Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal
Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra il
Fallimento Editrice Portoria s.p.a. e la Arnoldo Mondadori Editore
s.p.a., con ordinanza del 4 giugno 2007 iscritta al n. 776 del
registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, 1a serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia concernente rapporti societari
il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con ordinanza del
4 giugno 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
(Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001,
n. 366), nella parte in cui stabilisce che «la mancata notifica
dell'istanza di fissazione dell'udienza nei venti giorni successivi
alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine
per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui
all'art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui
all'art. 7, comma 3, determina l'estinzione immediata del processo»,
anziche' la cancellazione della causa dal ruolo.
Il giudice remittente riferisce che, nella specie, dopo lo scambio
di memorie previsto dagli artt. 6 e 7 del citato d.lgs. n. 5 del
2003, la parte attrice ha notificato l'istanza di fissazione
dell'udienza di discussione di cui al censurato art. 8 e la parte
convenuta, nel precisare le proprie conclusioni, ha eccepito
l'intervenuta estinzione del processo, in quanto la suddetta
notificazione e' stata effettuata oltre il termine di venti giorni
dalla notifica della memoria della controparte alla quale non si
intendeva replicare, previsto dal comma 1, lettera c), del suddetto
art. 8.
Il giudice relatore, sul rilievo secondo cui la contestata
notificazione e' stata comunque effettuata nel termine di trenta
giorni indicato dalla convenuta per la notificazione di eventuale
memoria di replica, ha respinto la suddetta eccezione, emettendo i
provvedimenti istruttori e fissando l'udienza collegiale di
discussione. In tale sede la questione relativa alla pretesa
estinzione del giudizio e' stata riproposta.
Per quel che riguarda la rilevanza della questione, il giudice a
quo osserva che, non potendosi accedere alla tesi interpretativa
adottata dal giudice relatore - in quanto, in base al «diritto
vivente», i riferimenti temporali indicati dalla disposizione
censurata, diversi da quello attualmente non rispettato, si
riferiscono al caso in cui la controparte non abbia articolato
proprie memorie di replica - il giudizio di cui si tratta dovrebbe
essere dichiarato irrimediabilmente estinto.
Quanto al merito della questione, il Tribunale, dopo aver
ricordato che l'estinzione e' una vicenda anomala del processo,
finalizzata ad evitare la prosecuzione dell'attivita' processuale
quando si verifichino fatti o circostanze ritenute dal legislatore
incompatibili con la volonta' delle parti di proseguire il giudizio,
ritiene che la scelta legislativa di porre termini perentori
sanzionati con l'estinzione immediata al fine di governare il
delicato passaggio del giudizio alla fase apud iudicem si ponga, in
primo luogo, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., perche' del
tutto sproporzionata ed irragionevole rispetto alla perseguita
finalita' acceleratoria. Invero, nel rito ordinario, in ipotesi
analoghe e' prevista la conseguenza, meno penalizzante, della
cancellazione della causa dal ruolo, che puo' dare luogo
all'estinzione del processo solo se seguita dall'omessa riassunzione
della causa cancellata entro il termine di un anno.
Del resto, nello stesso rito societario, nell'ipotesi di cui
all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003 - in cui si verifica
la mancata presentazione delle parti davanti al collegio per la
sentenza contestuale (e, quindi, una manifestazione di disinteresse
alla prosecuzione del giudizio ben piu' esplicita della semplice non
tempestiva notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza) - e'
prevista la cancellazione della causa dal ruolo. Di qui l'ulteriore
contrasto della disposizione censurata con l'art. 3 Cost. per
irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla suddetta
fattispecie.
2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, anche in una memoria depositata in prossimita'
della camera di consiglio, una declaratoria di infondatezza della
questione.
Considerato in diritto
1. - il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8,
comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione
dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366), «nella parte in cui stabilisce che la mancata notifica
dell'istanza di fissazione d'udienza nei venti giorni successivi alla
scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine per il
deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all'art.
7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all'art.
7, comma 3, determina l'estinzione immediata del processo, anziche'
l'effetto di cancellazione della causa dal ruolo».
Il remittente espone che in una causa, svolgentesi con il rito
societario, il fallimento della societa' attrice ha notificato alla
societa' convenuta l'istanza di fissazione dell'udienza oltre la
scadenza dei venti giorni decorrenti dalla notifica della memoria di
controparte alla quale non intendeva replicare; che il giudice
relatore ha fissato l'udienza ed ha poi respinto l'eccezione di
estinzione proposta dalla convenuta con provvedimento impugnato con
reclamo, ritenuto inammissibile dal collegio; che l'eccezione e'
stata riproposta all'udienza collegiale al Tribunale investito del
merito.
Nel motivare sulla rilevanza, il Tribunale riferisce che l'istanza
di fissazione dell'udienza e' stata notificata alla convenuta il
ventinovesimo giorno successivo alla data di notifica della memoria
della medesima, cui l'attore non ha inteso replicare, e sostiene che
la chiarezza della letterale formulazione della disposizione e' tale
da non consentire un'interpretazione diversa da quella che fa
decorrere il termine perentorio dalla notifica della memoria di
controparte, come nel caso in esame, o dagli altri eventi indicati
nell'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003.
La questione, ad avviso del remittente, non e' manifestamente
infondata perche' l'estinzione del giudizio e' sanzione
irragionevolmente grave soprattutto qualora si consideri che il
sistema processuale prevede la meno severa misura della cancellazione
della causa dal ruolo per ipotesi analoghe quale la mancata
comparizione delle parti all'udienza. L'estinzione del giudizio
prevista dalla disposizione censurata inciderebbe negativamente,
impedendone il pieno esercizio, sul diritto di difesa e, quindi, sui
principi del giusto processo. Si delinea cosi' il contrasto della
norma scrutinata con i parametri evocati degli articoli 3, 24 e 111
della Costituzione.
2. - La questione, ammissibile per la non implausibilita' della
motivazione sulla rilevanza, non e' fondata.
Si premette che questa Corte, con giurisprudenza costante, ha
affermato che «il legislatore, nel regolare il funzionamento del
processo, dispone della piu' ampia discrezionalita', sicche' le
scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove
manifestamente irragionevoli» (ordinanza n. 7 del 1997, nonche', ex
plurimis, sentenze n. 295 del 1995, n. 65 del 1996, n. 327 e n. 383
del 2007, ordinanza n. 376 del 2007).
La disposizione in scrutinio non appare irragionevole alla stregua
delle seguenti considerazioni. Anzitutto, la sanzione della
estinzione per l'inosservanza del termine suddetto e' in armonia con
il criterio della celerita' del giudizio che informa il rito
societario e con la necessita' di evitare stasi nello svolgimento del
processo. Inoltre, la disposizione censurata attiene alla fase del
procedimento che precede l'intervento del giudice, con la conseguente
opportunita' di una misura che, come l'estinzione, opera di diritto.
Siffatto rilievo dimostra anche che non e' pertinente il paragone con
la disciplina della mancata comparizione delle parti in udienza,
trattandosi di situazioni processuali diverse.
Si osserva infine, da un lato, che la garanzia costituzionale del
diritto di difesa non comporta la illegittimita' di preclusioni e
decadenze processuali e la conseguente necessita' che ogni giudizio
si concluda con una decisione di merito e, dall'altro, che
l'estinzione del processo non incide, in linea generale, in modo
definitivamente pregiudizievole sul diritto di azione e sul rapporto
sostanziale dedotto in causa.