Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 37 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale), promosso con ordinanza del 23 agosto 2006 dalla
Commissione tributaria regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla
Gestione Servizi Pubblici s.r.l. contro la A.P. Italia s.r.l. ed
altro iscritta al n. 856 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale,
dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ordinanza del 23 agosto 2006, pervenuta a questa
Corte il 1° febbraio 2007, la Commissione tributaria regionale per il
Lazio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
37 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale), in riferimento all'art. 23 della Costituzione;
che la rimettente premette di essere investita dell'appello
avverso la sentenza con cui il giudice tributario di primo grado ha
annullato un avviso di accertamento, relativo all'imposta di
pubblicita' dovuta dalla societa' ricorrente per l'anno 2001;
che tale accertamento avrebbe avuto ad oggetto l'«integrazione»
dell'imposta base determinata ai sensi del decreto del Presidente
Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001, adottato in forza della
norma censurata, con efficacia dal 1° marzo 2001;
che, infatti, l'art. 37 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabilisce
che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di diritto
sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
che la Commissione tributaria di primo grado, prosegue la
rimettente, ha ritenuto che in tal modo si sia illegittimamente
attribuita efficacia retroattiva ad un aumento del tributo, che
avrebbe potuto viceversa produrre effetti solo per il periodo di
imposta successivo al 2001;
che nel frattempo, aggiunge il giudice a quo, il TAR per il
Lazio ha respinto un ricorso proposto per l'annullamento del d.P.C.m.
16 febbraio 2001, muovendo dalla premessa interpretativa secondo cui,
ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, e'
necessario, ai fini dell'entrata in vigore dell'adeguamento
tariffario, che esso sia espressamente deliberato da ciascun Comune
entro il 31 marzo di ogni anno;
che il giudice a quo afferma che la linea interpretativa in tal
modo tracciata dal Tar per il Lazio debba «essere verificata» nel
giudizio principale, ove «l'atto impositivo impugnato e' basato su un
atto presupposto che, in tesi, non sarebbe stato completato nella sua
efficacia»;
che lo scioglimento di tale dubbio interpretativo, tuttavia, non
sarebbe a parere del giudice a quo preliminare all'incidente di
legittimita' costituzionale, giacche' sarebbe in ogni caso «rilevante
accertare che (il d.P.C.M. 16 febbraio 2001) sia stato emanato in
base ad una norma primaria non incostituzionale»;
che, infatti, il rimettente dubita che la norma censurata,
nell'affidare ad «una decisione politica» il compito di adeguare
l'imposta, senza avere predeterminato nel contempo «i parametri della
discrezionalita' tecnica» cui attenersi a tal fine, violi la riserva
di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, enunciata
dall'art. 23 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, tale rilievo sarebbe rinforzato
dalla constatazione per cui, nel caso di specie, l'adeguamento
sarebbe stato disposto al solo fine di elevare l'importo minimo delle
tariffe, cosi' da consentirne l'inscrizione a ruolo, ai sensi
dell'art. 12-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito);
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che a parere dell'Avvocatura generale, il d.lgs. n. 507 del 1993
indicherebbe esaustivamente il presupposto dell'imposta e la base
imponibile, in quanto «al d.P.C.m. e' demandato soltanto il compito
di operare l'adeguamento della tariffa»;
che tale attivita' non avrebbe carattere «meramente
discrezionale», in quanto determinata «dal mutamento degli indici di
mercato collegati ai vari fattori economici»;
che l'Avvocatura dello Stato ha successivamente depositato
memoria, con cui ha eccepito l'inammissibilita' della questione, per
difetto di rilevanza;
che infatti, secondo la difesa erariale, la rimettente non
sarebbe chiamata ad applicare la norma denunciata.
Considerato che la Commissione tributaria regionale per il Lazio
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37
del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale), in riferimento all'art. 23 della Costituzione;
che, a parere della rimettente, la norma censurata, nello
stabilire che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di
diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, non indicherebbe quali «parametri di discrezionalita'
tecnica» debbano orientare l'esercizio del potere;
che sarebbe pertanto lesa la riserva di legge in materia di
prestazioni patrimoniali imposte di cui all'evocato parametro
costituzionale;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza, ed altrimenti infondata;
che l'eccezione di inammissibilita' merita accoglimento;
che, infatti, il giudizio a quo ha per oggetto l'impugnazione di
un avviso di accertamento, relativo all'adeguamento della tariffa
disposto, in attuazione della disposizione censurata, tramite il
d.P.C.m. 16 febbraio 2001;
che la rimettente si mostra a conoscenza dell'indirizzo assunto
dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui tale decreto del
Presidente Consiglio dei ministri puo' produrre effetti solo a
seguito dell'adozione, da parte di ciascun Comune, di una apposita
delibera di recepimento;
che la rimettente, nonostante non ritenga di discostarsi
espressamente da tale indirizzo, non da' conto della circostanza
relativa alla data di adozione della predetta delibera da parte del
Comune interessato, elemento che puo' incidere sulla legge da
applicare, in considerazione della modificazione della disposizione
originaria di cui all'art.3, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993;
che, anzi, il giudice a quo prosegue osservando che
l'accoglimento o il rigetto di tale tesi giurisprudenziale non
interferirebbe con la rilevanza della questione di costituzionalita',
giacche' sarebbe in ogni caso necessario esprimere «un giudizio sulla
valenza del d.P.C.m.»;
che, con tutta evidenza, e' vero il contrario;
che, infatti, qualora si ritenesse necessaria una delibera
comunale di recepimento dell'adeguamento tariffario, affinche' esso
divenga efficace, diverrebbe decisivo acclarare se, nel caso di
specie, la delibera sia intervenuta, oppure no;
che, nel secondo caso, e' evidente che il d.P.C.m. 16 febbraio
2001 non potrebbe produrre effetti nel giudizio a quo, rendendo in
tal modo manifesta l'irrilevanza del dubbio di costituzionalita' che
investe la norma in base alla quale tale d.P.C.m. e' stato adottato;
che, pertanto, il rimettente offre una motivazione sulla
rilevanza in parte carente, ed in parte intrinsecamente
contraddittoria;
che tale vizio comporta, per pacifica giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis, ordinanze n. 411 e n. 307 del 2007), la manifesta
inammissibilita' della sollevata questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.