondo comma, della Costituzione questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e 5-bis
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
che, nel giudizio principale, alcuni privati hanno dedotto che
il Comune di Massa d'Albe ha realizzato un inceneritore su di un
appezzamento di terreno di loro proprieta' e ne hanno chiesto la
condanna al risarcimento del danno subito a causa della occupazione
ed irreversibile trasformazione del fondo;
che, secondo il rimettente, sussistendo i presupposti
dell'accessione invertita, il risarcimento del danno dovrebbe essere
quantificato in base al criterio stabilito dal «combinato disposto»
dei citati artt. 1, comma 65, e 5-bis (recte: dall'art. 5-bis, comma
6, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359
del 1992, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge
n. 549 del 1995);
che, a suo avviso, la norma denunciata, disponendo la
retroattivita' della nuova regola di liquidazione del danno
violerebbe l'art. 3 Cost. sotto due profili: in primo luogo,
realizzerebbe una ingiustificata discriminazione in danno dei
proprietari dei suoli che non hanno percepito il risarcimento del
danno in base ad una sentenza passata in giudicato, ovvero di
transazione stipulata anteriormente all'entrata in vigore del d.l.
n. 333 del 1992; in secondo luogo, non ragionevolmente equiparerebbe
l'entita' del risarcimento del danno conseguente da una condotta
illegittima della Pubblica amministrazione all'indennita' di
espropriazione;
che il citato art. 5-bis, comma 6, si porrebbe altresi' in
contrasto: con l'art. 24, Cost., in quanto l'irragionevole
discriminazione sopra indicata comporterebbe una violazione del
diritto di difesa; con l'art. 42, terzo comma, Cost., poiche' avrebbe
introdotto nell'ordinamento «una sorta di espropriazione di fatto
legalizzata», equiparando, non ragionevolmente, accessione invertita
ed espropriazione legittima; con l'art. 97, primo e secondo comma,
Cost., in quanto l'accessione invertita, in violazione del principio
di legalita', permetterebbe di eludere le disposizioni in materia di
controlli e di competenze dei Comuni, delle Province, delle Regioni e
dello Stato, favorendo il comportamento illecito dei pubblici
funzionari;
che, nel giudizio innanzi a questa Corte, e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente inammissibile;
che, secondo la difesa erariale, la questione non ha ad oggetto
il combinato disposto degli artt. 1, comma 65, della legge n. 549 del
1995 e 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, bensi' il comma 6
dell'art. 5-bis di detto decreto-legge, introdotto dal citato art. 1,
comma 65, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza
n. 369 del 1996, con conseguente manifesta inammissibilita' della
questione.
Considerato che il dubbio di legittimita' costituzionale
sottoposto a questa Corte ha ad oggetto l'art. 5-bis, comma 6, del
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del
1992, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge n. 549
del 1995, nella parte in cui equiparava la disciplina del
risarcimento del danno da accessione invertita alla disciplina
concernente la determinazione della indennita' dovuta nel caso di
espropriazione per pubblica utilita';
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte,
con la sentenza n. 369 del 1996, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale della norma censurata, nella parte in cui applica al
«risarcimento del danno» i criteri di determinazione stabiliti per
l'indennita' di espropriazione per pubblica utilita';
che, dopo questa sentenza, l'art. 3, comma 65, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) ha introdotto nel citato art. 5-bis il comma 7-bis, il
quale ha stabilito una disciplina differenziata del risarcimento del
danno rispetto a quella concernente l'indennita' di espropriazione
per pubblica utilita';
che, infine, questa Corte, con sentenza n. 349 del 2007, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 7-bis dell'art.
5-bis del d.l. n. 333 del 1992, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della
legge n. 662 del 1996, il quale stabiliva il risarcimento del danno
subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della
pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di
mercato del bene occupato;
che pertanto, alla stregua di dette pronunce di questa Corte,
gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Avezzano per un
nuovo esame della rilevanza della questione.