Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 701 e 704 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 12 luglio 2007
dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di V. G.,
iscritta al n. 772 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 46, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007.
Udito nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 12 luglio 2007, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt.
701 e 704 del codice di procedura penale, nella parte in cui
attribuiscono «alla Corte di appello, e non alla "Sezione di Corte di
Appello per i minorenni", la competenza a decidere sulla estradizione
di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione
e' richiesta».
Il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione proposta da V.
G. avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha
accolto la richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti
dall'autorita' romena per l'esecuzione di sentenze del Tribunale di
Iasi per i reati di danneggiamento e furto aggravato.
La Corte rimettente, in punto di fatto, rileva che il ricorrente,
tra i motivi del ricorso, ha dedotto la violazione dell'art. 606,
comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., ritenendo competente a
decidere sulla richiesta di estradizione la sezione di Corte di
appello per i minorenni, e non la Corte di appello, e cio' sul
rilievo che egli, al momento della commissione dei fatti oggetto
della suddetta richiesta, non aveva ancora compiuto il diciottesimo
anno di eta'. Il giudice a quo, infine, riporta la circostanza
secondo la quale, a parere dello stesso ricorrente, la richiesta
estradizione sarebbe in contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e
31, secondo comma, della Costituzione in quanto non esiste in Romania
un tribunale per i minorenni e la condizione dei minori sottoposti a
procedimento penale non gode delle stesse tutele previste nel resto
di Europa.
Illustrati i motivi del ricorso, la Corte rimettente osserva che,
in conformita' a quanto disposto dagli artt. 701 e 704 cod. proc.
pen., la decisione in tema di estradizione di V. G. e' stata adottata
dalla Corte di appello di Firenze, e cio' sebbene la stessa Corte di
cassazione, abbia affermato che, con la sentenza n. 470 del 1983, in
casi come quello in esame, la competenza a deliberare sulla domanda
di estradizione appartiene alla sezione minorenni della Corte di
appello.
Il giudice a quo osserva che, nonostante tale isolata decisione
(avvenuta peraltro nel periodo di vigenza del codice di procedura
penale del 1930), le norme dell'attuale codice di procedura penale e
il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (che reca disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), non consentono di
desumere in via interpretativa la competenza del giudice minorile,
ne' di ritenere applicabili le disposizioni del citato d.P.R. alla
procedura di estradizione nei confronti di soggetti minorenni
all'epoca dei fatti per i quali essa e' richiesta.
Infatti, sempre secondo il rimettente, le norme del codice di
procedura penale del 1988 - coeve alle norme sul processo penale a
carico di imputati minorenni - assegnerebbero la competenza a
decidere sulla estradizione alla Corte di appello, senza menzionare
la sezione per i minorenni, e senza richiamare le disposizioni
dettate in tema di processo penale riguardanti imputati minorenni, di
talche', in conformita' di quanto sancito dagli artt. 701 e 704 cod.
proc. pen., «e' la Corte di appello ad adottare tutte le decisioni in
materia di estradizione senza alcuna distinzione tra imputati adulti
o minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione e'
richiesta».
Il rimettente osserva poi che, a fronte della interpretazione
sopra riportata, la giurisprudenza di legittimita' ha sempre
attribuito particolare tutela ai minori, negandone l'estradizione sia
nelle ipotesi in cui l'ordinamento dello Stato richiedente prevedeva
che il minorenne fosse giudicato come un adulto e che, pertanto, la
pena fosse eseguita negli ordinari istituti per adulti, sia in
presenza di una legislazione dello Stato richiedente che non
assicurava, sul piano processuale e sostanziale, un trattamento
differenziato e mitigato rispetto a quello riservato all'adulto.
In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che dalla
soluzione della sollevata questione «dipende la decisione di questa
Corte sull'eccezione di incompetenza per materia della Corte di
appello fiorentina sollevata dal ricorrente e l'adozione o meno di
una pronuncia di annullamento della sentenza impugnata per ragioni
attinenti alla competenza».
Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione
osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire
dalla sentenza n. 222 del 1983 (che dichiaro' l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. n. 1404 del 1934, nella parte
in cui prevedeva la competenza del tribunale minorile per tutti i
procedimenti penali per reati commessi da minori di anni diciotto,
salvo che nel procedimento vi fossero coimputati maggiori di anni
diciotto, ha costantemente considerato le norme sulla competenza del
giudice minorile e le disposizioni processuali applicabili nel
processo penale a carico di imputati minorenni come norme
imprescindibili, ai fini della attuazione dei fondamentali principi
costituzionali di eguaglianza e di riconoscimento e garanzia dei
diritti della persona.
Il rimettente ritiene, pertanto, che le norme denunciate violino
il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione,
e gli altri principi di cui agli artt. 25 e 27 della stessa, poiche'
- a differenza di quanto avviene nell'area della giurisdizione penale
minorile - esse equiparano ingiustificatamente, nell'ambito del
procedimento di estradizione, gli adulti ai minorenni, in tal modo
sottraendo questi ultimi alle valutazioni di organi giudiziari che,
in ragione della loro composizione (magistrati dotati di specifica
attitudine preparazione ed esperienza ed «esperti»), sono
particolarmente idonei ad effettuare accertamenti e ad adottare
decisioni che facciano specifica attenzione alle modalita' di
espiazione della pena nel Paese richiedente ed al profilo delle sue
finalita' rieducative.
Inoltre, le disposizioni censurate confliggerebbero anche con gli
artt. 2, 31 e 32 della Costituzione, in quanto la sezione di Corte di
appello per i minorenni appare l'organo giurisdizionale realmente
adeguato alle peculiari esigenze di garanzia del minorenne, dovendo
la «protezione della gioventu' e la salvaguardia della salute
psicofisica dei minori» comunque prevalere sulla competenza
attribuita dalle norme censurate alla Corte di appello.
A sostegno di tale impostazione, la Corte di cassazione osserva
che le norme del codice di procedura penale e quelle internazionali
in tema di estradizione fanno costantemente riferimento alla garanzia
dei diritti fondamentali della «persona» e quindi sembrano esigere
«che a decidere sia il giudice minorile che nel nostro ordinamento e'
il giudice naturale della persona minorenne».
Analoghe considerazioni, a parere del rimettente, valgono in
ordine alle speciali regole processuali dettate per il processo
minorile, che appaiono come il naturale quadro di riferimento
nell'opera di interpretazione e di applicazione tanto delle
disposizioni codicistiche quanto delle norme convenzionali in tema di
estradizione (si pensi, ad esempio, alla possibile incidenza
dell'istituto della irrilevanza del fatto sulla fondamentale regola
estradizionale della doppia incriminazione). Del resto la
specificita' della posizione del minore, anche sotto il profilo delle
procedure di consegna ad altri Stati, emergerebbe dalla recente legge
22 aprile 2005, n. 69, che, all'art. 18, lettera i), statuisce il
«rifiuto della consegna» in tutta una serie di ipotesi riguardanti i
minori, stabilendo che la consegna deve senz'altro essere rifiutata
«se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di
anni 14 al momento della commissione del reato» e subordinando a
condizioni restrittive la consegna della persona minore degli anni 18
al momento dei fatti per i quali e' stato emesso il mandato di
arresto europeo.
Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione, dubita, in riferimento agli artt. 2,
3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, della legittimita'
costituzionale degli artt. 701 e 704 del codice di procedura penale,
nella parte in cui attribuiscono «alla Corte di Appello, e non alla
"Sezione di Corte di Appello per i minorenni" la competenza a
decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti
per i quali l'estradizione e' richiesta».
1.1 - La Corte rimettente ritiene che la mancata previsione, da
parte delle norme censurate, della competenza della sezione di Corte
di appello per i minorenni a decidere sulla domanda di estradizione
concernente un imputato che, al momento della commissione del fatto,
non aveva ancora compiuto il diciottesimo anno di eta', violerebbe i
parametri costituzionali evocati, poiche' solo l'attribuzione del
relativo procedimento al giudice minorile garantirebbe, stante la
specifica preparazione di quest'ultimo, la piena tutela dei diritti
fondamentali del minore.
2. - La questione non e' fondata, in ragione della erroneita' del
presupposto interpretativo.
Con la legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale), e' stata conferita la delega al Governo ad emanare
nuove norme in ambito processuale penale (art. 1) e a «disciplinare
il processo a carico di imputati minorenni al momento della
commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo
penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle
particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e
dalle esigenze della sua educazione» (art. 3).
In attuazione della suddetta delega e' stato emanato il d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a
carico degli imputati minorenni).
L'art. 18 del citato d.P.R., modificando l'art. 58 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nel disciplinare le
funzioni della Corte di appello prevede che, nell'ambito della
stessa, la sezione per i minorenni «giudica sulle impugnazioni dei
provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresi'
demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal
codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati
minorenni».
Con l'attribuzione alla Corte di appello, sezione per i minorenni,
di tutte le competenze di secondo grado nei procedimenti a carico di
imputati minorenni, il legislatore ha ribadito la preminenza,
nell'ambito del procedimento penale, dell'interesse del minore, il
quale trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione
del giudice specializzato (magistrati ed esperti).
E', infatti, grazie alle competenze scientifiche dei soggetti che
compongono il collegio giudicante che viene svolta una corretta
valutazione delle particolari situazioni dei minori, la cui
evoluzione psicologica, non ancora giunta a maturazione, richiede
l'adozione di particolari trattamenti penali che consentano il loro
completo recupero, ponendosi, quest'ultimo, quale obiettivo primario,
cui tende l'intero sistema penale minorile.
Piu' in generale, la competenza attribuita alla Corte di appello,
sezione per i minorenni, dall'art. 18, da un lato, soddisfa il
precetto costituzionale di «protezione della gioventu» che trova
fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 della Costituzione;
dall'altro lato, rispetta i principi internazionali posti a tutela
dei minori.
Con riferimento a tale ultimo aspetto assume rilievo l'art. 14,
par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966,
ratificato dall'Italia il 25 dicembre 1978 e reso esecutivo con la
legge 25 ottobre 1977, n. 881, il quale sancisce che la procedura
applicabile ai minorenni deve tener conto della loro eta' e
dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione, nonche' gli artt.
3 e 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata da
quasi tutti gli Stati del mondo e, quindi, resa esecutiva con la
legge 27 maggio 1991, n. 176, i quali pongono come preminente
l'interesse del minore.
In ragione della generale previsione contenuta nell'art. 18
citato, le disposizioni censurate, nel riferirsi esplicitamente alla
Corte di appello quale organo competente in materia di estradizione,
devono essere interpretate - come del resto gia' fatto dall'autorita'
rimettente con la sentenza 21005/2008 - nel senso che, se il relativo
procedimento riguarda un minore, la competenza di decidere e'
devoluta alla relativa sezione per i minorenni.