Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 517 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza del 12 giugno 2007 dal
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di L. E., iscritta
al n. 713 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale
di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che - nel caso di contestazione suppletiva
di circostanze aggravanti, e in particolare della recidiva,
effettuata dal pubblico ministero in base alle risultanze delle
indagini preliminari, e non di nuovi elementi emersi nel corso
dell'istruttoria dibattimentale - l'imputato venga rimesso in termini
ai fini della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato o
di applicazione della pena;
che il rimettente - investito del processo nei confronti di una
persona imputata dei reati di cui agli artt. 640 e 648 del codice
penale - riferisce che, dopo la dichiarazione di apertura del
dibattimento e l'ammissione delle prove richieste dalle parti, e
prima che avesse inizio l'istruttoria, il pubblico ministero aveva
contestato all'imputato, rimasto contumace, la recidiva specifica,
infraquinquennale e reiterata;
che - disposta la notifica al contumace del verbale recante la
contestazione suppletiva - alla successiva udienza il difensore
dell'imputato aveva eccepito l'illegittimita' costituzionale, in
relazione all'art. 111 Cost., dell'art. 517 cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede che, in caso di contestazione suppletiva
della recidiva da parte del pubblico ministero, l'imputato sia
rimesso in termini per chiedere la definizione del processo con il
rito abbreviato;
che, ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante
nel giudizio a quo, in quanto la contestazione suppletiva della
recidiva e' avvenuta in un momento successivo al compimento delle
formalita' di cui all'art. 491 cod. proc. pen., costituenti il
termine ultimo per l'esercizio, da parte dell'imputato, della
facolta' di chiedere la definizione del processo con uno dei riti
alternativi: onde il rimettente stesso si troverebbe a dover
delibare, alla stregua di tale dato, «l'ammissibilita' o meno della
richiesta di giudizio abbreviato implicitamente anticipata dalla
difesa dell'imputato»;
che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della
questione, il giudice a quo ricorda come questa Corte, con sentenza
n. 265 del 1995 (recte: 1994) - innovando la propria pregressa
giurisprudenza - abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale
degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevedono la facolta' dell'imputato di chiedere al giudice del
dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod.
proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un
fatto che gia' risultava dagli atti di indagine, al momento
dell'esercizio dell'azione penale;
che in tali casi, difatti - secondo quanto precisato dalla Corte
- la libera determinazione dell'imputato verso i riti speciali
risulta sviata da aspetti di «anomalia» caratterizzanti la condotta
processuale del pubblico ministero, derivanti dall'erroneita' o
dall'incompletezza dell'imputazione, apprezzabile sulla base degli
stessi atti d'indagine: cosi' che non potrebbe parlarsi di libera
assunzione del rischio del dibattimento da parte del giudicabile;
che una simile disciplina - sempre per affermazione della Corte
- risulterebbe, altresi', censurabile in rapporto all'art. 3 Cost.,
venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini
dell'accesso ai riti speciali, in ragione della maggiore o minore
esattezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle
indagini preliminari da parte del pubblico ministero, nell'esercitare
l'azione penale alla chiusura delle indagini stesse;
che - a parere del giudice a quo - le medesime conclusioni non
potrebbero non valere anche in rapporto alla contestazione «tardiva»
di circostanze aggravanti: di circostanze, cioe', la cui sussistenza
fosse ravvisabile dal pubblico ministero gia' in base agli atti delle
indagini preliminari;
che, pure in tale ipotesi, la mancata previsione della
rimessione in termini dell'imputato per la richiesta dei riti
speciali si risolverebbe in una discriminazione priva di
giustificazione razionale; nonche' in una violazione del diritto del
giudicabile a difendersi e ad essere sottoposto ad un giusto
processo, inteso come «diritto ad una scelta del rito pienamente
consapevole, assunta in base alla previsione ed alla ponderazione dei
rischi connessi»;
che la scelta del rito, da parte di un imputato gravato da piu'
precedenti penali, risulterebbe, infatti, inevitabilmente influenzata
dalla contestazione o meno, ad opera del pubblico ministero, della
circostanza aggravante della recidiva: e cio' specie ove si tratti di
recidiva reiterata, stante il divieto del giudizio di prevalenza su
di essa di eventuali circostanze attenuanti, introdotto dalla legge 5
dicembre 2005, n. 251; divieto a fronte del quale la richiesta di
giudizio abbreviato o dell'applicazione di pena rappresenterebbe
l'unico modo per ottenere una riduzione - di un terzo o fino a un
terzo - del trattamento sanzionatorio;
che, in tale prospettiva, la contestazione «tardiva» della
recidiva, effettuata dal pubblico ministero dopo l'apertura del
dibattimento, rappresenterebbe «un'anomalia della condotta
processuale della parte pubblica», idonea «a frustrare
irrimediabilmente la strategia difensiva dell'imputato in uno dei
suoi punti chiave»;
che nel giudizio di costituzionalita' e' intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
Considerato che il giudice a quo dubita della legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che - nel caso in cui il pubblico ministero
contesti in dibattimento circostanze aggravanti gia' desumibili dagli
atti delle indagini preliminari, e in particolare la recidiva -
l'imputato venga rimesso in termini ai fini della presentazione della
richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena;
che dall'ordinanza di rimessione emerge, peraltro, che nessuna
richiesta di rito alternativo e' stata, in concreto, ancora
presentata dall'imputato nel giudizio a quo;
che il rimettente desume, infatti, la rilevanza della questione
unicamente dalla circostanza che il difensore abbia eccepito
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella
parte in cui non consente all'imputato di accedere al rito abbreviato
nell'ipotesi considerata: eccezione che il giudice a quo interpreta
come «implicita anticipazione» della relativa richiesta;
che, proprio in quanto tale, detta eccezione non vale, tuttavia,
a rendere attualmente pregiudiziale il quesito di costituzionalita'
rispetto alla definizione del giudizio a quo: e cio' specie ove si
consideri che - essendo l'imputato contumace - il difensore non
potrebbe presentare la richiesta di giudizio abbreviato per suo
conto, salvo che sia munito di procura speciale (art. 438, comma 3,
cod. proc. pen.); evenienza della quale non v'e', peraltro, alcun
cenno nell'ordinanza di rimessione;
che, pertanto - a prescindere da ogni rilievo riguardo al merito
delle censure, e segnatamente quanto alla validita' dell'assunto per
cui, in rapporto ad una circostanza aggravante quale la recidiva
(basata sui meri precedenti penali dell'imputato), la mancata
tempestiva richiesta del rito alternativo non comporterebbe la libera
assunzione del «rischio» della sua contestazione in dibattimento - la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile (con riferimento
ad analogo quesito, si veda l'ordinanza n. 129 del 2003).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.