Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma 2,
18,  20,  commi  2  e 6, 21, 27, comma 2, 35, 37, 39 e 41 della legge
della  Regione  Toscana  13  luglio  2007, n. 38 (Norme in materia di
contratti   pubblici   e  relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e
regolarita'  del  lavoro),  promosso  con  ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri notificato il 14 settembre 2007, depositato in
cancelleria  il  successivo  20  settembre  ed  iscritto al n. 39 del
registro ricorsi 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 luglio 2008 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.
   Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  14  settembre 2007 e
depositato  il  successivo giorno 20, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  impugnato  gli articoli 15, comma 2, 18, 20, commi 2 e 6,
21, 27, comma 2, 35, 37, 39 e 41 della legge della Regione Toscana 13
luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni   sulla   sicurezza   e  regolarita'  del  lavoro),  per
violazione dell'art. 117 della Costituzione;
     che    l'Avvocatura    generale    premette,    richiamando   la
giurisprudenza costituzionale (sentenze numeri 303 del 2003 e 345 del
2004),   che   i  lavori  pubblici  non  costituiscono  una  materia,
qualificandosi  a  seconda  dell'oggetto  al  quale  afferiscono:  ne
conseguirebbe  che  tutto  cio'  che attiene alla procedura di gara e
alla «vicenda contrattuale» rientrerebbe nella competenza legislativa
esclusiva  statale, rispettivamente, della tutela della concorrenza e
dell'ordinamento civile;
     che,  svolta  questa premessa, si assume il contrasto con l'art.
117  Cost.  delle  seguenti disposizioni contenute nella citata legge
regionale n. 38 del 2007:
      a)  articolo 15, comma 2, il quale impone alla singola stazione
appaltante di valutare sempre la congruita' delle offerte se gia' non
sottoposta  alla  verifica  di  anomalia,  con  una  valutazione, tra
l'altro,  non effettuata sull'offerta nel suo complesso ma solo sulla
componente  del  costo  del  lavoro  e della sicurezza; la disciplina
statale  (artt.  86  e  112  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e
2004/18/CE»),  prevede,  invece,  che  le  amministrazioni appaltanti
«possono»  valutare  la  congruita'  di  ogni  offerta che in base ad
elementi   specifici   si   presenti  sospetta;  tale  diversita'  di
regolamentazione   determinerebbe,   nella  prospettiva  statale,  la
violazione della tutela della concorrenza;
      b)  articolo  18,  che stabilisce il pagamento diretto a carico
della  stazione  appaltante  delle  retribuzioni  del  personale  del
subappaltatore   in   caso   di   ritardo   nel  pagamento  da  parte
dell'appaltatore  del  corrispettivo del subappalto; sul punto l'art.
118  del  d.lgs.  n. 163  del  2006  lascia,  invece,  alla  stazione
appaltante  la  scelta, da preventivamente esplicitare nel bando, tra
il   pagamento  diretto  ai  subappaltatori  degli  importi  ad  essi
spettanti  per  le  prestazioni  svolte,  e  il  mero  controllo  sui
pagamenti   effettuati   dall'appaltatore  ai  propri  subappaltatori
tramite la verifica delle quietanze da questi ultimi rilasciate; tale
diversita'  determinerebbe  un  vulnus  alle  competenze  statali  in
materia di ordinamento civile;
      c)   commi   2   e   6   dell'articolo   20,   che   prevedono,
rispettivamente, il divieto per le imprese che hanno partecipato alla
gara  di  rendersi poi subappaltatrici dell'impresa aggiudicataria, e
la  possibilita' di ricorrere al subappalto unicamente in presenza di
prestazioni   che   rivestono  carattere  di  specializzazione  nella
categoria  di  riferimento; l'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 non
fissa  alcun  divieto  e  non  prevede  alcun  limite  al  ricorso al
subappalto, con conseguente violazione della tutela della concorrenza
da parte delle suindicate norme regionali;
      d)  articolo  21,  il  quale  detta  disposizioni in materia di
redazione di piani di sicurezza, che non costituiscono attuazione dei
principi  posti dall'art. 31 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dal decreto
legislativo  14  agosto  1996,  n. 494  (Attuazione  della  direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
      e)  articolo 27, comma 2, che prevede un divieto di affidamento
in  economia  per i lavori ed i servizi «ad alto rischio», demandando
alla  successiva regolamentazione amministrativa la definizione delle
prestazioni   suscettibili   di   essere   cosi'  definite;  «nessuna
disposizione  di questo tipo», sottolinea l'Avvocatura generale dello
Stato,  si  rinviene  invece nella disciplina statale posta dall'art.
125 del codice degli appalti; con la conseguenza che se il «rischio»,
cui si riferisce la norma impugnata, attiene ad una valutazione della
prestazione  contrattuale in termini di pubblica sicurezza, la stessa
incide  sulla  materia  dell'ordine  pubblico di spettanza statale ai
sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera h); in ogni caso, la
norma censurata, «condizionando» le regole della gara, invaderebbe la
competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza;
      f)  articolo  35,  il  quale  pone  un  divieto quinquennale di
partecipazione alle procedure di affidamento per le imprese che siano
incorse  in  determinati  comportamenti,  mentre l'art. 38 del d.lgs.
n. 163  del  2006  non  stabilisce  alcun  limite di durata; inoltre,
sarebbero  diversi  anche  i  casi  di  divieto contemplati a livello
regionale   e  statale;  ne  deriverebbe  anche  in  questo  caso  la
violazione  della  competenza  dello Stato in materia di tutela della
concorrenza;
      g)  articolo  37,  il  quale  prevede  che la prestazione della
cauzione provvisoria a corredo dell'offerta sia facoltativa, restando
obbligatoria  soltanto  la  cauzione definitiva; l'art. 75 del codice
degli appalti, invece, impone obbligatoriamente la prestazione di una
cauzione  provvisoria  a  salvaguardia  della  serieta' dell'offerta;
atteso   che   le   disposizioni   relative  alla  predetta  cauzione
afferiscono   alle   regole  della  gara,  ne  conseguirebbe  che  la
competenza  spetti allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost.;
      h) articolo 39, che stabilisce che non tutti i concorrenti alle
gare debbano corredare l'offerta delle giustificazioni necessarie, ma
che  vi  debbano  provvedere,  a richiesta, soltanto i concorrenti da
assoggettare  a  verifica  di anomalia; a livello statale, invece, la
presentazione    delle   giustificazioni   a   corredo   dell'offerta
preventiva e'   imposta   a   tutti  i  concorrenti;  tale  contrasto
determinerebbe  ancora  una  volta  una  violazione  della competenza
statale in materia di tutela della concorrenza;
      i)  articolo  41,  che  contempla come facoltativa l'ipotesi di
subentro  di  altro  concorrente nel contratto di appalto sciolto per
fallimento  dell'appaltatore  o risolto per suo inadempimento; l'art.
140  del  d.lgs. n. 163 del 2006 prevede, invece, nel caso di appalto
di  lavori,  come  obbligatorio l'inserimento nel bando di gara della
possibilita'  di  interpello  degli altri concorrenti classificati ai
fini  del  subentro;  ne  conseguirebbe  che  se  si  valuta la norma
regionale   «sotto  l'aspetto  della  successione  del  contratto  di
appalto,  la  fattispecie  appartiene al diritto civile e deve essere
regolata  necessariamente  dalla  legge  nazionale»; «se invece la si
considera  sotto  l'aspetto  dell'affidamento  (ad  altro concorrente
collocato  in  graduatoria),  la  fattispecie  appartiene alle regole
della gara, ed ugualmente deve essere regolata necessariamente in via
esclusiva   dal   legislatore  statale»,  con  conseguente  invasione
dell'ambito di competenza spettante al legislatore statale;
     che  si  e'  costituita  la  Regione  Toscana,  chiedendo che il
ricorso  venga  dichiarato  inammissibile ovvero non fondato; cio' in
quanto:  a)  gli  artt. 15, comma 2, 37, 39 e 41 disciplinano aspetti
organizzativi  e  procedurali  di competenza regionale secondo quanto
stabilito  dall'art.  4  del d.lgs. n. 163 del 2006; b) gli artt. 18,
21, 27, comma 2, e 35 disciplinano profili attinenti la sicurezza del
lavoro,  nonche'  «profili  rientranti  nell'autonomia  organizzativa
regionale»; c) l'art. 20, commi 2 e 6, «e' conforme ai principi posti
dalla  legislazione  statale  in  materia di procedure di appalto, di
tutela e sicurezza del lavoro».
   Considerato  che,  con  atto notificato alla Regione Toscana il 19
giugno  2008  e  depositato  presso la cancelleria di questa Corte in
pari  data, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di
rinunziare   al   ricorso,   in   quanto,  successivamente  alla  sua
proposizione,  la  Regione  Toscana,  con  la legge 29 febbraio 2008,
n. 13,  recante «Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarita' del lavoro)», ha abrogato le norme impugnate;
     che  tale  rinunzia  e'  stata  formalmente accettata dal legale
rappresentante  della  Regione Toscana, con atto depositato presso la
cancelleria di questa Corte in data 24 giugno 2008;
     che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
dinanzi   a   questa   Corte,   la   rinuncia   al  ricorso,  seguita
dall'accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo.