Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 1,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,
n. 602,  (Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come  modificato  dal comma 5-ter, lettera a), numero 2), dell'art. 1
del  decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni in materia di
versamenti  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive, di
riscossione  e  di  notifica  delle  cartelle  di  pagamento),  comma
aggiunto  dall'art.  1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio
2005,  n. 156,  e  dell'art.  36, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio  1999,  n. 46  (Riordino  della disciplina della riscossione
mediante  ruolo,  a  norma  dell'articolo  1 della legge 28 settembre
1998,  n. 337),  come  modificato dal comma 5-ter, lettera b), numero
2),  dell'art.  1  del  citato  decreto-legge  n. 106 del 2005, comma
aggiunto  dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del
2005,  promosso  con  ordinanza  del 23 giugno 2007 dalla Commissione
tributaria  provinciale  di  Campobasso  nel giudizio vertente tra la
s.a.s.  S.M.A.P.  di  Antonio  D'Aversa  e  l'Agenzia  delle entrate,
ufficio di Campobasso, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 2007
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 43, 1ª
serie speciale, dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7 maggio 2008 il giudice
relatore Franco Gallo;
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente
ed  avente  ad  oggetto  l'impugnazione  di una cartella di pagamento
emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis
del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
di  accertamento  delle  imposte sui redditi), e dell'art. 54-bis del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul  valore  aggiunto),  la  Commissione  tributaria  provinciale  di
Campobasso,  con ordinanza depositata il 23 giugno 2007, ha sollevato
questioni  di  legittimita' costituzionale: a) dell'art. 25, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito), come
modificato  dal  comma  5-ter, lettera a), numero 2), dell'art. 1 del
decreto-legge  17  giugno  2005,  n. 106  (Disposizioni in materia di
versamenti  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive, di
riscossione  e  di  notifica  delle  cartelle  di  pagamento),  comma
aggiunto  dall'art.  1, comma 1, della legge di conversione 31 luglio
2005,  n. 156;  b)  dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio  1999,  n. 46  (Riordino  della disciplina della riscossione
mediante  ruolo,  a  norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337),  come  modificato  dal  comma  5-ter, lettera b), numero 2),
dell'art.  1 del citato decreto-legge n. 106 del 2005, comma aggiunto
dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del 2005;
     che  il giudice rimettente premette che la cartella di pagamento
impugnata  e' relativa all'IRAP ed all'IVA dell'anno 2001 ed e' stata
notificata al contribuente il 25 gennaio 2006, sulla base di un ruolo
dichiarato esecutivo il 10 novembre 2005;
     che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza delle questioni
concernenti  l'art.  25,  comma  1,  del  d.P.R.  n. 602 del 1973, il
medesimo  rimettente  afferma che tale disposizione - nello stabilire
che  la  notificazione  delle  cartelle  di pagamento derivanti dalla
liquidazione  delle dichiarazioni e' effettuata, a pena di decadenza,
«entro  il  31  dicembre  [...] del terzo anno successivo a quello di
presentazione  della dichiarazione, per le somme che risultano dovute
a  seguito  dell'attivita'  di  liquidazione  prevista  dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600»   -   viola:   a)  l'art.  3  Cost.,  perche'  comporta  «una
ingiustificata disparita' di trattamento tra il contribuente soggetto
all'accertamento  ordinario (per il quale l'art. 43, primo comma, del
d.P.R.  n. 600  del  1973  prevede  un termine di notifica, a pena di
decadenza, dell'avviso d'accertamento entro il 31 dicembre del quarto
anno   successivo  alla  presentazione  della  dichiarazione)  ed  il
contribuente soggetto all'accertamento ai sensi dell'art. 36-bis» del
d.P.R.  n. 600  del  1973 (per il quale la norma censurata prevede un
termine di notifica, a pena di decadenza, della cartella di pagamento
entro  il  31  dicembre  del terzo anno successivo alla presentazione
della  dichiarazione);  b)  l'art. 23 Cost., perche' non fissa «alcun
termine  dalla  data  in  cui il ruolo e' stato reso esecutivo per la
notifica   della  cartella  di  pagamento»,  e  pertanto  impone  una
prestazione  patrimoniale  che  non  puo'  considerarsi legittima, in
quanto  non  precisa  «il  tempo, inteso come momento determinativo o
arco  temporale  delimitato,  nel  quale  essa  deve essere resa»; c)
l'art. 24 Cost., in quanto non fissa «alcun termine dalla data in cui
il  ruolo  e'  stato reso esecutivo per la notifica della cartella di
pagamento»  e,  pertanto,  comporta  «una  violazione  del diritto di
difesa,  imponendo  al  contribuente,  per  un  tempo  indeterminato,
l'obbligo  di  conservazione  della  documentazione relativa»; d) gli
artt.  31, 41 e 47 Cost., perche' non fissa «alcun termine dalla data
in  cui  il  ruolo  e'  stato  reso  esecutivo  per la notifica della
cartella di pagamento» e, pertanto, data l'assenza di tempi definiti,
«rende  incerta  la  disponibilita' e, quindi, impedisce l'impiego di
mezzi  finanziari  liquidi in favore della famiglia o nelle attivita'
economiche  o  nel  risparmio  e  nell'acquisto  dell'abitazione»; e)
l'art. 53 Cost., in quanto contrasta con il principio della capacita'
contributiva; f) l'art. 97 Cost., perche' «viene violato il principio
del   buon   andamento   e   dell'imparzialita'  dell'amministrazione
pubblica»; g) altre norme costituzionali «eventualmente rinvenienti»;
     che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza della questione
concernente  l'art.  36,  comma  2, del decreto legislativo n. 46 del
1999,  il  giudice  a  quo  afferma  che  tale  disposizione  - nello
stabilire  che la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti
dalla  liquidazione  delle  dichiarazioni  e'  effettuata,  a pena di
decadenza,  «entro  il 31 dicembre [...] del quarto anno successivo a
quello  di  presentazione  della  dichiarazione,  relativamente  alle
dichiarazioni  presentate  negli  anni  2002 e 2003» - viola l'art. 3
Cost.,  per l'«irrazionale ed ingiustificato contrasto con il termine
triennale  ordinariamente  previsto,  anche  alla  luce della elevata
automazione delle procedure di riscossione esistenti e delle esigenze
di certezza del diritto»;
     che,   quanto   alla   rilevanza,   la   Commissione  tributaria
provinciale  afferma che le sollevate questioni sono pregiudiziali ad
una  pronuncia  sul  merito  della  controversia oggetto del giudizio
principale,  «dal  momento  che,  alla luce dell'attuale formulazione
degli  artt.  25,  d.P.R.  n. 602/1973  e  36,  d.lgs. n. 46/1999, il
ricorso andrebbe rigettato»;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
giudizio,  chiedendo  dichiararsi  la manifesta inammissibilita' e la
manifesta infondatezza delle questioni sollevate;
     che,  in  particolare, la difesa erariale eccepisce la manifesta
inammissibilita'  delle questioni concernenti l'art. 25, comma 1, del
d.P.R.  n. 602  del  1973,  perche':  a) il giudizio principale ha ad
oggetto  cartelle  di  pagamento  emesse  in  base  a dichiarazioni -
relative  all'anno  d'imposta  2001  -  presentate  nell'anno 2002 e,
pertanto,  a  tale  fattispecie  e'  applicabile  l'art. 36, comma 2,
lettera  a),  del d.lgs. n. 46 del 1999, il quale fissa i termini per
la  notificazione delle cartelle di pagamento emesse per il controllo
automatizzato  delle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003,
con  la  conseguenza  che  il  giudice  a  quo non e' chiamato a fare
applicazione  della disposizione denunciata; b) il giudice rimettente
non  ha addotto alcun argomento a sostegno dell'asserita violazione -
ad  opera della norma censurata - degli evocati artt. 23, 24, 31, 41,
47,  53 e 97 Cost., «al di la' della non pertinenza del richiamo»; c)
il  medesimo  giudice  rimettente,  lamentando che la norma censurata
«non  fissa  alcun  termine  dalla data in cui il ruolo e' stato reso
esecutivo  per  la  notifica  della cartella di pagamento», non tiene
conto delle norme successive alla sentenza della Corte costituzionale
n. 280  del  2005,  le  quali hanno fissato termini perentori entro i
quali  la  cartella  deve  essere  notificata  ai  contribuenti,  con
decorrenze  differenziate a seconda della data di presentazione della
dichiarazione;
     che  l'Avvocatura generale dello Stato deduce, poi, la manifesta
infondatezza  della  questione  concernente  l'art.  36, comma 2, del
d.lgs.  n. 46  del  1999,  perche'  il  legislatore  «ha  rispettato»
l'indicazione   contenuta   nella   citata   sentenza   della   Corte
costituzionale  n. 280  del  2005  di  tener conto del termine per la
notificazione  degli avvisi di accertamento ed ha, percio', fissato i
seguenti  termini  differenziati  di  decadenza  per la notificazione
delle  cartelle  di  pagamento  emesse  ai sensi dell'art. 36-bis del
d.P.R.  n. 600  del  1973:  a)  entro  il  31 dicembre del terzo anno
successivo  a  quello  di  presentazione  della dichiarazione, per la
disciplina  «a  regime»  prevista  dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973 nel testo modificato dall'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge
n. 106  del  2005,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156
del  2005;  b)  termini  diversi  per  la disciplina transitoria, con
riferimento  alle  dichiarazioni gia' presentate alla data di entrata
in  vigore  della suddetta legge di conversione (entro il 31 dicembre
2007,  per  le dichiarazioni presentate nel 2004 e nel 2003; entro il
31  dicembre  2006,  per  le  dichiarazioni presentate nel 2002 e nel
2001;  entro il 31 dicembre 2005, per le dichiarazioni presentate nel
2000; e cosi' via);
     che,   per   la   medesima  Avvocatura  generale,  la  normativa
transitoria  applicabile  nel caso di specie e' ragionevole, perche -
concedendo  agli  uffici  «il  termine  di  circa 1 anno e 4 mesi per
iscrivere  a ruolo e notificare le cartelle dirette al recupero delle
somme  risultanti  dalle  dichiarazioni  presentate nell'anno 2002» -
contempera  «l'esigenza  di  prevedere  (come  imposto dalla sentenza
della  Corte)  un  unico  termine  perentorio  per  la notifica della
cartella»  con  l'esigenza  di  concedere  agli  uffici  (nonche'  ai
concessionari   della   riscossione)  un  termine  tale  da  impedire
«l'immediata  perdita  per  l'erario di somme risultanti dovute sulla
base della dichiarazione di contribuenti»;
     che,  secondo la difesa erariale, non puo' nemmeno ritenersi che
nella  fattispecie  vi  sia  «un affidamento del contribuente che sia
stato  violato  dal  momento  che [...] sulla base della legislazione
vigente  alla  data di emanazione della sentenza n. 280/2005 egli era
soggetto alla prescrizione decennale».
   Considerato   che   la   Commissione   tributaria  provinciale  di
Campobasso,  con ordinanza depositata il 23 giugno 2007, ha sollevato
questioni  di  legittimita'  costituzionale relative: a) all'art. 25,
comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito),  come  modificato  dall'art.  1,  comma  5-ter, lettera a),
numero  2), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni in
materia   di   versamenti   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,   di   riscossione   e  di  notifica  delle  cartelle  di
pagamento),  comma  aggiunto  dall'art.  1,  comma  1, della legge di
conversione  31  luglio  2005,  n. 156;  b) all'art. 36, comma 2, del
decreto   legislativo   26   febbraio  1999,  n. 46  (Riordino  della
disciplina  della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1
della  legge 28 settembre 1998, n. 337), come modificato dall'art. 1,
comma  5-ter,  lettera b), numero 2), del citato decreto-legge n. 106
del  2005,  comma  aggiunto  dall'art.  1,  comma  1,  della legge di
conversione n. 156 del 2005;
     che, con riguardo alle questioni concernenti l'art. 25, comma 1,
del  d.P.R.  n. 602  del  1973,  il  giudice  rimettente dubita della
legittimita' della norma denunciata, in riferimento agli artt. 3, 23,
24,  31,  41,  47,  53  e  97  della Costituzione, «salvo altre norme
costituzionali ritenute violate» ed «eventualmente rinvenienti»;
     che,  ad  avviso del giudice a quo, detta norma - disponendo che
la   notificazione   delle  cartelle  di  pagamento  derivanti  dalla
liquidazione  delle dichiarazioni e' effettuata, a pena di decadenza,
«entro  il  31  dicembre  [...] del terzo anno successivo a quello di
presentazione  della dichiarazione, per le somme che risultano dovute
a  seguito  dell'attivita'  di liquidazione prevista dall'art. 36-bis
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,
n. 600»   -   viola:   a)   l'art.  3  Cost.,  perche'  comporta  una
ingiustificata disparita' di trattamento tra il contribuente soggetto
all'accertamento  ordinario (per il quale l'art. 43, primo comma, del
d.P.R.  n. 600  del  1973  prevede  un termine di notifica, a pena di
decadenza, dell'avviso d'accertamento entro il 31 dicembre del quarto
anno   successivo  alla  presentazione  della  dichiarazione)  ed  il
contribuente  soggetto all'accertamento ai sensi dell'art. 36-bis del
d.P.R.  n. 600  del  1973 (per il quale la norma censurata prevede un
termine di notifica, a pena di decadenza, della cartella di pagamento
entro  il  31  dicembre  del terzo anno successivo alla presentazione
della  dichiarazione);  b)  l'art. 23 Cost., perche' non fissa «alcun
termine  dalla  data  in  cui il ruolo e' stato reso esecutivo per la
notifica  della  cartella  di  pagamento»  e,  pertanto,  impone  una
prestazione  patrimoniale  che  non  puo' considerarsi legittima, non
precisando  «il  tempo  [...]  nel  quale  essa deve essere resa»; c)
l'art.  24  Cost., perche' non fissa «alcun termine dalla data in cui
il  ruolo  e'  stato reso esecutivo per la notifica della cartella di
pagamento»  e,  pertanto,  comporta  «una  violazione  del diritto di
difesa,  imponendo  al  contribuente,  per  un  tempo  indeterminato,
l'obbligo  di  conservazione  della  documentazione relativa»; d) gli
artt.  31, 41 e 47 Cost., perche' non fissa «alcun termine dalla data
in  cui  il  ruolo  e'  stato  reso  esecutivo  per la notifica della
cartella di pagamento» e, pertanto, data l'assenza di tempi definiti,
«rende  incerta  la  disponibilita' e, quindi, impedisce l'impiego di
mezzi  finanziari  liquidi in favore della famiglia o nelle attivita'
economiche  o  nel  risparmio  e  nell'acquisto  dell'abitazione»; e)
l'art.  53  Cost.,  perche' non rispetta il principio della capacita'
contributiva;  f)  l'art.  97  Cost.,  perche' e' in contrasto con il
«principio     del     buon     andamento     e    dell'imparzialita'
dell'amministrazione   pubblica»;   g)   altre  norme  costituzionali
«eventualmente rinvenienti»;
     che tali questioni sono manifestamente inammissibili per difetto
di rilevanza nel giudizio a quo;
     che  lo  stesso  giudice  rimettente  riferisce  che il giudizio
principale  ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento
derivante  dalla liquidazione delle dichiarazioni relative all'IRAP e
all'IVA dell'anno 2001, presentate nell'anno 2002;
     che  per  tale  fattispecie  il  termine  di notificazione della
cartella  emessa  ai  sensi  dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre
1973,  n. 600  (Disposizioni  comuni in materia di accertamento delle
imposte  sui redditi), e dell'art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633  (Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto),
non  e'  stabilito dal denunciato art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602
del  1973  -  applicabile  solo  dal  10  agosto 2005 per le cartelle
relative  alle  dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 2004 -
ma dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 46 del 1999;
     che,  in particolare, quest'ultima disposizione prevede, proprio
«in  deroga  all'art.  25,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602»,  che la
notificazione   delle   cartelle   di   pagamento   derivanti   dalla
liquidazione  delle dichiarazioni e' effettuata, a pena di decadenza,
«entro  il  31  dicembre [...] del quarto anno successivo a quello di
presentazione  della  dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni
presentate negli anni 2002 e 2003»;
     che,  dunque,  il giudice a quo non deve fare applicazione della
norma  censurata,  con  conseguente  manifesta  inammissibilita', per
difetto  di rilevanza, delle questioni concernenti detta disposizione
(ex plurimis, ordinanze n. 384 e n. 294 del 2007);
     che  il  giudice  rimettente  dubita,  altresi',  in riferimento
all'art.  3  Cost.,  della  legittimita'  dell'art.  36, comma 2, del
d.lgs.  n. 46  del  1999,  come  modificato dall'art. 1, comma 5-ter,
lettera  b),  numero  2),  del  decreto  legge n. 106 del 2005, comma
aggiunto  dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del
2005;
     che,  ad  avviso  del giudice a quo, la disposizione censurata -
nello  stabilire,  con  disciplina  transitoria, che la notificazione
delle  cartelle  di  pagamento  derivanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni  e'  effettuata,  a  pena  di  decadenza,  «entro il 31
dicembre  [...]  del quarto anno successivo a quello di presentazione
della  dichiarazione,  relativamente  alle  dichiarazioni  presentate
negli anni 2002 e 2003» - viola l'art. 3 Cost., per l'«irrazionale ed
ingiustificato  contrasto  con  il  termine  triennale ordinariamente
previsto,  anche  alla luce della elevata automazione delle procedure
di riscossione esistenti e delle esigenze di certezza del diritto»;
     che  una  questione  del  tutto  analoga  a quella sollevata dal
rimettente  e'  stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con
la sentenza n. 11 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione;
     che, in particolare, con la suddetta pronuncia si e' escluso che
la  disciplina  transitoria  dei  termini  per la notificazione delle
cartelle  di  pagamento  emesse  ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R.
n. 600  del  1973,  introdotta  dal  decreto-legge  n. 106  del 2005,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 156 del 2005, violi
l'art.  3  Cost.,  perche',  tale  disciplina  «trova giustificazione
nell'obiettivo  perseguito  dal  legislatore  di  garantire  non solo
l'interesse  del  contribuente (evidenziato dalla sentenza n. 280 del
2005  di  questa  Corte  [...])  a non essere assoggettato all'azione
esecutiva  del fisco per un tempo indeterminato, ma anche l'interesse
dell'erario  - parimenti meritevole di tutela - di evitare che, nella
fase  transitoria,  un  termine decadenziale eccessivamente ristretto
possa  precludere  od  ostacolare  la  notificazione  delle  cartelle
relative  alle  dichiarazioni presentate anteriormente all'entrata in
vigore della suddetta legge di conversione n. 156 del 2005 e, quindi,
pregiudicare la riscossione dei tributi»;
     che,   come   si   e'   rilevato   nella   medesima   pronuncia,
«L'applicazione  del termine a regime», previsto dal vigente art. 25,
comma  1,  lettera  a),  del  d.P.R.  n. 602  del 1973, cioe' il piu'
ristretto  termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di  presentazione  della dichiarazione, «anche agli indicati rapporti
pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 156 del
2005  avrebbe  comportato  [...]  la consumazione, in tutto o in gran
parte, del termine decadenziale di notificazione della cartella ancor
prima  dell'entrata  in  vigore della suddetta legge che tale termine
introduce»;
     che,  pertanto,  secondo  quanto affermato da questa Corte nella
citata sentenza, «non e' irragionevole una disciplina transitoria dei
termini  di  decadenza  per  la  notificazione» delle cartelle di cui
all'art.  36-bis  del  d.P.R.  n. 600  del  1973,  «divergente  dalla
disciplina a regime»;
     che tali argomentazioni valgono anche per la questione avente ad
oggetto  la  norma censurata dalla Commissione tributaria provinciale
di Campobasso, perche', «se il termine decadenziale triennale fissato
per  la  disciplina  «a  regime»  fosse  stato  previsto anche per le
cartelle   relative  alle  dichiarazioni  presentate  fino  al  2003,
l'erario    avrebbe   perso   la   possibilita'   o   di   notificare
tempestivamente  dette  cartelle  (con  riferimento a quelle relative
alle  dichiarazioni  presentate fino al 31 dicembre 2001) o di fruire
di  un lasso di tempo adeguato per la notificazione delle stesse (con
riferimento  a  quelle  relative  alle dichiarazioni presentate negli
anni 2002 e 2003)» (citata sentenza n. 11 del 2008);
     che  il  rimettente non prospetta profili diversi da quelli gia'
presi  in esame con la citata sentenza n. 11 del 2008 o comunque tali
da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;
     che,  dunque,  la  questione  relativa all'art. 36, comma 2, del
d.lgs.  n. 46  del  1999,  come  modificato dall'art. 1, comma 5-ter,
lettera  b),  numero  2),  del  decreto-legge  n. 106 del 2005, comma
aggiunto  dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del
2005, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.