Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 362
a  365 e 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2007),  promosso  con  ricorso  della Regione Lombardia,
notificato  il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 7 marzo
2007 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2007.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il Giudice relatore
Franco Gallo;
   Uditi  l'avvocato  Beniamino  Caravita  di  Toritto per la Regione
Lombardia  e  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso notificato il 26 febbraio 2007 e depositato il
successivo  7  marzo,  la  Regione Lombardia ha promosso questioni di
legittimita'  costituzionale  di  diverse disposizioni della legge 27
dicembre  2006,  n. 296  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), tra cui
i commi 362, 363, 364, 365 e 1284 dell'art. 1.
   1.1.  -  Il  comma  362  dispone  che il «maggiore gettito fiscale
derivante  dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi
di  carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad
aumenti  del  prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al
valore  di  riferimento  previsto  nel  Documento  di  programmazione
economico-finanziaria  per  gli  anni  2007-2011,  e'  destinato, nel
limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito
Fondo   da   utilizzare  a  copertura  di  interventi  di  efficienza
energetica  e  di  riduzione dei costi della fornitura energetica per
finalita' sociali».
   Tale  fondo  e'  istituito nello stato di previsione del Ministero
dello  sviluppo  economico  ed  ha,  per  il  triennio 2007-2009, una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui (comma 363).
   Il successivo comma 364 stabilisce che le condizioni, le modalita'
e  i  termini  per  l'utilizzo  della  dotazione  di detto Fondo sono
stabiliti con «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge». Il
medesimo  comma precisa, altresi', che il fondo deve essere destinato
al finanziamento, da parte dei comuni, sia di interventi di carattere
sociale  «per  la  riduzione dei costi delle forniture di energia per
usi  civili  a  favore di clienti economicamente disagiati, anziani e
disabili»,  sia,  limitatamente  ad  una  somma di 11 milioni di euro
annui  per  il  biennio  2008-2009,  degli  interventi  di efficienza
energetica  previsti  dai  commi  da 353 a 361 (e cioe' ad interventi
relativi,  da  un  lato,  alla  sostituzione  dei  frigoriferi  e dei
congelatori,  degli  apparecchi  di  illuminazione  utilizzati  dalle
attivita'  commerciali,  del parco apparecchi televisivi in vista del
passaggio   alla   trasmissione   con   tecnica  cosiddetta  digitale
terrestre; dall'altro, all'acquisto ed all'installazione di motori ad
elevata efficienza di potenza elettrica e di variatori di velocita' -
inverter - su impianti aventi determinati requisiti tecnici).
   Il  comma 365 prevede, infine che, «per dare efficace attuazione a
quanto  previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo,
le  regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la
creazione, ove non siano gia' esistenti, di strutture amministrative,
almeno  presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione
degli  interventi di cui al comma 364». Il comma 365 precisa altresi'
che  i  costi  delle  strutture  amministrative a tal fine costituite
«possono  in  parte  essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al
comma 362».
   1.2.  -  Il comma 1284 prevede l'istituzione, presso la Presidenza
del  Consiglio dei ministri, di un fondo di solidarieta' «finalizzato
a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in
ambito  nazionale  e  internazionale,  atti  a  garantire  il maggior
accesso  possibile  alle  risorse  idriche secondo il principio della
garanzia  dell'accesso  all'acqua  a livello universale». Detto comma
istituisce  altresi'  un contributo - che va a confluire nel medesimo
fondo  -  pari  a  «0,1 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua
minerale  o  da  tavola  in materiale plastico venduta al pubblico» e
demanda   l'indicazione   delle   modalita'  di  funzionamento  e  di
erogazione  delle  risorse  del  fondo  ad  un  «decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare di concerto
con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  sentito  il  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari e della Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Infine,  il medesimo comma 1284 autorizza il Ministro dell'economia e
delle finanze ad emanare i regolamenti attuativi necessari.
   2.  -  Le  questioni di legittimita' costituzionale dei commi 362,
363,  364,  365  e 1284 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, sono
state    promosse    dalla    Regione   ricorrente   in   riferimento
(complessivamente) agli articoli 117, 118, 119 della Costituzione, ai
principi  di  ragionevolezza  (art. 3 Cost.), di buon andamento della
pubblica  amministrazione  (art.  97 Cost.) e di leale collaborazione
(art. 120 Cost.).
   2.1.  -  La ricorrente premette che: a) il Titolo V della Parte II
della  Costituzione,  a seguito della legge costituzionale 18 ottobre
2001,   n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione),  «individua una stretta correlazione tra gli artt. 119
e  117»;  b)  in  forza  di  tale  relazione,  «le funzioni pubbliche
relative  a  materie  di  competenza  regionale  piena  o concorrente
debbono  essere  finanziate  con  le risorse proprie cui si riferisce
l'art.  119,  comma  4,  della  Costituzione»;  b)  la giurisprudenza
costituzionale  ha  gia'  affermato  che  «deve ritenersi preclusa la
possibilita'  di  interventi  finanziari  statali non coerenti con il
vigente   riparto   di   competenze  tra  Stato  e  regioni»  ed,  in
particolare,  «la  previsione  di  fondi  a  destinazione  vincolata,
relativi  ad  ambiti  di  competenza  regionale»;  d) alla luce della
medesima  giurisprudenza,  «il tipo di ripartizione delle materie fra
Stato  e  regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta comunque che in una
materia  di  competenza  legislativa regionale, in linea generale, si
prevedano  interventi  finanziari statali seppur destinati a soggetti
privati,  poiche' cio' equivarrebbe a riconoscere allo Stato potesta'
legislative  e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di
riparto  delle  rispettive  competenze»  (sentenze n. 16 e n. 320 del
2004;  n. 370  del 2003). Su tali premesse, la regione deduce, con un
primo  motivo di censura, che i commi 362, 363, 364 e 365 violano gli
artt.  117,  118 e 119 Cost. ed il principio di leale collaborazione,
perche'  -  incidendo  «in  maniera  inequivocabile»  su un ambito di
competenza  legislativa  concorrente  previsto  dall'art.  117, terzo
comma,   Cost.  («produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia»)  -  non «contengono alcuna previsione relativa a forme
di codeterminazione con la regione delle misure ivi contemplate», ed,
in  particolare,  non  prevedono «un'intesa "forte" con la Conferenza
Stato-regioni».  Da  cio'  consegue,  per  la  regione,  una  lesione
dell'«autonomia finanziaria di entrata e di spesa» della Regione, non
potendo  detto  fondo essere incluso nel complesso delle risorse che,
secondo  le  norme  costituzionali, devono consentire alle Regioni ed
agli  altri  enti  locali  «di  finanziare  integralmente le funzioni
pubbliche   loro   attribuite»   (sentenza   n. 423   del  2004).  In
particolare,  secondo  la  ricorrente,  tale  fondo  non  puo' essere
qualificato  come  un «intervento speciale» consentito dall'art. 119,
quinto  comma,  Cost.,  perche' i soggetti utilizzatori delle risorse
ivi  stanziate  sono  individuati  nella generalita' dei comuni e non
gia'  in  «determinati»  comuni, come richiesto da detta disposizione
costituzionale (sentenza n. 16 del 2004).
   2.2.  -  Le  previsioni impugnate - prosegue la Regione Lombardia,
prospettando  un  secondo  motivo  di  censura - si pongono, poi, «in
esplicita  contraddizione,  rilevante [...] sotto il profilo del buon
andamento   dell'amministrazione   e  della  ragionevolezza,  con  le
disposizioni  in  tema di risparmio energetico che assegnano un ruolo
cruciale alle regioni» (sentenza n. 133 del 2006).
   2.3. - La ricorrente deduce, quale terzo motivo di censura, che il
comma  365  viola  gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale
collaborazione,  perche'  il  medesimo  comma - demandando a semplici
accordi  ex  post  la  individuazione  o  la  creazione  di strutture
amministrative per la gestione degli interventi di cui al comma 364 -
si   riferisce   con   tutta   evidenza   all'esercizio  di  funzioni
amministrative di competenza regionale e quindi, in assenza di «forme
partecipative  ben  piu'  intense,  quali le intese forti», lede «con
tutta  evidenza»  materie  di  competenze  legislativa regionale, «in
aperta  lesione  del riparto di competenze previsto dagli artt. 117 e
118 Cost.».
   2.4.  - Con riguardo al comma 1284, la ricorrente deduce che detto
comma  viola  gli  artt.  117,  118  e 119 Cost., nonche' il generale
principio  di  leale  collaborazione,  perche'  quanto  stabilisce un
finanziamento  nella  materia  di  competenza  legislativa  residuale
«acque  minerali»  senza  prevedere  un  «pieno coinvolgimento» della
regione «attraverso lo strumento dell'intesa».
   2.5. - Secondo la Regione Lombardia, il medesimo comma 1284 lede i
parametri  suddetti  (gli  artt.  117,  118  e  119 Cost., nonche' il
generale   principio   di   leale   collaborazione)   anche  perche',
«intervenendo  in un settore di competenza residuale delle regioni» -
e cioe', a suo avviso, nella materia acque minerali -, «istituisce un
prelievo,  senza  prevedere,  ne'  sull'an ne' sul quantum, ne' sulla
destinazione  delle  risorse,  un  coinvolgimento forte, almeno nella
forma   della  intesa  preventiva  con  la  Conferenza  Stato  citta'
regioni»,  della  regione,  cosi'  come  richiesto, sempre secondo la
ricorrente,  dalla  giurisprudenza costituzionale sul punto (sentenza
n. 213 del 2006; n. 242, n. 231 e n. 222, del 2005; n. 424 del 2004).
   3.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
   Quanto  alle  censure  relative  ai  commi 362, 363, 364 e 365, la
difesa  erariale  afferma che la materia regolata da tali commi, date
le   finalita'  sociali  dell'intervento  legislativo,  attiene  alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali  che  devono essere garantiti su tutto il
territorio  nazionale e, pertanto, ad un ambito rimesso alla potesta'
legislativa  esclusiva  statale dall'art. 117, secondo comma, lettera
m),  Cost. In subordine, il resistente eccepisce che, «quand'anche la
qualificazione  suggerita  dalla ricorrente fosse corretta» - e cioe'
che i commi 362, 363, 364 e 365 attenessero alla materia «produzione,
trasporto  e  distribuzione  nazionale dell'energia», di cui all'art.
117, terzo comma, Cost. -, nella fattispecie potrebbero ravvisarsi le
condizioni   perche'   lo  Stato  possa  legittimamente  chiamare  in
sussidiarieta'  l'esercizio delle funzioni regionali (sentenza n. 303
del  2003).  Secondo  l'Avvocatura,  infatti:  a) l'intervento non e'
sproporzionato  ne' irragionevole; b) sussiste «un interesse generale
per  il  quale e' indispensabile la uniformita' di regime in tutto il
territorio nazionale»; c) «viene garantita la compartecipazione delle
regioni  alle  statuizioni  che  saranno  concretamente  adottate  in
materia  per  l'utilizzo  della  dotazione del fondo, con conseguente
assicurazione   della   leale   collaborazione».  Inoltre  -  ricorda
l'Avvocatura  - gli stanziamenti ordinari di cui gode la regione «non
vengono   minimamente  intaccati»  dall'istituzione  del  fondo,  che
utilizza risorse «nuove».
   Quanto  alle  censure  relative  al comma 1284, la difesa erariale
afferma  che  la  materia regolata da tale comma attiene alla «tutela
dell'ambiente  che  l'art.  117,  comma  2,  lett.  s)  devolve  alla
competenza   statale,  ma,  prima  ancora,  a  diritti  fondamentali,
inviolabili  e  personalissimi da inquadrare nell'ambito dei principi
fondamentali  di  cui all'art. 2 della Costituzione». Inoltre, stante
l'esistenza  di  precisi  obblighi  internazionali, l'istituzione del
fondo  troverebbe  titolo,  secondo  l'Avvocatura,  nella  competenza
legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  politica  estera  e
rapporti  internazionali  dello Stato (art. 117, primo comma, lettera
a, Cost.).
   Infine,  quanto  alla  dedotta  violazione  del principio di leale
collaborazione,  la  difesa  erariale  rileva  che  il  comma 1284 ha
comunque previsto «il parere della Conferenza unificata».
   4.  -  In prossimita' della pubblica udienza, la Regione Lombardia
ha  depositato  una  memoria in cui, ribadendo le argomentazioni gia'
svolte, ha dato atto delle modifiche normative e della giurisprudenza
costituzionale successive alla proposizione del ricorso (sentenze nn.
45 e 50 del 2008).
   In  particolare, per quanto riguarda il «Fondo per la copertura di
interventi  di  efficienza  energetica e di riduzione dei costi della
fornitura  energetica  per  finalita'  sociali  (commi 362, 363, 365,
365)»,  la  regione  richiama  la  sentenza n. 1 del 2008, con cui la
Corte  costituzionale - pronunciandosi sulle «modalita' di intervento
nel  settore  della  produzione,  trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia»   -   «ha   evidenziato   come   i   relativi   aspetti
organizzativi, programmatori e gestori debbano essere determinati con
il sostanziale coinvolgimento delle regioni».
   Per  quanto  riguarda,  invece,  il  fondo  di solidarieta' per il
maggior  accesso  alle  risorse  idriche  (comma 1284), la ricorrente
ritiene  che le sopraggiunte modifiche legislative della disposizione
impugnata  -  sostituita ad opera dell'art. 2, comma 334, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2008) - «non
abbiano  inciso in maniera significativa sulla struttura del Fondo di
solidarieta' per il maggior accesso alle risorse idriche, ne' abbiano
comportato una riforma della disposizione impugnata tale da far venir
meno  l'oggetto  delle  censure  mosse  al  comma  1284  nel  ricorso
introduttivo del presente giudizio».
                       Considerato in diritto
   1. - La Regione Lombardia ha promosso questioni di legittimita' di
numerose  disposizioni  dell'art.  1  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
   Nell'ambito di tali questioni, vanno separate quelle concernenti i
commi  da  362  a  365  e  1284  del  citato  art. 1, per le quali e'
opportuno procedere ad un esame distinto.
   2.  - La ricorrente censura i commi da 362 a 365 dell'art. 1 della
legge  n. 296 del 2006, nel loro complesso, in riferimento agli artt.
117,  118  e  119  della  Costituzione,  nonche' ai principi di leale
collaborazione,  di  buon  andamento  dell'amministrazione  (art.  97
Cost.)  e  di  ragionevolezza  (art.  3  Cost.).  Censura,  altresi',
specificamente il comma 365, sotto un diverso profilo, in riferimento
agli  stessi  artt.  117  e  118 Cost., nonche' al principio di leale
collaborazione.
   I denunciati commi 362, 363, 364 e 365 istituiscono e disciplinano
un  fondo,  nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo  economico,  destinato  al  finanziamento  di «interventi di
efficienza  energetica  e  di  riduzione  dei  costi  della fornitura
energetica  per  finalita' sociali» nel limite di 100 milioni di euro
annui  (comma  362). Il fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni
di  euro  annui  per  il  «triennio  2007-2009»  (comma  363)  ed  e'
utilizzato  sia  per  interventi  di  carattere sociale, da parte dei
comuni,  aventi ad oggetto «la riduzione dei costi delle forniture di
energia  per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati,
anziani e disabili», sia, limitatamente ad una somma di 11 milioni di
euro  annui  relativa  al  biennio  2008-2009,  per gli interventi di
efficienza  energetica  previsti  dai commi da 353 a 361 del medesimo
art.  1  della  legge n. 296 del 2006 (comma 364). In particolare, il
comma  365  stabilisce  che  «Per  dare  efficace attuazione a quanto
previsto  al  comma  364,  sono  stipulati accordi tra il Governo, le
regioni  e  gli  enti  locali che garantiscano la individuazione o la
creazione, ove non siano gia' esistenti, di strutture amministrative,
almeno  presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione
degli  interventi  di  cui al comma 364, i cui costi possono in parte
essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362».
   3.  -  Secondo  la ricorrente, i commi censurati violano, nel loro
complesso:  a) gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perche' detto
fondo - in quanto incide nella materia della «produzione, trasporto e
distribuzione  nazionale  dell'energia»,  di  competenza  legislativa
concorrente  -  lede  «l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa»
della Regione, non potendo essere incluso nel complesso delle risorse
che  devono  consentire  alle  Regioni  ed agli altri enti locali «di
finanziare  integralmente  le funzioni pubbliche loro attribuite»; b)
gli   artt.   117,   118   e  119  Cost.  e  il  principio  di  leale
collaborazione,  perche' non «contengono alcuna previsione relativa a
forme   di   codeterminazione   con   la  regione  delle  misure  ivi
contemplate»  ed,  in particolare, non prevedono «un'intesa forte con
la  Conferenza  Stato-regioni»;  c) il principio di ragionevolezza di
cui  all'art. 3 Cost. e il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione  di  cui  all'art.  97  Cost., perche' «si pongono in
esplicita  contraddizione  [...]  con  le  disposizioni  in  tema  di
risparmio energetico che assegnano un ruolo cruciale alle regioni».
   3.1.  -  Le  questioni  promosse  in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost. sono inammissibili, per genericita' della prospettazione.
   Il  ricorso,  infatti,  e'  privo  di  motivazione in punto di non
manifesta  infondatezza,  perche'  non indica le ragioni per le quali
l'asserita  violazione di tali parametri costituzionali - i quali non
afferiscono  al  riparto  delle  competenze  tra  Stato  e  regioni -
ridonderebbe  in  una  lesione  di  competenze  costituzionali  della
regione   ricorrente,   lesione   che,   sola,  potrebbe  legittimare
l'evocazione di detti parametri (ex plurimis, sentenze n. 50 del 2008
e n. 430 del 2007).
   3.2.  - Nel merito, le questioni relative ai commi 362, 363, 364 e
365,  promosse  in  riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al
principio  di leale collaborazione, vanno interpretate come aventi ad
oggetto i soli commi da 362 a 364, perche', in concreto, le sollevate
censure non prendono in considerazione il comma 365, denunciato sotto
altri profili che saranno esaminati successivamente.
   Tali censure sono parzialmente fondate.
   3.2.1. - Questa Corte ha piu' volte affermato che l'art. 119 Cost.
vieta  al  legislatore statale di prevedere, in materie di competenza
legislativa  regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a
destinazione  vincolata,  anche  a  favore  di soggetti privati. Tali
misure, infatti, «possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi,
di  ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni
e  degli  enti  locali,  nonche' di sovrapposizione di politiche e di
indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle
regioni  negli  ambiti  materiali  di propria competenza» (ex multis,
sentenze  nn.  63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e
n. 51 del 2005).
   La  Corte  ha,  inoltre,  precisato  che  il  titolo di competenza
statale  che  permette  l'istituzione  di  un  fondo  con  vincolo di
destinazione  non  deve  necessariamente  identificarsi con una delle
materie espressamente elencate nel secondo comma dell'art. 117 Cost.,
ma  puo' consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie
oggetto  di chiamata in sussidiarieta' da parte dello Stato, ai sensi
dell'art.  118,  primo  comma,  Cost.;  il che si verifica quando sia
necessario  attribuire  con  legge  funzioni amministrative a livello
centrale,  per  esigenze  di  carattere unitario, e regolare al tempo
stesso  l'esercizio  di  tali funzioni - nel rispetto dei principi di
sussidiarieta',   differenziazione  ed  adeguatezza  -  mediante  una
disciplina  «che  sia logicamente pertinente e che risulti limitata a
quanto  strettamente  indispensabile  a tali fini» (sentenza n. 6 del
2004,  nonche', ex plurimis, sentenze n. 155 e n. 31 del 2005; n. 303
del 2003).
   Ha ulteriormente precisato che, nel caso in cui un fondo istituito
con  legge  statale  incida  su  ambiti non riconducibili ad un'unica
materia,   devono   distinguersi  due  ipotesi.  Se  una  materia  e'
nettamente  prevalente  sulle  altre,  essa  determina  la competenza
legislativa  e,  qualora  questa  sia  statale,  determina  anche  la
legittimita'  del  fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non
vi   e'   una  materia  sicuramente  prevalente,  riconducibile  alla
competenza   dello   Stato,   si   applica   il  principio  di  leale
collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati
strumenti  di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro
competenze  (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211
e  n. 133 del 2006); strumenti che possono assumere, rispettivamente,
la  forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto
dell'intervento   finanziario   statale  sulle  competenze  regionali
(sentenza n. 6 del 2004).
   3.2.2.   -  La  legittimita'  del  fondo  disciplinato  dai  commi
impugnati  deve  essere valutata alla luce dei criteri sopra esposti.
E'  necessario,  percio',  procedere alla previa individuazione delle
materie su cui le disposizioni impugnate effettivamente incidono.
   Come  si e' osservato, i menzionati commi da 362 a 364 dell'art. 1
della  legge  n. 296  del 2006 prevedono l'istituzione di un fondo da
destinare  al  finanziamento di una pluralita' di interventi: alcuni,
di  carattere  sociale,  relativi  alla  riduzione  dei  costi  delle
forniture   di   energia   per   usi   civili  a  favore  di  clienti
economicamente  disagiati,  anziani  e disabili; altri, limitatamente
alla  somma  di  11  milioni  di euro annui per il biennio 2008-2009,
concernenti  le  specifiche  misure di efficienza energetica previste
dai commi da 353 a 361 del medesimo art. 1. Questi ultimi interventi,
in   particolare,   sono   finalizzati  alla  riduzione  dei  consumi
energetici  e  riguardano:  a)  la sostituzione dei frigoriferi e dei
congelatori (comma 353), degli apparecchi di illuminazione utilizzati
dai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel settore del
commercio  (comma  354),  nonche'  del parco apparecchi televisivi in
vista  del passaggio alla trasmissione con tecnica digitale terrestre
(comma  357);  b)  l'acquisto  e l'installazione di motori ad elevata
efficienza  di  potenza  elettrica  (comma  358)  e  di  variatori di
velocita'  -  inverter  -  su  impianti  aventi determinati requisiti
tecnici (comma 359).
   3.2.3. - Secondo la difesa erariale, la materia regolata dai commi
in  esame appartiene alla competenza legislativa statale, perche': a)
in  via  principale,  stanti  le  finalita'  sociali  dell'intervento
legislativo, attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti  su  tutto  il territorio nazionale e, dunque, ad un ambito
rimesso  alla  potesta'  legislativa esclusiva statale dall'art. 117,
secondo  comma,  lettera  m), Cost.; b) in via subordinata, anche nel
caso  in  cui i commi da 362 a 365 attenessero - come sostenuto dalla
ricorrente  -  alla  materia  «produzione,  trasporto e distribuzione
nazionale  dell'energia»  di  cui  all'art.  117, terzo comma, Cost.,
sussisterebbero   comunque  le  condizioni  perche'  lo  Stato  possa
legittimamente  chiamare in sussidiarieta' l'esercizio delle funzioni
regionali.
   Tali assunti non possono essere condivisi.
   Quanto  al  primo,  va  premesso  che,  secondo  la giurisprudenza
costituzionale  in tema di art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
«l'attribuzione  allo  Stato della competenza esclusiva e trasversale
di  cui  alla  citata  disposizione  costituzionale si riferisce alla
determinazione   degli   standard   strutturali   e   qualitativi  di
prestazioni  che,  concernendo il soddisfacimento di diritti civili e
sociali,  devono  essere  garantiti,  con carattere di generalita', a
tutti  gli  aventi  diritto»  (sentenza  n. 50 del 2008; nello stesso
senso,  sentenze  n. 387  del  2007  e  n. 248  del  2006).  Le norme
censurate   in  esame,  invece,  non  determinano  alcun  livello  di
prestazione,  ma  prevedono  soltanto  meri finanziamenti di spesa e,
pertanto, non possono trovare il loro fondamento costituzionale nella
citata lettera m) dell'art. 117, secondo comma, Cost.
   Quanto al secondo assunto, va rilevato che, nel caso di specie, la
finalita'  di  operare  interventi  volti  al  risparmio energetico -
finalita'   che,  peraltro,  connota  solo  alcuni  degli  interventi
finanziati   dal  fondo  -  non  sottende  un'esigenza  di  esercizio
unitario,  a  livello  statale, delle funzioni amministrative tramite
cui   detta   finalita'   trova  attuazione,  essendo  ben  possibili
interventi  di  risparmio  energetico  mirati alle specifiche realta'
regionali  e,  dunque,  frutto  di  autonome  decisioni delle singole
regioni nell'ambito dei principi fondamentali della materia stabiliti
dalla  legge dello Stato. Non sussistono, pertanto, le condizioni per
l'invocata chiamata in sussidiarieta'.
   3.2.4.  - Cio' posto, deve rilevarsi che il fondo in esame, che ha
natura unitaria e indivisa, e' destinato alla copertura di interventi
diversi  a seconda degli anni di riferimento. In particolare, per l',
esso  ha una dotazione di 50 milioni di euro destinati esclusivamente
alla  «riduzione  dei  costi della fornitura energetica per finalita'
sociali»  (comma 363). Per il biennio 2008-2009 esso ha una dotazione
di  50  milioni di euro annui destinati alla copertura di interventi:
a)  «per  la  riduzione  dei costi delle forniture di energia per usi
civili  a  favore  di  clienti  economicamente  disagiati,  anziani e
disabili»,  nel  limite di 39 milioni di euro annui; b) di efficienza
energetica  di cui ai menzionati commi da 353 a 361 dell'art. 1 della
legge  n. 296 del 2006, nel limite di 11 milioni di euro annui (comma
364).  Per  gli  anni successivi al 2009, per i quali e' prevista una
dotazione  «nel  limite  di  100 milioni di euro annui», il censurato
comma  362  stabilisce  che  il  fondo  e'  utilizzato a copertura di
«interventi  di  efficienza energetica e di riduzione dei costi della
fornitura energetica per finalita' sociali».
   Lo   scrutinio   di   costituzionalita'   deve   essere   condotto
distintamente per ciascuno dei suddetti periodi.
   3.2.4.1.  -  Per  quanto  riguarda  l'anno  2007,  il fondo incide
esclusivamente  su  una  materia di competenza legislativa regionale.
Esso  finanzia,  infatti,  interventi, di carattere sociale, relativi
alla  riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a
favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili (commi
363  e  364),  ed  interviene,  percio',  nella  materia, di potesta'
legislativa residuale delle regioni, dei servizi sociali, inerendo ad
attivita'  riguardanti  la «predisposizione ed erogazione di servizi,
gratuiti  e  a  pagamento,  o  di  prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la
persona  umana incontra nel corso della sua vita» (sentenza n. 50 del
2008).
   Con  riferimento  a  tale anno, pertanto, la questione e' fondata,
non  sussistendo  alcun  titolo  di  competenza esclusiva statale che
giustifichi  il vincolo di destinazione del fondo in tale materia. Il
censurato  combinato  disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364,
della  legge  n. 296  del  2006  e',  dunque,  lesivo  dell'autonomia
finanziaria  e  legislativa  delle  eegioni,  nella parte in cui, per
l'anno  2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo per
interventi  di  riduzione  dei  costi  della fornitura energetica per
finalita'  sociali  e  dispone che, per il medesimo anno, con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro  dello  sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le
modalita'  e  i  termini  per  l'utilizzo  della  dotazione del fondo
stesso.  Da  tale pronuncia di illegittimita' costituzionale consegue
che  a ciascuna regione dovra' essere assegnata genericamente, per il
perseguimento  di  finalita'  sociali,  la quota parte del fondo loro
spettante,  senza  il  suindicato  vincolo  di destinazione specifica
(sentenze n. 118 del 2006 e n. 423 del 2004).
   3.2.4.2. - Per il biennio 2008-2009, in forza del denunciato comma
364,  il  suddetto  fondo  interviene  su  una  pluralita' di materie
riconducibili  sia  alla  competenza legislativa statale sia a quella
regionale.
   In  particolare,  nella  misura in cui il fondo finanzia riduzioni
dei   costi   della   fornitura   energetica  per  finalita'  sociali
(«riduzione  dei  costi  delle  forniture di energia per usi civili a
favore  di  clienti  economicamente  disagiati, anziani e disabili»),
esso  interviene,  come  si  e'  rilevato,  nella materia dei servizi
sociali,  di  potesta'  legislativa  residuale  delle Regioni. Per la
parte  in  cui  il  fondo finanzia, invece, interventi concernenti le
specifiche  misure di efficienza energetica previste dai citati commi
353,  354, 358 e 359 (e dalle strumentali previsioni attuative di cui
ai  commi  355, 356 e 360) del medesimo art. 1 della legge n. 296 del
2006,   esso   interviene  nella  materia,  di  potesta'  legislativa
concorrente,  della  «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia»,  che,  secondo  la  costante  giurisprudenza di questa
Corte,  deve  essere interpretata in senso ampio (sentenze n. 383 del
2005;  nn.  8,  7  e  6  del  2004)  e,  dunque,  anche  nel senso di
ricomprendere interventi di efficienza energetica. Nella misura, poi,
in  cui  il medesimo fondo finanzia interventi concernenti l'acquisto
di  apparecchi  televisivi  dotati  di decoder in vista del passaggio
alla  trasmissione  con tecnica digitale terrestre (commi 357 e 361),
esso  interviene  in  un ambito nel quale, secondo la sentenza n. 151
del  2005,  vengono  in rilievo una pluralita' di materie e interessi
particolarmente    qualificati,    riconducibili    alla   competenza
legislativa  esclusiva  o concorrente dello Stato (nello stesso senso
anche  le  sentenze  n. 312  del  2003  e  n. 29  del  1996). In tale
situazione,  l'evidente  esigenza  di  un  esercizio  unitario  delle
funzioni   amministrative  relative  alla  diffusione,  in  tutto  il
territorio   nazionale,   della   suddetta  tecnica  di  trasmissione
televisiva giustifica l'assunzione diretta di dette funzioni da parte
dello  Stato,  nella forma dell'erogazione di un contributo economico
in favore degli utenti.
   Cosi'  individuati  gli ambiti di competenza per materia su cui il
fondo  interviene,  questa  Corte  ritiene  che  la  peculiarita' dei
diversi  e  non omogenei interessi sottesi alle suddette competenze e
funzioni  non  consente,  nella specie, di riscontrare una competenza
legislativa  statale  o regionale sicuramente prevalente sulle altre.
Si  configura,  dunque,  un'ipotesi  in  cui,  secondo  la richiamata
giurisprudenza  di  questa Corte, e' necessario fare applicazione del
principio  di  leale collaborazione, che impone alla legge statale di
predisporre  adeguati  strumenti  di  coinvolgimento delle regioni, a
salvaguardia delle loro competenze.
   Su   queste   premesse,   va   osservato  che  il  fondo  unitario
disciplinato   dalle   norme   censurate,  pur  essendo  destinato  a
soddisfare   anche   l'interesse   dello   Stato  all'attuazione  del
pluralismo  informativo  esterno,  ha tuttavia un forte impatto sulle
competenze  legislative regionali nelle materie dei servizi sociali e
della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
La  rilevanza  di  questo  impatto  e' tale da imporre al legislatore
statale  di  stabilire la destinazione ed effettuare il riparto delle
risorse  tra i diversi interventi adottando, quale adeguato strumento
di  coinvolgimento  delle  regioni, l'intesa forte (sentenza n. 6 del
2004).  In  particolare,  dovra'  essere  oggetto  di intesa anche la
determinazione  della  quota  del  fondo  da utilizzare per finalita'
sociali  e  di  quella  da  utilizzare  per  finalita'  di efficienza
energetica,  senza che possano valere i limiti, rispettivamente di 39
milioni  di euro e di 11 milioni di euro annui, unilateralmente posti
dal legislatore statale con le norme censurate.
   Ne  consegue  che il comma 364 - il quale prevede che «Con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro  dello  sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono stabiliti le
condizioni,  le  modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione
del  Fondo  di  cui  al  comma  362, da destinare al finanziamento di
interventi  di  carattere  sociale,  da  parte  dei  comuni,  per  la
riduzione  dei  costi  delle  forniture  di  energia per usi civili a
favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per
una  somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli
interventi  di  efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361» -
deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo: a) nella parte
in  cui  non  contiene,  dopo  le  parole  «da  adottare»,  le parole
«d'intesa  con  la  Conferenza  unificata»  (attualmente disciplinata
dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281); b) nella
parte  in cui contiene l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro
annui per il biennio 2008-2009».
   3.2.4.3.  - Negli anni successivi al 2009, per i quali e' prevista
una dotazione «nel limite di 100 milioni di euro annui», il censurato
comma  362  stabilisce  che  il fondo e' utilizzato indistintamente a
copertura  di «interventi di efficienza energetica e di riduzione dei
costi della fornitura energetica per finalita' sociali» e, quindi, di
interventi che - come gia' rilevato con riguardo al biennio 2008-2009
-  incidono  su  piu'  materie,  riconducibili  sia  alla  competenza
legislativa  statale  che  a  quella regionale. Valgono, pertanto, le
considerazioni  di  cui al punto precedente e, conseguentemente, deve
dichiararsi l'illegittimita' costituzionale del comma in esame, nella
parte  in  cui,  in  riferimento  agli  anni  successivi al 2009, non
prevede  l'intesa con l'indicata Conferenza unificata per determinare
la concreta destinazione di tali finanziamenti.
   3.2.5.    -    La   dichiarazione   di   parziale   illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  comma 364, della legge n. 296 del 2006
per  violazione  del  principio di leale collaborazione comporta - ai
sensi   dell'art.   27   della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  -  la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  consequenziale del
comma 356 del medesimo art. 1. E cio', per le seguenti ragioni.
   Il  comma  356  fissa,  per  il  finanziamento degli interventi di
efficienza  energetica  per  l'illuminazione indicati dai commi 354 e
355,  il  limite di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009,  «a  valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362», senza
prevedere  -  al  pari del comma 364 - alcuna forma di coinvolgimento
della  regione.  Tuttavia,  gli stessi interventi sono posti a carico
del  medesimo  fondo anche dal successivo comma 364, il quale appunto
stabilisce il limite - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo
-  di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 per tutti gli
interventi  di  efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361 e,
quindi,  anche  per  quelli di cui ai commi 354 e 355, richiamati dal
comma 356.
   La  ricomprensione  di  questi  ultimi interventi nella piu' ampia
categoria  di  quelli  disciplinati dal comma 364, impone, quindi, di
estendere la pronuncia di illegittimita' costituzionale del comma 364
al comma 356.
   Vale,  infatti,  anche  per  il  comma  356,  la  ragione  posta a
fondamento   della   dichiarata   illegittimita'  costituzionale  del
combinato disposto dei commi 362, 363 e 364 e, cioe', il fatto che il
fondo  ha  natura  unitaria e interviene su una pluralita' di materie
che  non  consente  di riscontrare una competenza statale o regionale
sicuramente prevalente. Anche la determinazione della quota del fondo
da  utilizzare  per  gli  interventi  di  efficienza  energetica  per
l'illuminazione  nel biennio 2008-2009 deve essere, pertanto, oggetto
di  intesa con le regioni. Di conseguenza, la disposizione in esame -
secondo  la  quale  «All'onere  di  cui ai commi 354 e 355, pari a 11
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a
valere  sulle  risorse  del  Fondo di cui al comma 362» - deve essere
dichiarata  costituzionalmente illegittima: a) nella parte in cui non
contiene,  dopo  le  parole «si provvede», le parole «d'intesa con la
Conferenza  unificata»  (attualmente  disciplinata  dall'art.  8  del
decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281); b) nella parte in cui
contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro».
   4.  -  La  ricorrente  censura  in  modo  specifico  il  comma 365
dell'art.  1  della legge n. 296 del 2006, perche' tale disposizione:
1)  viola  gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto incide sull'esercizio
di  funzioni  amministrative  di  competenza  regionale; 2) comunque,
viola  il  principio  di  leale  collaborazione,  in quanto demanda a
«semplici  accordi  ex  post»  e  non a «forme partecipative ben piu'
intense,  quali  le intese forti», l'individuazione o la creazione di
strutture  amministrative  per la gestione degli interventi di cui al
comma 364.
   Le questioni non sono fondate.
   La  disposizione  in  esame, infatti, non riguarda solo materie di
competenza  della  regione,  ma anche materie di competenza esclusiva
dello Stato. Essa ha ad oggetto l'organizzazione amministrativa della
gestione degli interventi a carico del fondo e, pertanto, opera nelle
stesse  materie  su  cui  incide  il  fondo,  e  cioe'  in materie di
competenza esclusiva dello Stato ovvero residuale o concorrente delle
regioni,  senza  che  nessuna  di esse possa considerarsi sicuramente
prevalente (come gia' osservato al punto 3.2.4.2.).
   Inoltre,  il  denunciato comma 365 gia' contempla un accordo tra i
soggetti  coinvolti  nella  gestione dei suddetti interventi, tale da
soddisfare   pienamente   le   esigenze  della  leale  collaborazione
prospettate   dalla   ricorrente.  Come  sopra  ricordato,  l'accordo
interviene,  infatti, in un contesto caratterizzato dalla coesistenza
di  materie  di competenza dello Stato e delle regioni, nonche' da un
forte   impatto  della  disciplina  statale  su  specifiche  funzioni
regionali  e  locali.  Situazione  questa  che impone di interpretare
detto  accordo  come intesa forte, in quanto solo questa modalita' di
partecipazione  collaborativa  consente  un'adeguata composizione dei
rilevanti  e diversificati interessi sottesi alla suddetta pluralita'
di materie.
   5.  -  La  ricorrente  censura,  sotto il profilo della violazione
degli  artt.  117,  118  e  119 Cost., nonche' del principio di leale
collaborazione,  il  comma  1284  dell'art.  1 della legge n. 296 del
2006.
   Detto  comma,  nel  denunciato  testo  originario:  a) istituisce,
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  fondo  di
solidarieta'  «finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di
progetti  ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a
garantire  il  maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo
il   principio   della  garanzia  dell'accesso  all'acqua  a  livello
universale»;  b)  istituisce  un  contributo - che va a confluire nel
medesimo  fondo - pari a «0,1 centesimi di euro per ogni bottiglia di
acqua   minerale  o  da  tavola  in  materiale  plastico  venduta  al
pubblico»;  c) demanda l'indicazione delle modalita' di funzionamento
e  di  erogazione delle risorse del fondo ad un «decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare di concerto
con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  sentito  il  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari e della Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
d)  demanda,  altresi',  al  Ministro  dell'economia  e delle finanze
l'emanazione dei regolamenti attuativi necessari.
   Secondo  la ricorrente, la disposizione impugnata lede gli evocati
parametri  costituzionali,  perche', intervenendo nella materia acque
minerali,  e  cioe'  «in  un  settore  di  competenza residuale delle
regioni»:  a) stabilisce un finanziamento con vincolo di destinazione
senza  che vi sia un «pieno coinvolgimento» della regione «attraverso
lo   strumento   dell'intesa»;  b)  «istituisce  un  prelievo,  senza
prevedere,  ne' sull'an ne' sul quantum, ne' sulla destinazione delle
risorse,  un  coinvolgimento  forte,  almeno nella forma della intesa
preventiva con la Conferenza Stato citta' regioni», della Regione.
   In  proposito,  va  preliminarmente  rilevato che, successivamente
alla  proposizione  del  ricorso,  l'impugnato  comma  1284  e' stato
sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2008, dai commi 1284, 1284-bis
e  1284-ter,  introdotti  dal  comma  334  dell'art. 2 della legge 24
dicembre  2007,  n. 244  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2008).
Tuttavia,  il  resistente Presidente del Consiglio non ha dedotto che
il denunciato comma 1284 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nel
testo  originario, non ha mai avuto applicazione. Ne consegue che non
vi  sono  elementi  per dichiarare cessata la materia del contendere,
per effetto del suddetto ius superveniens, in ordine alle due censure
in esame, le quali, pertanto, debbono essere esaminate nel merito.
   5.1.  -  Con  la  prima censura, la ricorrente lamenta, come si e'
visto,  la  violazione  del  principio di leale collaborazione per la
mancata previsione di un'intesa con la regione.
   La censura e', nella sostanza, fondata.
   Al  riguardo,  va  rilevato che il fondo de quo non interviene ne'
nella materia, indicata dalla ricorrente, «acque minerali e termali»,
di  competenza  legislativa  residuale  delle regioni, ne' in quella,
indicata   dalla   difesa   erariale,   dei   «diritti  fondamentali,
inviolabili  e  personalissimi»,  riconducibile - secondo la medesima
difesa  erariale  -  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato.  Esso
interviene,  invece,  in  un plesso di altre materie attribuite dalla
Costituzione alla potesta' legislativa statale e regionale, senza che
sia   individuabile   un  ambito  materiale  che  possa  considerarsi
sicuramente prevalente sugli altri.
   In  particolare,  deve  escludersi che a carico del fondo in esame
siano  previsti  finanziamenti a destinazione vincolata nella materia
«acque minerali e termali», di competenza legislativa residuale delle
regioni.  Al  contrario,  come  si  e' gia' osservato, detto fondo e'
espressamente «finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di
progetti  ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a
garantire  il  maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo
il   principio   della  garanzia  dell'accesso  all'acqua  a  livello
universale».  Tali  progetti,  proprio perche' diretti a garantire il
maggior  accesso  possibile  alle risorse idriche, non si riferiscono
alle  acque minerali e termali, per le quali invece, almeno in ambito
nazionale, e' previsto un regime regolamentato e limitato di accesso.
Le  acque  minerali  rilevano,  nella  norma  censurata,  solo per il
finanziamento  del  fondo,  realizzato mediante la confluenza in esso
del  contributo  dovuto  «per  ogni  bottiglia di acqua minerale o da
tavola  in  materiale  plastico venduta al pubblico» (secondo periodo
del  comma 1284, nel testo originario), e, dunque, per un profilo del
tutto  estraneo  a quello del titolo di competenza all'istituzione di
un fondo con vincolo di destinazione.
   Deve, poi, escludersi che il fondo attenga ad un'asserita «materia
dei  diritti fondamentali, inviolabili e personalissimi da inquadrare
nell'ambito  dei  principi  fondamentali  di  cui  all'art.  2  della
Costituzione»,  che,  secondo  la  difesa  erariale, spetterebbe alla
competenza  esclusiva  dello  Stato.  Va,  infatti,  ricordato che «i
suddetti  diritti,  di natura costituzionale, non rappresentano [...]
una  materia  in  senso  tecnico,  come  tale  riconducibile  ad  una
specifica  competenza  dello  Stato o delle regioni, ma costituiscono
situazioni  soggettive  le  quali  possono  eventualmente  inerire ad
ambiti  materiali contemplati dall'art. 117, nei commi secondo, terzo
e quarto, della Costituzione» (sentenza n. 50 del 2008).
   Il  fondo  in esame, invece, ha un ambito di intervento complesso,
riguardando  una pluralita' di materie, tra le quali, in particolare,
quelle:  a)  della  «tutela  dell'ambiente»,  di competenza esclusiva
statale  [art.  117,  secondo  comma,  lettera s), Cost.], in quanto,
avendo  il  fine  di finanziare progetti diretti a favorire l'accesso
alle risorse idriche, incide sulle interazioni e gli equilibri fra le
diverse  componenti della «biosfera» e, quindi, dell'ambiente, inteso
«come  "sistema"  [...]  nel suo aspetto dinamico» (sentenze n. 378 e
n. 144  del 2007); b) della «cooperazione internazionale», ricompresa
-  come  ribadito  da  questa Corte con la sentenza n. 211 del 2006 -
nella  materia  «politica  estera nazionale», di competenza esclusiva
dello  Stato  (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.), in quanto
e'  diretto  a  finanziare  progetti  destinati  a  offrire  vantaggi
socio-economici  alle popolazioni e agli Stati beneficiari e, quindi,
anche  in  ambito  internazionale;  c)  della  «tutela della salute»,
dell'«alimentazione»   e  del  «governo  del  territorio»,  tutte  di
competenza  regionale  concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in
quanto  finanzia progetti che incidono sia sulla qualita' e quantita'
delle  acque  destinate  al  consumo  umano, al fine di proteggere la
salute  e  di consentire un'adeguata alimentazione delle popolazioni,
sia sulla corretta programmazione degli insediamenti nel territorio e
di opere finalizzate alla fruizione delle risorse idriche.
   Le disposizioni censurate, dunque, istituiscono un fondo di natura
unitaria  ed  indivisa,  la  cui  disciplina  si pone all'incrocio di
materie  attribuite  dalla  Costituzione  alla  potesta'  legislativa
statale  e  regionale,  senza  che  nessuna  di  tali  materie  possa
considerarsi  nettamente  prevalente sulle altre. Poiche', secondo la
richiamata  giurisprudenza  di  questa  Corte,  in  tale  ipotesi  la
concorrenza  di competenze giustifica l'applicazione del principio di
leale  collaborazione,  ne consegue che il denunciato comma 1284, nel
testo   originario,   deve   essere   dichiarato   costituzionalmente
illegittimo   nella   parte  in  cui  prevede  che  le  modalita'  di
funzionamento  e  di erogazione delle risorse del fondo sono indicate
«Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito
il   parere   delle   competenti  Commissioni  parlamentari  e  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n. 281»,   anziche'   «Con   decreto   del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare di concerto
con  il  Ministro  degli  affari  esteri, da adottare d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari».
   5.2.  - Con la seconda censura, la ricorrente afferma che il comma
1284  dell'art.  1  della legge n. 296 del 2006, viola gli artt. 117,
118  e  119  Cost.,  nonche'  il  principio  di leale collaborazione,
perche'  detta disposizione istituisce «un prelievo, senza prevedere,
ne' sull'an ne' sul quantum, ne' sulla destinazione delle risorse, un
coinvolgimento forte» della regione.
   La censura non e' fondata.
   Al  di  la'  del  nomen  juris utilizzato («contributo»), la norma
statale  denunciata  istituisce un prelievo che ha le caratteristiche
essenziali dell'imposizione tributaria, e cioe' «la doverosita' della
prestazione  e  il  collegamento  di  questa  ad  una pubblica spesa»
(sentenze  n. 64  del  2008;  n. 334  del  2006;  n. 73 del 2005). Il
«contributo»  previsto  dal comma 1284 va qualificato, pertanto, come
tributo  proprio dello Stato (per tale nozione, ex plurimis, sentenze
n. 102  del  2008  e  n. 451  del 2007), con la conseguenza che detto
comma  risulta  emanato  nell'esercizio  della competenza legislativa
esclusiva  statale  in  materia  di  «sistema  tributario [...] dello
Stato»,  prevista  dall'art.  117,  secondo comma, lettera e), Cost.,
senza che sia necessaria alcuna previa intesa con le Regioni.
   6.  -  Come  sopra  rilevato,  l'impugnato  comma  1284  e'  stato
sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2008, dai commi 1284, 1284-bis
e  1284-ter,  introdotti dal comma 334 dell'art. 2 della legge n. 244
del  2007,  recanti  una  disciplina  sostanzialmente identica (salvo
alcuni dettagli non rilevanti ai fini del presente giudizio) a quella
sostituita.  Si  pone  pertanto  il quesito se le censure prospettate
dalla  ricorrente  possano ritenersi estese a detto ius superveniens.
Questa Corte ritiene che al quesito debba darsi risposta positiva.
   6.1.   -   Il   novellato  comma  1284  istituisce  «un  fondo  di
solidarieta',  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
finalizzato  a  promuovere  il  finanziamento esclusivo di progetti e
interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il
maggior  accesso  possibile alle risorse idriche secondo il principio
della  garanzia  dell'accesso  all'acqua  a livello universale». Tale
fondo  «e' alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter», mentre
«le  modalita'  di  funzionamento  e  di erogazione delle risorse del
fondo» sono stabilite «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli
affari   esteri,  sentito  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  e  della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n. 281,   e  successive
modificazioni».
   Il  comma  1284-bis,  al  fine  di «tutelare le acque di falda, di
favorire  una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre
il  consumo  di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonche' le
emissioni   di   anidride   carbonica»,  istituisce  nello  stato  di
previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e   del   mare   «un   fondo   a   favore   della   potabilizzazione,
microfiltrazione  e  dolcificazione  delle  acque  di  rubinetto, del
recupero  delle  acque  meteoriche  e  della  permeabilita' dei suoli
urbanizzati».  Anche quest'ultimo fondo «e' alimentato, nel limite di
5  milioni  di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle
maggiori entrate di cui al comma 1284-ter», mentre «gli interventi ai
quali  sono  destinati i contributi a valere sul fondo medesimo» sono
individuati  «Con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare».
   Il  comma  1284-ter,  infine:  a) istituisce «un contributo di 0,5
centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in
materiale plastico venduta al pubblico»; b) da' una definizione della
locuzione  «materiale  plastico»;  c) ripartisce le entrate derivanti
dal medesimo contributo, destinandole «per un decimo ad alimentare il
fondo  di  cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo
di cui al comma 1284-bis».
   Dal  testo  delle  disposizioni  sopravvenute  risulta  con  tutta
evidenza   che  esse  riproducono,  nella  sostanza,  la  norma  gia'
censurata  dalla  ricorrente,  in  quanto  continuano a prevedere sia
l'istituzione  del  fondo finalizzato a promuovere progetti nazionali
ed internazionali atti «a garantire il maggior accesso possibile alle
risorse  idriche»,  sia  l'istituzione  del  contributo  -  che  va a
confluire  nel  medesimo fondo - gravante su «ogni bottiglia di acqua
minerale  o  da  tavola  in  materiale plastico venduta al pubblico».
Viene   modificata   solo   la   misura  del  contributo  ed  esclusa
l'emanazione  dei  regolamenti attuativi del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  previsti  nel  testo  originario del comma 1284. Per
quanto  qui  rileva,  dunque, anche il nuovo testo del comma 1284 non
prevede  alcuna intesa con le regioni in ordine all'utilizzazione del
fondo.
   6.2.  - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di
effettivita'  della  tutela costituzionale delle parti nei giudizi in
via  di  azione  non  tollera  che,  attraverso  l'uso distorto della
potesta'  legislativa, uno dei contendenti possa introdurre nel corso
del  giudizio  di  costituzionalita',  una  proposizione normativa di
contenuto  sostanzialmente  identico  a  quella  impugnata, ottenendo
l'effetto   pratico   di   vanificare  l'eventuale  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale di quest'ultima. Si impone pertanto, in
simili  casi,  l'estensione  della  questione alla norma che, sebbene
posta   da   un   atto  legislativo  diverso  da  quello  oggetto  di
impugnazione,  sopravvive  nel suo sostanzialmente immutato contenuto
precettivo  (sentenza  n. 533 del 2002). Nella specie, ricorrono tali
condizioni  e,  pertanto, le censure proposte nei confronti del testo
originario  debbono  ritenersi  trasferite  ai  vigenti  commi  1284,
1284-bis e 1284-ter.
   6.3.   -   Di   conseguenza,   la   pronuncia   di  illegittimita'
costituzionale dell'originario testo del comma 1284 va estesa, per le
stesse  ragioni  e  negli  stessi  limiti sopra visti, al nuovo testo
dello stesso comma.