Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Siena, nel procedimento civile vertente tra il Circolo di Cultura Musicale e Arti Multimediali Sing Sing e la Emi Music Italy S.p.a. ed altri, con ordinanza del 6 ottobre 2006, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante; Ritenuto che, nel corso di un procedimento di reclamo avverso un provvedimento di sospensione del processo esecutivo, il Tribunale di Siena, con ordinanza del 6 ottobre 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non estende il limite della impignorabilita' relativa di strumenti, oggetti e libri indispensabili per la esistenza e sopravvivenza di associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalita' di rilevanza costituzionale; che il remittente chiarisce come il pignoramento mobiliare di cui si tratta abbia ad oggetto tutti i beni mobili presenti presso la sede del debitore (trattasi di un circolo culturale) asseritamente «indispensabili» per lo svolgimento dell'attivita' culturale del circolo medesimo; che sarebbe cosi' preclusa non solo la prosecuzione di una attivita' qualificata come illecita dalla sentenza in forza della quale i creditori procedono, ma anche lo svolgimento dell'attivita' piu' propriamente istituzionale dell'associazione culturale; che il giudice a quo, dopo aver escluso la possibilita' di applicare estensivamente la norma impugnata, ne sospetta l'illegittimita' costituzionale «nella parte in cui non prevede pari tutela (art. 3 Cost.) oltre il mondo del lavoro e dell'economia, in particolare a salvaguardia della esistenza stessa di associazioni (ex art. 18 ss., 36 ss. c.c.), e formazioni sociali ove si svolgono diritti fondamentali della personalita' (art. 2 Cost.) e trova espressione realizzatrice il diritto di associazione (art. 18 Cost.)»; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilita', ovvero per la manifesta infondatezza della questione, per difetto di ogni sviluppo argomentativo e di motivazione circa la comparabilita' e l'asserita equivalenza di interessi e diritti fondamentali, quali la tutela del lavoro individuale e la salvaguardia delle formazioni sociali ove si svolgono i diritti fondamentali della personalita' e si realizza il diritto di associazione; che, inoltre, sarebbe semplicistica la equiparazione, operata dal giudice a quo, tra i predetti diritti, al fine di giustificare un'estensione della impignorabilita' relativa dei beni strumentali all'attivita' personale del debitore anche ai beni strumentali delle attivita' culturali o ludiche svolte dalle associazioni culturali. Considerato che il Tribunale di Siena dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 515, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non estende il limite di un quinto (quando il presumibile valore degli altri beni non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito) alla pignorabilita' di strumenti, oggetti e libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore anche alle associazioni nelle quali si svolgono diritti fondamentali della personalita' di rilevanza costituzionale, allorche' tali beni siano indispensabili per la esistenza e sopravvivenza delle associazioni medesime; che la questione e' manifestamente inammissibile per molteplici carenze espositive ed argomentative dell'ordinanza di rimessione; che il giudice a quo, oltre a non precisare in quale forma giuridica sia costituito il circolo culturale attore in opposizione nel giudizio principale, neppure specifica quale sia l'attivita' istituzionale dello stesso in cui dovrebbe ravvisarsi l'esercizio di un diritto fondamentale della personalita', ne' chiarisce quali dei beni pignorati sarebbero nella specie, indispensabili per l'«esistenza e la sopravvivenza» del circolo medesimo; che, con riguardo al primo rilievo, la norma impugnata, se e' senz'altro inapplicabile alle societa', richiede invece, in ogni altro caso, una valutazione del rapporto tra lavoro e capitale investito, collegando alla prevalenza del primo sul secondo il beneficio dell'impignorabilita' relativa; che il remittente non effettua tale necessaria e preliminare disamina delle condizioni poste dalla censurata disposizione, limitandosi ad affermare che esse sono pacificamente verificate in relazione alla natura giuridica del soggetto debitore; che, inoltre, il giudice a quo motiva la non manifesta infondatezza in modo insufficiente e tale da porre sullo stesso piano l'esercizio dei diritti fondamentali e la stessa liberta' di associarsi e di riunirsi, come se in qualsiasi associazione fosse rinvenibile - e necessariamente tutelabile - una situazione giuridica di rilevanza costituzionale. Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.