Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della
Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale pro
tempore per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Campania n. 4 del 14 aprile 2008, recante
modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, contenente le
«Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti
e bonifica dei siti inquinanti», pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 28
aprile 2008, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 18
giugno 2008, con riguardo all'art. 1, comma 1, lettere c), e) ed m).
La legge della Regione Campania n. 4/2008 indicata in epigrafe
recante disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili
di illegittimita' costituzionale.
Va ricordato che, nonostante le regioni abbiano una competenza
legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», la
materia riguardante la gestione dei rifiuti rientra nella potesta'
esclusiva statale per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze
della Corte costituzionale n. 284/2006; n. 161 e 162/2005; n. 96 e
n. 312/2003).
Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le
disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in
materia ambientale», che costituiscono standards minimi ed uniformi
di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.
Va segnalato, inoltre, che in materia e' intervenuto il
legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, e la
Corte di giustizia, che ha elaborato una ormai consolidata
giurisprudenza, delineando i principi generali, soprattutto per
quanto concerne la definizione di «rifiuto».
Si tratta, quindi, di principi che non possono essere derogati
dalla Regione in considerazione del vincolo del rispetto del diritto
comunitario derivante dall'art. 117, primo comma, Cost.
Si ricorda, per completezza, che in materia e' intervenuto anche
il legislatore statale con due decreti-legge, il d.l. 23 maggio 2008,
n. 90, che dispone le «Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile» e il d.l. 17
giugno 2008, n. 107, che detta «Ulteriori norme per assicurare lo
smaltimento dei rifiuti in Campania».
Attraverso tali provvedimenti il legislatore nazionale intende far
fronte all'emergenza che si e' verificata in Campania. Pertanto, i
decreti-legge citati non incidono sull'efficacia della legge
regionale in esame che, invece, detta una disciplina a «regime» in
materia di gestione dei rifiuti.
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe la
Regione Campania abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti.
M o t i v i
1) L'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale Campania
n. 4/2008 viola l'art. 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione.
L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 4/2008 citata
sostituisce l'art. 8 della legge regionale n. 4/2007 citata e
prevede, alla lett. f), che compete alla provincia l'individuazione,
entro novanta giorni dall'approvazione del piano regionale di cui
all'articolo 10, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle
previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale -
PTCP, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove
adottato.
Tale disposizione contrasta apertamente con quanto disposto
dall'art. 197, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 citato, che, alla
lett. d), con riferimento alla localizzazione degli impianti di
recupero dei rifiuti, prevede che le province siano tenute ad
individuare esclusivamente le zone non idonee ad ospitarli, ma non
anche ad individuare le zone idonee, che riguardano, invece, la sola
individuazione della localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti.
Pertanto, la norma regionale in questione, dettando disposizioni
confliggenti con la normativa nazionale vigente, viola il disposto
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ai sensi del quale lo
Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
2) L'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale Campania
n. 4/2008 viola l'art. 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione.
L'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 4/2008
citata, nella parte in cui abroga la lettera p) dell'art. 10, comma
2, della legge regionale n. 4/2007 citata, che disponeva che il
«piano regionale di gestione dei rifiuti doveva prevedere anche le
misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della
cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani», opera in contrasto
con quanto disposto dall'art. 199, lett. m) del citato d.lgs
n. 152/2006.
Infatti, tale disposizione che stabilisce il contenuto minimo
necessario del piano regionale di gestione dei rifiuti, dispone che
esso debba prevedere, tra l'altro, anche «le misure atte a promuovere
la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello
smaltimento dei rifiuti urbani».
La norma in esame, pertanto, adottando una disciplina contrastante
con quella nazionale di riferimento, eccede dalla competenza
regionale e lede la competenza esclusiva statale in materia di
ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Occorre sottolineare, inoltre, l'irragionevolezza della
disposizione in oggetto in quanto la mancata previsione di idonee
misure atte a realizzare «la regionalizzazione della raccolta, della
cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani» pone in serio
pericolo la concreta realizzazione del principio di autosufficienza,
nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, a livello di ambiti
territoriali locali.
3) L'art. 1, comma 1, lettera m) della legge regionale Campania
n. 4/2008 viola l'art. 81 del Trattato CE e l'art. 117, primo comma e
secondo comma, lettera e) e lettera s) della Costituzione.
L'art. 1, comma 1, lettera m), citato modifica l'articolo 20 della
legge regionale. n. 4/2007 citata in materia di affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Esso prevede che la provincia affidi il servizio di gestione
integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione
di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico.
Tale disposizione nell'individuare a priori, come unica modalita'
di affidamento per il servizio di gestione integrata da parte della
Provincia, quella dell'affidamento ad un soggetto a totale o
prevalente costituzione pubblica, viola i principi e le disposizioni
comunitarie e nazionali, in materia di affidamento dei servizi
pubblici locali.
In particolare, si rileva la violazione delle regole che
disciplinano la gara pubblica - quali quelle della par condicio,
della trasparenza e dell'evidenza pubblica - che garantiscono che il
servizio pubblico locale sia affidato ad un soggetto che, possegga le
necessarie competenze tecniche richieste dalla specificita' della
materia e che risulti il piu' idoneo fra quelli esistenti.
Pertanto, la norma in esame eccede dalla competenza regionale e si
pone in violazione del principio di tutela della concorrenza di cui
all'art. 81 del Trattato CE e, quindi, del rispetto del vincolo
comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., nonche' della
competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, ex art. 117,
comma 2, lettera e), Cost.
Inoltre, tale disposizione e' anche in contrasto con quanto
disposto nell'art. 202 del d.lgs. n. 152/1966 citato, in cui e'
previsto che l'affidamento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti sia aggiudicato mediante gara pubblica da svolgersi nel
rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e secondo la
disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici,
nonche' con l'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che disciplina la
gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica.