IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  in appello
n. 7768/2005 proposto dal dott. Franco Condo', rappresentato e difeso
dall'avv.  prof.  Francesco Castiello e dall'avv. Guido De Santis con
domicilio  eletto  presso il secondo in Roma, circonvallazione Clodia
n. 82;
   Contro  la  Regione  Lazio, in persona del Presidente della Giunta
regionale, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Gennaro Terracciano
e  dall'avv.  Francesco  Vannicelli,  con  domicilio eletto presso il
primo  in  Roma,  piazza  di  Spagna n. 35, e nei confronti del dott.
Pietro  Grasso,  rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Russo
Valentini  con  domicilio  eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II
n. 282/284;  della  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona
del  Presidente  in  carica,  rappresentata  e difesa dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  domiciliata  ex lege presso i suoi uffici in
Roma,  via  dei  Portoghesi  n. 12,  per  l'annullamento e la riforma
dell'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio,
sezione  III,  n. 4775  del 2 settembre 2005, recante reiezione della
domanda  cautelare  proposta  in  via  incidentale in primo grado con
ricorso r.g. n. 7600/05 avverso gli atti con i quali la Regione Lazio
ha  dichiarato la decadenza del ricorrente dall'incarico di direttore
generale della A.S.L. RM/E;
   Visti gli atti e i documenti depositati con l'appello;
   Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  Lazio e del dott.
Pietro Grasso nonche' le memorie tutte delle parti;
   Relatore il cons. Nicola Russo;
   Uditi  nella  Camera di consiglio del giorno 11 settembre 2007 gli
avv. Castiello, De Santis, Terracciano e Russo Valentini;
   Vista l'ordinanza n. 4645/2007 in data 11 settembre 2007;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                     F a t t o  e  d i r i t t o
   1.  - La causa concerne la decadenza del dott. Franco Condo' dalla
carica   di   direttore   generale   della  Azienda  U.S.L.  RM/E  in
applicazione  della disciplina normativa regionale in base alla quale
i  vertici degli organi istituzionali, salvo conferma da disporre con
le stesse modalita' della nomina, vengono meno con l'insediamento del
nuovo Consiglio regionale (c.d. spoil system).
   2.   -   Questo   Consiglio  di  Stato,  chiamato  a  pronunciarsi
sull'appello  cautelare,  con  ordinanza  n. 4819/2005  ha sospeso il
giudizio  e con ordinanza n. 5838/2005 ha rimesso gli atti alla Corte
costituzionale  valutando  rilevante  e non manifestamente infondata,
per  contrasto  con  gli  artt.  97,  32 e 117 Cost., la questione di
legittimita'  costituzionale  delle disposizioni regionali istitutive
dell'anzidetto sistema di spoil system.
   3.  -  Con  sentenza  n. 104  del  2007,  la Corte costituzionale,
ritenendoli  in  contrasto  con i principi di imparzialita' e di buon
andamento  dell'amministrazione  desumibili  dall'art.  97  Cost., ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 71, commi 1, 3 e
4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9
e  dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre
2004,  n. 1.  La  Corte  costituzionale,  richiamate  le  parole  del
relatore  nella  seconda  sottocommissione dell'Assemblea costituente
sul  testo  che  sarebbe  divenuto  l'art.  97  Cost.  (per  le quali
l'esigenza   di  introdurre  nella  Costituzione  anche  disposizioni
riguardanti  la  pubblica  amministrazione e' funzionale all'esigenza
«di  assicurare  ai  funzionari  alcune  garanzie  per sottrarli alle
influenze   dei   partiti   politici»   e  di  «garantire  una  certa
indipendenza  ai funzionari dello Stato, per avere un'amministrazione
obiettiva della cosa pubblica e non un'amministrazione dei partiti»),
ha  in  particolare  stabilito che le citate disposizioni legislative
regionali, nella parte in cui attribuiscono alla regione il potere di
rimuovere  a  proprio  piacimento  tutti  i  dirigenti  degli  organi
istituzionali,   violano  i  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
andamento  perche'  la  decisione  dell'organo politico relativa alla
cessazione  anticipata  dall'incarico di direttore generale di A.S.L.
deve rispettare il principio del giusto procedimento e cio' in quanto
«la dipendenza funzionale del dirigente non puo' diventare dipendenza
politica».
   4.  -  A  seguito  di  tale pronunzia parte ricorrente chiedeva la
fissazione  di  una  nuova  Camera  di  consiglio per la prosecuzione
dell'appello  cautelare, invocando l'adozione di ogni misura idonea a
garantire il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale.
   5.  -  Con  ordinanza  n. 2700  del  29 maggio 2007, resa in altro
giudizio  avente  ad  oggetto  la  domanda  di  reintegra di distinto
dirigente  regionale (anch'esso decaduto per effetto della disciplina
regionale  istitutiva  del  meccanismo  di  spoil  system  dichiarato
incostituzionale), la sezione, preso atto della pronunzia della Corte
costituzionale,   accordava   tutela  cautelare  in  forma  specifica
disponendo  il  ripristino  della  situazione  vigente all'atto della
decadenza.
   6.  -  La  trattazione  dell'incidente cautelare chiesto dal dott.
Franco  Condo'  veniva fissata alla Camera di consiglio del 12 giugno
2007.   Su   istanza   dei   patroni   della   Regione  Lazio  e  del
controinteressato   la   Camera  di  consiglio  veniva  rinviata  sul
presupposto  dell'essere  «in  corso  tra  le  parti dei tentativi di
bonario componimento delle controversie».
   7.  -  Nel  frattempo,  con la legge regionale del Lazio 13 giugno
2007,  n. 8  (pubblicata  il  20  giugno  2007  e  vigente dal giorno
successivo  alla  pubblicazione),  venivano  approvate  «disposizioni
concernenti  cariche  di  organi  di amministrazione di enti pubblici
dipendenti   decaduti   ai   sensi  di  norme  legislative  regionali
dichiarate   illegittime   dalla   Corte  costituzionale».  Il  testo
legislativo si compone di due articoli. L'art. 1 cosi' dispone:
     «1.  La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi
istituzionali  degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti
dalla  carica  ai  sensi  di  norme  legislative regionali dichiarate
illegittime  a  seguito  di  sentenze della Corte costituzionale, con
conseguente    risoluzione   dei   contratti   di   diritto   privato
disciplinanti  i  relativi  rapporti  di  lavoro,  e'  autorizzata  a
deliberare in via alternativa:
      a)  il  reintegro  nelle  cariche  e il ripristino dei relativi
rapporti di lavoro;
      b) un'offerta di equo indennizzo.
     2.  La  soluzione  di  cui  al  comma 1, lettera b), e' comunque
adottata  qualora  il  rapporto  di  lavoro  sia stato interrotto, di
fatto, per oltre sei mesi».
   L'art. 2 si limita a stabilire l'immediata entrata in vigore della
disposizione recata dall'art. 1.
   8.  -  La  trattazione  dell'incidente cautelare veniva nuovamente
fissata  alla Camera di consiglio dell'11 settembre 2007. In vista di
tale  trattazione  la  Regione  Lazio, richiamati i propri precedenti
scritti difensivi (nei quali veniva reiterata la questione di difetto
di  giurisdizione  del  g.a.  e  si  sosteneva  che,  dato il decorso
dell'originario   termine   contrattuale,   non  sarebbe  stato  piu'
possibile  procedere  a  reintegrazione), ricorda l'entrata in vigore
della 1.r. n. 8 del 2007 e riferisce che in esecuzione di questa, non
essendo possibile la reintegra a causa del decorso del termine di sei
mesi  indicato  dall'art. 1, comma 1, lett. b), e' stato convenuto un
indennizzo pari a 15 mensilita'.
   Nessun  accordo in tal senso e' stato peraltro formalizzato con il
ricorrente  Condo', il quale insiste per l'adozione di ogni opportuna
misura  cautelare  che  valga  a  rendere  effettiva la pronunzia del
Giudice  delle  leggi  ed il conseguente venir meno degli atti che ne
avevano disposto la decadenza.
   Si  oppone  il  controinteressato  dott.  Pietro  Grasso, il quale
insiste  per  l'improcedibilita'  della domanda di tutela cautelare a
causa  della  intervenuta  scadenza  del  periodo  di  validita'  del
contratto  concernente  la  preposizione  del  ricorrente alla A.S.L.
RM/E.
   9.  -  Nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2007, visti gli
atti difensivi depositati dalle parti e uditi i rispettivi difensori,
la  sezione,  con  separata  ordinanza  n. 4645/2007,  ha disposto la
sospensione   del   giudizio   cautelare  per  rimettere  alla  Corte
costituzionale  la  questione  di  legittimita'  costituzionale delle
disposizioni  legislative  che  la  Regione Lazio ha introdotto nelle
more  del  presente giudizio al fine di disciplinare la posizione dei
soggetti  gia'  destinatari  dello  spoil  system  (art. 1 della 1.r.
n. 8/2007).
   10.  -  Prima di illustrare rilevanza e non manifesta infondatezza
occorre  farsi  carico,  nei  limiti  della  cognizione propria della
presente   fase   cautelare,   delle   eccezioni  preliminari.  Circa
l'eccezione  di difetto di giurisdizione, la sezione ritiene di poter
ribadire  il  punto  di  vista gia' espresso con la propria ordinanza
n. 5838/2005  e  ritenuto non implausibile dalla Corte costituzionale
con  la  sentenza  n. 104  del  2007:  la non conferma del dirigente,
destinata  a  svolgersi con le stesse modalita' della nomina, postula
infatti  l'esercizio  di  uno (straordinario) potere discrezionale al
cospetto   del   quale   non  e'  configurabile  pariteticita'  delle
contrapposte  posizioni  delle parti. Non diverso appare, d'altronde,
l'orientamento  della  Corte  regolatrice la quale, proprio a partire
dal  rilievo  che  la  non  conferma (quella che, nel nostro caso, ha
fatto  si'  che il ricorrente fosse dichiarato decaduto in virtu' del
meccanismo   di   spoil   system   poi   dichiarato  non  conforme  a
Costituzione)  «implica  una valutazione discrezionale sull'idoneita'
del   direttore  generale  a  svolgere  l'incarico  affidatogli»,  ha
ritenuto  devoluta  alla  giurisdizione  del  g.a. l'impugnazione del
relativo  provvedimento  (Cass.,  sez. un., ord. n. 2065, 11 febbraio
2003).
   11.   -   Non   appare   poi   fondato   l'ulteriore   profilo  di
inammissibilita'  concernente  l'intervenuto  decorso, nelle more del
giudizio, dell'originario termine di durata dell'incarico (spirato il
7  novembre  2006).  Il  lasso di tempo occorrente ad ottenere tutela
giurisdizionale,  se  di  questa  si  vuole  preservare la necessaria
effettivita', non puo' mai risolversi in pregiudizio per la parte che
la  richiede,  con  la  conseguenza  che il potere cautelare (volto a
ripristinare le posizioni incise dal provvedimento come se questo non
avesse  mai  avuto  efficacia)  non puo' che restare insensibile alle
modificazioni che la situazione abbia subito in via di fatto.
   Nella  specie  e',  quindi,  del  tutto  irrilevante che la durata
dell'incarico  fosse stata originariamente fissata al 7 novembre 2006
giacche'  se  quel termine e' spirato senza che il ricorrente potesse
nel  frattempo  svolgere le relative funzioni cio' dipende dagli atti
della  Regione  Lazio  nei  cui  confronti  e'  qui  domandata tutela
giurisdizionale anche in forma specifica.
   l2. - Non fondate appaiono infine le eccezioni del nuovo direttore
generale  circa  la  mancanza  di  interesse  alla impugnazione della
propria  nomina  da  parte  del  dirigente decaduto e circa la stessa
ammissibilita' di tale impugnazione per mancata notifica del relativo
ricorso  al  direttore  sanitario  e  al direttore amministrativo. La
questione   dell'interesse   del  dirigente  dichiarato  decaduto  ad
impugnare   (anche)  gli  atti  con  i  quali  e'  stato  riassegnato
l'incarico  cosi'  resosi vacante e' stata gia' risolta dalla sezione
(ord.  5838/2005) ed il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale
precedente:  e' addirittura intuitivo che colui che viene allontanato
da   un   incarico,   se   contesta   la  legittimita'  del  relativo
provvedimento,  ha titolo per contestare il conseguente riaffidamento
e  cio' proprio perche' non vi e' ragione di negare effettivita' alla
tutela giurisdizionale. Quanto alla eccepita necessita' di notificare
il  ricorso anche ai soggetti a cui il nuovo direttore generale abbia
conferito,  dopo la sua nomina, altri e distinti incarichi, e' chiaro
che  si  tratta di vicende poste a valle dell'atto contestato sicche'
per  definizione esse non possono incidere sulla valida instaurazione
della lite.
   13.  -  Superate le questioni di rito, va ricordato che, a seguito
della  sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2007, e' venuta
meno  ex  tunc la base legislativa dei provvedimenti gravati in primo
grado   sicche',  quanto  al  profilo  della  ragionevole  previsione
sull'esito   del   ricorso   prevista   dall'art.   21   della  legge
n. 1034/1971,  la  prognosi  appare  scontata. Ne' la sezione dubita,
come gia' palesato con le ordinanze nn. 2700/2007 e 3069/2007, che il
pregiudizio   allegato   dal  ricorrente  sia  meritevole  di  tutela
cautelare  in  forma  specifica  (da ritenere sempre prevalente sulla
mera   tutela   risarcitoria):  l'allontanamento  ad  libitum  di  un
dirigente  e'  infatti  atto  che  mette  in  discussione  la  stessa
identita'  professionale  di  costui.  Ne', da questo punto di vista,
appare  condivisibile  la  tesi  della  Regione  Lazio  secondo  cui,
essendosi  dato corso ad un generalizzato meccanismo di spoil system,
nel  nostro  caso  non  sarebbe  possibile connettere alla cessazione
dell'incarico  alcun giudizio di disvalore nei confronti della figura
del  dirigente  allontanato.  Nel  sistema  dichiarato non conforme a
Costituzione  la  decadenza  era disposta salvo conferma, il che vuol
appunto  dire  che  tale decadenza postula un giudizio (ancorche' non
palesato) di disvalore quanto all'operato del dirigente allontanato.
   14.  -  Sono  queste  d'altronde  le  ragioni  per le quali, prima
dell'entrata in vigore della l.r. 13 giugno 2007, n. 8, la sezione ha
gia'  accordato tutela cautelare a favore di altri direttori generali
che,  al pari del ricorrente, erano stati destinatari di decadenza in
applicazione del meccanismo di spoil system dichiarato non conforme a
Costituzione   dal   Giudice  delle  leggi  (ordd.  nn.  2700/2007  e
3069/2007).
   15.  -  Sennonche',  come  gia' ricordato, nelle more del presente
giudizio  e'  entrato  in  vigore l'art. 1 della l.r. 13 giugno 2007,
n. 8,  il  quale  disciplinando  la  situazione  dei componenti degli
organi  istituzionali gia' dichiarati decaduti in base a disposizioni
legislative  regionali  dichiarate  illegittime  ad opera della Corte
costituzionale, certamente si applica alla fattispecie in questione e
certamente  preclude  a  questo  giudice  remittente, come rammentato
dalla  difesa  della Regione Lazio, l'esercizio del potere cautelare.
Infatti, sebbene la 1.r. n. 8 del 2007 contempli in via generale, per
l'ipotesi  considerata,  l'alternativa tra il reintegro nelle cariche
(art.  1, primo comma, lett. a) e un'offerta di equo indennizzo (art.
1, primo comma, lett. b), sempre l'art. 1, al secondo comma, e' netto
nello  stabilire  che  «la  soluzione  di  cui al comma 1, lettera b)
[n.d.r.  un'offerta  di equo indennizzo] e' comunque adottata qualora
il  rapporto  di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei
mesi».
   Nella  specie  cio'  vuol  appunto dire che, essendo ormai decorso
l'anzidetto  termine  semestrale, la riportata disciplina legislativa
regionale  impedisce  di  far  luogo  a  tutela  cautelare  in  forma
specifica (essendo in tal caso consentito il solo indennizzo).
   Ne' la disciplina legislativa regionale recata dalla 1.r. n. 8 del
2007,   come   prospetta  il  ricorrente,  puo'  esser  ritenuta  non
applicabile  ai  dirigenti  che  si  sono gravati davanti agli organi
giurisdizionali  poiche'  essa  sarebbe destinata ad operare solo nei
confronti  di coloro che hanno fatto acquiescenza ai provvedimenti di
decadenza.  Cosi'  non  puo' essere perche', nell'attuale assetto del
sistema    di    giustizia   amministrativa,   la   declaratoria   di
incostituzionalita' della legge non comporta la caducazione di quegli
atti  amministrativi  che, pur trovando fondamento nella disposizione
di legge annullata, non siano stati tempestivamente gravati. Sicche',
a  seguire  la  tesi  del  ricorrente,  la  l.r.  n. 8  del  2007  si
preoccuperebbe  (irragionevolmente) di apprestare misure compensative
con  riferimento  a  provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili oltre
che  a  vantaggio di soggetti che, per libera scelta, hanno deciso di
non gravarsi nelle sedi giurisdizionali.
   La  disciplina in questione e' dunque applicabile alla fattispecie
considerata  e  risulta  preclusiva dell'adozione di misure di tutela
cautelare in forma specifica.
   Di qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
che  la  sezione  ritiene di dover prospettare sotto i profili di non
manifesta infondatezza che si passa ad illustrare.
   16.  - Come si e' appena ricordato, l'art. 1 della 1.r. Lazio n. 8
del 2007 (approvato nelle more del presente giudizio dopo la sentenza
della  Corte  costituzionale)  riferendosi  ai  dirigenti allontanati
dalla carica per effetto di disposizioni dichiarate incostituzionali,
prospetta per essi l'alternativa tra la reintegrazione (art. 1, primo
comma, lett. a) e un'offerta di equo indennizzo (art. 1, primo comma,
lett. b), beninteso offrendo tale alternativa agli organi regionali e
non alle vittime dello spoil system.
   Cio'  significa,  per  quanto qui rileva, che l'intiera disciplina
legislativa  regionale  posta  dall'art.  1 della l.r. Lazio n. 8 del
2007,  delineando  la  reintegrazione del dirigente come mera ipotesi
alternativa   (per  di  piu',  come  vedremo  piu'  avanti,  soltanto
apparente)  e  non  come dovere della Regione Lazio, non che fa altro
che  reintrodurre  la  possibilita' di far luogo a quel meccanismo di
spoil  system  che  la  Corte  costituzionale  ha  gia'  ritenuto non
conforme a Costituzione, per violazione dei principi di imparzialita'
e  di  buon  andamento  dell'amministrazione  desumibili dall'art. 97
Cost., con la sentenza n. 104 del 2007.
   D'altronde,  l'ipotesi  alternativa dell'indennizzo (ostativa alla
reintegrazione)  posta  dall'art. 1, secondo comma, della stessa l.r.
n. 8  del  2007,  oltre a costituire lo strumento per reintrodurre il
meccanismo  di  spoil system gia' caducato dalla Corte costituzionale
(a  ben  vedere,  quello  introdotto  dalla 1.r. n. 8 del 2007 non e'
altro  che  una  forma  onerosa  di  spoil  system) e quindi oltre ad
incorrere  nella  stessa  violazione  dell'art. 97 Cost. che la Corte
costituzionale  ha  gia'  rilevato con la ridetta sentenza n. 104 del
2007,  contrasta  anche con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. e con il
principio  di  effettivita'  della  tutela  giurisdizionale anche nei
confronti  degli  atti  della p.a. che da essi e' desumibile e che e'
stato   piu'   volte   riaffermato  dalla  Corte  costituzionale.  La
disposizione in questione limita infatti la tutela giurisdizionale al
solo profilo risarcitorio, non solo in contrasto con la fisionomia di
tale  tutela  quale  essa e' ormai invalsa anche nella giurisprudenza
della  Corte  costituzionale,  ma anche senza un'apprezzabile ragione
giustificativa  (profilo  rilevante  ex  art.  3  Cost. in termini di
ragionevolezza   della   classificazione   legislativa)  giacche'  la
possibilita'  di  ottenere  la reintegra e' incongruamente posta come
mera  alternativa  solo  per  il  caso  dei dirigenti che siano stati
allontanati  per  effetto  di  disposizioni legislative regionali poi
dichiarate  incostituzionali  e  non  anche  per  la  generalita' dei
dirigenti   eventualmente   dichiarati   decaduti   alla  stregua  di
provvedimenti  ritenuti  illegittimi  nelle  competenti sedi, i quali
ultimi  continuano a godere del diritto alla pienezza ed effettivita'
della tutela giurisdizionale.
   Il   convincimento   circa  la  contrarieta'  a  Costituzione  del
meccanismo  introdotto  dalla l.r. Lazio n. 8 del 2007 e' destinato a
rafforzarsi  se  si considera che quello che fino ad ora e' stato qui
qualificato   come  alternativa  (pur  paradossalmente  rimessa  alla
regione)  tra  reintegrazione e indennizzo - per effetto dell'art. 1,
secondo  comma,  di  tale  testo  legislativo  -  non  e'  altro  che
un'alternativa  apparente.  L'art.  1,  al  secondo comma, e' infatti
chiaro  nello  stabilire che «la soluzione di cui al comma 1, lettera
b)  [n.d.r.  un'offerta  di  equo  indennizzo]  e'  comunque adottata
qualora  il  rapporto  di  lavoro sia stato interrotto, di fatto, per
oltre  sei mesi». Il che, appunto, e' quanto dire che la soluzione di
cui  al  comma  1,  lett.  b)  (vale  a  dire  il mero indennizzo con
esclusione della reintegra) opera sempre.
   Da  questo  punto  di vista, ricordato che la 1.r. in questione e'
destinata  a  regolare  il  caso di dirigenti dichiarati decaduti per
effetto   di   disposizioni   legislative   regionali  poi  giudicate
incostituzionali,   e'   sufficiente  rilevare  che  appartiene  alla
categoria dei fatti notori la circostanza che, dato l'attuale assetto
del  giudizio sulle leggi (che non prevede un sindacato diffuso e che
comporta   anche   il   rispetto  di  numerosi  adempimenti  d'ordine
processuale  quali  la  notifica  alle parti, la comunicazione ai due
rami  del  Parlamento,  la  pubblicazione  dell'ordinanza in Gazzetta
Ufficiale,  ecc.),  non  e'  realisticamente  ipotizzabile  che,  nel
termine  di  sei mesi indicato dall'art. 1, secondo comma, della l.r.
Lazio  n. 8  del  2007,  sia  possibile  ottenere  una  pronunzia  di
annullamento da parte della Corte istituzionale.
   Di  qui,  appunto,  oltre al contrasto dell'art. 1, secondo comma,
della  l.r.  in  questione  quanto  meno  per  irragionevolezza della
relativa  classificazione  (art.  3  Cost.),  la  conferma che quella
delineata  dall'art.  1,  primo comma, della stessa l.r. non e' altro
che  un'alternativa  apparente  e che, come tale, essa costituisce la
reintroduzione,  a  favore  della  Regione Lazio, del potere di spoil
system  (questa  volta  in forma onerosa, «a pagamento» gia' caducato
dalla Corte costituzionale.
   Si  aggiunga  che  la  l.r. n. 8 del 2007 e' stata calendarizzata,
approvata   (e   resa   esecutiva   il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione)   non  solo  quando  erano  ancora  pendenti  tutti  i
procedimenti  giurisdizionali  che  avevano  dato  luogo alla ridetta
pronuncia  della  Corte  costituzionale  n. 104  del 2007, ma anche e
soprattutto immediatamente dopo che questo Consiglio di Stato, in uno
di  quei  procedimenti  (cfr.  ord.  2700/2007), aveva gia' accordato
tutela  cautelare  in  forma specifica sotto forma di reintegrazione.
Cio'  che  rende obiettivo il dubbio che la disciplina legislativa in
questione  sia  stata  posta, con eccesso di potere legislativo e con
violazione  dell'art.  101  Cost.,  non per regolare astrattamente la
materia  ma per incidere sulle sorti del procedimento giurisdizionale
in corso.
   Si  aggiunga,  infine,  che  quelle  introdotte  dalla  disciplina
legislativa    regionale   sospetta   di   incostituzionalita'   sono
disposizioni palesemente debordanti dalla potesta' che e' al riguardo
riconosciuta  alle  regioni  dall'art.  117 Cost.: la materia (limiti
agli  effetti  delle sentenze della Corte costituzionale e alla gamma
delle misure cautelari nel processo amministrativo) rientra, infatti,
nella  competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, lett.
l),  Cost. Di qui l'ulteriore profilo di incostituzionalita' a carico
del complesso delle disposizioni legislative recate dall'art. 1 della
l.r. Lazio n. 8/2007.