Ordinanza
   nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 2,
ultima  parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
del  18  novembre  2003  dal  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale  di  Udine,  nel  procedimento  penale  a  carico  di P.F.,
iscritta  al  n. 533  del  registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   ufficiale   della  Repubblica  n. 44, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
   Ritenuto  che,  con  l'ordinanza  indicata in epigrafe, il Giudice
dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di  Udine ha sollevato, in
riferimento  agli  artt.  3  e  111  della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del
codice  di  procedura  penale, come sostituito dalla legge 7 novembre
2002,  n. 248  (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di
procedura  penale),  «nella  parte  in cui prevede che il giudice non
dispone  la  sospensione  del  processo  in caso di riproposizione di
richiesta  di  rimessione  gia' dichiarata inammissibile o rigettata»
dalla  Corte  di  cassazione, «solo se la richiesta non e' fondata su
elementi nuovi»;
     che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che, nel corso
dell'udienza  preliminare,  l'imputato  aveva presentato, oltre a due
istanze  di  ricusazione,  quattro  richieste di rimessione, ai sensi
dell'art. 45 cod. proc. pen.;
     che   la  penultima  di  tali  richieste  era  stata  dichiarata
inammissibile  dalla Corte di cassazione, con ordinanza comunicata al
giudice procedente l'11 novembre 2003;
     che  lo  stesso  giorno l'imputato aveva depositato un'ulteriore
richiesta  di  rimessione  fondata  su  motivi,  «almeno formalmente,
diversi  dai  precedenti»:  il  che  -  ad  avviso  del  rimettente -
comporterebbe,  in  base alla norma denunciata, che il processo debba
essere  sospeso  prima  della  discussione  e  che non possano essere
pronunciati  ne'  il decreto che dispone il giudizio, ne' la sentenza
di non luogo a procedere;
     che  il  giudice  a  quo  dubita, tuttavia, della compatibilita'
della   norma  impugnata  con  i  parametri  costituzionali  evocati,
ricordando  come questa Corte, con la sentenza n. 353 del 1996, abbia
dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale  del  previgente  testo
dell'art.  47  cod.  proc. pen., nella parte in cui faceva divieto al
giudice  di  pronunciare la sentenza sino a che non fosse intervenuta
l'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  o  rigetta la richiesta di
rimessione;
     che  -  secondo  quanto affermato dalla Corte - tale divieto non
teneva conto, infatti, dei possibili abusi nella riproposizione della
richiesta gia' dichiarata inammissibile o rigettata, in base a motivi
anche  solo  in apparenza nuovi, finalizzati ad allontanare nel tempo
la  decisione  di  merito,  provocando  la  paralisi  delle attivita'
processuali:   donde   la   compromissione  del  bene  costituzionale
dell'efficienza   del   processo  e  del  canone  fondamentale  della
razionalita' delle norme processuali;
     che  la  successiva  legge  n. 248  del 2002, modificativa della
disciplina  della  rimessione  -  prosegue il giudice a quo - avrebbe
escluso,  peraltro,  l'automatica sospensione del processo unicamente
nel  caso  in  cui la richiesta risulti basata sui medesimi motivi di
altra richiesta gia' rigettata o dichiarata inammissibile;
     che,  in  tal  modo,  il legislatore non si sarebbe fatto carico
dell'esigenza  di  prevenire  i  possibili  abusi:  l'«argine»  della
«novita»  dei  motivi - in quanto rimesso «alle capacita' dialettiche
della  parte interessata» - risulterebbe difatti inidoneo allo scopo,
tanto  piu'  dopo l'inserimento, tra i casi di rimessione, di ipotesi
«generiche»  quale il legittimo sospetto; onde permarrebbe il rischio
che  la  sistematica  riproposizione  della  richiesta di rimessione,
basata   su   motivi  anche  solo  in  apparenza  nuovi,  pregiudichi
irragionevolmente l'efficienza del processo;
     che  tale  considerazione  risulterebbe  ancor  piu' pregnante a
fronte  del  nuovo  precetto dell'art. 111 Cost., il quale impegna il
legislatore  ad  assicurare  tempi ragionevoli del processo, evitando
ogni   disciplina   espressiva  di  un  incongruo  bilanciamento  tra
interesse  tutelato  ed effetti della norma di tutela sulle attivita'
processuali;
     che,  in tale ottica, potrebbe dubitarsi della ragionevolezza di
consentire  una  sospensione tendenzialmente indefinita del processo,
anche  dopo  che la Corte di cassazione ha verificato, nell'esaminare
una  prima  istanza di rimessione, la situazione ambientale in cui il
processo  stesso  si  sta  svolgendo:  giacche' neppure l'esigenza di
assicurare un giudizio che appaia «indiscutibilmente imparziale» puo'
essere   perseguita   ad  ogni  costo,  ma  va  contemperata  con  il
concorrente interesse alla speditezza delle attivita' processuali;
     che   nel   giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
   Considerato  che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di  Udine  dubita  della  legittimita' costituzionale, in riferimento
agli  artt. 3 e 111 della Costituzione, dell'art. 47, comma 2, ultima
parte,  del codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7
novembre  2002,  n. 248  (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del
codice  di  procedura  penale),  nella parte in cui prevede che - nel
caso di riproposizione di una richiesta di rimessione gia' dichiarata
inammissibile  o rigettata dalla Corte di cassazione - il giudice che
procede  non  sia  tenuto  a  sospendere  il  processo solo quando la
richiesta non risulti fondata su elementi nuovi;
     che  il  giudice  rimettente motiva la rilevanza della questione
riferendo  che,  nel  giudizio  a  quo,  l'imputato ha riproposto una
richiesta di rimessione, gia' dichiarata inammissibile, sulla base di
motivi  «almeno formalmente» diversi dai precedenti: iniziativa che -
ad  avviso  del  rimettente  stesso  -  farebbe scattare l'obbligo di
sospensione  del  processo previsto dall'art. 47, comma 2, cod. proc.
pen.;
     che,   nello   scrutinare  analoghe  questioni  di  legittimita'
costituzionale,   questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  rilevare,
peraltro,   come   la  citata  disposizione  subordini  espressamente
l'obbligo  di  sospensione  a  una  duplice  condizione,  preliminare
rispetto  a  quella  della  novita'  dei motivi (ordinanza n. 268 del
2004);
     che,  a  detto  fine, l'art. 47, comma 2, cod. proc. pen. esige,
infatti,  da  un  lato,  che il processo stia per entrare in una fase
particolarmente   qualificata   («prima   dello   svolgimento   delle
conclusioni  e  della  discussione», ovvero prima della pronuncia del
decreto  che  dispone il giudizio o della sentenza); dall'altro lato,
che  il  giudice abbia avuto notizia dalla Corte di cassazione che la
richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite, ovvero
a  una  sezione  diversa  dall'apposita  sezione cui sono assegnati i
ricorsi quando il Presidente rileva una causa di inammissibilita';
     che  dall'ordinanza  di rimessione, tuttavia, non consta affatto
che  il  giudice  a quo abbia ricevuto la notizia ora indicata: anzi,
non  risulta  neppure che la nuova richiesta sia stata trasmessa alla
Cassazione,  in  modo  da  rendere  possibile  la verificazione della
seconda  condizione, essendo stata la questione sollevata subito dopo
il deposito della richiesta stessa in cancelleria;
     che, pertanto - a prescindere da ogni rilievo circa la validita'
dell'assunto  del  rimettente,  stando al quale la novita' anche solo
«formale»  dei  motivi  basterebbe  ad  imporre  la  sospensione  del
processo,  ai sensi della norma denunciata (nel senso che l'identita'
dei   motivi  vada  invece  apprezzata  «sia  in  senso  formale  che
materiale»,  con  riguardo  alla parallela ipotesi della reiterazione
delle   dichiarazioni  di  ricusazione  del  giudice,  si  vedano  le
ordinanze  n. 285  del  2002, n. 366 del 1999 e n. 466 del 1998) - il
giudice  a  quo  non  risulta  comunque  chiamato, allo stato, a fare
applicazione  di  detta  norma:  donde  l'irrilevanza della questione
sollevata;
     che  la questione stessa va dichiarata, pertanto, manifestamente
inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.