Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma 2,
18, 20, commi 2 e 6, 21, 27, comma 2, 35, 37, 39 e 41 della legge
della Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarita' del lavoro), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri notificato il 14 settembre 2007, depositato in
cancelleria il successivo 20 settembre ed iscritto al n. 39 del
registro ricorsi 2007.
Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 14 settembre 2007 e
depositato il successivo giorno 20, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha impugnato gli articoli 15, comma 2, 18, 20, commi 2 e 6,
21, 27, comma 2, 35, 37, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 13
luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), per
violazione dell'art. 117 della Costituzione;
che l'Avvocatura generale premette, richiamando la
giurisprudenza costituzionale (sentenze numeri 303 del 2003 e 345 del
2004), che i lavori pubblici non costituiscono una materia,
qualificandosi a seconda dell'oggetto al quale afferiscono: ne
conseguirebbe che tutto cio' che attiene alla procedura di gara e
alla «vicenda contrattuale» rientrerebbe nella competenza legislativa
esclusiva statale, rispettivamente, della tutela della concorrenza e
dell'ordinamento civile;
che, svolta questa premessa, si assume il contrasto con l'art.
117 Cost. delle seguenti disposizioni contenute nella citata legge
regionale n. 38 del 2007:
a) articolo 15, comma 2, il quale impone alla singola stazione
appaltante di valutare sempre la congruita' delle offerte se gia' non
sottoposta alla verifica di anomalia, con una valutazione, tra
l'altro, non effettuata sull'offerta nel suo complesso ma solo sulla
componente del costo del lavoro e della sicurezza; la disciplina
statale (artt. 86 e 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»), prevede, invece, che le amministrazioni appaltanti
«possono» valutare la congruita' di ogni offerta che in base ad
elementi specifici si presenti sospetta; tale diversita' di
regolamentazione determinerebbe, nella prospettiva statale, la
violazione della tutela della concorrenza;
b) articolo 18, che stabilisce il pagamento diretto a carico
della stazione appaltante delle retribuzioni del personale del
subappaltatore in caso di ritardo nel pagamento da parte
dell'appaltatore del corrispettivo del subappalto; sul punto l'art.
118 del d.lgs. n. 163 del 2006 lascia, invece, alla stazione
appaltante la scelta, da preventivamente esplicitare nel bando, tra
il pagamento diretto ai subappaltatori degli importi ad essi
spettanti per le prestazioni svolte, e il mero controllo sui
pagamenti effettuati dall'appaltatore ai propri subappaltatori
tramite la verifica delle quietanze da questi ultimi rilasciate; tale
diversita' determinerebbe un vulnus alle competenze statali in
materia di ordinamento civile;
c) commi 2 e 6 dell'articolo 20, che prevedono,
rispettivamente, il divieto per le imprese che hanno partecipato alla
gara di rendersi poi subappaltatrici dell'impresa aggiudicataria, e
la possibilita' di ricorrere al subappalto unicamente in presenza di
prestazioni che rivestono carattere di specializzazione nella
categoria di riferimento; l'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 non
fissa alcun divieto e non prevede alcun limite al ricorso al
subappalto, con conseguente violazione della tutela della concorrenza
da parte delle suindicate norme regionali;
d) articolo 21, il quale detta disposizioni in materia di
redazione di piani di sicurezza, che non costituiscono attuazione dei
principi posti dall'art. 31 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
e) articolo 27, comma 2, che prevede un divieto di affidamento
in economia per i lavori ed i servizi «ad alto rischio», demandando
alla successiva regolamentazione amministrativa la definizione delle
prestazioni suscettibili di essere cosi' definite; «nessuna
disposizione di questo tipo», sottolinea l'Avvocatura generale dello
Stato, si rinviene invece nella disciplina statale posta dall'art.
125 del codice degli appalti; con la conseguenza che se il «rischio»,
cui si riferisce la norma impugnata, attiene ad una valutazione della
prestazione contrattuale in termini di pubblica sicurezza, la stessa
incide sulla materia dell'ordine pubblico di spettanza statale ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h); in ogni caso, la
norma censurata, «condizionando» le regole della gara, invaderebbe la
competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza;
f) articolo 35, il quale pone un divieto quinquennale di
partecipazione alle procedure di affidamento per le imprese che siano
incorse in determinati comportamenti, mentre l'art. 38 del d.lgs.
n. 163 del 2006 non stabilisce alcun limite di durata; inoltre,
sarebbero diversi anche i casi di divieto contemplati a livello
regionale e statale; ne deriverebbe anche in questo caso la
violazione della competenza dello Stato in materia di tutela della
concorrenza;
g) articolo 37, il quale prevede che la prestazione della
cauzione provvisoria a corredo dell'offerta sia facoltativa, restando
obbligatoria soltanto la cauzione definitiva; l'art. 75 del codice
degli appalti, invece, impone obbligatoriamente la prestazione di una
cauzione provvisoria a salvaguardia della serieta' dell'offerta;
atteso che le disposizioni relative alla predetta cauzione
afferiscono alle regole della gara, ne conseguirebbe che la
competenza spetti allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost.;
h) articolo 39, che stabilisce che non tutti i concorrenti alle
gare debbano corredare l'offerta delle giustificazioni necessarie, ma
che vi debbano provvedere, a richiesta, soltanto i concorrenti da
assoggettare a verifica di anomalia; a livello statale, invece, la
presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta
preventiva e' imposta a tutti i concorrenti; tale contrasto
determinerebbe ancora una volta una violazione della competenza
statale in materia di tutela della concorrenza;
i) articolo 41, che contempla come facoltativa l'ipotesi di
subentro di altro concorrente nel contratto di appalto sciolto per
fallimento dell'appaltatore o risolto per suo inadempimento; l'art.
140 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, invece, nel caso di appalto
di lavori, come obbligatorio l'inserimento nel bando di gara della
possibilita' di interpello degli altri concorrenti classificati ai
fini del subentro; ne conseguirebbe che se si valuta la norma
regionale «sotto l'aspetto della successione del contratto di
appalto, la fattispecie appartiene al diritto civile e deve essere
regolata necessariamente dalla legge nazionale»; «se invece la si
considera sotto l'aspetto dell'affidamento (ad altro concorrente
collocato in graduatoria), la fattispecie appartiene alle regole
della gara, ed ugualmente deve essere regolata necessariamente in via
esclusiva dal legislatore statale», con conseguente invasione
dell'ambito di competenza spettante al legislatore statale;
che si e' costituita la Regione Toscana, chiedendo che il
ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero non fondato; cio' in
quanto: a) gli artt. 15, comma 2, 37, 39 e 41 disciplinano aspetti
organizzativi e procedurali di competenza regionale secondo quanto
stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 163 del 2006; b) gli artt. 18,
21, 27, comma 2, e 35 disciplinano profili attinenti la sicurezza del
lavoro, nonche' «profili rientranti nell'autonomia organizzativa
regionale»; c) l'art. 20, commi 2 e 6, «e' conforme ai principi posti
dalla legislazione statale in materia di procedure di appalto, di
tutela e sicurezza del lavoro».
Considerato che, con atto notificato alla Regione Toscana il 19
giugno 2008 e depositato presso la cancelleria di questa Corte in
pari data, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di
rinunziare al ricorso, in quanto, successivamente alla sua
proposizione, la Regione Toscana, con la legge 29 febbraio 2008,
n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarita' del lavoro)», ha abrogato le norme impugnate;
che tale rinunzia e' stata formalmente accettata dal legale
rappresentante della Regione Toscana, con atto depositato presso la
cancelleria di questa Corte in data 24 giugno 2008;
che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del
processo.