LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 14104/06,
depositato l'11 dicembre 2006:
avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 1982, contro
Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente Lambro
S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difeso dal prof. dr.
Marco Piazza, dr. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano,
Studio associato Piazza. galleria Passerella n. 1 - 20122 Milano;
avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG 1985, contro
Agenzia Entrate - Ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente Lambro
S.r.l., via della Signora n. 2/A - 20122 Milano, difeso dal prof. dr.
Marco Piazza, dr. Guido Luigi Elefante, avv. Patrizia Castellano,
Studio associato Piazza. galleria Passerella n. 1 - 20122 Milano;
Svolgimento del processo
Con il ricorso indicato in epigrafe la societa' Lambro S.r.l.
impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Milano 1, in relazione all'istanza di rimborso di crediti IRPEG
relativi agli anni 1981 e 1985, spedita a mezzo di raccomandata il 22
luglio 2005.
La ricorrente afferma che nella dichiarazione dei redditi del
1982, relativa ai periodo d'imposta 1981, aveva chiesto il rimborso
dell'IRPEG risultante a credito per lire 35.585.000; anche nella
dichiarazione del 28 febbraio 1986, relativa al periodo di imposta
1984-1985 (esercizio a cavallo delle due annate) era risultato un
credito di IRPEG di lire 58.595.000 del quale aveva chiesto
contestualmente il rimborso.
Rilevata l'inottemperanza dell'amministrazione finanziaria, il 25
novembre 2004 aveva chiesto informazioni e aveva sollecitato
l'esecuzione dei rimborsi. Non avendo ricevuto risposta, la
ricorrente aveva inviato altra raccomandata in data 22 luglio 2005
con nuova richiesta di informazioni e sollecito di pagamento,
raccomandata a cui l'Amministrazione non aveva dato alcuna risposta.
Considerato che i crediti di cui si chiedeva il rimborso non erano
stati mai contestati e pertanto erano diventati certi, e che,
nonostante i solleciti inviati dalla ricorrente, l'Amministrazione
finanziaria, contravvenendo all'obbligo di dare informazioni
(previsto dagli articoli 5 e 8 della legge n. 241/1990) e di
restituire le somme versate in eccedenza (previsto dall'articolo 38
del d.P.R. n. 602/1973), non ha ancora provveduto ai rimborsi, la
ricorrente chiede che l'Agenzia delle entrate sia condannata al
pagamento di Euro 18.378,12 (pari a lire 35.585.000) per Irpeg del
1981 e di Euro 30.261,79 (pari a lire 58.595.000) per Irpeg del 1985,
oltre gli interessi dovuti per legge sulle predette somme.
Si e' costituito in giudizio l'Ufficio di Milano 1 dell'Agenzia
delle Entrate, il quale afferma che «trattandosi di annualita'
pregresse, dalle interrogazioni al SIAT non e' possibile verificare
ne' i dati delle dichiarazioni dei redditi modello 760, ne' i
risultati delle liquidazioni effettuate dal Centro di servizi di
Milano».
«Dalle interrogazioni al SIAT risulta acquisito e validato dal
Centro di servizio di Milano un rimborso IRPEG anno 1984 (periodo di
imposta 1° agosto 1984 - 31 luglio 1985) di lire 3.700.000, erogato
in data 28 giugno 1996 con ordinativo numero 310, in luogo della
somma di lire 58.595.000 richiesta dalla ricorrente. Quindi l'importo
richiesto in dichiarazione era stato ridotto in sede di liquidazione,
ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, effettuata dal
Centro di servizio di Milano. Nulla invece risulta acquisito ne'
lavorato per l'altro periodo di imposta in oggetto (1° agosto 1981-31
luglio 1982)».
Quindi, posto che per controllare la spettanza dei rimborsi
occorre verificare «tramite le copie conformi delle dichiarazioni dei
redditi modello 760 per gli anni in oggetto e degli allegati, quali
siano le richieste di rimborso esposte e accertare gli esiti delle
liquidazioni effettuate dal Centro di servizio di Milano», l'Ufficio
conclude chiedendo il rigetto della domanda avversa «perche' non
provata».
Con memoria di replica depositata il giorno 11 dicembre 2006 la
societa' ricorrente fa rilevare che l'ufficio non puo' negare il
diritto al rimborso di crediti mai contestati ne' resi oggetto di
rettifica o di accertamento, per il solo fatto di non essere in grado
di verificare ne' i dati delle dichiarazioni ne' i risultati delle
liquidazioni effettuate dal centro di servizio. Esso aveva il dovere
di controllare e liquidare le dichiarazioni entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di presentazione; il semplice fatto che
l'ufficio non abbia effettuato il rimborso non e' prova
dell'inesistenza dei crediti. La mancanza di coordinamento e la
scarsa organizzazione degli uffici finanziari non possono
giustificare l'inosservanza dell'obbligo di rimborso. Le
argomentazioni della controparte si risolvono in una ingiustiflcata
inversione dell'onere della prova ponendola a carico della istante,
laddove e' evidente che il diritto al rimborso e' ormai consolidato
dopo che per venti anni l'ufficio non ha mai contestato l'esistenza
dei crediti. Inoltre non e' legittimo (per violazione dell'articolo 6
comma quarto dello statuto del contribuente) chiedere alla ricorrente
altre prove documentali, posto che si tratta di documenti che sono
gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria in forza della
presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi
allegati.
Per quanto riguarda in particolare il rimborso dell'IRPEG relativa
al 1994, la semplice affermazione di avere rimborsato una somma
minore di quella richiesta non costituisce una prova del
disconoscimento del credito residuo. Infatti potrebbe significare che
la societa' aveva maturato crediti anche in altri anni.
Peraltro la ricorrente produce nuovamente copia dei modelli 760
del 1982 e del 1985, i bilanci degli esercizi relativi agli stessi
periodi di imposta, le richieste di produzioni di documenti ex art.
36-bis del centro di servizi e le risposte inviate con la
documentazione richiesta.
Motivi della decisione
Preliminarmente va precisato che non e' fondata l'eccezione di
inammissibilita' del ricorso, sollevata dall'ufficio.
La questione e' stata esaminata dalla Corte di cassazione, sezione
tributaria, con la sentenza n. 11830 del 12 marzo 2002, che ha
enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia
evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da
parte sua, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento
(quale, in particolare, l'istanza ex articolo 38 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, estranea alla fattispecie anzidetta), ma deve
solo attendere che l'amministrazione finanziaria eserciti, sui dati
in dichiarazione, il potere-dovere di controllo, secondo la procedura
di liquidazione delle imposte prevista dall'art. 36-bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo
lo strumento della rettifica della dichiarazione. Una volta che il
credito si sia consolidato - attraverso un riconoscimento esplicito
in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento
implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di
rettifica -, l'Amministrazione e' tenuta ad eseguire il rimborso e il
relativo credito del contribuente e' soggetto alla ordinaria
prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito
stesso». Questo orientamento e' stato confermato da altra sentenza
della stessa sezione della Corte di cassazione, numero 3718 in data
14 gennaio 2005. Entrambe sono menzionate anche dall'ufficio
nell'atto di costituzione in giudizio, sebbene esse siano contrarie
alla eccezione di inammissibilita'.
Nella motivazione della prima sentenza e' detto chiaramente che
l'articolo 38 del d.P.R. n. 602/1973 non e' applicabile all'ipotesi
di credito di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi,
perche' essa riguarda situazioni di fatto totalmente differenti, e
«cioe' quando si sono verificati fatti che impongono al contribuente
di attivarsi entro un determinato termine per fare conoscere
all'Amministrazione sia la fonte del preteso diritto al rimborso che
la volonta' di ottenere il rimborso. Tali fatti, per previsione
espressa e tassativa dell'articolo 38, d.P.R. n. 602/1973 (che
sancendo una decadenza e' norma di stretta interpretazione) sono
l'errore materiale, la duplicazione, l'inesistenza totale o parziale
dell'obbligo di versamento. Nessuno di questi fatti si e' verificato
nel caso sottoposto ad esame, sicche' la norma invocata risulta
totalmente estranea ed indifferente».
Dunque non e' necessaria l'istanza di rimborso per determinare il
silenzio rifiuto della Amministrazione quando siano decorsi i termini
per la liquidazione, ex articolo 36-bis d.P.R. n. 600/1973, e quello
per l'accertamento ex articolo 43 del medesimo decreto.
Questo non significa pero' che il contribuente non possa proporre
il ricorso previsto dagli articoli 18 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, al
fine di ottenere il rimborso del credito indicato nella
dichiarazione. Se si fosse di contrario avviso si dovrebbe ravvisare
un conflitto di tali norme con l'articolo 113 della Costituzione, che
garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o
amministrativa. Dunque, il fatto che il credito risultante dalla
dichiarazione dei redditi non possa rientrare nelle ipotesi di
silenzio-rifiuto previste dall'articolo 38, primo e secondo comma del
d.P.R. n. 602/1973, non significa affatto che il silenzio-rifiuto non
possa risultare in altro modo ed in particolare, dalla mancata
liquidazione del credito di imposta nei termini previsti
dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Infatti l'articolo 19,
lettera g) del d.lgs. n. 546/1992 considera impugnabile «il rifiuto
espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie
ed interessi o altri accessori non dovuti», concetto ben ampio e non
strettamente correlato al procedimento descritto nell'articolo 38 del
d.P.R. n. 602/1973 che, peraltro, assoggetta l'istanza di rimborso a
termini di decadenza non suscettibili di estensione all'ipotesi di
rimborso di credito risultante dalla dichiarazione. Infatti in questo
caso l'istanza di rimborso viene formulata con la stessa
dichiarazione dei redditi da cui risulta il credito d'imposta.
Va da se' che, come precisato nelle medesime sentenze della Corte
di cassazione, il credito risultante dalla dichiarazione e' soggetto
alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento
anche implicito del credito stesso, ovvero dalla scadenza dei termini
per la comunicazione di una liquidazione della dichiarazione con
esito diverso da quello prospettato dal contribuente o, in mancanza
di questa, dalla scadenza del termine per la notifica dell'avviso di
accertamento.
Dunque il ricorso e' ammissibile. Tuttavia resta aperta la
questione prelininiare della eventuale prescrizione del diritto al
rimborso che, nel caso in esame, si e' verificata perche', sia dalla
scadenza del termine fissato per la liquidazione ex 36-bis, d.P.R.
n. 600/1973, sia da quella per l'accertamento ex articolo 43 del
medesimo decreto, (per la dichiarazione del 1986 detto termine
scadeva, secondo la legislazione allora vigente, il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello della dichiarazione stessa, ovvero il
31 dicembre del 1991) sono trascorsi piu' di dieci anni prima della
presentazione del ricorso. E' pur vero che la ricorrente aveva
inviato in precedenza ben due richieste di chiarimenti e sollecitato
la liquidazione e il rimborso di quanto dovuto, ma entrambe queste
richieste (astrattamente idonee ad interrompere il corso della
prescrizione), sono intervenute il 25 novembre 2004 e il 21 luglio
2005, ovvero quando erano gia' trascorsi (alla data del 1° gennaio
2002) piu' di dieci anni dall'inizio del termine di prescrizione
sopra indicato.
L'eventuale estinzione del diritto per prescrizione e' rilevante
nel presente giudizio perche', a causa del tempo trascorso dal
periodo di imposta in questione l'ufficio non e' piu' in grado di
verificare l'esito delle attivita' di liquidazione, posto che
all'epoca none era stata ancora introdotto il Sistema Informatico
dell'amministrazione tributaria; solo in alcuni casi e' in grado di
rilevare l'esistenza di rimborsi effettuati molti anni dopo, ma non
ha la impossibilita' di stabilire con certezza che altri crediti non
siano stati rimborsati; in ogni caso non e' in grado di verificare e
riferire l'esito delle attivita' di liquidazione perche' si tratta di
pratiche amministrative i cui fascicoli sono stati gia' destinati al
macero. Peraltro l'obbligo della la pubblica amministrazione, di
custodire la documentazione delle pratiche fiscali, fuori dai casi
della esistenza di controversie in corso, non puo' certo essere
prolungato oltre il termine ordinario di prescrizione, cosi' come e'
stabilito per i privati dall'articolo 2220 del codice civile, con la
deroga prevista dall'articolo 22, secondo comma del d.P.R.
n. 600/1973.
Dunque questa oggettiva impossibilita', per l'amministrazione
finanziaria, di contrastare nel merito la pretesa del ricorrente
dovrebbe comportare, qualora non fosse eccepita la prescrizione,
l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'agenzia al rimborso
delle cospicue somme risultanti, come crediti di imposta, dalle copie
delle dichiarazioni prodotte dalla ricorrente. Copie che sono
indubbiamente utilizzabili come prova, salvo che non ne sia
esplicitamente contestata la conformita' agli originali (art. 2719
del codice civile). Questa contestazione non e' stata prospettata
dall'ufficio (che deduce soltanto la loro inutilizzabilita' come
mezzo di prova) e non potrebbe in alcun modo essere dedotta proprio
perche' manca la disponibilita' degli originali (presentati a suo
tempo al Centro di servizio) e la possibilita' di un confronto.
Dunque la questione relativa alla prescrizione del diritto e' di
importanza risolutiva per la definizione del giudizio.
L'estinzione del diritto per prescrizione non puo' essere rilevata
di ufficio dal giudice (art. 2938 del codice civile), ma e'
necessario che sia eccepita dalla parte che vi ha interesse.
L'ufficio si e' astenuto dal sollevare l'eccezione di prescrizione,
in ossequio al disposto contenuto nell'articolo 3, comma 58 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione, del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che cosi' dispone: «Nel
quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i
contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate
provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in
base alle dichiarazioni dei redditi presentate fmo al 30 giugno 1997,
senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei
contribuenti».
Questa norma e' palesemente contraria a principi costituzionali di
uguaglianza, di ragionevolezza, di tutela giurisdizionale e di
organizzazione dei pubblici uffici secondo criteri di buon andamento,
di imparzialita' e di efficienza della pubblica amministrazione.
(Articoli 3, 113 e 97 della Costituzione).
E' contraria al principio di eguaglianza perche' discrimina tra le
parti del processo e tra diverse categorie di contribuenti.
Certamente non trova altro esempio in tutta la legislazione vigente
il caso di una norma (come quella in esame) che vieta solo ad una
delle parti il potere di dedurre ed eccepire fatti e circostanze
rilevanti ai fini della decisione. La struttura della norma e'
singolare e irragionevole perche', pur incidendo sui diritti
soggettivi ed in particolare sull'obbligo della p.a. di eseguire un
rimborso, perviene a questo risultato non modificando, le norme di
diritto sostanziale sulla prescrizione (eventualmente prolungando la
durata del termine), ma alterando i poteri processuali di una delle
parti in causa. L'anomalia e' ancora piu' evidente ove si consideri
che essa non modifica la disciplina del processo in modo indifferente
per le parti ma si rivolge soltanto ad un organo interno della
pubblica amministrazione vietandogli di esercitare una facolta'
prevista in generale dall'ordinamento processuale, che resta in
apparenza inalterato.
Con questo singolare meccanismo normativo si incide
sostanzialmente sull'istituto della prescrizione con efficacia
retroattiva e in violazione dei principi generali, sanciti
dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente), il quale stabilisce
che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che i
termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta
non possono essere prorogati.
La norma e' in contrasto con il secondo comma dell'articolo 113
della Costituzione perche' esclude la tutela giurisdizionale della
stessa pubblica amministrazione per determinate categorie di atti.
Infatti essa vieta all'Agenzia delle Entrate di far valere la
prescrizione soltanto per «le eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in
base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno
1997».
La norma e' contraria al principio di ragionevolezza perche'
estendendo il divieto ai rapporti derivanti da tutte le dichiarazioni
anteriori al 30 giugno 1997 senza alcun limite iniziale, offre ai
contribuenti la possibilita' di riaprire ad libitum rapporti
giuridici di credito anche risalenti al passato remoto.
E' contraria al principio di ragionevolezza anche perche'
l'espressione, «Nel quadro delle iniziative volte a definire le
pendenze con i contribuenti», e' priva di senso e di contenuto
precettivo, e si presenta come una giustificazione incongrua della
speciale deroga alla generale applicazione delle norme sulla
prescrizione. Infatti l'espressione suddetta non puo' che fare
riferimento o a rapporti sub iudice, e quindi non suscettibili di
prescrizione (giacche' il termine di prescrizione resta sospeso
durante tutto il corso della lite e fino alla conclusione definitiva
del processo, articolo 2945 secondo comma del codice civile), oppure
a rapporti tributari per i quali siano ancora aperti i termini di
accertamento, per i quali ovviamente non puo' essersi verificata
alcuna prescrizione.
Ugualmente privo di senso e' l'inciso, «Nel quadro delle
iniziative ... di rimborso delle imposte», perche' l'espressione
«iniziative di rimborso delle imposte» non puo' fare riferimento che
al rimborso di ufficio, previsto dall'articolo 42-bis del d.P.R.
n. 602/1973, e, in virtu' del rinvio contenuto nella suddetta norma,
al potere dovere dell'ufficio di procedere alla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. Ma, nel
senso suddetto, il riferimento all'iniziativa dell'ufficio non ha
alcun significato normativo, anche perche' la liquidazione deve
avvenire entro un termine piu' breve e percio' non puo' mai essersi
verificata una prescrizione del diritto del ricorrente. Se poi, per
assurdo, si volesse estendere la classe delle «iniziative» a tutte le
richieste di rimborso provenienti dai contribuenti, la norma dovrebbe
significare che di fronte a qualunque rivendicazione tardiva e
remota, l'Agenzia delle Entrate non potrebbe piu' opporre alcuna
difesa. Questo confermerebbe la censura di totale irragionevolezza.
Dunque il divieto rivolto agli uffici, di far valere la
prescrizione, puo' fare riferimento soltanto al rimborso delle
imposte il cui diritto sia stato gia' definitivamente riconosciuto
dalla amministrazione in uno dei modi sopra specificati dalle citate
sentenze della Corte di cassazione.
Ma sotto questo profilo non si comprende quale possa essere la
ragione di politica legislativa per cui lo Stato abbia voluto
rinunciare ad una eccezione fondata sulle norme di diritto comune
(valevoli per tutte le situazioni di prolungata inerzia dell'avente
diritto), peraltro favorendo soltanto alcune categorie di
contribuenti a discapito di altri, a cominciare da quelli le cui
dichiarazioni fossero state presentate dopo il 30 giugno 1997. Ed e'
questo il secondo profilo della violazione del principio di
uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
Inoltre la norma rivela la sua assoluta irragionevolezza e il
contrasto inconciliabile con l'articolo 97 della Costituzione ove si
considerino gli effetti perversi che essa produce, perche' da' adito
a vere e proprie frodi in danno dell'erario.
Infatti occorre tenere presente che la liquidazione della
dichiarazione, prevista dall'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del
1973, non prevedeva e non prevede tuttora che il disconoscimento del
credito di imposta, esposto nella dichiarazione dei redditi, debba
essere formalmente comunicato al dichiarante. Infatti, mentre il
primo comma stabilisce che all'esito della liquidazione l'ufficio
deve provvedere ad effettuare i rimborsi eventualmente spettanti in
base alle dichiarazioni, il comma terzo stabilisce soltanto che, «ai
fini delle correzioni, esclusioni e riduzioni previste dal comma
secondo», l'ufficio deve invitare il contribuente, «anche a mezzo
telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati
contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di
versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa
non allegati o difformi dai dati forniti da terzi».
Vero e' che la legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del
contribuente) all'articolo 6, comma 2, stabilisce: «L'amministrazione
deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua
conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un
credito ovvero l'irrogazione di' una sanzione, richiedendogli di
integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il
riconoscimento, seppure parziale, di un credito». Anche questa norma
pero' non prevede l'emanazione, dopo la richiesta di chiarimenti e
della esibizione di documenti, di un vero e proprio provvedimento di
rigetto della richiesta di rimborso. Ma quand'anche si volesse
affermare che da essa scaturisce l'obbligo dell'amministrazione di
comunicare il rifiuto del rimborso del credito esposto nella
dichiarazione, si deve rilevare che essa non puo' esplicare effetti
sul passato e sui procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore
della citata legge n. 212/2000.
Dunque, in precedenza, e specificamente all'epoca in cui si
procedeva alla liquidazione delle dichiarazioni presentate negli anni
1982 e 1986, il dichiarante poteva essere informato del
disconoscimento del credito solo indirettamente, quando riceveva un
rimborso inferiore alla somma da lui esposta nella dichiarazione
oppure quando la liquidazione metteva in evidenza non un credito ma
un debito di imposta. Viceversa, quando l'ufficio, anche dopo avere
chiesto chiarimenti e documenti, si limitava a disconoscere il
credito di imposta, non era tenuto ad eseguire alcuna comunicazione
al dichiarante. Si tratta certamente di una carenza normativa, a cui
tuttavia non e' possibile porre rimedio con la legge n. 212 entrata
in vigore nel 2000.
Questa deficienza va poi messa in relazione con la situazione
determinatasi con il riordino degli uffici dell'amministrazione
finanziaria e con la soppressione dei centri di servizio, che in
passato erano deputati alle attivita' di liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi e di rimborso e recupero delle imposte
liquidate. Ma soprattutto si deve tenere conto delle esigenze di
buona organizzazione e di economicita' nel funzionamento degli
uffici, esigenze che impongono la eliminazione della documentazione
cartacea risalente ad annualita' remote e a rapporti ormai definiti
ovvero non fatte oggetto di controversie pendenti. A cio' si aggiunga
che anche i dati informatici relativi alle dichiarazioni
ultradecennali talvolta non sono stati mai archiviate su supporto
informatico, talaltra sono stati eliminati quando si trattava di
dichiarazioni non assoggettate ad accertamento e/o a contestazione.
Sta di fatto che le interrogazioni al SIAT non consentono di
conoscere l'esito di dichiarazioni relative ad annualita' antecedenti
al decennio.
Queste circostanze hanno determinato la concreta impossibilita'
dell'ufficio di risalire agli atti di liquidazione compiuti in anni
remoti e di giustificare la non spettanza del rimborso per quelle
dichiarazioni risalenti agli anni 80. Infatti proprio nel caso qui in
esame l'ufficio ha semplicemente replicato che «trattandosi di
annualita' pregresse, dalle interrogazioni al SIAT non e' possibile
verificare ne' i dati delle dichiarazioni dei redditi modello 760,
ne' i risultati delle liquidazioni effettuate dal Centro di servizi
di Milano».
Risulta percio' evidente come taluni contribuenti, malgrado
l'inerzia serbata ben oltre il decennio della prescrizione, possano
approfittare di questa situazione di impotenza della controparte per
rispolverare vecchie dichiarazioni che si chiudevano con un credito
di imposta a suo tempo non riconosciuto e, malgrado la consapevolezza
dell'insussistenza del diritto, pretendere ora il rimborso, quando
l'amministrazione finanziaria non e' piu' in grado di contrastare la
pretesa a causa della sicura distruzione delle pratiche cartacee e
dell'improvvida preclusione dell'eccezione di prescrzione, imposta
dall'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Percio', sotto questo aspetto deve ravvisarsi un conflitto della
predetta norma con i principi sanciti dall'articolo 97 della
Costituzione, secondo cui gli uffici pubblici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Che l'ipotesi, di una capziosa reviviscenza di crediti di imposta
a suo tempo non riconosciuti, non sia del tutto teorica, e' provato
dal fatto che in qualche caso dalle interrogazioni al SIAT risulta
riconosciuto (e talvolta anche eseguito) il rimborso di una somma
inferiore a quella richiesta dal ricorrente, con specifica
indicazione della data e del numero dell'ordinativo di pagamento)
(vedi nota 1) . Cio' nonostante il ricorrente ha chiesto ugualmente
il rimborso dell'intero credito risultante dalla dichiarazione. I
dati menzionati dall'ufficio resistente risultano soltanto dal
sistema informativo, ma il silenzio del ricorrente su queste
specifiche deduzioni fa ritenere ammesso l'effettivo rimborso
parziale del credito e, dunque, la consapevolezza del disconoscimento
del credito residuo e la pregressa tacita accondiscendenza al rifiuto
del rimborso per la parte residua.
Tuttavia, dopo la promulgazione della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, che inibisce agli uffici di opporre l'eccezione di
prescrizione, questi contribuenti si sono d'improvviso ricordati di
questi remoti crediti di imposta derivanti da dichiarazioni non piu'
soggette ad accertamento (e dunque del tutto estranee a qualsivoglia
contenzioso), per rivendicare dallo Stato somme che a suo tempo erano
state disconosciute, secondo gli ordinari canoni di liquidazione
delle dichiarazioni. L'inerzia serbata per oltre dieci anni prima
della novella del dicembre 2003 dimostra che essi si erano rassegnati
a non esigere piu' il rimborso essendo consapevoli della
insussistenza del credito residuo.
Dunque, l'improvvido divieto di eccepire la prescrizione, rivolto
soltanto agli uffici finanziari e contenuto nel citato articolo 2,
comma 58, della legge n. 350/2003, da un lato non ha una ragionevole
spiegazione normativa, dall'altro finisce soltanto con il favorire la
soddisfazione di ingiuste richieste di rimborso.
Pertanto e' necessario sollevare di ufficio questione di
legittimita' costituzionale della predetta norma, in relazione agli
articoli 3, 97 e 113 secondo comma della Costituzione, posto che la
norma impedisce all'Agenzia delle Entrate di eccepire la
prescrizione.
(1) La predetta circostanza non e' in contrasto con quanto prima
specificato circa la cancellazione dei dati informatici
pluridecennali, perche' i database relativi ai rimborsi, ovvero alle
erogazioni di denaro da parte dell'Erario, seguono regole diverse da
quelle sui dati generali attinenti alle dichiarazioni dei redditi.