Sentenza
nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 245, comma 2,
del  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n. 30  (Codice  della
proprieta'  industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della legge 12
dicembre  2002, n. 273), promossi con ordinanze del 15 febbraio e del
13 marzo 2007 dalla Corte d'appello di Milano nei procedimenti civili
vertenti  tra  la  Company  Shirt s.r.l. in liquidazione e la Stefano
Conti  s.r.l.  ed altri e tra la Alpi s.p.a. e la Alpilegno s.n.c. di
Paolo  Capra  &  C.,  iscritte  ai  nn.  509  e  568 del registro
ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 27 e 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Kamiciando s.n.c.;
   Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2008 e nella Camera di
consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  La  Corte d'appello di Milano, con due ordinanze in data 15
febbraio e 13 marzo 2007, emesse nel corso di altrettanti giudizi, ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 245,
comma  2,  del  decreto  legislativo  10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273), in riferimento all'art. 76 della Costituzione
ed  in  relazione  all'art.  15  della legge 12 dicembre 2002, n. 273
(Misure  per  favorire  l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della
concorrenza).
   2.  -  La  prima  ordinanza (r.o. n. 509 del 2007) premette che il
giudizio  principale  ha  ad  oggetto una domanda di risarcimento dei
danni  derivanti dalla violazione dei diritti di esclusiva vantati su
di  un  marchio  registrato, definito in primo grado con sentenza del
Tribunale  ordinario  di  Brescia  depositata  il  20 giugno 2005. La
societa'  soccombente ha proposto appello avverso detta pronuncia con
atto  di  citazione  notificato  il  20  ottobre  2005, convenendo in
giudizio le altre parti innanzi alla Corte d'appello di Milano.
   Una  delle  parti  appellate  ha  eccepito  sia l'incompetenza del
giudice  adito, indicando quale giudice competente la Corte d'appello
di  Brescia,  sia  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 245 del
d.lgs.  n. 30  del  2005,  che  stabilisce  la competenza della Corte
d'appello di Milano.
   Secondo il rimettente, la questione di legittimita' costituzionale
e'   rilevante,  in  quanto  l'eccezione  di  incompetenza  e'  stata
ritualmente  proposta e la competenza della Corte d'appello di Milano
sussiste   soltanto  in  virtu'  della  norma  censurata,  la  quale,
tuttavia, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost.
   Ad avviso del giudice a quo, la legge n. 273 del 2002 ha conferito
al  Governo  due distinte deleghe, aventi rispettivamente ad oggetto:
la  prima,  «il  riassetto  delle  disposizioni vigenti in materia di
proprieta'  industriale»  (art. 15); la seconda, l'istituzione presso
tribunali  e  corti  d'appello di sezioni specializzate in materia di
proprieta'  industriale e intellettuale (art. 16; di seguito, sezioni
specializzate).
   La  seconda  delega e' stata attuata con il d.lgs. 27 giugno 2003,
n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta'
industriale  ed  intellettuale  presso tribunali e corti d'appello, a
norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) che, tra
l'altro,  ha  stabilito  la  competenza  delle  sezioni specializzate
istituite  presso  il Tribunale ordinario di Milano e presso la Corte
d'appello  della  stessa  citta'  in  ordine  alle  controversie che,
secondo  i criteri ordinari di competenza territoriale, sono relative
ai «territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Milano e
Brescia» (art. 4, comma 1, lettera f).
   L'art.  6  del  d.lgs.  n. 168 del 2003 ha attribuito alle sezioni
specializzate  i  giudizi  iscritti  a  ruolo  dal  1°  luglio  2003,
disponendo  che le controversie pendenti alla data del 30 giugno 2003
restano  assegnate  al  giudice  competente  in  base  alla normativa
previgente,  in  applicazione  del criterio direttivo che imponeva di
non  gravare  dette  sezioni  di  un  carico iniziale di procedimenti
pregiudizievole  del loro efficiente funzionamento (art. 16, comma 3,
della legge n. 273 del 2002).
   Il  citato art. 16 e' stato interpretato nel senso che gli appelli
avverso le sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi instaurati
anteriormente al 30 giugno 2003 dovevano essere proposti innanzi alle
sezioni  ordinarie,  in  conformita'  dei  principi  enunciati  dalla
giurisprudenza  di legittimita' in riferimento alle norme transitorie
aventi  ad oggetto l'introduzione di una nuova disciplina processuale
e  di  nuove  regole  di  competenza ed in coerenza con le nozioni di
«controversia» e «giudizio» utilizzabili a questo scopo.
   L'art.  245,  comma  2,  del  d.lgs.  n. 30  del  2005 ha, invece,
disposto:  «sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate
di  cui all'articolo 134, comma 3, le controversie in grado d'appello
iniziate  dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di
primo  grado  o  il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti
secondo le norme precedentemente in vigore».
   Ad  avviso del giudice a quo, detta norma ha introdotto una regola
difforme  dai  principi sopra richiamati, benche' la delega dell'art.
16  della  legge  n. 273  del  2002  (concernente l'istituzione delle
sezioni  specializzate,  la  disciplina della competenza ed il regime
processuale transitorio) fosse stata gia' esercitata con l'emanazione
del  d.lgs. n. 168 del 2003 e si era esaurita alla data di emanazione
del  d.lgs.  n. 30  del  2005.  Quest'ultimo  decreto legislativo ha,
invece,  attuato  la delega dell'art. 15 della legge n. 273 del 2002,
il  quale  non autorizzava il Governo ad intervenire sulla disciplina
del  processo  e  su  quella  oggetto  della delega dell'art. 16, non
sussistendo  esigenze sopravvenute di «adeguamento» e «coordinamento»
in   grado  di  giustificare  la  modificazione  delle  regole  della
competenza per i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003.
   Sotto  un  ulteriore  profilo,  la legge 29 settembre 2003, n. 229
(Interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione, riassetto
normativo  e  codificazione -  Legge  di  semplificazione  2001)  non
conterrebbe  disposizioni  in  grado  di  fondare la norma censurata,
neppure coerente con i principi generali dell'ordinamento processuale
civile.  L'art. 5 del codice di procedura civile stabilisce, infatti,
che  la  competenza  del  giudice non puo' essere modificata da leggi
emanate  successivamente  alla proposizione della domanda, enunciando
una  regola  che  costituirebbe  un  utile  canone ermeneutico per la
definizione  ed  interpretazione  dei  principi presupposti e sottesi
alla  legge-delega, rispettati dall'art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003
e disattesi dalla norma censurata.
   2.1. - La seconda ordinanza (r.o. n. 568 del 2007) premette che il
giudizio  principale  ha ad oggetto una domanda di accertamento della
violazione  dei  diritti  di  esclusiva  vantati  su  di  un  marchio
registrato e l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, definito in
primo   grado   con  sentenza  del  Tribunale  ordinario  di  Brescia
depositata  il  25  ottobre 2004. La societa' soccombente ha proposto
appello  avverso  detta pronuncia con atto di citazione notificato in
data   11-13   ottobre   2005;  la  societa'  appellata  ha  eccepito
l'incompetenza  del giudice adito, indicando quale giudice competente
la Corte d'appello di Brescia.
   Secondo il rimettente, l'eccezione e' stata ritualmente proposta e
la  competenza  della  Corte d'appello di Milano puo' essere ritenuta
sussistente  soltanto  in  forza  della  norma  censurata,  la quale,
tuttavia, si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost.
   A  conforto  della  questione  di  legittimita'  costituzionale il
giudice  a  quo richiama espressamente le argomentazioni svolte dalla
Corte  d'appello  di  Milano  nell'ordinanza  sopra  richiamata,  che
riproduce quasi testualmente.
   3.   -   Nel  giudizio  introdotto  dalle  prima  delle  succitate
ordinanze,  si  e'  costituita  la Kamiciando s.n.c. di Piazza Lucia,
parte   del   processo  principale,  chiedendo  l'accoglimento  della
questione  in  base ad argomentazioni sostanzialmente coincidenti con
quelle svolte nell'ordinanza di rimessione.
                       Considerato in diritto
   1.  -  La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
Corte  d'appello  di  Milano investe l'art. 245, comma 2, del decreto
legislativo   10   febbraio  2005,  n. 30  (Codice  della  proprieta'
industriale,  a  norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273),  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  sono  devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma
3,  di detto decreto le controversie in grado d'appello iniziate dopo
l'entrata  in  vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado
e'  stato iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in
vigore.
   Secondo  le  ordinanze  di  rimessione, detta norma si porrebbe in
contrasto  con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 15
della   legge   12   dicembre   2002,  n. 273  (Misure  per  favorire
l'iniziativa  privata  e lo sviluppo della concorrenza), in quanto la
delega  contenuta  in quest'ultima norma non concerneva la disciplina
della   competenza   ed   il   regime  transitorio  applicabile  alle
controversie  attribuite  alle  sezioni  specializzate  in materia di
proprieta'   industriale   ed   intellettuale  (di  seguito,  sezioni
specializzate),   materie,  queste,  oggetto  della  distinta  delega
dell'art.  16 della legge n. 273 del 2002, esercitata, ed esauritasi,
con  l'emanazione  del  d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di
Sezioni   specializzate  in  materia  di  proprieta'  industriale  ed
intellettuale   presso   tribunali   e   corti   d'appello,  a  norma
dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).
   2.  -  I  giudizi,  poiche'  hanno  ad  oggetto  la  stessa norma,
censurata  in  riferimento  al medesimo parametro costituzionale, per
profili  e  con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, e pongono
la  medesima  questione,  devono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza.
   3. - La questione e' fondata.
   Preliminarmente,  va  osservato  che  la questione e' rilevante in
riferimento  alla parte in cui la norma censurata stabilisce che sono
devolute  alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie
in  grado  d'appello  iniziate  dopo  l'entrata in vigore del codice,
anche  se  il  giudizio  di  primo  grado  e' iniziato e si e' svolto
secondo le norme precedentemente in vigore.
   3.1. - Il sindacato di costituzionalita' sulla delega legislativa,
secondo  la  giurisprudenza  di questa Corte, si svolge attraverso un
confronto  tra  gli  esiti  di  due  processi  ermeneutici  paralleli
concernenti,   rispettivamente,   la  norma  delegante  (al  fine  di
individuarne  l'esatto  contenuto,  nel quadro dei principi e criteri
direttivi  e  del  contesto in cui questi si collocano, nonche' delle
ragioni   e  finalita'  della  medesima)  e  la  norma  delegata,  da
interpretare  nel significato compatibile con i principi ed i criteri
direttivi  della delega (tra le piu' recenti, sentenze n. 341, n. 340
e n. 170 del 2007).
   Il contenuto delle deleghe oggetto degli artt. 15 e 16 della legge
n. 273 del 2002 e la relazione esistente tra le stesse sono state, di
recente, approfondite da questa Corte nella sentenza n. 170 del 2007,
che  ha deciso una questione di legittimita' costituzionale avente ad
oggetto una diversa disposizione del d.lgs. n. 30 del 2005.
   Alla  luce delle argomentazioni svolte in detta pronuncia, occorre
anzitutto   osservare   che   la  norma  censurata  ha  la  sua  base
esclusivamente nell'art. 15 della legge n. 273 del 2002, tenuto conto
sia  della  indicazione  in  tal  senso  contenuta nella premessa del
decreto  legislativo  n. 30  del  2005,  sia della circostanza che il
termine  per l'esercizio della delega dell'art. 16 della legge n. 273
del  2002  era  scaduto  alla  data  di  emanazione  di detto decreto
legislativo.
   La  lettera  del  citato  art. 15 (avente ad oggetto «il riassetto
delle  disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale»), i
relativi  principi  e  criteri direttivi ed il contesto normativo nel
quale detta norma e' inserita, quindi anche il contenuto della delega
dell'art.  16 della stessa legge, impongono di ribadire che i profili
inerenti   alla   istituzione   ed   organizzazione   delle   sezioni
specializzate,  in linea generale, erano estranei alla delega oggetto
della prima di queste due norme.
   La   delega  all'istituzione  ed  alla  disciplina  delle  sezioni
specializzate  e', infatti, contenuta nell'art. 16 della legge n. 273
del  2002,  il  quale  stabilisce  altresi'  uno  specifico principio
direttivo in materia di disposizioni transitorie, in virtu' del quale
il Governo doveva avere «cura di evitare che le sezioni specializzate
di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di
procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio» (comma 3).
   In  attuazione  di detto principio, l'art. 6 del d.lgs. n. 168 del
2003  ha  assegnato  alle  sezioni  specializzate  soltanto i giudizi
«iscritti  a  ruolo  a  far  data  dal  1°  luglio  2003»  (comma 1),
disponendo che le controversie «gia' pendenti alla data del 30 giugno
2003,  restano assegnate al giudice competente in base alla normativa
previgente»  (comma 2). Quest'ultima norma - in particolare, il comma
2 - e' stata interpretata dalla Corte suprema di cassazione nel senso
che  «non  puo'  riferirsi  [...] che all'introduzione della causa in
primo  grado,  quale  che sia il grado del giudizio nel quale essa si
trovi  al  momento  dell'entrata in vigore della legge» (ordinanza 1°
febbraio 2007, n. 2203).
   La  norma  censurata  non  e', dunque, riconducibile al «riassetto
delle  disposizioni  vigenti in materia di proprieta' industriale», e
cioe'   alla  delega  dell'art.  15  della  legge  n. 273  del  2002.
Quest'ultima  concerne,  infatti,  anche  le  disposizioni di diritto
processuale  previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto e la
disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati nella medesima,
ma  soltanto  in  riferimento alle modificazioni strumentali rispetto
allo  scopo  di comporle in un testo normativo unitario, di adeguarle
alla  disciplina  internazionale  e  comunitaria,  organizzarle in un
quadro  nuovo  e porre in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i
molteplici diritti di proprieta' industriale.
   L'art.  245,  comma  2,  del  d.lgs.  n. 30  del  2005 ha, invece,
disciplinato  un oggetto estraneo al contenuto della delega, peraltro
realizzando   una   scelta   incoerente   rispetto   a   quella  che,
nell'osservanza  del  principio  stabilito  dall'art.  16 della legge
n. 273 del 2002, era stata operata con l'art. 6 del d.lgs. n. 168 del
2003.    Pertanto,   la   norma   neppure   e'   riconducibile   alla
discrezionalita'  del legislatore delegato, in quanto non costituisce
coerente   sviluppo   e   completamento  delle  scelte  espresse  dal
legislatore  delegante, ma si pone anzi in contrasto con la soluzione
realizzata  nell'esercizio  della  delega  che  aveva  ad  oggetto le
sezioni specializzate.
   Deve  essere,  dunque,  dichiarata,  per  violazione  dell'art. 76
Cost., l'illegittimita' costituzionale, dell'art. 245, comma 2, nella
parte  in  cui  stabilisce  che  sono  devolute alla cognizione delle
sezioni  specializzate  le  controversie  in grado d'appello iniziate
dopo  l'entrata  in  vigore del codice, anche se il giudizio di primo
grado  e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in
vigore.