Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto
dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 9 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18, promosso dal Tribunale di Brescia nel
procedimento civile vertente tra S. T. e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) ed altro, con ordinanza del 15 gennaio 2007
iscritta al n. 615 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 2008 il giudice relatore
Francesco Amirante;
Udito l'avvocato Nicola Valente per l'INPS e l'avvocato dello
Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia in materia di assistenza
obbligatoria, promossa da una cittadina albanese nei confronti
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Tribunale di Brescia,
sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11,
32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di
legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 80,
comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18:
a) in via principale, nella parte relativa all'inibizione della
fruizione delle provvidenze assistenziali, e in particolare
dell'indennita' di accompagnamento, allo straniero, stabilmente e
regolarmente presente nel territorio nazionale, ma privo della carta
di soggiorno, in quanto in condizioni di salute che lo rendono
totalmente inidoneo al lavoro e gli impediscono, quindi, di produrre
un reddito sufficiente per mantenere se stesso e i suoi familiari; b)
in via subordinata, nella parte relativa alla subordinazione
dell'erogabilita' allo straniero - regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno sei anni e titolare di un permesso
di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di
rinnovi - alla condizione reddituale richiesta per la carta di
soggiorno.
Espone il giudice a quo che la ricorrente, coniugata con due
figlie minori e presente nel territorio nazionale da piu' di sei
anni, a seguito di un incidente stradale versa in stato di coma
vegetativo e, conseguentemente, il 24 marzo 2005 ha presentato
domanda per il riconoscimento del diritto all'indennita' di
accompagnamento la quale, in sede amministrativa, e' stata respinta
in quanto, pur essendole stato riconosciuto il possesso dei
prescritti requisiti sanitari, si e' rilevata la mancanza della
titolarita' della carta di soggiorno (della quale non puo' ottenere
il richiesto rilascio per mancanza del requisito reddituale), che, a
partire dal 1° gennaio 2001, il censurato art. 80, comma 19, della
legge n. 388 del 2000 richiede per l'attribuzione della provvidenza
in oggetto.
Conseguentemente, ha rinnovato la domanda in sede giudiziaria,
previa proposizione della questione di legittimita' costituzionale
relativa alla richiamata disposizione, chiedendo, altresi',
l'adozione di un provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod.
proc. civ. al fine di ottenere, in via cautelare, la condanna
dell'INPS al pagamento della prestazione in oggetto con decorrenza
dalla data della domanda presentata in sede amministrativa.
Il Tribunale adito, dopo aver accertato in via istruttoria il
possesso da parte della ricorrente dei prescritti requisiti sanitari
e l'onerosita' del suo attuale ricovero presso una struttura
sanitaria (la cui retta e' a carico della famiglia dell'infortunata),
ha accolto l'istanza cautelare e, con il medesimo provvedimento, ha
sollevato le questioni di legittimita' costituzionale di cui si
tratta.
Quanto alla rilevanza, il remittente osserva che, nella specie, il
diniego della provvidenza costituisce un atto dovuto in applicazione
del censurato art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, sicche'
soltanto la declaratoria di illegittimita' costituzionale di tale
norma potrebbe consentire l'accoglimento della domanda giudiziale.
In relazione al merito delle questioni, il giudice a quo sostiene,
in primo luogo, che la normativa censurata viola gli artt. 2, 3 e 38
Cost. in quanto condiziona la fruizione di provvidenze di carattere
universalistico, poste a tutela di diritti fondamentali della persona
- quali sono quelle dell'assistenza sociale, tra le quali rientra
l'indennita' di accompagnamento - al possesso di un requisito - la
titolarita' della carta di soggiorno - inidoneo a fungere da elemento
discriminante. Infatti, la principale diversita' tra la carta e il
permesso di soggiorno e' rappresentata dalla dimostrazione -
richiesta solo per la prima, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 286
del 1998, come modificato dall'art. 9 della legge n. 189 del 2002 -
di un reddito sufficiente per il sostentamento dello straniero e dei
suoi familiari, sicche' la scelta del legislatore appare non solo
irrispettosa dei valori di solidarieta' di cui all'art. 2 Cost., ma
anche contraddittoria sul piano logico e contrastante con le
finalita' proprie dell'assistenza, quali emergono dall'art. 38 Cost.,
dal momento che comporta il riconoscimento delle relative provvidenze
ai soggetti economicamente autosufficienti, mentre lo esclude proprio
per le ipotesi nelle quali la situazione di bisogno e' piu' intensa.
Ne' tale scelta puo' fondarsi sul principio di reciprocita' dei
rapporti internazionali, visto che il legislatore italiano ha fatto
propria le regola dell'universalita' dei diritti umani, come si
desume dall'art. 10, primo comma, Cost. (ove si afferma che
l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute), dall'art. 11 Cost. (ove e'
stabilito che la Repubblica promuove e favorisce le organizzazioni
rivolte allo scopo della costituzione di un ordinamento
internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni) e
dall'art. 35 Cost. (secondo il quale la Repubblica promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro). Da questi tre parametri -
e, in particolare, dagli ultimi due - si dovrebbe desumere che al
nostro legislatore e' inibito di introdurre norme che neghino
l'esercizio di diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali
in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Cio', invece,
si verifica nella specie, visto che l'art. 6 della Convenzione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 97 del 1949
(ratificata e resa esecutiva dalla legge 2 agosto 1952, n. 1305)
vincola gli Stati aderenti ad assicurare agli immigrati trattamenti
in materia di sicurezza sociale non meno favorevoli di quelli
riconosciuti ai propri cittadini e l'art. 10 della Convenzione OIL
n. 143 del 1975 (ratificata e resa esecutiva dalla legge 10 aprile
1981, n. 158) garantisce ai lavoratori migranti parita' di
opportunita' e di trattamento anche in materia di sicurezza sociale.
Va, inoltre, considerato che, sulla base di quanto stabilito dai
primi tre commi dell'art. 2 e dall'art. 41 del d.lgs. n. 286 del
1998, l'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge
n. 18 del 1980 - al pari del trattamento di inabilita' civile di cui
all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 - rientra tra le
provvidenze che, in presenza dei relativi presupposti di carattere
sanitario, devono essere riconosciute a chiunque, purche'
legittimamente presente in modo stabile sul territorio nazionale.
2. - Si e' costituito dinanzi a questa Corte l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione venga
dichiarata inammissibile ovvero infondata.
Ricorda l'Istituto che l'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 aveva
previsto per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno
l'equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, incluse quelle
previste in favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili.
Successivamente, l'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 ha
stabilito che le provvidenze economiche in favore dei minorati civili
spettano soltanto agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
mentre nei confronti degli stranieri titolari di permesso di
soggiorno e' fatto salvo esclusivamente il godimento delle altre
prestazioni sociali, ivi compreso l'assegno di maternita'. In tal
modo il legislatore e' intervenuto, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge n. 388 del 2000, nel senso di restringere le
condizioni di accesso a determinate prestazioni assistenziali e di
far venir meno, sulla base di un chiaro parametro di riferimento,
l'equiparazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno ai
cittadini italiani.
Tale scelta, secondo l'INPS, non sarebbe di per se'
incostituzionale, in quanto, come chiarito da questa Corte, al
legislatore e' consentito dettare norme che modificano in senso meno
favorevole la disciplina dei rapporti di durata (sentenza n. 324 del
2006) e, quindi, mutare i requisiti per la percezione delle
prestazioni previdenziali o assistenziali, tanto piu' che lo stesso
fluire del tempo costituisce un elemento idoneo a giustificare
l'applicazione di trattamenti diversi, in differenti momenti
temporali, a soggetti appartenenti alla medesima categoria.
D'altra parte, non vi sarebbe alcuna illegittimita' nel
differenziare le suddette prestazioni assumendo come criterio quello
di favorire i soggetti che hanno una maggiore stabilita' di residenza
nel nostro Paese, tanto piu' che l'art. 80, comma 19, oggetto di
contestazione, e' stato dettato per evidenti finalita' di
contenimento della spesa pubblica.
3. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' e la non fondatezza
della questione.
Alla prima conclusione potrebbe pervenirsi, in primo luogo, per il
fatto che l'ordinanza di rimessione e' carente di motivazione sulla
rilevanza, non essendovi descritta in modo esauriente la fattispecie
sub iudice. Infatti, il giudice a quo omette di riferire: a) se la
ricorrente sia dotata di un titolo - diverso dalla carta di soggiorno
- che ne legittimi la permanenza in Italia; b) se il coniuge della
ricorrente sia o meno titolare di permesso o di carta di soggiorno;
c) se, quindi, la ricorrente sia in condizione di ottenere la
richiesta indennita' in conseguenza del suo status di coniuge di
soggetto regolarmente soggiornante in Italia, in applicazione di una
norma diversa da quella oggetto della sollevata questione (cioe'
l'art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998).
Alla medesima conclusione potrebbe giungersi anche sul rilievo che
il remittente ha omesso di sperimentare la possibilita' di concedere
il beneficio sulla base di una diversa interpretazione della
normativa censurata, come e' stato fatto, per la stessa e consimili
provvidenze, da altri giudici di merito.
Inoltre, anche la motivazione sulla non manifesta infondatezza
sarebbe carente, essendo generico il richiamo degli invocati
parametri costituzionali, sicche', pure per questa ragione, si
potrebbe arrivare ad un declaratoria di inammissibilita'.
Nel merito, la questione non sarebbe comunque fondata.
In linea generale, la determinazione dei presupposti cui
ricollegare la spettanza del beneficio in argomento e' di competenza
del legislatore, le cui scelte discrezionali, nella specie, non sono
sindacabili in questa sede non essendo palesemente irragionevoli.
Del resto, al legislatore e' consentito limitare l'accesso dei
cittadini extracomunitari a determinati benefici riconosciuti ai
cittadini italiani - anche se, in ipotesi, cio' possa comportare una
parziale compressione di diritti coperti da garanzia costituzionale -
tutte le volte in cui sia necessario - principalmente per la
scarsezza delle risorse disponibili - operare una scelta di
prevalenza tra posizioni giuridiche concorrenti, tutte parimenti
costituzionalmente tutelate. In questa ottica appare del tutto
comprensibile che la platea dei beneficiari sia stata, nella specie,
ridotta ai cittadini italiani e agli stranieri che abbiano un
rapporto serio e duraturo con la Stato italiano, rapporto oggi
rappresentato dalla situazione che consente il rilascio del permesso
di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo.
Comunque, il riferimento all'art. 2 Cost. sarebbe - per
l'interveniente - del tutto inconferente, visto che il riconoscimento
dell'indennita' in oggetto sicuramente non rientra tra i diritti
inviolabili della persona ovvero tra i doveri inderogabili di
solidarieta' sociale, ne' pone in discussione un preteso diritto di
reciprocita', in quanto si tratta di una provvidenza peculiare della
legislazione italiana e che non trova riscontro nelle legislazioni di
tanti altri Paesi.
Altrettanto ultroneo sarebbe il richiamo all'art. 3 Cost., perche'
una differenza di trattamento tra diverse categorie di cittadini
extracomunitari ben puo' essere giustificata dal possesso di
differenti titoli di soggiorno, «espressione di una diversa affectio
societatis».
Impropria sarebbe anche l'invocazione degli artt. 32 e 35 Cost.,
che si occupano di diritti diversi da quello in contestazione, mentre
il richiamo all'art. 38 Cost. (peraltro, non presente nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione) sarebbe generico e, comunque, privo di
fondamento, dal momento che la suddetta norma, di carattere
programmatico, non comprende la pretesa ad ogni trattamento
assistenziale, ma si limita a garantire una tutela minima, anche se
adeguata alle esigenze di vita, nella quale non sembra rientrare
l'indennita' di accompagnamento.
Neppure persuasivo sarebbe il riferimento alle disposizioni
costituzionali disciplinanti l'adeguamento del nostro ordinamento
agli accordi internazionali e, in particolare, alle convenzioni OIL,
in quanto da tali atti non nascono posizioni soggettive direttamente
tutelabili dinanzi al giudice nazionale.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Brescia, in riferimento agli artt. 2, 3, 10,
11, 32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, sospetta di
illegittimita' costituzionale l'art. 80, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e l'art.
9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art.
9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. l della
legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli
invalidi civili totalmente inabili).
Il remittente espone di essere stato adito da una cittadina
albanese, regolarmente soggiornante in Italia da oltre sei anni,
coniugata con due figlie e totalmente inabile al lavoro, in stato di
coma vegetativo a seguito di incidente stradale, per ottenere la
condanna dell'INPS, convenuto in giudizio insieme con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, a corrisponderle l'indennita' di
accompagnamento.
Il remittente premette in fatto che, ad esclusione del possesso
della carta di soggiorno, ricorrono tutte le condizioni perche' la
ricorrente possa fruire della indennita' e che ella non puo' ottenere
la suddetta carta soltanto per la carenza dei requisiti di reddito
per il sostentamento proprio e dei suoi familiari.
2. - Motivata in tal modo la rilevanza della questione, il
remittente afferma anzitutto l'illogicita' delle norme e
l'ingiustificata disparita' di trattamento, relativamente ad una
provvidenza assistenziale, degli stranieri extracomunitari rispetto
ai comunitari e, quindi, il contrasto con gli artt. 2 e 3, con
riguardo anche agli artt. 32 e 38 della Costituzione.
Censura, inoltre, le disposizioni suindicate per violazione degli
artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost., in particolare in riferimento
alle Convenzioni OIL n. 97 del 1949 (ratificata e resa esecutiva
dalla legge 2 agosto 1952, n. 1305) e n. 143 del 1975 (ratificata e
resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158), le quali
garantiscono ai lavoratori migranti parita' di condizioni in materia
di sicurezza sociale e, quindi, di godimento di prestazioni
previdenziali e assistenziali; sostiene, altresi', la violazione
dell'art. 10, primo comma, Cost., disposizione che sancisce
l'adeguamento automatico dell'ordinamento interno alle norme di
diritto internazionale generalmente riconosciute.
In subordine, richiamando gli stessi parametri, il remittente
censura le medesime norme nella parte in cui subordinano la
concessione dell'indennita' di accompagnamento allo straniero
extracomunitario, «regolarmente soggiornante in Italia da oltre sei
anni, che sia in possesso di permesso di soggiorno che consente un
numero indeterminato di rinnovi, alla condizione del possesso del
reddito richiesto per la carta di soggiorno».
3. - L'INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito
l'inammissibilita' della questione o la sua infondatezza in quanto,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, il legislatore puo'
intervenire sulla disciplina dei rapporti di durata, dettando norme
peggiorative riguardo alle posizioni soggettive ad essi inerenti e, a
tal proposito, ha invocato la sentenza n. 324 del 2006.
4. - L'Avvocatura dello Stato ha, a sua volta, eccepito
l'inammissibilita' della questione perche' il remittente non avrebbe
espressamente motivato sul possesso da parte della ricorrente di un
titolo giustificativo della sua presenza in Italia, ne' sulla
impossibilita' di ottenere la carta di soggiorno in quanto coniuge di
persona che potrebbe essere titolare di carta di soggiorno.
5. - Le eccezioni di inammissibilita' non possono essere accolte.
Quella dell'INPS non e' sorretta da alcuna argomentazione, mentre
quelle dell'Avvocatura dello Stato non tengono conto, da un lato, che
nell'ordinanza di remissione si afferma espressamente che la disabile
e' regolarmente soggiornante in Italia da oltre sei anni e che la
carta di soggiorno non puo' esserle rilasciata soltanto per carenza
del requisito reddituale - circostanze che non risultano contestate
specificamente nel giudizio a quo - dall'altro, che la disposizione
prevedente il diritto alla carta di soggiorno per il coniuge di chi
ne e' titolare e' stata soppressa con il sopravvenuto art. 2, comma
l, del decreto-legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi
terzi soggiornanti di lungo periodo), anche a voler trascurare il
rilievo che non e' affermata, ma soltanto genericamente ipotizzata,
la titolarita' della carta di soggiorno in capo al marito della
ricorrente.
6. - E' necessaria, in via preliminare, la precisazione che il
remittente formalmente propone due questioni, la seconda in subordine
al mancato accoglimento della prima, ma, in effetti, per l'identita'
delle disposizioni censurate e dei parametri evocati, ne solleva una
sola, limitandosi esclusivamente a prospettare due possibili
dispositivi, diversi soltanto nella loro ipotizzata formulazione
letterale, ma non nella sostanza, essendo, in realta', diretti
entrambi ad escludere - per ricondurre la normativa a legittimita'
costituzionale, in base alle medesime ragioni - la necessita', per
l'attribuzione del diritto all'indennita' di accompagnamento, della
ricorrenza della condizione di percettore di un reddito idoneo a
soddisfare le esigenze di sostentamento proprie e dei familiari.
7. - Ancora in via preliminare, va affermata la non
implausibilita' della motivazione sulla rilevanza.
Non viene in questione il diritto comunitario e la sua diretta
applicabilita', perche' la vicenda non vede coinvolta una pluralita'
di Stati membri, come specificamente richiesto dall'art. 1 del
Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, in data 14 maggio 2003.
A prescindere, quindi, dalla sua fondatezza, non e' pertinente la
tesi, pur seguita da alcuni giudici di merito, secondo la quale le
disposizioni della CEDU che vietano discriminazioni tra cittadini e
stranieri riguardo all'applicazione di norme inerenti alla sicurezza
sociale, tra le quali rientrano quelle che prevedono prestazioni
assistenziali, sarebbero entrate a far parte del diritto comunitario
e sarebbero percio' direttamente applicabili.
D'altra parte, la diretta applicazione delle disposizioni della
CEDU, in quanto tali, e' da escludere, secondo quanto ritenuto da
questa Corte nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, nonche' n. 39
del 2008.
Ne' puo' pervenirsi ad un diverso risultato ipotizzando una
diretta applicabilita' delle convenzioni OIL, perche' questa
presuppone la condizione di lavoratore (o, quanto meno, di aspirante
lavoratore, come si argomenta dalla richiamata sentenza n. 454 del
1998, oppure di familiare del lavoratore) dello straniero e, invece,
nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Brescia non si fa
menzione di tali condizioni.
8. - Per concludere l'esame dei profili preliminari, e' necessario
osservare che la sopravvenienza rispetto all'ordinanza di rimessione,
depositata in cancelleria il 15 gennaio 2007, del d.lgs. n. 3 del
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2007, n. 24,
non ha mutato, nella sostanza, i termini della questione, ne' inciso
sulla sua rilevanza nel giudizio di provenienza.
Il provvedimento legislativo suddetto, infatti, per quanto qui
interessa, nel novellare l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, ha
sostituito - con valenza generale ed immediata, ai sensi dell'art. 2,
comma 3, dello stesso d.lgs. n. 3 del 2007 - il permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo alla carta di soggiorno,
riducendo da sei a cinque anni il periodo di permanenza in Italia e
determinando, come requisiti reddituali, la titolarita' di un reddito
almeno non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e la
disponibilita' di un alloggio idoneo «che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di
idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria
locale competente per territorio» (art. 9, comma 1, citato).
Poiche' dalla descrizione della fattispecie contenuta
nell'ordinanza di rimessione la titolarita' del reddito suddetto in
capo all'aspirante alla prestazione assistenziale e' da escludere,
non e' necessario disporre la restituzione degli atti al giudice del
giudizio di merito per un nuovo esame della rilevanza e dei termini
della questione.
9. - Quest'ultima, da scrutinare quindi nel merito, e' fondata.
E' opportuno premettere che l'indennita' di accompagnamento -
spettante ai disabili non autonomamente deambulanti, o che non siano
in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, per il
solo fatto delle minorazioni e, quindi, indipendentemente da
qualsiasi requisito reddituale - rientra nelle prestazioni
assistenziali e, piu' in generale, anche nella terminologia adottata
dalla Corte di Strasburgo, attiene alla «sicurezza o assistenza
sociale».
In tale ambito, questa Corte ha affermato che «le scelte connesse
alla individuazione delle categorie dei beneficiari - necessariamente
da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse
finanziarie - debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio
al principio di ragionevolezza», ma anche che al legislatore e'
consentito «introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da
riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una "causa"
normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria»
(sentenza n. 432 del 2005).
10. - Tutto cio' premesso, la Corte ritiene che sia manifestamente
irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione
assistenziale quale l'indennita' di accompagnamento - i cui
presupposti sono, come si e' detto, la totale disabilita' al lavoro,
nonche' l'incapacita' alla deambulazione autonoma o al compimento da
soli degli atti quotidiani della vita - al possesso di un titolo di
legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede
per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarita' di un reddito.
Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche
come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle
menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza. Ne
consegue il contrasto delle disposizioni censurate non soltanto con
l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost., nonche' -
tenuto conto che quello alla salute e' diritto fondamentale della
persona (vedi, per tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del
2005) - con l'art. 2 della Costituzione.
Sotto tale profilo e per i medesimi motivi, la normativa censurata
viola l'art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra
le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della
persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entita'
politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri,
legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Al legislatore italiano e' certamente consentito dettare norme,
non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi
internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di
extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). E'
possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione
di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi
situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di
legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello
Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;
una volta, pero', che il diritto a soggiornare alle condizioni
predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli
stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni
per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti
invece ai cittadini.
Le disposizioni censurate sono, pertanto, illegittime nella parte
in cui - oltre ai requisiti sanitari e di durata del soggiorno in
Italia e comunque attinenti alla persona, gia' stabiliti per il
rilascio della carta di soggiorno ed ora (per effetto del d.lgs. n. 3
del 2007) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, non sospettati di illegittimita' dal remittente - esigono,
ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento, anche
requisiti reddituali, ivi compresa la disponibilita' di un alloggio,
avente le caratteristiche indicate dal nuovo testo dell'art. 9, comma
1, del d.lgs. n. 286 del 1998.