Ordinanza
nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
dell'atto  di  citazione  del 25 ottobre 2006 n. 2006/00168/GRS della
Procura  regionale  presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti   per   la   Regione  Calabria  nei  confronti  dei  componenti
dell'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio  regionale  della stessa
Regione promosso con ricorso della Regione Calabria notificato il 6 e
l'11  febbraio 2008, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2008 ed
iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2008.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  9 luglio 2008 il giudice
relatore Sabino Cassese.
   Ritenuto che, con ricorso notificato il 6 febbraio del 2008 presso
l'Avvocatura  generale  dello Stato, e non anche presso la sede della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e  depositato  presso  la
cancelleria  della  Corte  costituzionale il 21 febbraio del 2008, la
Regione Calabria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
dello  Stato, in relazione all'atto di citazione del 25 ottobre 2006,
con  il  quale la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale
della  Corte  dei conti per la Regione Calabria ha citato a comparire
in  giudizio  i componenti pro tempore dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio  regionale,  per  sentirli  condannare  al risarcimento del
danno  erariale,  quantificato  in  Euro  54.921,25,  provocato dalle
delibere dell'Ufficio di presidenza n. 209 del 13 novembre del 2003 e
n. 241  del  20  novembre  del  2002,  con  le  quali  si  provvedeva
all'acquisto  di  vari oggetti da destinare in omaggio ai consiglieri
regionali in occasione delle festivita' natalizie;
     che  la  Regione  Calabria  ritiene che i provvedimenti di spesa
adottati  dall'Ufficio  di presidenza siano stati assunti nell'ambito
dell'autonomia  funzionale  riconosciuta  al  Consiglio  regionale  e
costituiscano,  pertanto,  «esercizio  di  funzioni  che  l'art. 122,
quarto   comma,   della   Costituzione   tutela   da  interferenze  e
condizionamenti  esterni,  in quanto inerenti alla sfera di autonomia
propria dell'organo regionale»;
     che, secondo la Regione ricorrente, fra le attribuzioni tutelate
dall'immunita' di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., rientrano le
funzioni di amministrazione attiva, quando siano assegnate all'organo
regionale in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato;
     che,  in  particolare,  ad  avviso  della  Regione  Calabria, le
delibere  di  spesa adottate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale  della  Calabria, oggetto dell'indagine della Procura della
Corte    dei   conti,   costituiscono   scelte   gestionali   assunte
nell'esercizio  di  una  funzione  intestata  al  Consiglio regionale
dall'art.  1 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile
e   funzionale   dei  Consigli  regionali  delle  Regioni  a  Statuto
ordinario), la quale prevede un apposito stanziamento per le spese di
rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;
     che,  conseguentemente,  la Regione ricorrente assume che l'atto
di   citazione   della   Procura   della   Corte   dei   conti  abbia
illegittimamente  invaso  la  sua  sfera di attribuzioni e, pertanto,
chiede  che  la  Corte  costituzionale  dichiari  che non spetta allo
Stato,   e   per  esso  alla  Procura  regionale  presso  la  sezione
giurisdizionale  della  Corte  dei  conti per la Regione Calabria, il
potere  di  convenire  in giudizio i consiglieri regionali componenti
pro tempore dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e che,
conseguentemente,   annulli  l'atto  di  citazione  emesso  nei  loro
confronti.
   Considerato  che  il conflitto e' inammissibile perche' il ricorso
della  Regione risulta notificato alla sola Avvocatura generale dello
Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri;
     che,  infatti, in base al costante principio affermato da questa
Corte,  secondo cui ai giudizi costituzionali non sono applicabili le
norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato previste dall'art.
1  della  legge 25 marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla
rappresentanza   in   giudizio   dello   Stato),   e'   irrituale  la
notificazione  del  ricorso  effettuata  soltanto presso l'Avvocatura
generale  dello  Stato  (sentenze  n. 138 del 2007, n. 135 del 1997 e
n. 295 del 1993; ordinanze n. 42 del 2004 e n. 266 del 1995).