Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma
65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della  finanza  pubblica)  e dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11
luglio  1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica),  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359,  promosso  con  ordinanza  del 27 marzo 1996 dal Tribunale di
Avezzano  nel procedimento civile vertente tra Carattoli Gabriella ed
altre  ed  il Comune di Massa d'Albe, iscritta al n. 609 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
   Ritenuto che il Tribunale ordinario di Avezzano, con ordinanza del
27  marzo  1996, (pervenuta a questa Corte in data 1° agosto 2007) ha
sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 97,
primo  e  secondo comma, della Costituzione questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549  (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica) e 5-bis
del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n. 333  (Misure urgenti per il
risanamento  della  finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
     che,  nel  giudizio principale, alcuni privati hanno dedotto che
il  Comune  di  Massa  d'Albe  ha realizzato un inceneritore su di un
appezzamento  di  terreno  di  loro  proprieta' e ne hanno chiesto la
condanna  al  risarcimento del danno subito a causa della occupazione
ed irreversibile trasformazione del fondo;
     che,   secondo   il   rimettente,   sussistendo   i  presupposti
dell'accessione  invertita, il risarcimento del danno dovrebbe essere
quantificato  in  base al criterio stabilito dal «combinato disposto»
dei  citati artt. 1, comma 65, e 5-bis (recte: dall'art. 5-bis, comma
6,  del  decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359
del  1992,  nel  testo  sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge
n. 549 del 1995);
     che,   a   suo   avviso,  la  norma  denunciata,  disponendo  la
retroattivita'   della   nuova   regola  di  liquidazione  del  danno
violerebbe  l'art.  3  Cost.  sotto  due  profili:  in  primo  luogo,
realizzerebbe   una   ingiustificata  discriminazione  in  danno  dei
proprietari  dei  suoli  che  non hanno percepito il risarcimento del
danno  in  base  ad  una  sentenza  passata  in  giudicato, ovvero di
transazione  stipulata  anteriormente  all'entrata in vigore del d.l.
n. 333  del 1992; in secondo luogo, non ragionevolmente equiparerebbe
l'entita'  del  risarcimento  del  danno  conseguente da una condotta
illegittima   della   Pubblica   amministrazione   all'indennita'  di
espropriazione;
     che  il  citato  art.  5-bis,  comma  6, si porrebbe altresi' in
contrasto:   con   l'art.   24,   Cost.,  in  quanto  l'irragionevole
discriminazione  sopra  indicata  comporterebbe  una  violazione  del
diritto di difesa; con l'art. 42, terzo comma, Cost., poiche' avrebbe
introdotto  nell'ordinamento  «una  sorta  di espropriazione di fatto
legalizzata»,  equiparando, non ragionevolmente, accessione invertita
ed  espropriazione  legittima;  con l'art. 97, primo e secondo comma,
Cost.,  in quanto l'accessione invertita, in violazione del principio
di  legalita', permetterebbe di eludere le disposizioni in materia di
controlli e di competenze dei Comuni, delle Province, delle Regioni e
dello   Stato,  favorendo  il  comportamento  illecito  dei  pubblici
funzionari;
     che,  nel  giudizio  innanzi  a  questa Corte, e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente inammissibile;
     che,  secondo la difesa erariale, la questione non ha ad oggetto
il combinato disposto degli artt. 1, comma 65, della legge n. 549 del
1995  e  5-bis  del  decreto-legge  n. 333  del 1992, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  n. 359  del  1992,  bensi'  il  comma 6
dell'art. 5-bis di detto decreto-legge, introdotto dal citato art. 1,
comma  65,  dichiarato  costituzionalmente illegittimo dalla sentenza
n. 369  del  1996,  con  conseguente manifesta inammissibilita' della
questione.
   Considerato   che   il   dubbio   di  legittimita'  costituzionale
sottoposto  a  questa  Corte ha ad oggetto l'art. 5-bis, comma 6, del
decreto-legge  n. 333  del  1992,  convertito  dalla legge n. 359 del
1992,  nel testo sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge n. 549
del   1995,   nella   parte  in  cui  equiparava  la  disciplina  del
risarcimento  del  danno  da  accessione  invertita  alla  disciplina
concernente  la  determinazione  della  indennita' dovuta nel caso di
espropriazione per pubblica utilita';
     che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte,
con  la  sentenza  n. 369  del  1996,  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  della  norma censurata, nella parte in cui applica al
«risarcimento  del  danno»  i criteri di determinazione stabiliti per
l'indennita' di espropriazione per pubblica utilita';
     che,  dopo  questa  sentenza, l'art. 3, comma 65, della legge 23
dicembre  1996,  n. 662  (Misure  di  razionalizzazione della finanza
pubblica)  ha  introdotto  nel  citato  art. 5-bis il comma 7-bis, il
quale  ha stabilito una disciplina differenziata del risarcimento del
danno  rispetto  a  quella concernente l'indennita' di espropriazione
per pubblica utilita';
     che,  infine,  questa  Corte,  con  sentenza n. 349 del 2007, ha
dichiarato  l'illegittimita' costituzionale del comma 7-bis dell'art.
5-bis del d.l. n. 333 del 1992, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della
legge  n. 662  del 1996, il quale stabiliva il risarcimento del danno
subito  per  effetto  dell'occupazione  acquisitiva  da  parte  della
pubblica  amministrazione  in  misura non corrispondente al valore di
mercato del bene occupato;
     che  pertanto,  alla  stregua di dette pronunce di questa Corte,
gli  atti  devono  essere  restituiti al Tribunale di Avezzano per un
nuovo esame della rilevanza della questione.