Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 515, terzo
comma,  del  codice  di  procedura  civile, promosso dal Tribunale di
Siena,  nel  procedimento  civile  vertente tra il Circolo di Cultura
Musicale e Arti Multimediali Sing Sing e la Emi Music Italy S.p.a. ed
altri,  con  ordinanza  del  6  ottobre  2006, iscritta al n. 825 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 maggio 2008 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
   Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento di reclamo avverso un
provvedimento  di sospensione del processo esecutivo, il Tribunale di
Siena, con ordinanza del 6 ottobre 2006, ha sollevato, in riferimento
agli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  515,  terzo comma, del codice di procedura
civile,   nella   parte   in   cui   non   estende  il  limite  della
impignorabilita'    relativa    di   strumenti,   oggetti   e   libri
indispensabili per la esistenza e sopravvivenza di associazioni nelle
quali   si   svolgono  diritti  fondamentali  della  personalita'  di
rilevanza costituzionale;
     che  il  remittente  chiarisce come il pignoramento mobiliare di
cui si tratta abbia ad oggetto tutti i beni mobili presenti presso la
sede  del  debitore  (trattasi di un circolo culturale) asseritamente
«indispensabili»  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  culturale del
circolo medesimo;
     che  sarebbe  cosi'  preclusa  non  solo  la prosecuzione di una
attivita'  qualificata  come  illecita  dalla sentenza in forza della
quale  i  creditori procedono, ma anche lo svolgimento dell'attivita'
piu' propriamente istituzionale dell'associazione culturale;
     che  il  giudice  a  quo,  dopo  aver escluso la possibilita' di
applicare    estensivamente   la   norma   impugnata,   ne   sospetta
l'illegittimita'  costituzionale «nella parte in cui non prevede pari
tutela  (art.  3 Cost.) oltre il mondo del lavoro e dell'economia, in
particolare a salvaguardia della esistenza stessa di associazioni (ex
art.  18  ss.,  36  ss.  c.c.),  e formazioni sociali ove si svolgono
diritti  fondamentali  della  personalita'  (art.  2  Cost.)  e trova
espressione   realizzatrice  il  diritto  di  associazione  (art.  18
Cost.)»;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  concludendo  per la manifesta inammissibilita', ovvero per la
manifesta  infondatezza della questione, per difetto di ogni sviluppo
argomentativo  e  di motivazione circa la comparabilita' e l'asserita
equivalenza  di interessi e diritti fondamentali, quali la tutela del
lavoro  individuale e la salvaguardia delle formazioni sociali ove si
svolgono  i  diritti fondamentali della personalita' e si realizza il
diritto di associazione;
     che,  inoltre,  sarebbe  semplicistica la equiparazione, operata
dal  giudice  a  quo, tra i predetti diritti, al fine di giustificare
un'estensione  della  impignorabilita'  relativa dei beni strumentali
all'attivita'  personale del debitore anche ai beni strumentali delle
attivita' culturali o ludiche svolte dalle associazioni culturali.
   Considerato  che il Tribunale di Siena dubita, in riferimento agli
artt.  2,  3  e 18 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art.
515,  terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui
non  estende  il  limite  di  un quinto (quando il presumibile valore
degli  altri  beni  non  appaia  sufficiente per la soddisfazione del
credito)   alla   pignorabilita'   di   strumenti,  oggetti  e  libri
indispensabili  all'esercizio  della  professione,  dell'arte  o  del
mestiere del debitore anche alle associazioni nelle quali si svolgono
diritti  fondamentali della personalita' di rilevanza costituzionale,
allorche'   tali   beni  siano  indispensabili  per  la  esistenza  e
sopravvivenza delle associazioni medesime;
     che  la questione e' manifestamente inammissibile per molteplici
carenze espositive ed argomentative dell'ordinanza di rimessione;
     che  il  giudice  a  quo,  oltre  a non precisare in quale forma
giuridica  sia  costituito il circolo culturale attore in opposizione
nel  giudizio  principale,  neppure  specifica  quale sia l'attivita'
istituzionale  dello stesso in cui dovrebbe ravvisarsi l'esercizio di
un  diritto  fondamentale della personalita', ne' chiarisce quali dei
beni   pignorati   sarebbero   nella   specie,   indispensabili   per
l'«esistenza e la sopravvivenza» del circolo medesimo;
     che,  con  riguardo  al primo rilievo, la norma impugnata, se e'
senz'altro  inapplicabile  alle  societa',  richiede  invece, in ogni
altro  caso,  una  valutazione  del  rapporto  tra  lavoro e capitale
investito,  collegando  alla  prevalenza  del  primo  sul  secondo il
beneficio dell'impignorabilita' relativa;
     che  il  remittente  non  effettua tale necessaria e preliminare
disamina   delle   condizioni  poste  dalla  censurata  disposizione,
limitandosi  ad  affermare  che esse sono pacificamente verificate in
relazione alla natura giuridica del soggetto debitore;
     che,   inoltre,  il  giudice  a  quo  motiva  la  non  manifesta
infondatezza in modo insufficiente e tale da porre sullo stesso piano
l'esercizio   dei  diritti  fondamentali  e  la  stessa  liberta'  di
associarsi  e  di  riunirsi,  come se in qualsiasi associazione fosse
rinvenibile - e necessariamente tutelabile - una situazione giuridica
di rilevanza costituzionale.
   Visti  gli  art.  26,  secondo  comma,  della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.