Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 37 del
decreto   legislativo   15   novembre   1993,  n. 507  (Revisione  ed
armonizzazione  dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della
legge  23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale),  promosso  con  ordinanza  del  23  agosto  2006 dalla
Commissione tributaria regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla
Gestione  Servizi  Pubblici  s.r.l.  contro  la A.P. Italia s.r.l. ed
altro  iscritta  al  n. 856  del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale,
dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 21 maggio 2008 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
   Ritenuto che, con ordinanza del 23 agosto 2006, pervenuta a questa
Corte il 1° febbraio 2007, la Commissione tributaria regionale per il
Lazio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
37  del  d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni,  della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei  comuni  e  delle province nonche' della tassa per lo smaltimento
dei  rifiuti  solidi  urbani  a  norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre   1992,   n. 421,   concernente  il  riordino  della  finanza
territoriale), in riferimento all'art. 23 della Costituzione;
     che  la  rimettente  premette  di  essere investita dell'appello
avverso  la  sentenza con cui il giudice tributario di primo grado ha
annullato   un   avviso  di  accertamento,  relativo  all'imposta  di
pubblicita' dovuta dalla societa' ricorrente per l'anno 2001;
     che  tale accertamento avrebbe avuto ad oggetto l'«integrazione»
dell'imposta  base  determinata  ai  sensi del decreto del Presidente
Consiglio  dei  ministri  16  febbraio  2001, adottato in forza della
norma censurata, con efficacia dal 1° marzo 2001;
     che,  infatti,  l'art.  37 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabilisce
che  le  tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di diritto
sulle  pubbliche  affissioni  possono essere adeguate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
     che  la  Commissione  tributaria  di  primo  grado,  prosegue la
rimettente,  ha  ritenuto  che  in  tal  modo si sia illegittimamente
attribuita  efficacia  retroattiva  ad  un  aumento  del tributo, che
avrebbe  potuto  viceversa  produrre  effetti  solo per il periodo di
imposta successivo al 2001;
     che  nel  frattempo,  aggiunge  il  giudice a quo, il TAR per il
Lazio ha respinto un ricorso proposto per l'annullamento del d.P.C.m.
16 febbraio 2001, muovendo dalla premessa interpretativa secondo cui,
ai  sensi  dell'art.  3,  comma  5,  del  d.lgs.  n. 507 del 1993, e'
necessario,   ai   fini   dell'entrata   in  vigore  dell'adeguamento
tariffario,  che  esso sia espressamente deliberato da ciascun Comune
entro il 31 marzo di ogni anno;
     che  il giudice a quo afferma che la linea interpretativa in tal
modo  tracciata  dal  Tar  per il Lazio debba «essere verificata» nel
giudizio principale, ove «l'atto impositivo impugnato e' basato su un
atto presupposto che, in tesi, non sarebbe stato completato nella sua
efficacia»;
     che lo scioglimento di tale dubbio interpretativo, tuttavia, non
sarebbe  a  parere  del  giudice  a  quo preliminare all'incidente di
legittimita' costituzionale, giacche' sarebbe in ogni caso «rilevante
accertare  che  (il  d.P.C.M.  16 febbraio 2001) sia stato emanato in
base ad una norma primaria non incostituzionale»;
     che,  infatti,  il  rimettente  dubita  che  la norma censurata,
nell'affidare  ad  «una  decisione  politica»  il compito di adeguare
l'imposta, senza avere predeterminato nel contempo «i parametri della
discrezionalita'  tecnica» cui attenersi a tal fine, violi la riserva
di  legge  in  materia di prestazioni patrimoniali imposte, enunciata
dall'art. 23 della Costituzione;
     che,  secondo  il giudice a quo, tale rilievo sarebbe rinforzato
dalla  constatazione  per  cui,  nel  caso  di  specie, l'adeguamento
sarebbe stato disposto al solo fine di elevare l'importo minimo delle
tariffe,  cosi'  da  consentirne  l'inscrizione  a  ruolo,  ai  sensi
dell'art.  12-bis  del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito);
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
     che a parere dell'Avvocatura generale, il d.lgs. n. 507 del 1993
indicherebbe  esaustivamente  il  presupposto  dell'imposta e la base
imponibile,  in  quanto «al d.P.C.m. e' demandato soltanto il compito
di operare l'adeguamento della tariffa»;
     che    tale   attivita'   non   avrebbe   carattere   «meramente
discrezionale»,  in quanto determinata «dal mutamento degli indici di
mercato collegati ai vari fattori economici»;
     che  l'Avvocatura  dello  Stato  ha  successivamente  depositato
memoria,  con cui ha eccepito l'inammissibilita' della questione, per
difetto di rilevanza;
     che  infatti,  secondo  la  difesa  erariale,  la rimettente non
sarebbe chiamata ad applicare la norma denunciata.
   Considerato  che  la Commissione tributaria regionale per il Lazio
ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 37
del  d.lgs.  15  novembre  1993,  n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni,  della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei  comuni  e  delle province nonche' della tassa per lo smaltimento
dei  rifiuti  solidi  urbani  a  norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre   1992,   n. 421,   concernente  il  riordino  della  finanza
territoriale), in riferimento all'art. 23 della Costituzione;
     che,  a  parere  della  rimettente,  la  norma  censurata, nello
stabilire che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di
diritto  sulle  pubbliche  affissioni  possono  essere  adeguate  con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  delle  finanze  e  previa  deliberazione  del Consiglio dei
ministri,  non  indicherebbe  quali  «parametri  di  discrezionalita'
tecnica» debbano orientare l'esercizio del potere;
     che  sarebbe  pertanto  lesa  la  riserva di legge in materia di
prestazioni   patrimoniali   imposte  di  cui  all'evocato  parametro
costituzionale;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza, ed altrimenti infondata;
     che l'eccezione di inammissibilita' merita accoglimento;
     che, infatti, il giudizio a quo ha per oggetto l'impugnazione di
un  avviso  di  accertamento,  relativo all'adeguamento della tariffa
disposto,  in  attuazione  della  disposizione  censurata, tramite il
d.P.C.m. 16 febbraio 2001;
     che  la rimettente si mostra a conoscenza dell'indirizzo assunto
dalla  giurisprudenza  amministrativa,  secondo  cui tale decreto del
Presidente  Consiglio  dei  ministri  puo'  produrre  effetti  solo a
seguito  dell'adozione,  da  parte di ciascun Comune, di una apposita
delibera di recepimento;
     che   la  rimettente,  nonostante  non  ritenga  di  discostarsi
espressamente  da  tale  indirizzo,  non  da' conto della circostanza
relativa  alla  data di adozione della predetta delibera da parte del
Comune  interessato,  elemento  che  puo'  incidere  sulla  legge  da
applicare,  in  considerazione della modificazione della disposizione
originaria di cui all'art.3, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993;
     che,   anzi,   il   giudice   a   quo  prosegue  osservando  che
l'accoglimento  o  il  rigetto  di  tale  tesi  giurisprudenziale non
interferirebbe con la rilevanza della questione di costituzionalita',
giacche' sarebbe in ogni caso necessario esprimere «un giudizio sulla
valenza del d.P.C.m.»;
     che, con tutta evidenza, e' vero il contrario;
     che,  infatti,  qualora  si  ritenesse  necessaria  una delibera
comunale  di  recepimento dell'adeguamento tariffario, affinche' esso
divenga  efficace,  diverrebbe  decisivo  acclarare  se,  nel caso di
specie, la delibera sia intervenuta, oppure no;
     che,  nel  secondo caso, e' evidente che il d.P.C.m. 16 febbraio
2001  non  potrebbe  produrre effetti nel giudizio a quo, rendendo in
tal  modo manifesta l'irrilevanza del dubbio di costituzionalita' che
investe la norma in base alla quale tale d.P.C.m. e' stato adottato;
     che,   pertanto,  il  rimettente  offre  una  motivazione  sulla
rilevanza   in   parte   carente,   ed   in   parte   intrinsecamente
contraddittoria;
     che  tale  vizio comporta, per pacifica giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis, ordinanze n. 411 e n. 307 del 2007), la manifesta
inammissibilita' della sollevata questione.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.