Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e
6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione
dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali
nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso con ordinanza
del 7 giugno 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torino, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare,
iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale,
dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Torino, con ordinanza del 7 giugno 2007, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge
20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68
della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui
stabilisce che - nel caso di diniego dell'autorizzazione
all'utilizzazione delle intercettazioni «indirette» o «casuali» di
conversazioni, cui abbia preso parte un membro del Parlamento - la
relativa documentazione debba essere immediatamente distrutta, e che
i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni, acquisiti
in violazione del disposto dello stesso art. 6, debbano essere
dichiarati inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento,
anziche' limitarsi a prevedere l'inutilizzabilita' della predetta
documentazione nei confronti del solo parlamentare indagato;
che il rimettente, chiamato nel procedimento a quo a celebrare
l'udienza preliminare, riferisce di come, durante la fase delle
indagini preliminari, fossero state intercettate, per effetto di
controlli in atto sulle utenze di altre persone, alcune conversazioni
telefoniche intrattenute da un membro della Camera dei deputati;
che il pubblico ministero, ritenendo necessaria l'utilizzazione
processuale nei confronti del parlamentare delle risultanze acquisite
con l'intercettazione, aveva sollecitato il giudice per le indagini
preliminari a chiedere la relativa autorizzazione, secondo quanto
disposto dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003;
che peraltro la Camera dei deputati, con delibera del 20
dicembre 2005, aveva stabilito di negare l'autorizzazione richiesta,
restituendo gli atti al giudice in allora procedente;
che tale ultimo giudice, chiamato dalla legge a disporre la
immediata distruzione del materiale pertinente alle intercettazioni,
aveva sollevato, con ordinanza del 9 gennaio 2006, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge
n. 140 del 2003;
che l'allora rimettente - come riferisce l'odierno giudice a quo
mediante trascrizione integrale della relativa ordinanza - aveva
sostenuto l'eccedenza della disciplina censurata (cioe' della
previsione di immediata distruzione del materiale probatorio in caso
di diniego parlamentare dell'autorizzazione a farne uso nel
procedimento) rispetto al «raggio di operativita' delle guarentigie
parlamentari, previste dall'art. 68 Cost.»;
che dette guarentigie, infatti, riguarderebbero unicamente le
intercettazioni «dirette» delle conversazioni dei membri del
Parlamento, e non potrebbero estendersi a quelle «occasionali»,
neppure in forza della locuzione «in qualsiasi forma», impiegata nel
terzo comma del citato art. 68 Cost., la quale si riferisce piuttosto
alle differenti possibili modalita' di captazione delle comunicazioni
intrattenute dal parlamentare;
che, secondo il primo rimettente, data l'eccedenza della
garanzia rispetto alla «copertura» fornita dalla norma
costituzionale, la disciplina censurata si sarebbe posta in contrasto
con il principio di uguaglianza, sotto lo specifico profilo della
parita' di trattamento dei cittadini innanzi alla giurisdizione;
che infatti il sistema delle immunita' e delle prerogative dei
membri del Parlamento assumerebbe carattere eccezionale, e potrebbe
valere solo per i casi espressamente considerati dal Costituente, in
quanto ritenuti idonei ad interferire sulla libera esplicazione della
funzione parlamentare;
che invece, sempre a parere del primo rimettente, la prescritta
distruzione del materiale concernente intercettazioni «casuali» in
danno del parlamentare, e la connessa regola di inutilizzabilita'
fissata nel comma 6 dell'art. 6 della legge n. 140 del 2003, non
avrebbero avuto nulla «a che vedere» con la garanzia di libero
esercizio del mandato elettivo;
che infatti - notava in allora il giudice a quo - le
disposizioni censurate riguardano indagini non mirate nei confronti
del parlamentare, e le risultanze acquisite, per altro verso, sono
comunque inutilizzabili contro l'interessato, per effetto diretto del
diniego deliberato dalla Camera di appartenenza;
che la prescritta distruzione avrebbe avuto, dunque, l'unico
fine di tutelare «oltre modo» la riservatezza delle comunicazioni del
parlamentare, con ingiustificata subordinazione del principio di
eguaglianza;
che la disciplina censurata, inoltre, avrebbe determinato una
irragionevole disparita' di trattamento fra gli indagati, a seconda
che tra i rispettivi «interlocutori occasionali» vi fosse o non un
membro del Parlamento, dato che, nel primo caso, la distruzione
connessa al diniego dell'autorizzazione avrebbe precluso l'uso
probatorio non soltanto nei confronti del parlamentare, ma anche, ed
ingiustificatamente, in danno dei suoi interlocutori, privi del
mandato elettivo;
che, sempre secondo il primo rimettente, sarebbe stato violato
anche l'art. 24 Cost., giacche' la distruzione immediata della
documentazione, con conseguente perdita irrimediabile delle
conversazioni intercettate, avrebbe potuto penalizzare o
compromettere il diritto di difesa degli indagati o di altre parti
(prima fra tutte, la persona offesa);
che la disciplina denunciata, da ultimo, sarebbe stata
incompatibile con l'art. 112 Cost., giacche' l'esercizio obbligatorio
dell'azione penale sarebbe stato inevitabilmente frustrato dalla
impossibilita' di utilizzare le conversazioni in parola, allorche'
queste costituissero elemento di prova rilevante nei confronti di
indagati privi delle guarentigie di cui all'art. 68 Cost.;
che l'odierno rimettente - chiusa la citazione del provvedimento
fin qui evocato - riferisce di come, nelle more del relativo giudizio
di legittimita' costituzionale, il procedimento a quo sia progredito
fino alla formulazione della richiesta di rinvio a giudizio ed alla
fissazione dell'udienza preliminare;
che le conversazioni concernenti il parlamentare, del quale pure
e' stato chiesto il rinvio a giudizio, sono state indicate dal
pubblico ministero quali fonti di prova nei confronti di ulteriori
imputati;
che il giudice a quo, aderendo pienamente agli argomenti
sviluppati dal primo rimettente in punto di non manifesta
infondatezza, ritiene che la questione sollevata assuma una rilevanza
specifica e diversa nell'ambito della fase cui attualmente e'
pervenuto il procedimento;
che infatti - secondo l'odierno rimettente - il primo giudice
era chiamato a fare applicazione della norma che gli imponeva la
distruzione del materiale probatorio, mentre al giudice dell'udienza
preliminare spetta stabilire, nell'attuale disponibilita' degli
elementi de quibus, se gli stessi possano essere utilizzati per
valutare la richiesta di rinvio a giudizio o per definire con
sentenza eventuali riti alternativi;
che l'incertezza sulla utilizzabilita' in chiave di prova del
materiale concernente le intercettazioni relative al parlamentare
imputato, oltre che condizionare le valutazioni giudiziali circa la
completezza delle indagini e lo stesso fondamento della richiesta di
rinvio a giudizio, inciderebbe negativamente sulle scelte difensive
in merito all'eventuale richiesta di accesso ai riti speciali;
che dunque, secondo il rimettente, «la soluzione della questione
di costituzionalita' come prospettata dal Giudice delle indagini
appare al riguardo imprescindibile»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel
giudizio con atto depositato il 13 febbraio 2008, chiedendo che venga
dichiarata l'inammissibilita' della questione;
che secondo la difesa erariale il rimettente, ove avesse inteso
sindacare le conseguenze del diniego di autorizzazione deliberato
dalla Camera, avrebbe dovuto promuovere conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, e non questione incidentale di legittimita'
costituzionale;
che le censure del giudice a quo, se rivolte contro la
previsione di un regime autorizzatorio per l'utilizzo delle
intercettazioni «casuali» nei confronti di un parlamentare,
dovrebbero considerarsi tardive, perche' non sollevate al momento in
cui l'autorizzazione e' stata richiesta;
che, infine, le censure concernenti la distruzione del materiale
probatorio difetterebbero di rilevanza, trattandosi di atti e
documenti comunque inutilizzabili.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140
(Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione
nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato);
che il rimettente ha inteso censurare le norme indicate nella
parte in cui impongono - nel caso in cui la Camera di appartenenza di
un parlamentare neghi l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti di
questi comunicazioni intercettate occasionalmente, nell'ambito di
controlli disposti a carico di altri soggetti - che la relativa
documentazione venga immediatamente distrutta, e che i verbali, le
registrazioni e i tabulati di comunicazioni, acquisiti in violazione
del disposto dello stesso art. 6, siano dichiarati inutilizzabili in
ogni stato e grado del procedimento, anziche' limitarsi a prevedere
l'inutilizzabilita' della predetta documentazione nei confronti del
solo parlamentare indagato;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta alcuna censura che
riguardi il regime autorizzatorio per l'uso processuale delle
intercettazioni nei confronti del parlamentare interessato, o le
conseguenze del diniego di autorizzazione quanto alla posizione del
parlamentare medesimo;
che le eccezioni di inammissibilita' prospettate dall'Avvocatura
dello Stato sono dunque infondate;
che, nelle more del presente giudizio, e' intervenuta la
sentenza di questa Corte n. 390 del 2007, con la quale e' stata
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6,
della legge 140 del 2003, «nella parte in cui stabilisce che la
disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le
intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti
diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o
comunicazioni sono state intercettate»;
che la conseguente modificazione delle norme poste ad oggetto
dell'odierna questione di legittimita' - intervenuta tra l'altro nel
senso auspicato dal rimettente - impone che gli atti vengano
restituiti al giudice a quo per una nuova valutazione di rilevanza
della questione medesima.