Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del
giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468), promosso con ordinanza del 16 ottobre 2007 dal Giudice di
pace di Napoli nel procedimento penale a carico di G.M., iscritta al
n. 20 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Giudice di pace di Napoli, con ordinanza del 16
ottobre 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza del giudice di pace, a norma dell'art.
14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevede
che, a seguito del ricorso immediato della persona offesa, «il
giudice puo' provvedere autonomamente dal p.m. nei soli casi di
inammissibilita', incompetenza e infondatezza, mentre, laddove egli
ritenga fondata la richiesta di convocazione, in contrasto con il
parere del p.m., non puo' emettere il decreto» di cui all'art. 27 del
citato decreto delegato;
che il giudice a quo e' investito di un procedimento introdotto
con ricorso della persona offesa, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs.
n. 274 del 2000, nel quale il pubblico ministero ha espresso parere
contrario in ordine alla citazione a giudizio della persona cui e'
attribuito il reato;
che egli, non condividendo il parere del pubblico ministero,
lamenta che il giudice di pace, anche se ritiene fondata la richiesta
della persona offesa, non possa convocare le parti in udienza, in
mancanza di un'imputazione, e debba invece disporre la trasmissione
del ricorso all'organo dell'accusa, affinche' questi proceda, «ove vi
siano i presupposti (quindi anche la querela)», nelle forme
ordinarie;
che, a suo avviso, dopo la trasmissione degli atti al pubblico
ministero il procedimento non potrebbe proseguire nelle forme
ordinarie, ove, come nella specie, il ricorrente avesse omesso di
presentare la querela nei termini di legge, «con il conseguente grave
e irreparabile vulnus della persona offesa»;
che, dunque, il rimettente censura l'art. 26 del d. lgs. n. 274
del 2000, il quale, limitandosi a stabilire che il giudice di pace,
anche se il pubblico ministero non ha avanzato richieste, adotta i
soli «provvedimenti di segno negativo» di cui ai commi 2, 3 e 4, non
consente la convocazione delle parti nell'ipotesi opposta, in cui il
giudice, dissentendo dal parere negativo dell'organo dell'accusa,
ritenga che l'iter del ricorso immediato debba proseguire;
che tale norma violerebbe innanzitutto l'art. 3 Cost., poiche'
«le due parti non risultano avere eguali diritti, nella prevalenza
del p.m.», nonche' per l'irragionevolezza di una disciplina in base
alla quale il giudice, mentre puo' «provvedere autonomamente dal
p.m.» se ritiene il ricorso inammissibile, manifestamente infondato o
presentato a giudice incompetente, «non puo' farlo nei casi in cui
gli appare fondata la richiesta di convocazione» delle parti avanzata
dalla persona offesa;
che l'irragionevolezza del citato art. 26 sarebbe desumibile
anche dal confronto con l'art. 17 del d. lgs. n. 274 del 2000, il
quale prevede che il giudice investito della richiesta di
archiviazione del procedimento possa, in piena autonomia, ordinare la
formulazione dell'imputazione al pubblico ministero;
che, inoltre, sarebbero violati l'art. 24 Cost., per
l'irreparabile pregiudizio recato al diritto di difesa della persona
offesa, ed il principio di imparzialita' e terzieta' del giudice, cui
e' impedito di discostarsi da un parere che «sembra errato, non
convincente, distratto, irrazionale»;
che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, deducendo la manifesta infondatezza della questione, perche'
basata sull'erroneo presupposto che, a seguito della trasmissione
degli atti al pubblico ministero, la prosecuzione del procedimento
sia impedita dalla mancata presentazione della querela ad opera della
persona offesa.
Considerato che il Giudice di pace di Napoli dubita, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della
legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza del giudice di
pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
nella parte in cui non consente al giudice di pace, adito con ricorso
della persona offesa, di emettere il decreto di convocazione delle
parti quando il pubblico ministero abbia espresso parere contrario
alla citazione;
che il rimettente si duole che il giudice sia obbligato a
disporre la trasmissione del ricorso al pubblico ministero, per
l'ulteriore corso del procedimento, anche nel caso in cui non
condivida il parere sfavorevole da quest'ultimo espresso;
che egli, nel prospettare la questione, muove da un erroneo
presupposto interpretativo, secondo il quale, dopo la trasmissione
del ricorso, in mancanza della querela della persona offesa, il
procedimento non potrebbe aver corso;
che, viceversa, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d. lgs.
n. 274 del 2000, la presentazione del ricorso produce gli stessi
effetti della presentazione della querela, per cui la trasmissione
degli atti in nessun caso inibisce la prosecuzione del procedimento
secondo l'iter ordinario;
che, inoltre, questa Corte, pronunciandosi in ordine alla
disciplina oggetto del presente giudizio, ha gia' affermato che la
portata preclusiva del parere contrario dell'organo della pubblica
accusa deriva quale conseguenza necessitata della configurazione
dell'istituto del ricorso immediato della persona offesa come atto
meramente propositivo, rispetto al quale e' rimesso al pubblico
ministero di aderire o meno, nell'esercizio delle funzioni connesse
alla esclusiva titolarita' dell'iniziativa penale (ordinanza n. 114
del 2008);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.