Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 5-bis,
comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto
dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza
del 19 febbraio 2007 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento
civile vertente tra l'Enel s.p.a. e Izzo Vincenzo, iscritta al n. 712
del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, 1ยช serie speciale, dell'anno 2007.
Visti gli atti di costituzione della Enel Distribuzione s.p.a. e
di Izzo Vincenzo;
Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 19
febbraio 2007, ha sollevato, in riferimento agli art. 111, primo e
secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4
agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), ed all'art. 1
del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi
il 20 marzo 1952 (infra, Protocollo), questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha
aggiunto il comma 7-bis nell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359;
che nel giudizio a quo un privato ha convenuto in giudizio
l'Enel, chiedendone la condanna a pagare l'indennita' per
l'occupazione legittima di un suolo di sua proprieta', sul quale sono
stati realizzati una stazione elettrica e due elettrodotti, ed a
risarcire i danni per l'occupazione illegittima e per la costituzione
di una servitu';
che il rimettente, adito in sede di giudizio di rinvio, espone
che, in virtu' del principio di diritto enunciato dalla Corte suprema
di cassazione, deve quantificare il danno subito dall'attore in forza
del criterio stabilito dalla norma censurata che, tuttavia, si
porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati;
che la Corte d'appello, a conforto del dubbio di legittimita'
costituzionale, richiama, sostanzialmente riproducendole, le
argomentazioni svolte dalla Corte suprema di cassazione
nell'ordinanza del 20 maggio 2006, che ha sollevato analoga questione
di legittimita' costituzionale:
che, a suo avviso, il citato art. 5-bis, comma 7-bis, si
porrebbe in contrasto con l'art. 111, primo e secondo comma, Cost.,
in relazione all'art. 6 della CEDU, in quanto l'applicabilita' della
norma ai giudizi in corso vulnera i principi del giusto processo e
della parita' delle parti;
che, inoltre, detta norma violerebbe l'art. 117, primo comma,
Cost., in relazione agli artt. 6 della CEDU ed 1 del Protocollo,
poiche' la sua applicabilita' ai giudizi in corso e la misura dalla
stessa stabilita per la quantificazione del danno da occupazione
acquisitiva lederebbe il diritto di proprieta', ponendosi in
contrasto con i citati artt. 6 ed 1, come interpretati dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo, con conseguente violazione di obblighi
internazionali assunti dallo Stato;
che, nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti sia
l'attore sia la convenuta del processo principale, chiedendo,
rispettivamente, il primo anche nella memoria depositata in
prossimita' della camera di consiglio, che la questione sia accolta e
che sia dichiarata non fondata.
Considerato che il dubbio di legittimita' costituzionale
sottoposto a questa Corte ha ad oggetto l'art. 5-bis, comma 7-bis,
del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, della
legge n. 662 del 1996, nella parte in cui stabilisce che, in caso di
occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilita',
intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la
liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennita'
di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento,
che, in tal caso, l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato
del 10 per cento, e che dette disposizioni si applicano anche ai
procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato;
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte,
con la sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 7-bis dell'art. 5-bis del d.l. n. 333 del
1992, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, il
quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto
dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione
in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato;
che pertanto, alla stregua di detta pronuncia di questa Corte,
gli atti devono essere restituiti alla Corte d'appello di Napoli per
un nuovo esame della rilevanza della questione.