Sentenza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'articolo 32, comma
36, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti
per  favorire  lo  sviluppo  e la correzione dell'andamento dei conti
pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 24 novembre
2003,  n. 326,  promosso  con  ordinanza  del  16  maggio  2007,  dal
Tribunale   di   Frosinone,   sezione   distaccata   di  Alatri,  nel
procedimento  penale  a carico di Pigliacelli Paolo ed altri iscritta
al  n. 666  del  registro  ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 39  prima  serie speciale, dell'anno
2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
                          Ritenuto in fatto
   1.  - Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Alatri, con
ordinanza  del 16 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e la
correzione   dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 24 novembre 2003, n. 326, per violazione
degli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.
   Il  rimettente  censura  la disposizione citata nella parte in cui
prevede  che  l'estinzione  dei  reati edilizi ai sensi dell'art. 38,
comma  2,  della  legge  28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria  delle  opere  edilizie),  si  produce  con  il  decorso di
trentasei  mesi  dalla  data  da  cui risulta effettuato il pagamento
dell'oblazione.
   La   questione   e'  sollevata  dal  Tribunale  nel  corso  di  un
procedimento  penale  in cui si procede per i reati di cui agli artt.
110  codice  penale,  20, lettera b), della legge n. 47 del 1985, 81,
cod.   pen.,  17,  18  e  20  della  legge  2  febbraio  1974,  n. 64
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche), 81, secondo comma, e 349, secondo comma, cod. pen.
   Il rimettente riferisce che il processo e' stato sospeso a seguito
della  presentazione da parte degli imputati della domanda di condono
ai  sensi  dell'art.  32  del  decreto-legge  n. 269  del 2003 e che,
nell'udienza  del 16 maggio 2007, il difensore ha depositato la prova
dell'avvenuto  pagamento  dell'ultima  rata  dell'oblazione,  nonche'
l'attestazione  di congruita' del pagamento rilasciata dal competente
organo  comunale, chiedendo che il processo sia definito con sentenza
di non doversi procedere per estinzione del reato per oblazione.
   Il  Tribunale  rileva  come,  ai sensi dell'art. 32, comma 36, del
citato  decreto-legge,  gli  effetti  estintivi  del reato - previsti
dall'art.  38,  comma 2, della legge n. 47 del 1985, richiamato dalla
disposizione  in  parola  -  siano subordinati alla ricorrenza di tre
presupposti:   la   presentazione   della   domanda   di  definizione
dell'illecito  edilizio,  l'integrale  pagamento  dell'oblazione e il
decorso di 36 mesi da tale pagamento.
   Per   effetto  della  citata  disposizione,  dunque,  non  sarebbe
possibile  per  il  giudice  definire  il giudizio a quo, non essendo
ancora decorso l'intero arco temporale previsto dalla norma.
   Secondo  il  rimettente,  norma  cardine  del  cosiddetto  condono
edilizio,  sia  nel sistema della legge n. 47 del 1985, sia in quello
di  cui al decreto-legge n. 269 del 2003, sarebbe l'art. 38, comma 2,
della  legge  n. 47  del 1985 il quale prevede la necessita', ai fini
della estinzione dei reati, dell'integrale pagamento dell'oblazione.
   Al riguardo, la Corte di cassazione avrebbe chiarito che il regime
dell'oblazione  per  i  reati  edilizi non si discosterebbe da quello
ordinario  di cui agli artt. 162 e 162-bis del codice penale, per cui
spetta  al  giudice  e  all'amministrazione  accertare sia il diritto
all'oblazione, sia la congruita' e la tempestivita' del pagamento.
   Tuttavia,  puo'  accadere  -  come nel caso di specie - che vi sia
stata  l'attestazione  di congruita' della somma pagata, ma non siano
ancora  trascorsi i 36 mesi previsti dalla legge per il perfezionarsi
dell'effetto estintivo.
   Il  rimettente ricorda come la Corte di cassazione sia intervenuta
piu'   volte  «al  fine  di  scongiurare  il  rischio  che  l'inerzia
dell'amministrazione  ricadesse  sull'imputato»,  con  riferimento al
condono  previsto  dalla  legge  n. 47  del  1985,  affermando che il
decorso  di  24  mesi  dalla  presentazione  della domanda di condono
equivale  ad  un  accoglimento  tacito  della  stessa con conseguente
effetto estintivo del reato. Si e' precisato, inoltre, che il diritto
del Comune a richiedere le eventuali maggiori somme rispetto a quelle
pagate  - diritto che puo' essere esercitato «per un anno ancora dopo
i  ventiquattro  mesi sufficienti per intendersi condonato l'abuso» -
deve essere tenuto distinto rispetto all'estinzione del reato.
   Il  legislatore  del  2003  -  ad  avviso del rimettente - avrebbe
trasformato   il  decorso  del  periodo  di  36  mesi  dal  pagamento
dell'oblazione   da   arco   temporale  in  cui  permane  il  diritto
dell'amministrazione  di chiedere le eventuali somme a conguaglio, in
elemento  costitutivo  della  fattispecie  estintiva.  In realta', ad
avviso  del  Tribunale, dall'evoluzione giurisprudenziale emergerebbe
che  l'effetto  estintivo  del  reato,  che  attiene al piano penale,
dovrebbe  ritenersi  compiuto con il pagamento dell'oblazione, mentre
l'interesse relativo al conguaglio delle somme (sia da parte della PA
che del privato) atterrebbe ad un profilo diverso, sia amministrativo
(in  quanto  concernente  il  controllo  in materia urbanistica), sia
civilistico (relativo a eventuali arricchimenti ingiustificati).
   Allorche'   l'amministrazione   comunale   abbia   riscontrato  la
congruita'  del pagamento effettuato dal privato, residuerebbero solo
«ipotesi marginali di errore, rimediabili sul piano amministrativo».
   Per  tali  ragioni,  la disposizione censurata violerebbe l'art. 3
Cost., essendo irragionevole.
   Essa  contrasterebbe  altresi'  con il principio della ragionevole
durata  del procedimento sancito dall'art. 111 Cost. dal momento che,
una   volta  che  sia  stata  ritenuta  congrua  l'oblazione  pagata,
l'ulteriore   decorso   del   tempo  sarebbe  «ultroneo  ai  fini  di
accertamento   penale».   Inoltre,  il  protrarsi  dell'attesa  della
definizione  del procedimento sarebbe aggravata dalla circostanza che
di  frequente,  come  avvenuto  nel  caso di specie, l'opera abusiva,
normalmente   destinata   ad  uso  abitativo,  sarebbe  sottoposta  a
sequestro,  di  tal  che  la  pendenza del processo determinerebbe il
perdurare della indisponibilita' del bene.
   Infine,  sarebbe violato l'art. 97 Cost. a causa dell'aggravamento
del  lavoro giudiziario che la disposizione censurata determinerebbe,
imponendo  lunghi periodi di sospensione e di rinvio dei procedimenti
con conseguente sovraccarico del ruolo.
   2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
   La  difesa erariale richiama innanzitutto la dicotomia evidenziata
dalla  giurisprudenza  costituzionale  tra  effetti amministrativi ed
effetti penali del condono ed i relativi presupposti.
   Osserva  quindi  come  la previsione del decorso del termine di 36
mesi dall'avvenuto pagamento dell'oblazione non sarebbe irragionevole
dal  momento  che  il pagamento dell'oblazione costituirebbe solo una
fase  del  procedimento  estintivo, il quale si concluderebbe con una
formale  dichiarazione  «dell'autorita'  preposta, previo esperimento
d'apposito procedimento amministrativo».
   Il   coinvolgimento  di  interessi  di  natura  penale  renderebbe
irrilevante   l'eventuale   inerzia  delle  autorita'  amministrative
«preposte  al  procedimento  di  oblazione»,  ovvero  l'attesa  della
decisione in relazione al perdurare del sequestro.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Tribunale  di  Frosinone, sezione distaccata di Alatri,
dubita  della legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 36, del
decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire  lo  sviluppo  e  la  correzione  dell'andamento  dei  conti
pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 24 novembre
2003,   n. 326,   in  riferimento  agli  artt.  3,  97  e  111  della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  che gli effetti di cui
all'art.  38,  comma  2,  della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - cioe'
l'estinzione  dei reati ivi previsti - si producono con il decorso di
trentasei mesi dalla data da cui risulta il pagamento dell'oblazione.
   2.  - L'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel prevedere e
disciplinare   la  sanatoria  straordinaria  degli  illeciti  edilizi
(cosiddetto  condono  edilizio),  al  comma  36,  stabilisce  che «la
presentazione  nei termini della domanda di definizione dell'illecito
edilizio,  l'oblazione  interamente corrisposta nonche' il decorso di
trentasei  mesi  dalla  data  da  cui  risulta il suddetto pagamento,
producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28
febbraio   1985,   n. 47»,   determinano,   cioe',  l'estinzione  dei
cosiddetti reati edilizi. La norma prosegue stabilendo che «trascorso
il  suddetto  periodo  di  trentasei  mesi si prescrive il diritto al
conguaglio o al rimborso spettante».
   Ad  avviso  del rimettente, la disposizione in esame, nell'imporre
ai  fini  della  declaratoria  di  estinzione del reato il necessario
decorso  di  un arco temporale, violerebbe l'art. 3 Cost. dal momento
che  esso, finalizzato a tutelare l'interesse dell'amministrazione al
corretto   pagamento   dell'oblazione   (e   alla  riscossione  delle
differenze  omesse  dal  privato),  sarebbe  stato  irragionevolmente
elevato  ad  elemento  costitutivo  della  fattispecie  estintiva del
reato.
   Sarebbe,  inoltre,  violato  l'art.  111  della  Costituzione,  in
quanto,  allorche'  l'amministrazione, con accertamento operato prima
che  siano  trascorsi  trentasei  mesi  dal pagamento, abbia ritenuto
congrua  l'oblazione  versata,  il  necessario decorso dell'ulteriore
lasso  temporale  sarebbe  «ultroneo ai fini di accertamento penale»,
pregiudicando l'interesse del cittadino ad una rapida definizione del
procedimento penale.
   La  disposizione censurata, infine, determinerebbe un aggravamento
del  lavoro  giudiziario, imponendo lunghi periodi di sospensione dei
procedimenti  e  il  rinvio della decisione in attesa del decorso del
termine  triennale,  con  conseguente  sovraccarico  del  ruolo degli
uffici giudiziari, in contrasto con l'art. 97 Cost.
   3. - La questione e' fondata nei termini di seguito specificati.
   La  disciplina  del  condono  edilizio  dettata  dall'art.  32 del
decreto-legge  n. 269 del 2003 opera su due piani distinti: sul piano
penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l'estinzione
dei reati edilizi; su quello amministrativo comporta il conseguimento
della   concessione   in   sanatoria  (e  l'estinzione  dell'illecito
amministrativo).
   Ai  fini della estinzione dei reati, l'art. 32, comma 36, richiede
il  concorso  di  tre  elementi:  la  presentazione  della domanda di
definizione  dell'illecito  nei  termini  (compresi tra l'11 novembre
2004  e  il  10  dicembre  2004, ai sensi del comma 32); il pagamento
integrale  dell'oblazione  (come  determinata  nell'Allegato 1, e nei
termini  ivi  indicati:  comma  38); infine, il decorso di 36 mesi da
tale  pagamento.  Entro il medesimo termine, inoltre, si prescrive il
diritto  al  conguaglio  delle  somme  da  parte dell'amministrazione
ovvero il diritto al rimborso spettante al privato.
   Il  rimettente  assume  che  attraverso  l'introduzione  di questo
requisito temporale il legislatore del 2003 avrebbe irragionevolmente
trasformato una previsione che nel sistema del condono previsto dalla
legge  28  febbraio  1985,  n. 47  (Norme  in  materia  di  controllo
dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
delle   opere   edilizie),   era  posta  a  tutela  di  un  interesse
dell'amministrazione  (quello cioe' di effettuare il conguaglio delle
somme  dovute)  in «elemento costitutivo della fattispecie estintiva»
del reato.
   In  realta',  occorre considerare che, ai fini dell'estinzione del
reato,  ai sensi dell'art. 32, comma 36, del decreto-legge n. 269 del
2003,   requisito   essenziale   e'   l'integralita'   dell'oblazione
corrisposta  dall'imputato.  E'  dunque  necessario  che  il  giudice
accerti  che  il versamento effettuato corrisponda a quello realmente
dovuto,  in relazione alla tipologia dell'abuso commesso. A tal fine,
secondo la giurisprudenza di legittimita', il giudice si avvale degli
accertamenti   compiuti  dall'autorita'  comunale,  la  quale  e'  il
soggetto   formalmente   preposto   alla   determinazione  definitiva
dell'importo  dell'oblazione,  ai sensi dell'art. 35, comma 14, della
legge n. 47 del 1985.
   La   previsione   di   un   termine   a  decorrere  dal  pagamento
dell'oblazione,  quale  presupposto dell'estinzione del reato, assume
significato   proprio   ove   la   si  colleghi  alle  attivita'  che
l'amministrazione comunale deve svolgere per verificare la congruita'
della  somma pagata. Infatti, essa e' innanzitutto volta a consentire
che,   affinche'   si   possa  determinare  l'estinzione  del  reato,
l'amministrazione  accerti  che l'oblazione versata sia quella dovuta
in base alla legge, onde evitare elusioni della disposizione.
   Al  tempo  stesso,  tale  previsione  pone un limite temporale per
effettuare i controlli e gli accertamenti (anche di fatto) necessari,
in  modo  da  evitare che il ritardo o l'inerzia dell'amministrazione
possano  procrastinare  indefinitamente l'estinzione del reato. A tal
fine  l'art.  32, comma 36, stabilisce che il decorso del termine ivi
previsto,   unitamente   al   verificarsi  degli  altri  presupposti,
determini comunque l'effetto estintivo.
   Non  puo'  ritenersi,  come  fa  il  rimettente, che l'esigenza di
tutela  del  privato  rispetto  all'inerzia  dell'amministrazione sia
assicurata  dalla  previsione secondo la quale il decorso del termine
di  24  mesi  dalla  presentazione della domanda di condono senza che
intervenga  un  provvedimento negativo, equivarrebbe all'accoglimento
tacito   della   stessa  e  al  conseguimento,  ad  un  tempo,  della
concessione in sanatoria e dell'effetto estintivo del reato.
   Tale  interpretazione  e'  stata elaborata dalla giurisprudenza in
relazione  al  condono  di cui alla legge n. 47 del 1985 la quale, ai
fini    dell'estinzione   del   reato,   richiedeva   la   tempestiva
presentazione  della  domanda  di  sanatoria  e l'integrale pagamento
dell'oblazione  come  determinata  dall'amministrazione comunale. Non
era,  tuttavia,  posto  alcun temine entro il quale l'amministrazione
dovesse   effettuare   gli   accertamenti  necessari  a  valutare  la
congruita' dell'oblazione versata.
   Diversa   e'   invece  la  disciplina  dettata  dall'art.  32  del
decreto-legge  n. 269  del  2003.  Anch'esso, al comma 37, prevede il
formarsi   del   silenzio  assenso  sull'istanza  di  concessione  in
sanatoria  ove  l'autorita'  comunale  non  si pronunci entro 24 mesi
(salvo  che,  secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza
n. 196  del 2004, la legge regionale non disciplini «diversamente gli
effetti  del  prolungato  silenzio  del  comune»).  In relazione alla
fattispecie   estintiva  del  reato  e'  introdotto,  appunto,  quale
ulteriore  requisito  rispetto alla domanda tempestiva e al pagamento
integrale  dell'oblazione, anche il decorso di trentasei mesi da tale
pagamento.  Attraverso  la previsione di tale termine, il legislatore
sembra  aver  voluto  tenere (ulteriormente) distinti ed autonomi gli
effetti  penali  della  sanatoria  straordinaria  rispetto  a  quelli
amministrativi.
   Infatti,  mentre  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  37,  il titolo
abilitativo in sanatoria puo' essere conseguito anche tacitamente per
effetto  del silenzio serbato dall'autorita' comunale sull'istanza di
condono per 24 mesi, ai fini della estinzione del reato e' necessario
e  sufficiente  (oltre alla presentazione della domanda nei termini e
al  pagamento  integrale  dell'oblazione)  il  decorso di 36 mesi dal
pagamento.  Pertanto,  nessuna  rilevanza  assume il silenzio-assenso
eventualmente  verificatosi  in  relazione all'istanza concernente il
rilascio della concessione in sanatoria.
   La  previsione  di  un  termine  ai fini del perfezionamento della
fattispecie  estintiva  del  reato, dunque, risulta non irragionevole
proprio  sia  in quanto connessa con l'esigenza di garantire che essa
si  produca  solo  con l'effettivo pagamento dell'oblazione realmente
dovuta,   sia   in   quanto   volta  a  fissare  un  termine  congruo
all'amministrazione  per  operare  i  necessari  accertamenti,  senza
tuttavia   sacrificare   completamente  l'interesse  del  privato  ad
addivenire alla definizione del procedimento penale.
   Tuttavia,  per  come  e'  formulato,  l'art.  32,  comma 36, rende
necessario  comunque  attendere  il  decorso di 36 mesi dal pagamento
dell'oblazione,  senza  consentire  al  giudice  di tener conto degli
accertamenti   effettuati   dall'amministrazione  anteriormente  alla
scadenza  del  suddetto  termine.  In  altre  parole, la disposizione
censurata  esclude che possa essere dichiarato estinto il reato prima
dei  trentasei  mesi,  pur  quando  il  comune  abbia  accertato  che
l'oblazione  versata  corrisponde a quella effettivamente dovuta, ove
tale  accertamento  sia  avvenuto  prima  del  decorso  del  suddetto
termine.
   Tale  previsione  risulta manifestamente irragionevole dal momento
che,  allorche'  l'autorita'  comunale abbia verificato la congruita'
dell'oblazione  versata, il decorso di un tempo ulteriore non assolve
piu'  ad  alcuna  funzione  ed  e' pertanto privo di ogni ragionevole
giustificazione.
   Conseguentemente,  l'art. 32, comma 36, deve ritenersi illegittimo
nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  reato si estingua anche
allorche',   anteriormente  al  decorso  di  36  mesi  dal  pagamento
dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruita' da parte
dell'autorita' comunale dell'oblazione corrisposta.
   Restano assorbite le ulteriori censure.