Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 186 del decreto
legislativo n. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada),
come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con
modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con n. 2
ordinanze del 28 novembre 2006 dal Tribunale di Roma nei procedimenti
penali a carico di Gianclaudio Loreti e Marco Iucci, iscritte ai nn.
822 e 823 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª speciale, dell'anno 2008.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanze del 22 e del 28 novembre 2006, il
Tribunale di Roma, ha sollevato, con riferimento agli articoli 3 e 25
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cosi'
come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, nella parte in cui prevede
la competenza del Tribunale, a differenza di quanto previsto per il
reato di cui al successivo art. 187;
che il rimettente sottolinea l'analogia tra la fattispecie di
cui all'articolo 186 e quella successiva di cui all'art. 187 del
codice della strada, ravvisandola nel fatto che entrambi gli articoli
puniscono chi si pone alla guida di un veicolo in stato di
alterazione (sia esso dovuto all'assunzione di alcool o di sostanze
psicotrope) tale da compromettere le normali condizioni psicofisiche
necessarie per una guida sicura;
che il rimettente desume da tale analogia la sussistenza di una
palese disparita' di trattamento del citato art. 186, codice della
strada nella parte in cui prevede che, per la irrogazione della pena,
e' competente il tribunale, rispetto invece all'art. 187 codice della
strada, ove e' prevista la competenza del giudice di pace, in
violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione;
che, secondo il rimettente, sarebbe evidente la situazione piu'
favorevole di chi risponde del reato previsto dall'art. 187 del
codice della strada, rispetto a chi risponde dell'art. 186 dello
stesso codice;
che, prosegue il rimettente, mentre l'imputato per il reato di
cui all'art. 187, codice della strada, potrebbe giovarsi della
dichiarazione di improcedibilita' del giudizio e del beneficio
previsti negli articoli 34 e 52, comma 2, del d.lgs. del 20 agosto
2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di
pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
nonche' della richiesta di oblazione, della conseguente dichiarazione
di estinzione del reato, chi e' imputato per il reato previsto
dall'art. 186, codice della strada, non potrebbe beneficiare di tali
agevolazioni;
che, per tali motivi, la diversa attribuzione di competenza, per
fattispecie che presentano la stessa ratio, integrerebbe una
violazione del principio di uguaglianza riconosciuto dalla
Costituzione;
che, intervenuto nei giudizi di costituzionalita', il Presidente
del Consiglio dei ministri ha eccepito la manifesta inammissibilita'
delle sollevate questioni, per difetto di motivazione sulla rilevanza
nei giudizi a quo;
che il Presidente del Consiglio riferisce altresi' che, per
effetto delle modifiche apportate al codice della strada dall'art. 5
del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione) convertito, con modificazione, dalla
legge 20 ottobre 2007, n. 160, anche la competenza a giudicare del
reato di guida in stato di alterazione da stupefacente sia ormai
attribuita al giudice monocratico, chiedendo pertanto la restituzione
atti al rimettente o la declaratoria di manifesta inammissibilita'.
Considerato che il Tribunale di Roma, dubita, con riferimento agli
articoli 3 e 25 della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la competenza del
tribunale, a differenza di quanto previsto per il reato di cui al
successivo art. 187;
che le ordinanze di rimessione sono totalmente prive di
descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus;
che tale omissione comporta - secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze numeri 45, 72, 91
e 132 del 2007 e 54 del 2008) - la manifesta inammissibilita' della
questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.