Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), promosso dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra la Fratelli Cosulich s.p.a. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 1° marzo 2007 iscritta al n. 570 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il giudice relatore Francesco Amirante; Uditi l'avvocato Antonino Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui dalla societa' ricorrente era stato contestato l'inquadramento assegnatole dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per averla esclusa dal novero delle imprese armatoriali, il Tribunale di Pescara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui riservano il regime previdenziale per i lavoratori marittimi soltanto al personale assunto con contratto di arruolamento ed impiegato sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purche' abbiano mezzi di propulsione propri; che il remittente chiarisce come il galleggiante armato dalla ricorrente, iscritto nel registro delle navi minori e galleggianti, sia di stazza superiore alle 71.000 tonnellate, non possieda un autonomo propulsore, non sia addetto al servizio dei porti e delle rade, bensi' utilizzato per lo stoccaggio di olii minerali, attivita' accessoria rispetto al trasporto del greggio, e come vi siano imbarcati marinai in possesso di specifici titoli professionali, i quali svolgono le attivita' tipiche dei marittimi (in quanto esposti ai rischi presenti sulle navi maggiori), qualificate ancora piu' usuranti rispetto a quelle del personale in servizio sui galleggianti autopropulsi addetti ai porti ed alle rade; che, osserva il giudice a quo, il legislatore, con la censurata normativa, nell'individuare la nave ed i mezzi a questa equiparati richiede espressamente che il galleggiante sia autopropulso e sia destinato ad un servizio predeterminato, escludendo, di conseguenza, l'applicabilita' del regime speciale previsto per i lavoratori marittimi nei casi in cui non ricorrano le caratteristiche in questione; che la differenziazione del sistema previdenziale in ragione della presenza o meno di sistemi di autopropulsione, nonche' delle modalita' di utilizzazione del galleggiante, sembra al Tribunale irragionevole (in rapporto alla parificazione, ai fini dell'assicurazione per gli infortuni, demandata all'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA - del personale imbarcato su navi e galleggianti, senza distinzione alcuna) e lesiva degli artt. 3 e 38 Cost., in quanto la disparita' di trattamento, dalla quale discende il diverso regime previdenziale per il marittimo e per l'armatore, non sarebbe giustificata alla luce della medesima natura del rapporto lavorativo; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, anche in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la declaratoria d'inammissibilita' della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza (consistente nella mancata esposizione delle ragioni per cui la decisione del giudizio a quo dipenderebbe dall'accoglimento della questione) nonche' per mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, e concludendo, comunque, nel merito, per la non fondatezza, vertendosi in una disciplina speciale giustificata da motivi ragionevoli; che nel giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituito l'INPS, concludendo per la declaratoria d'inammissibilita' o comunque di non fondatezza della questione, specificando come la societa' ricorrente avesse richiesto la condanna dell'INPS ad effettuare la variazione del proprio inquadramento, ritenendo quello armatoriale meno gravoso economicamente, anche in quanto avrebbe permesso di reperire piu' agevolmente marittimi abilitati da imbarcarsi sul galleggiante, senza incorrere nel mutamento di gestione previdenziale, e rilevando, altresi', il difetto di motivazione circa la rilevanza del regime previdenziale dei lavoratori in una controversia sulla legittimita' di un provvedimento amministrativo di variazione dell'inquadramento di un datore di lavoro. Considerato che il Tribunale di Pescara dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui dette norme, riservando il regime previdenziale dei lavoratori marittimi al personale arruolato sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purche' abbiano mezzi di propulsione propri (e, cosi', escludendo coloro che siano imbarcati su mezzi privi di dette caratteristiche), risulterebbero lesive dell'art. 3 Cost. - per la differenziazione del regime previdenziale per il marittimo impiegato a bordo di galleggianti e per l'armatore, legata alla presenza o meno di sistemi di autopropulsione nonche' alle modalita' di utilizzazione del galleggiante, non giustificabile alla luce della medesima natura del rapporto lavorativo - e dell'art. 38 Cost., per l'asserita insufficienza della tutela previdenziale; che la questione e' manifestamente inammissibile per molteplici ragioni; che l'ordinanza, emessa in un giudizio vertente tra impresa datrice di lavoro e istituto previdenziale nel quale si controverte in ordine all'inquadramento della prima ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), non espone le ragioni secondo le quali dall'esito di tale controversia dipenderebbero la natura e l'entita' delle prestazioni spettanti ai lavoratori assicurati; che tali lacune argomentative si riflettono negativamente anche sulla congruita' e sufficienza della motivazione inerente alla non manifesta infondatezza della questione, tanto piu' che il giudice a quo (analogamente a quanto verificatosi nel giudizio deciso da questa Corte con ordinanza n. 270 del 2006) neppure espone sotto quali profili l'attuale tutela di cui godono i lavoratori - alle cui posizioni previdenziali egli si riferisce - qualificata come "insufficiente", sarebbe deteriore rispetto al regime di cui fruirebbero qualora la norma censurata fosse ritenuta costituzionalmente illegittima; che, inoltre, il remittente, con specifico riferimento alla posizione dell'impresa ricorrente, non ha espletato il doveroso tentativo di dare all'impugnata normativa un'interpretazione suscettibile di fugare i suoi dubbi di illegittimita' costituzionale, seguendo un indirizzo viceversa emerso nella prevalente giurisprudenza di merito e, piu' recentemente, anche in quella di legittimita' (Cass., sentenza 11 luglio 2007, n. 15496), sulla base della valorizzazione del requisito della stazza lorda.