Sentenza
nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato - leggefinanziaria
2006),  promossi  con  ordinanza  del 14 giugno 2007 dal Tribunale di
Pinerolo,  con ordinanza dell'11 ottobre 2007 dal Tribunale di Varese
e  con  ordinanza  del  19  giugno  2007  dal  Tribunale  di Pescara,
rispettivamente iscritte ai nn. 805, 847 e 852 del registro ordinanze
2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª
serie  speciale,  dell'anno 2007 e n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno
2008.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7 maggio 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con ordinanza del 14 giugno 2007, il Tribunale di Pinerolo ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, comma 547, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale
prevede che per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio
decreto  18  giugno  1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, commesse in
data  antecedente  all'entrata  in  vigore  della  citata  legge,  si
applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.
   1.1.  -  Il  rimettente  e' investito di un procedimento nel quale
piu'  persone  sono  imputate del reato di cui all'art. 110, comma 9,
del  r.d. n. 773 del 1931, per aver installato e consentito l'uso, in
luogo  aperto al pubblico, di apparecchi idonei al gioco d'azzardo «o
comunque  [...]  non  rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
indicate  nei  commi  6  e  7  di  cui  all'art. 110 TULPS», in epoca
anteriore all'entrata in vigore della legge n. 266 del 2005.
   Il  giudice  a  quo  si  duole che, per effetto della disposizione
censurata,  la rilevanza penale di tali condotte permanga, nonostante
l'art.  1,  comma  543,  della  medesima legge abbia depenalizzato le
fattispecie  gia'  configurate come reato dall'art. 110, comma 9, del
r.d. n. 773 del 1931.
   A  suo  avviso,  l'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005,
impedendo  «di  fare  applicazione retroattiva della nuova disciplina
contenente  l'abolitio  criminis», viola l'art. 3 della Costituzione,
poiche',  in  assenza  di  una  sufficiente  ragione  giustificativa,
introduce  una  deroga  al principio di non ultrattivita' della legge
penale,  sancito  dall'art.  2,  secondo comma, del codice penale, il
quale garantisce l'eguale trattamento dei cittadini nell'applicazione
della legge penale.
   Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, il canone della
retroattivita'  in  mitius  rinviene il suo fondamento costituzionale
nel  principio  di uguaglianza, il quale impone, in linea di massima,
di  equiparare  il  trattamento  sanzionatorio  dei medesimi fatti, a
prescindere  dalla  data  della  loro commissione. Di conseguenza, il
principio  di  retroattivita'  della  lex  mitior,  diversamente  dal
principio  di  irretroattivita' della norma penale sfavorevole, «deve
ritenersi    suscettibile    di    deroghe    legittime   sul   piano
costituzionale»,    ma   solo   ove   sorrette   da   giustificazioni
oggettivamente ragionevoli (vengono richiamate le sentenze n. 394 del
2006,  n. 80  del  1995,  n. 6  del  1978,  n. 164  del 1974, nonche'
l'ordinanza n. 330 del 1995).
   Il  giudice  a  quo  osserva  che  la piu' recente legislazione ha
rafforzato   il   principio  di  retroattivita'  della  legge  penale
favorevole,  estendendolo  anche  al  settore delle violazioni penali
finanziarie,  nel quale - in forza dell'art. 20 della legge 7 gennaio
1929,  n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle
leggi  finanziarie),  abrogato  dall'art. 24, comma 1, del d. lgs. 30
dicembre   1999,   n. 507   -   esso   non   operava.   Peraltro,  le
contravvenzioni  punite  dal  previgente  art. 110, comma 9, del r.d.
n. 773  del  1931  non  erano  riconducibili  alla  nozione  di reato
finanziario.
   Sulla  rilevanza  della  questione cosi' prospettata non incide, a
parere  del  rimettente, la circostanza che il citato art. 110, comma
9, sia stato nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 86, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2007), visto
che,  comunque,  in  forza dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266
del  2005,  le norme penali abrogate seguitano ad operare per i fatti
pregressi.
   1.2.  -  E'  intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo di dichiarare la questione inammissibile, poiche', rispetto
alle  fattispecie  oggetto  del  giudizio principale, l'art. 1, comma
547, della legge n. 266 del 2005 «non dovrebbe trovare applicazione».
   Infatti,  prosegue  la  difesa  erariale, l'art. 110, comma 9, del
r.d.  n. 773 del 1931, nella nuova formulazione, non punisce piu' gli
illeciti  concernenti  l'installazione  e  l'uso  degli  apparecchi e
congegni   da   gioco   d'azzardo,   ma   stabilisce  il  trattamento
sanzionatorio per i soli «apparecchi e congegni da intrattenimento di
cui  ai commi 6 e 7» (art. 1, comma 86, della legge n. 296 del 2006).
La  denunciata  norma, pertanto, nel riferirsi alle violazioni di cui
all'art.  110,  comma  9,  del  r.d.  n. 773  del 1931, nulla avrebbe
disposto  per  le  condotte  riguardanti  gli apparecchi per il gioco
d'azzardo, in contestazione nel giudizio a quo.
   2.  -  Anche  il  Tribunale  di  Varese, con ordinanza emessa l'11
ottobre  2007  nell'ambito  di  un  procedimento penale concernente i
reati previsti dall'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 e dall'art. 718
cod.  pen.,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005.
   2.1.  -  Il  rimettente deduce che tale norma - nella parte in cui
prevede  che per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del r.d.
n. 773  del 1931 poste in essere in data anteriore al 1° gennaio 2006
continuino  ad  operare  le  sanzioni  vigenti  al momento del fatto,
consentendo  negli  altri  casi  l'applicazione  delle nuove sanzioni
amministrative - determina una disparita' di trattamento tra soggetti
responsabili  di  identici  illeciti «sul solo presupposto della data
del commesso reato», in contrasto non solo con l'art. 3, ma anche con
l'art. 25 della Costituzione.
   Il  giudice  a  quo,  richiamando  la  giurisprudenza  della Corte
costituzionale,    ammette   che   il   principio   dell'applicazione
retroattiva  delle  disposizioni  piu' favorevoli al reo possa subire
limitazioni  da  parte  del  legislatore ordinario, ma, riguardo alla
deroga  recata  dall'art.  1, comma 547, della legge n. 266 del 2005,
nega l'esistenza di ogni ragionevole giustificazione (viene citata la
sentenza n. 74 del 1980).
   2.2.  -  E'  intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo di dichiarare la questione inammissibile, per insufficiente
descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale.
   3. - Analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma  547,  della  legge  n. 266  del  2005 e' stata prospettata dal
Tribunale   di   Pescara,  con  ordinanza  del  19  giugno  2007,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
   3.1.  -  In  punto  di  rilevanza, espone il giudice a quo che, in
forza  della  norma  censurata,  gli imputati nel giudizio principale
dovrebbero subire l'applicazione della sanzione penale, nonostante il
fatto loro contestato non sia piu' previsto come reato, avendo l'art.
1,  comma  543, della legge n. 266 del 2005 depenalizzato la condotta
di  chi  distribuisce,  installa  o consente l'uso in luogo aperto al
pubblico di apparecchi non rispondenti alle caratteristiche descritte
ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931.
   Anche  il  Tribunale di Pescara esclude che la deroga al principio
di  non ultrattivita' della legge penale, prevista dall'art. 1, comma
547,  della  legge  n. 266  del  2005, sia assistita da una razionale
giustificazione   (e'   richiamata   la  sentenza  n. 74  del  1980),
ravvisando  al  fondo  delle scelte operate dal legislatore «solo una
diversa  valutazione  nel  tempo  del  disvalore sociale e penale del
fatto».
   3.2.  -  E'  intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  di  dichiarare la questione inammissibile, per non aver il
rimettente  considerato  che l'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del
1931  e'  stato  sostituito dall'art. 1, comma 86, della legge n. 296
del 2006.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Tribunale  di  Pinerolo,  il  Tribunale di Varese ed il
Tribunale  di  Pescara, con le ordinanze in epigrafe, sottopongono al
sindacato  di  questa  Corte  la disciplina di diritto intertemporale
contemplata  dall'art.  1,  comma  547, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello Stato - leggefinanziaria 2006), relativamente alla
depenalizzazione,  ad  opera  della  medesima  legge, del trattamento
sanzionatorio  delle  violazioni  in materia di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco.
   In   particolare,  la  norma  denunciata  stabilisce  che  per  le
violazioni  di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno
1931,  n. 773  (Approvazione  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza),  e successive modificazioni, commesse in data antecedente
all'entrata   in   vigore   della   citata  legge,  si  applicano  le
disposizioni  vigenti  al  tempo  delle  violazioni  stesse,  e cosi'
introduce  una  deroga  al principio di non ultrattivita' della legge
penale di cui all'art. 2, secondo comma, del codice penale.
   Tale  deroga, ad avviso dei giudici a quibus, si pone in contrasto
con   l'art.   3  della  Costituzione,  poiche'  crea  disparita'  di
trattamento  tra  coloro che, in momenti diversi, contravvengono alle
prescrizioni  dell'art.  110 del r.d. n. 773 del 1931, in mancanza di
una  sufficiente  ragione giustificativa (sono richiamate le sentenze
di  questa  Corte  n. 394  del  2006,  n. 80 del 1995, n. 6 del 1978,
n. 164 del 1974, nonche' l'ordinanza n. 330 del 1995).
   Il   solo  Tribunale  di  Varese  deduce  altresi'  la  violazione
dell'art. 25 della Costituzione.
   2.  -  I  giudizi,  avendo  ad  oggetto questioni analoghe, se non
identiche, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.
   3.  - Le questioni di costituzionalita' sollevate dal Tribunale di
Varese e dal Tribunale di Pescara sono manifestamente inammissibili.
   Il  Tribunale  di  Varese  ha  omesso di descrivere la fattispecie
concreta  oggetto  del  giudizio  principale,  essendosi  limitato  a
riferire  che  all'imputato e' contestata, tra l'altro, la violazione
dell'art.  110  del  r.d.  n. 773  del  1931,  senza  neppure fornire
indicazioni  in  ordine alla data del commesso reato (ordinanza n. 55
del 2008).
   Il   Tribunale   di  Pescara,  nel  formulare  il  giudizio  sulla
rilevanza,  non  ha  compiutamente ricostruito il quadro normativo di
riferimento,   avendo   trascurato   di  argomentare,  sia  pure  per
escluderne  l'incidenza,  in merito alla nuova sostituzione dell'art.
110,  comma  9,  del r.d. n. 773 del 1931 ad opera dell'art. 1, comma
86,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296  (Disposizioni  per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007) (ordinanza n. 55 del 2008).
   4. - Non puo' essere invece accolta l'eccezione d'inammissibilita'
dell'Avvocatura   dello   Stato  nel  giudizio  di  costituzionalita'
promosso dal Tribunale di Pinerolo, secondo cui il procedimento a quo
avrebbe  ad  oggetto  violazioni  riguardanti apparecchi per il gioco
d'azzardo, quali definiti dall'art. 110, comma 5, del r.d. n. 773 del
1931,  e,  rispetto a tali illeciti, l'art. 1, comma 547, della legge
n. 266  del  2005  non  troverebbe  applicazione,  vertendo  le nuove
previsioni   dell'art.  110,  comma  9,  unicamente  «In  materia  di
apparecchi  e  congegni  da  intrattenimento  di  cui ai commi 6 e 7»
(inciso inserito dall'art. 1, comma 86, della legge n. 296 del 2006).
   Invero,  risulta  dall'ordinanza  di  rimessione  che  le condotte
contestate  nel  procedimento  principale  concernono pure apparecchi
«comunque» non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di cui
all'art. 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773 del 1931.
   D'altra parte, l'art. 1, comma 547, sancendo l'ultrattivita' delle
disposizioni in precedenza contenute nell'art. 110, comma 9, del r.d.
n. 773  del  1931,  si  applica  anche  alle  violazioni  concernenti
apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo commesse al tempo in cui
esse  erano  sanzionate  dalla  detta  norma  (tra le molte, Cass., 2
maggio 2007, n. 16599 e 17 aprile 2007, n. 15297).
   5.  - Nel merito, la questione sollevata dal Tribunale di Pinerolo
e' fondata.
   6.  -  La  legge n. 266 del 2005, sostituendo l'art. 110, comma 9,
del  r.d.  n. 773  del 1931, per un verso, ha trasformato in illecito
amministrativo   le   fattispecie  contravvenzionali  finalizzate  al
contrasto  del  gioco  con  apparecchi  e  congegni non conformi alle
caratteristiche  ed  alle prescrizioni del comma 6 (oggetto anch'esso
di modifica) e del comma 7 dello stesso articolo; per altro verso, ha
ricondotto  alle  sole norme previste in materia dal codice penale la
sanzionabilita'  delle condotte inerenti al gioco d'azzardo, condotte
rispetto  alle  quali,  in  precedenza, era configurabile il concorso
formale di reati.
   La  riferita  successione  normativa  avrebbe  fatto venir meno il
rilievo penale delle violazioni dell'art. 110, comma 9, anteriormente
commesse,  se  per  esse  l'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del
2005  non avesse disposto che debba continuare ad applicarsi la legge
vigente al momento del fatto.
   7. - La verifica della legittimita' costituzionale del citato art.
1,  comma  547,  va  condotta  con riferimento alla parte in cui tale
disposizione  deroga  al  principio  generale  stabilito dall'art. 2,
secondo  comma,  del  codice  penale,  in  base al quale nessuno puo'
essere  punito  per  un  fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato.
   Secondo   la  giurisprudenza  di  questa  Corte  la  regola  della
retroattivita'  della  lex  mitior,  pur  avendo  rango  diverso  dal
principio  d'irretroattivita'  della  norma  incriminatrice,  di  cui
all'art.  25,  secondo  comma, della Costituzione, non e' priva di un
fondamento  costituzionale. Per il principio di uguaglianza, infatti,
la  modifica  mitigatrice  della  legge  penale  e,  ancor  di  piu',
l'abolitio  criminis,  disposte  dal legislatore in dipendenza di una
mutata   valutazione   del   disvalore   del   fatto  tipico,  devono
riverberarsi anche a vantaggio di coloro che hanno posto in essere la
condotta  in  un  momento  anteriore,  salvo  che,  in senso opposto,
ricorra  una  sufficiente  ragione  giustificativa (sentenze n. 394 e
n. 393  del  2006,  n. 80  del  1995, n. 74 del 1980, n. 6 del 1978 e
n. 164 del 1974).
   Il  principio  della retroattivita' della legge penale favorevole,
dunque,  e'  suscettibile  di  limitazioni e deroghe, ma - in ragione
della peculiare rilevanza dell'interesse da esso tutelato, dimostrata
dal  grado  di protezione accordatogli dal diritto interno, come pure
dalla  sua  appartenenza  alle  tradizioni costituzionali comuni agli
Stati  membri  dell'Unione  europea  (Corte  di giustizia, sentenza 3
maggio  2005,  cause  riunite  C-387/02,  C-391/02  e  C-403/02) e al
diritto   internazionale   (art.   15,   primo   comma,   del   Patto
internazionale  relativo  ai diritti civili e politici adottato a New
York  il  16  dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25
ottobre   1977,   n. 881)   -   tali  limitazioni  e  deroghe  devono
giustificarsi  in  relazione  alla necessita' di preservare interessi
contrapposti  di  analogo  rilievo (sentenze n. 72 del 2008, n. 394 e
n. 393 del 2006).
   Alla  stregua di siffatti criteri di giudizio, occorre valutare se
la  disciplina  transitoria  contenuta nella norma censurata soddisfi
esigenze tali da prevalere su un principio del tipo indicato.
   8.  - L'indiscriminata deroga recata dall'art. 1, comma 547, della
legge  n. 266  del  2005  non  e'  correlata  ad interessi di rilievo
costituzionale  analogo all'interesse che il singolo vanterebbe a non
vedersi  esposto  alle  conseguenze  penali di condotte oramai punite
come mero illecito amministrativo o di condotte non piu' punite anche
ai  sensi  dell'art.  110,  comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, bensi'
unicamente  secondo  le  previsioni  del  codice penale in materia di
giochi d'azzardo.
   Essa,  invero,  contraddice  gli obiettivi della depenalizzazione,
rappresentati,  in  base  alla relazione al disegno di legge divenuto
legge  n. 266  del  2005,  dalla  necessita'  di  assicurare maggiore
celerita'   di   definizione   dei   procedimenti   e   di  demandare
l'irrogazione  delle  sanzioni  all'organo  con  maggiori  competenze
tecniche   nel   settore,  l'Ufficio  regionale  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
   D'altra  parte,  l'irretroattivita'  della  abolitio  criminis non
trova adeguata giustificazione nei motivi genericamente addotti nella
relazione sopra citata, per i quali essa intende «garantire chiarezza
relativamente all'applicazione del nuovo apparato sanzionatorio», dal
momento che, ove la disposizione transitoria fosse mancata, avrebbero
comunque operato i principi generali di cui all'art. 2 cod. pen.
   A  fondamento  della  norma  censurata, pur contenuta in una legge
finanziaria, neppure puo' ravvisarsi l'interesse primario dello Stato
alla riscossione dei tributi (sentenze n. 80 del 1995, n. 6 del 1978,
n. 164  del  1974),  dato  che  le abolite contravvenzioni, lungi dal
soddisfare   un   tale   interesse,  avevano  obiettivita'  giuridica
afferente all'ordine pubblico (sentenza n. 237 del 2006).
   9.  -  L'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, pertanto,
deve  essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto
con  l'art.  3  della  Costituzione,  nella  parte in cui consente di
applicare,  per  le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del r.d.
n. 773  del  1931,  e  successive  modificazioni,  commesse  in  data
antecedente  all'entrata  in  vigore  della legge n. 266 del 2005, le
sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse.