Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 195, comma 4,
e 627, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte
di cassazione nel procedimento penale a carico di L. S., con
ordinanza del 30 maggio 2006, iscritta al n. 19 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale per associazione a
delinquere di stampo mafioso e tentata estorsione aggravata, la Corte
di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 195, comma 4, 627, comma 3, e 628, comma 2, del codice di
procedura penale.
Premette, in punto di fatto, la Corte che l'imputato sottoposto al
suo giudizio era stato ritenuto responsabile, dalla Corte d'assise di
Reggio Calabria, di tutti i reati a lui ascritti e condannato alla
pena di anni dodici di reclusione e lire 3.500.000 di multa; proposto
appello, la Corte d'assise d'appello lo aveva assolto dal delitto di
tentata estorsione aggravata, riducendo conseguentemente la pena. La
Corte di cassazione, con sentenza del 14 febbraio 2002, aveva poi
annullato la sentenza d'appello con rinvio al giudice di secondo
grado, limitatamente all'assoluzione per il delitto di tentata
estorsione aggravata. La Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria,
chiamata ad un secondo giudizio, aveva quindi condannato l'imputato
anche per il delitto in contestazione, confermando nella sostanza la
sentenza di primo grado e ricalcolando la pena in anni undici e mesi
nove di reclusione, convertendo la multa in quella di euro 1.807,59.
Rileva la Corte di cassazione che il giudice di primo grado aveva
affermato la responsabilita' penale dell'imputato anche per il
delitto di tentata estorsione aggravata sulla base delle
dichiarazioni di due funzionari di polizia giudiziaria, i quali
avevano riferito che l'episodio era stato loro narrato da un terzo,
con dichiarazioni rese «fuori verbale». Sul punto erano stati svolti,
in dibattimento, i dovuti confronti, e la Corte d'assise di primo
grado aveva ritenuto di riscontrare in tal modo le dichiarazioni non
verbalizzate. Di diverso avviso era stato il giudice d'appello,
secondo cui la natura informale del colloquio tra i funzionari di
polizia ed il terzo erano motivo di inutilizzabilita' delle
dichiarazioni rese dai primi, con conseguente assoluzione
dell'imputato sul punto. La Corte di cassazione, pero', aveva
annullato la sentenza d'appello sul rilievo che non fosse corretta la
valutazione in termini di inutilizzabilita', affermando nel contempo
che «le dichiarazioni non verbalizzate, rese dalla persona offesa
potevano essere oggetto di testimonianza indiretta da parte di
ufficiali di polizia giudiziaria». Il giudice di rinvio - pur dando
atto del nuovo orientamento della medesima Corte di cassazione,
rappresentato dalla sentenza n. 36747 del 2003 delle sezioni unite
(Torcasio) - si e' ritenuto vincolato, ai sensi dell'art. 627, comma
3, cod. proc. pen., al principio di diritto antecedentemente
enunciato, ed ha quindi deciso nel senso della condanna dell'imputato
valutando anche le testimonianze de relato dei due funzionari di
polizia.
Cio' premesso in ordine alla vicenda processuale, la Corte di
cassazione riferisce che il difensore dell'imputato ha eccepito
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che non siano utilizzabili le
dichiarazioni acquisite da parte della polizia giudiziaria da persone
informate sui fatti, anche senza le modalita' di cui agli artt. 351 e
357, comma 2, lettere a) e b), del codice stesso. Il difensore ha
ricordato, inoltre, che le sezioni unite della Cassazione, con la
menzionata sentenza Torcasio, hanno stabilito che il divieto di
testimonianza indiretta da parte degli ufficiali di polizia
giudiziaria vale tanto per le dichiarazioni da loro ritualmente
documentate quanto per quelle non verbalizzate; tale interpretazione
e' stata ritenuta dalle sezioni unite come l'unica costituzionalmente
accettabile, rendendo in tal modo incostituzionale quella resa dalla
medesima Corte nel giudizio in corso, alla quale il giudice di rinvio
si e' adeguato.
Dopo aver dato conto della linea seguita dalla difesa
dell'imputato, il giudice a quo dichiara che la questione di
legittimita' costituzionale prospettata dalla parte e' rilevante,
perche' «l'utilizzazione delle testimonianze de relato dei due
ufficiali di polizia giudiziaria e' il perno sul quale ruota l'intero
apparato argomentativo esibito dal giudice di rinvio».
In ordine alla non manifesta infondatezza, la remittente osserva
che il giudice di rinvio, per pacifica giurisprudenza, puo' non
uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di
cassazione ove la disposizione applicata sia stata, nel frattempo,
modificata da una legge successiva. Nel caso specifico, pero', la
sentenza di annullamento e' successiva alla modifica dell'art. 195,
comma 4, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 1° marzo 2001, n. 63
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in
materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della
legge costituzionale di riforma dell' articolo 111 della
Costituzione), norma della quale la sentenza stessa «deve, dunque,
necessariamente aver tenuto conto nel fornire l'interpretazione
imposta al giudice di rinvio». Tuttavia, dopo l'annullamento della
sentenza d'appello, ma prima che si pronunciasse il giudice di
rinvio, la citata sentenza delle sezioni unite penali ha fissato il
principio generale - da considerare come diritto vivente - del
divieto di testimonianza indiretta da parte degli appartenenti alla
polizia giudiziaria, affermando che questa e' l'unica interpretazione
conforme alla Costituzione. In sede di giudizio di rinvio, il
principio affermato dalla sentenza di annullamento «in quanto
immodificabile da parte del giudice e sottratto a ulteriori mezzi di
impugnazione, acquista autorita' di giudicato interno per il caso di
specie», come risulta da numerose sentenze costituzionali e di
legittimita'. Al giudice remittente, peraltro, «sembra incongruo,
irragionevole e iniquo che il giudice di rinvio debba ritenersi
vincolato a un'interpretazione contra Constitutionem fornita dal
giudice di legittimita' e smentita da successiva sentenza delle
Sezioni Unite». Di qui la necessita' di sollevare questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2,
cod. proc. pen., poiche' - osserva la Corte di cassazione - non ci si
potrebbe, nella sede attuale, adeguare all'orientamento
giurisprudenziale di cui alla sentenza Torcasio, in quanto il vincolo
che la legge pone al giudice di rinvio necessariamente si riflette
anche sul giudizio di legittimita' avverso la sentenza dal medesimo
pronunciata.
D'altra parte, prosegue l'ordinanza di rimessione, se ci si
adeguasse all'orientamento imposto al giudice di rinvio dalla
precedente sentenza della Corte di cassazione, vi sarebbe anche una
violazione del principio di uguaglianza, perche' si verificherebbe
un'irragionevole disparita' di trattamento tra l'indagato/imputato a
carico del quale siano state rese dichiarazioni verbalizzate dalla
polizia giudiziaria e colui nei confronti del quale tale
verbalizzazione non sia stata compiuta.
In conclusione, la Corte di cassazione solleva questione di
legittimita' costituzionale:
1) dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con
gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al
giudice di rinvio di rilevare e sollevare eventuale eccezione di
incostituzionalita' con riferimento ai principi di diritto impostigli
dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, quando lo
stesso giudice di legittimita', in data successiva a detta sentenza,
ma anteriore alla sentenza del giudice di rinvio, abbia poi
abbandonato, in quanto costituzionalmente incompatibile, il principio
di diritto enunziato nel giudizio rescindente;
2) in via subordinata, sempre in riferimento agli artt. 3, 24 e
111 Cost., dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nel testo
successivo alla modifica apportata con la legge n. 63 del 2001, nella
parte in cui consente agli appartenenti alla polizia giudiziaria di
riferire circa notizie apprese da persone informate sui fatti, le cui
dichiarazioni non siano state verbalizzate, mentre non consente tale
testimonianza de relato nel caso in cui la verbalizzazione sia
avvenuta.
2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le proposte questioni vengano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate.
Osserva, in primo luogo, l'interveniente che la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
poteva essere sollevata dal giudice di rinvio, mentre la Corte di
cassazione avrebbe potuto sollevare questione solo sull'art. 628,
comma 2, cod. proc. pen., cosa che sembra aver fatto nel corpo
dell'ordinanza di remissione ma non nel dispositivo. D'altra parte -
come risulta anche dall'ordinanza n. 11 del 1999, riguardante la
stessa norma - e' consentito solo al giudice di rinvio sollevare
questioni relative al principio di diritto, sicche' la questione
sull'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e' priva di rilevanza.
Residua, quindi, la sola questione sull'art. 195, comma 4, del
codice di rito.
Al riguardo l'Avvocatura rileva che, dopo le modifiche di cui alla
legge n. 63 del 2001, il divieto di testimonianza indiretta da parte
degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non e' assoluto, ma
vale solo nell'ipotesi in cui la deposizione sia stata formalmente
raccolta con atti utilizzabili, sia pure limitatamente. E, d'altra
parte, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha
dichiarato la questione non fondata (sentenza n. 32 del 2002). La
sentenza delle sezioni unite indicata nell'ordinanza di rimessione e'
servita proprio a delimitare il campo di quegli «altri casi» nei
quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono rendere
testimonianza sul contenuto di dichiarazioni acquisite da persone
informate sui fatti. Ne consegue - secondo l'Avvocatura - che
dovrebbe essere ammessa la testimonianza de relato anche in ordine a
dichiarazioni della persona offesa che, pur richiesta, non abbia
voluto, per timore di ritorsioni, formalizzare per iscritto le
dichiarazioni accusatorie in precedenza rese «fuori verbale». La
questione, impostata in tali termini, sarebbe dunque infondata,
perche' il teste appartenente alla polizia giudiziaria sara' chiamato
in dibattimento a rendere informazioni, in contraddittorio,
sull'avvenuta raccolta delle stesse da parte della persona informata
sui fatti.
Considerato in diritto
1. -- Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla legittimita'
costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, e 111 della
Costituzione, degli articoli: A) «195, comma 4 cod. proc. pen., come
modificato dalla legge 63 del 2001, nella parte in cui non prevede
che siano inutilizzabili le dichiarazioni acquisite da parte della
polizia giudiziaria da persone informate sui fatti, senza le
modalita' di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod.
proc. pen.; B) 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non
consente di rilevare e sollevare questione di costituzionalita' con
riferimento ai principi di diritto enunciati dalla Corte di
cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio».
2. -- La remittente Corte di cassazione espone di essere stata
adita con ricorso proposto avverso la sentenza di condanna di S.L.
per il reato di tentata estorsione, emessa in sede di rinvio dopo che
la stessa Corte aveva cassato la sentenza assolutoria di appello
perche' fondata sul presupposto, ritenuto erroneo, che l'art. 195,
comma 4, cod. proc. pen. disponesse l'inutilizzabilita' anche delle
testimonianze de relato di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
relative a circostanze da loro non verbalizzate.
Dall'ordinanza di rimessione risulta che, dopo la cassazione con
rinvio e l'enunciazione del principio di diritto
sull'inutilizzabilita' delle testimonianze relative a dichiarazioni
acquisite da agenti di polizia giudiziaria soltanto con le modalita'
di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), le sezioni
unite della stessa Corte di cassazione, in sede di composizione di
contrasto di giurisprudenza, hanno affermato l'opposto principio
secondo cui l'inutilizzabilita' delle testimonianze indirette si
riferisce «anche ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia
provveduto alla redazione del relativo verbale, con cio' eludendo
proprio le modalita' di acquisizione prescritte dalle norme
medesime».
Siffatta interpretazione, che le stesse sezioni unite definiscono
l'unica costituzionalmente adeguata, non e' stata seguita dal giudice
di rinvio perche' vincolato al principio di diritto enunciato nella
sentenza di cassazione. Per la sua applicazione, secondo la
remittente, e' anzitutto necessaria la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
se considerato, come si afferma nella motivazione dell'ordinanza di
rimessione, in connessione con l'art. 628, comma 2, del medesimo
codice, il quale stabilisce che «in ogni caso la sentenza del giudice
di rinvio puo' essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i
punti gia' decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza
della disposizione dell'art. 627, comma 3».
Secondo il ragionamento seguito dal giudice a quo, l'art. 627,
comma 3, cod. proc. pen. vincola in modo ineludibile il giudice di
rinvio ad uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per
cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Tale
vincolo, per quanto disposto dall'art. 628, comma 2, cod. proc. pen.,
si riflette anche sull'oggetto del giudizio di cassazione promosso
contro la sentenza emessa in sede di rinvio, restringendolo al mero
riscontro della sua rispondenza al principio di diritto enunciato con
la sentenza di cassazione, senza alcuna possibilita' di riscontrare
la adeguatezza di quest'ultimo alle norme della Costituzione.
3. -- E' necessario premettere che, per il collegamento esistente
tra il giudizio del giudice del rinvio e quello di impugnazione per
la cassazione della sentenza emessa in quella sede, ai fini della
legittimazione a sollevare questione di legittimita' costituzionale,
non vi e' differenza tra il giudice del rinvio e la Corte di
cassazione adita con ricorso avverso la sentenza da lui emessa.
Nell'un caso e nell'altro, oggetto del giudizio e' la norma
sospettata di illegittimita', rispetto alla cui applicazione non puo'
parlarsi di situazione esaurita.
Cio' premesso, si osserva che la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e'
manifestamente infondata, per erroneita' del presupposto
interpretativo. Infatti, questa Corte ha costantemente affermato il
principio per cui in sede di rinvio la norma dichiarata applicabile
dalla Corte di cassazione nella interpretazione da essa fornita puo'
essere sospettata di illegittimita' costituzionale, con la richiesta
del relativo scrutinio da parte di questa Corte (v., ex plurimis,
sentenze n. 130 del 1993 e n. 78 del 2007, nonche', con riguardo al
giudizio di rinvio in sede civile, per quanto qui interessa avente
struttura non dissimile dal giudizio penale di rinvio, sentenze
n. 138 del 1977 e n. 349 del 2007).
4. -- L'infondatezza della suddetta questione non determina
l'inammissibilita' di quella relativa all'art. 195, comma 4, cod.
proc. pen., in sostanza autonomamente sollevata.
E' tuttavia necessario, prima di procedere al suo scrutinio,
affermare che la circostanza che le sezioni unite, successivamente
alla sentenza di cassazione con rinvio e in altro processo, abbiano
adottato un'interpretazione della disposizione in oggetto difforme da
quella che fonda il principio di diritto enunciato, nulla toglie alla
vincolativita' di questo, sicche' lo scrutinio deve avere ad oggetto
la disposizione cosi' come interpretata dalla sentenza di cassazione
con rinvio. In casi come quello in esame, infatti, la struttura del
giudizio di cassazione con rinvio, vietando ai giudici che ancora
debbano farne applicazione di dare alla disposizione in questione un
significato diverso da quello ad essa attribuito con la
determinazione del principio di diritto, impedisce l'interpretazione
adeguatrice coerente all'orientamento di questa Corte, secondo il
quale una disposizione non si dichiara illegittima perche'
suscettibile di un'interpretazione contrastante con i parametri
costituzionali, ma soltanto se ne e' impossibile altra a questi
conforme.
Cio' premesso, la questione e' fondata.
E' infatti irragionevole e, nel contempo, indirettamente lesivo
del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che
la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si
riferisca a dichiarazioni rese con modalita' non rispettose delle
disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod.
proc. pen., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione,
mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente
assunta e verbalizzata. Si finirebbe per dare rilievo processuale -
anche decisivo - come accadrebbe nel caso in esame, ad atti
processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in
parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli.
La disposizione impugnata va pertanto dichiarata illegittima nei
soli limiti dell'oggetto con riguardo al quale lo scrutinio e' stato
condotto, e cioe' se interpretata nel modo in cui lo e' stato da
parte della sentenza della Corte di cassazione e, conseguentemente,
dal giudice di rinvio.