Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 245, comma 2,
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273), promossi con ordinanze del 15 febbraio e del
13 marzo 2007 dalla Corte d'appello di Milano nei procedimenti civili
vertenti tra la Company Shirt s.r.l. in liquidazione e la Stefano
Conti s.r.l. ed altri e tra la Alpi s.p.a. e la Alpilegno s.n.c. di
Paolo Capra & C., iscritte ai nn. 509 e 568 del registro
ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 27 e 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di costituzione della Kamiciando s.n.c.;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2008 e nella Camera di
consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Milano, con due ordinanze in data 15
febbraio e 13 marzo 2007, emesse nel corso di altrettanti giudizi, ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 245,
comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273), in riferimento all'art. 76 della Costituzione
ed in relazione all'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
(Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza).
2. - La prima ordinanza (r.o. n. 509 del 2007) premette che il
giudizio principale ha ad oggetto una domanda di risarcimento dei
danni derivanti dalla violazione dei diritti di esclusiva vantati su
di un marchio registrato, definito in primo grado con sentenza del
Tribunale ordinario di Brescia depositata il 20 giugno 2005. La
societa' soccombente ha proposto appello avverso detta pronuncia con
atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005, convenendo in
giudizio le altre parti innanzi alla Corte d'appello di Milano.
Una delle parti appellate ha eccepito sia l'incompetenza del
giudice adito, indicando quale giudice competente la Corte d'appello
di Brescia, sia l'illegittimita' costituzionale dell'art. 245 del
d.lgs. n. 30 del 2005, che stabilisce la competenza della Corte
d'appello di Milano.
Secondo il rimettente, la questione di legittimita' costituzionale
e' rilevante, in quanto l'eccezione di incompetenza e' stata
ritualmente proposta e la competenza della Corte d'appello di Milano
sussiste soltanto in virtu' della norma censurata, la quale,
tuttavia, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost.
Ad avviso del giudice a quo, la legge n. 273 del 2002 ha conferito
al Governo due distinte deleghe, aventi rispettivamente ad oggetto:
la prima, «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
proprieta' industriale» (art. 15); la seconda, l'istituzione presso
tribunali e corti d'appello di sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale e intellettuale (art. 16; di seguito, sezioni
specializzate).
La seconda delega e' stata attuata con il d.lgs. 27 giugno 2003,
n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a
norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) che, tra
l'altro, ha stabilito la competenza delle sezioni specializzate
istituite presso il Tribunale ordinario di Milano e presso la Corte
d'appello della stessa citta' in ordine alle controversie che,
secondo i criteri ordinari di competenza territoriale, sono relative
ai «territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Milano e
Brescia» (art. 4, comma 1, lettera f).
L'art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003 ha attribuito alle sezioni
specializzate i giudizi iscritti a ruolo dal 1° luglio 2003,
disponendo che le controversie pendenti alla data del 30 giugno 2003
restano assegnate al giudice competente in base alla normativa
previgente, in applicazione del criterio direttivo che imponeva di
non gravare dette sezioni di un carico iniziale di procedimenti
pregiudizievole del loro efficiente funzionamento (art. 16, comma 3,
della legge n. 273 del 2002).
Il citato art. 16 e' stato interpretato nel senso che gli appelli
avverso le sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi instaurati
anteriormente al 30 giugno 2003 dovevano essere proposti innanzi alle
sezioni ordinarie, in conformita' dei principi enunciati dalla
giurisprudenza di legittimita' in riferimento alle norme transitorie
aventi ad oggetto l'introduzione di una nuova disciplina processuale
e di nuove regole di competenza ed in coerenza con le nozioni di
«controversia» e «giudizio» utilizzabili a questo scopo.
L'art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005 ha, invece,
disposto: «sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate
di cui all'articolo 134, comma 3, le controversie in grado d'appello
iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di
primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti
secondo le norme precedentemente in vigore».
Ad avviso del giudice a quo, detta norma ha introdotto una regola
difforme dai principi sopra richiamati, benche' la delega dell'art.
16 della legge n. 273 del 2002 (concernente l'istituzione delle
sezioni specializzate, la disciplina della competenza ed il regime
processuale transitorio) fosse stata gia' esercitata con l'emanazione
del d.lgs. n. 168 del 2003 e si era esaurita alla data di emanazione
del d.lgs. n. 30 del 2005. Quest'ultimo decreto legislativo ha,
invece, attuato la delega dell'art. 15 della legge n. 273 del 2002,
il quale non autorizzava il Governo ad intervenire sulla disciplina
del processo e su quella oggetto della delega dell'art. 16, non
sussistendo esigenze sopravvenute di «adeguamento» e «coordinamento»
in grado di giustificare la modificazione delle regole della
competenza per i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003.
Sotto un ulteriore profilo, la legge 29 settembre 2003, n. 229
(Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto
normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) non
conterrebbe disposizioni in grado di fondare la norma censurata,
neppure coerente con i principi generali dell'ordinamento processuale
civile. L'art. 5 del codice di procedura civile stabilisce, infatti,
che la competenza del giudice non puo' essere modificata da leggi
emanate successivamente alla proposizione della domanda, enunciando
una regola che costituirebbe un utile canone ermeneutico per la
definizione ed interpretazione dei principi presupposti e sottesi
alla legge-delega, rispettati dall'art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003
e disattesi dalla norma censurata.
2.1. - La seconda ordinanza (r.o. n. 568 del 2007) premette che il
giudizio principale ha ad oggetto una domanda di accertamento della
violazione dei diritti di esclusiva vantati su di un marchio
registrato e l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, definito in
primo grado con sentenza del Tribunale ordinario di Brescia
depositata il 25 ottobre 2004. La societa' soccombente ha proposto
appello avverso detta pronuncia con atto di citazione notificato in
data 11-13 ottobre 2005; la societa' appellata ha eccepito
l'incompetenza del giudice adito, indicando quale giudice competente
la Corte d'appello di Brescia.
Secondo il rimettente, l'eccezione e' stata ritualmente proposta e
la competenza della Corte d'appello di Milano puo' essere ritenuta
sussistente soltanto in forza della norma censurata, la quale,
tuttavia, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost.
A conforto della questione di legittimita' costituzionale il
giudice a quo richiama espressamente le argomentazioni svolte dalla
Corte d'appello di Milano nell'ordinanza sopra richiamata, che
riproduce quasi testualmente.
3. - Nel giudizio introdotto dalle prima delle succitate
ordinanze, si e' costituita la Kamiciando s.n.c. di Piazza Lucia,
parte del processo principale, chiedendo l'accoglimento della
questione in base ad argomentazioni sostanzialmente coincidenti con
quelle svolte nell'ordinanza di rimessione.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
Corte d'appello di Milano investe l'art. 245, comma 2, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta'
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma
3, di detto decreto le controversie in grado d'appello iniziate dopo
l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado
e' stato iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in
vigore.
Secondo le ordinanze di rimessione, detta norma si porrebbe in
contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), in quanto la
delega contenuta in quest'ultima norma non concerneva la disciplina
della competenza ed il regime transitorio applicabile alle
controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale (di seguito, sezioni
specializzate), materie, queste, oggetto della distinta delega
dell'art. 16 della legge n. 273 del 2002, esercitata, ed esauritasi,
con l'emanazione del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di
Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma
dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).
2. - I giudizi, poiche' hanno ad oggetto la stessa norma,
censurata in riferimento al medesimo parametro costituzionale, per
profili e con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, e pongono
la medesima questione, devono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza.
3. - La questione e' fondata.
Preliminarmente, va osservato che la questione e' rilevante in
riferimento alla parte in cui la norma censurata stabilisce che sono
devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie
in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice,
anche se il giudizio di primo grado e' iniziato e si e' svolto
secondo le norme precedentemente in vigore.
3.1. - Il sindacato di costituzionalita' sulla delega legislativa,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, si svolge attraverso un
confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli
concernenti, rispettivamente, la norma delegante (al fine di
individuarne l'esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri
direttivi e del contesto in cui questi si collocano, nonche' delle
ragioni e finalita' della medesima) e la norma delegata, da
interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri
direttivi della delega (tra le piu' recenti, sentenze n. 341, n. 340
e n. 170 del 2007).
Il contenuto delle deleghe oggetto degli artt. 15 e 16 della legge
n. 273 del 2002 e la relazione esistente tra le stesse sono state, di
recente, approfondite da questa Corte nella sentenza n. 170 del 2007,
che ha deciso una questione di legittimita' costituzionale avente ad
oggetto una diversa disposizione del d.lgs. n. 30 del 2005.
Alla luce delle argomentazioni svolte in detta pronuncia, occorre
anzitutto osservare che la norma censurata ha la sua base
esclusivamente nell'art. 15 della legge n. 273 del 2002, tenuto conto
sia della indicazione in tal senso contenuta nella premessa del
decreto legislativo n. 30 del 2005, sia della circostanza che il
termine per l'esercizio della delega dell'art. 16 della legge n. 273
del 2002 era scaduto alla data di emanazione di detto decreto
legislativo.
La lettera del citato art. 15 (avente ad oggetto «il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale»), i
relativi principi e criteri direttivi ed il contesto normativo nel
quale detta norma e' inserita, quindi anche il contenuto della delega
dell'art. 16 della stessa legge, impongono di ribadire che i profili
inerenti alla istituzione ed organizzazione delle sezioni
specializzate, in linea generale, erano estranei alla delega oggetto
della prima di queste due norme.
La delega all'istituzione ed alla disciplina delle sezioni
specializzate e', infatti, contenuta nell'art. 16 della legge n. 273
del 2002, il quale stabilisce altresi' uno specifico principio
direttivo in materia di disposizioni transitorie, in virtu' del quale
il Governo doveva avere «cura di evitare che le sezioni specializzate
di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di
procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio» (comma 3).
In attuazione di detto principio, l'art. 6 del d.lgs. n. 168 del
2003 ha assegnato alle sezioni specializzate soltanto i giudizi
«iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003» (comma 1),
disponendo che le controversie «gia' pendenti alla data del 30 giugno
2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa
previgente» (comma 2). Quest'ultima norma - in particolare, il comma
2 - e' stata interpretata dalla Corte suprema di cassazione nel senso
che «non puo' riferirsi [...] che all'introduzione della causa in
primo grado, quale che sia il grado del giudizio nel quale essa si
trovi al momento dell'entrata in vigore della legge» (ordinanza 1°
febbraio 2007, n. 2203).
La norma censurata non e', dunque, riconducibile al «riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale», e
cioe' alla delega dell'art. 15 della legge n. 273 del 2002.
Quest'ultima concerne, infatti, anche le disposizioni di diritto
processuale previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto e la
disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati nella medesima,
ma soltanto in riferimento alle modificazioni strumentali rispetto
allo scopo di comporle in un testo normativo unitario, di adeguarle
alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzarle in un
quadro nuovo e porre in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i
molteplici diritti di proprieta' industriale.
L'art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005 ha, invece,
disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega, peraltro
realizzando una scelta incoerente rispetto a quella che,
nell'osservanza del principio stabilito dall'art. 16 della legge
n. 273 del 2002, era stata operata con l'art. 6 del d.lgs. n. 168 del
2003. Pertanto, la norma neppure e' riconducibile alla
discrezionalita' del legislatore delegato, in quanto non costituisce
coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal
legislatore delegante, ma si pone anzi in contrasto con la soluzione
realizzata nell'esercizio della delega che aveva ad oggetto le
sezioni specializzate.
Deve essere, dunque, dichiarata, per violazione dell'art. 76
Cost., l'illegittimita' costituzionale, dell'art. 245, comma 2, nella
parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle
sezioni specializzate le controversie in grado d'appello iniziate
dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo
grado e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in
vigore.