Sentenza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli articoli 6, comma
1,  7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della
Regione  Veneto  del  20  luglio  2007,  n. 17  (Modifiche alla legge
regionale  7  novembre 2003, n. 27, «Disposizioni generali in materia
di  lavori  pubblici  di  interesse regionale e per le costruzioni in
zone classificate sismiche»), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri notificato il 21 settembre 2007, depositato in
cancelleria  il  26  settembre 2007 ed iscritto al n. 40 del registro
ricorsi 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
   Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il giudice relatore
Sabino Cassese;
   Uditi  l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri e gli avvocati Vittorio Domenichelli e Luigi
Manzi per la Regione Veneto.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questioni di
legittimita'  costituzionale  in  via  principale nei confronti degli
articoli  6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1,
della legge della Regione Veneto del 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche
alla  legge  regionale 7 novembre 2003, n. 27, «Disposizioni generali
in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  regionale  e per le
costruzioni in zone classificate sismiche»), con riferimento all'art.
117, secondo comma, lettere e), l), m) e s) della Costituzione.
   Ritiene  l'Avvocatura  generale  dello  Stato che il settore degli
appalti  pubblici  «non  appartiene  per residualita' alla competenza
legislativa  delle  Regioni»  e  che tutto cio' che attiene alla fase
dell'affidamento   dell'appalto  rientri  nel  generale  concetto  di
regolazione  della  concorrenza e del mercato, appartenente in quanto
tale alla competenza legislativa dello Stato in via esclusiva.
   A  parere  del ricorrente, in tale ambito, viene in considerazione
non  soltanto  la  «tutela  della concorrenza» sancita dall'art. 117,
secondo  comma,  lettera  e),  ma  anche la materia dell'«ordinamento
civile»  e  quella della «determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni   concernenti   i  diritti  civili  (fra  le  quali  puo'
annoverarsi  l'attivita' imprenditoriale a cui e' dedicato il libro V
del  codice  civile)», previste dall'art. 117, comma secondo, lettere
l) e m), anch'esse rientranti nella potesta' legislativa dello Stato.
   1.1.  -  Il  Governo,  in  primo luogo, censura l'art. 6, comma 1,
della  legge  n. 17  del  2007, che modifica l'art. 8, comma 1, della
legge  n. 27  del  2003  (in tema di affidamento dei servizi relativi
all'architettura  e  all'ingegneria)  e  l'art.  7,  commi 2 e 3, che
modifica l'art. 9, commi 1 e 2, della stessa legge regionale (in tema
di  criteri  di  affidamento, forme di pubblicita' e bandi tipo), per
violazione  dell'art.  117, secondo comma, lettere e), l) e m), Cost.
ed  in  particolare  l'art.  6, comma 1, «nella parte in cui richiama
l'art. 9, commi 1 e 2, della stessa legge».
   Secondo  la  difesa  erariale entrambe le norme impugnate incidono
sulle  procedure  e  sui  criteri di affidamento dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria e sugli incarichi di progettazione,
nonche'  sulle  forme  di  pubblicita',  preventiva e successiva, dei
medesimi,  la  cui disciplina, secondo l'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE  e 2004/18/CE), appartiene alla competenza esclusiva dello
Stato.
   In  particolare,  le  norme  censurate  prevedono:  a)  una soglia
diversa  per  l'affidamento  dei servizi di architettura e ingegneria
(da  40  mila  a  100  mila  euro e sotto la soglia dei 40 mila euro)
rispetto alla soglia comunitaria prevista dall'art. 91 del codice dei
contratti  pubblici; b) criteri - individuati con provvedimento della
Giunta  regionale  - per l'affidamento di tali servizi, che prevedono
un'ampia  liberta'  di scelta della Regione in ordine all'affidamento
dell'incarico;  c)  un  sistema di pubblicita' peculiare (esposizione
del  provvedimento  di  incarico all'albo della stazione appaltante e
successiva trasmissione all'osservatorio regionale) in difformita' da
quanto  previsto  dagli  artt.  91  e 124 del d. lgs. n. 163 del 2006
[d'ora in poi: codice dei contratti pubblici].
   Ad   avviso   dell'Avvocatura  generale,  le  norme  censurate  si
discosterebbero   dalla   disciplina   statale   in  particolare  con
riferimento   alla   individuazione   di   una   diversa  soglia  per
l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria comportanti un
compenso  tra 40 mila euro e 100 mila [cosiddetta soglia comunitaria]
(art.   91,  comma  2,  del  codice  dei  contratti  pubblici),  alla
regolamentazione  dei  principi  di  non  discriminazione, parita' di
trattamento,   proporzionalita'   e   trasparenza   e   dei  criteri,
individuati  con  provvedimento  della Giunta (art. 90 del codice dei
contratti  pubblici),  alla  disciplina  dell'affidamento dei servizi
remunerati  meno  di  40 mila euro e, infine, prevedendo un peculiare
sistema  di pubblicita' (art. 124 del codice dei contratti pubblici).
Sottolinea  il  Governo,  in  particolare,  che  la  disciplina della
pubblicita'  degli incarichi aventi ad oggetto i servizi in esame non
possa   rientrare   nelle   misure   organizzative,   atteso  che  la
pubblicizzazione   dell'incarico  in  vista  della  sua  attribuzione
costituisce  l'atto  che  apre  la sequenza procedimentale con cui la
singola  amministrazione  avvia  la  procedura  di affidamento ed «e'
indubbio  che  esso  viene  a tutti gli effetti a costituire parte di
essa»  e  che le predette forme di pubblicita' garantiscono un «pieno
ed effettivo confronto concorrenziale».
   1.2.  -  In secondo luogo, il Governo impugna l'art. 8 della legge
regionale  n. 17  del  2007,  che  modifica  l'art.  10  della  legge
regionale  n. 27  del  2003  (in  tema  di verifica e validazione del
progetto),  con  riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e),
l)  e  m),  Cost.,  «nella  parte  in cui prevede che tali operazioni
debbano  essere  attribuite nel rispetto dei criteri di affidamento e
delle  condizioni  di  pubblicita' previsti dall'art. 9, commi 1 e 2,
della stessa legge».
   La norma prevede che la verifica e la validazione dei progetti per
lavori  di  importo  inferiore alla soglia comunitaria possono essere
attribuite  dalla  stazione  appaltante  a  soggetti individuati «nel
rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicita'
previsti dall'articolo 9, commi 1 e 2».
   Lo  Stato  sottolinea  come  la  disciplina  regionale  in tema di
verifica  e  validazione  del progetto si differenzia «nettamente» da
quella  stabilita  dal  legislatore nazionale (art. 112, comma 1, del
codice  dei contratti pubblici). Ad avviso del Governo, la competenza
a  legiferare  in  materia  di progettazione e' riservata allo Stato,
tenuto   conto   della   delicatezza   della  fase  del  procedimento
consistente   nella   verifica   e  nella  validazione  dei  progetti
attraverso   cui   le   amministrazioni   debbono   provvedere   alla
realizzazione delle opere pubbliche.
   1.3.  -  In  terzo luogo, il Governo impugna l'art. 22 della legge
regionale  n. 17  del  2007, che modifica l'art. 31-bis, commi 1 e 2,
della  legge  regionale  n. 27  del  2003  (in  tema di affidamento e
criteri  di  aggiudicazione dei lavori) con riferimento all'art. 117,
secondo   comma,  lettera  e),  Cost.,  «nella  parte  in  cui  rende
facoltativa  la  verifica  della congruita' dell'offerta che presenta
una  percentuale  inferiore  alla soglia di anomalia e nella parte in
cui   prescrive  la  facoltativita'  e  non  l'obbligatorieta'  delle
giustificazioni del prezzo».
   La norma regionale prevede: a) la facoltativita' della verifica di
congruita'  per  i  contratti sotto soglia; b) che le giustificazioni
siano fornite esclusivamente su richiesta della stazione appaltante.
   A parere della difesa erariale, tale disciplina in tema di offerte
anomale  si  differenzia  significativamente  da quella stabilita dal
legislatore  nazionale  (art.  86 del codice dei contratti pubblici).
Pertanto,  tale  disposizione  violerebbe l'ambito della tutela della
concorrenza,  competenza  legislativa  esclusiva dello Stato prevista
dall'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.
   1.4.  -  In  quarto  luogo, lo Stato impugna l'art. 24 della legge
regionale  n. 17  del  2007,  che  modifica  l'art.  33  della  legge
regionale  n. 27  del  2003  (in  tema  di  procedura negoziata), con
riferimento  all'art.  117,  secondo  comma, lettera e), Cost., nella
parte  in  cui  «non distingue tra procedura negoziata previa e senza
previa  pubblicazione  del bando e nella parte in cui non rispetta le
condizioni  tassative  del  ricorso  a detta procedura in recepimento
della direttiva 2004/18/CE e nella parte in cui sono introdotte nuove
disposizioni e diverse ipotesi (interventi inferiori a 500 mila euro,
lavori  complementari  e,  interventi  imposti  dal  pericolo  per la
pubblica  incolumita'  e  per  la  salute  pubblica)  previste  dalla
menzionata direttiva in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono
fare ricorso alla predetta procedura».
   A  parere dell'Avvocatura, pertanto, la Regione avrebbe sconfinato
dall'ambito ad essa riservato atteso che le disposizioni in esame non
concernono  aspetti  di  carattere  organizzativo, ma «stravolgono la
fisionomia  della  procedura  cui  le stazioni appaltanti possono far
ricorso  con  maggior  liberta»  e  la  differenziano  rispetto  alla
disciplina  statale  dettata in materia (artt. 56 e 57 del codice dei
contratti  pubblici),  incidendo  sulle  modalita'  attraverso cui si
svolge il confronto concorrenziale e limitandolo «pesantemente».
   1.5.  -  In quinto luogo, il Governo impugna l'art. 29 della legge
regionale  n. 17  del  2007,  che  modifica l'art. 38, comma 3, della
legge   regionale  n. 27  del  2003  (in  tema  di  subappalti),  con
riferimento  all'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m), Cost.,
nella  parte  in  cui  «stabilisce  la  sospensione del pagamento del
corrispettivo  solo  limitatamente  alla  somma  non  corrisposta dal
subappaltatore   nel  caso  di  mancata  trasmissione  delle  fatture
quietanzate».
   La norma impugnata prevede, tra l'altro, che: «Nel caso di mancata
trasmissione  delle  fatture  quietanziate,  la  stazione  appaltante
sospende   il   successivo   pagamento   a  favore  dell'appaltatore,
limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante
dalla fattura non quietanzata».
   La  difesa  erariale  osserva  che  la norma censurata si discosta
dalla disciplina statale (art. 118, comma 3, del codice dei contratti
pubblici)  e ritiene tale intervento non consentito atteso che l'art.
4, comma 3, del codice dei contratti pubblici riserva alla competenza
statale  esclusiva  l'istituto  del  subappalto,  trattandosi  di una
disciplina che va ad incidere sulla materia dell'ordinamento civile.
   1.6.  -  Il Governo impugna, in sesto luogo, l'art. 32 della legge
n. 27  del  2007, che inserisce un Capo VII-bis (leasing immobiliare)
all'interno  della  legge n. 17 del 2003, costituito da un unico art.
46-bis  (procedure  di  realizzazione),  in  relazione  all'art. 117,
secondo comma, lettere e), m) e l), Cost.
   L'art. 46-bis stabilisce, tra l'altro, che: «Qualora i soggetti di
cui  all'articolo 2 della presente legge intendano acquisire immobili
da  costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione
finanziaria,  si  osservano  le disposizioni di cui al presente capo,
particolarmente  con riguardo alla realizzazione dei lavori necessari
alla fruizione degli immobili da parte del committente» (1 comma).
   Il  Governo  osserva  che  la  norma  censurata  si discosta dalla
disciplina  statale  (art. 160-bis del codice dei contratti pubblici)
prevista  in  materia di leasing finanziario e ritiene che la Regione
abbia  disciplinato  un  settore  riservato  a  norma  dell'art. 117,
secondo comma, lettere e), l) e m), Cost. e dell'art. 4, comma 3, del
codice dei contratti pubblici, alla competenza esclusiva dello Stato.
   1.7.  -  Infine,  la difesa erariale censura l'art. 43 della legge
n. 27  del  2007, che ha inserito l'art. 70-bis nella legge regionale
n. 17  del  2003  (in  tema  di  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico  per  i  lavori  pubblici  di competenza regionale), con
riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettere e), l), m), s),
Cost.,  nella  parte  in  cui «prevede che per i lavori di competenza
regionale  le  indagini  geologiche e archeologiche preliminari siano
eseguite  da  soggetti  individuati con i criteri di affidamento e le
modalita'  di pubblicita' previsti dagli artt. 8, comma 1, e 9, commi
1  e 2, della stessa legge e nella parte in cui prevede delle deroghe
rispetto  alle  procedure  di  verifica  dell'interesse  archeologico
disciplinate dagli artt. 95 e 96 del codice dei contratti pubblici».
   Rammenta  il  Governo  che  le  norme regionali, oggetto di rinvio
interno  nella  disposizione  in  esame, oggetto di separate censure,
sono  affette  «dall'evidente sconfinamento del legislatore regionale
in   ambito  riservato  alla  potesta'  legislativa  del  legislatore
statale»  e  che,  per  le  medesime  ragioni per le quali sono state
censurate   le   norme   oggetto  di  rinvio,  e'  costituzionalmente
illegittima la norma regionale in esame.
   Inoltre,  la  difesa  erariale  osserva che il secondo comma della
disposizione  impugnata contrasta anche con quanto disposto dall'art.
117,  secondo  comma, lettera s), Cost., poiche' incide sui contratti
relativi  alla materia della tutela dei beni culturali riservata alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato.
   2.  -  Nel  giudizio si e' costituita la Regione Veneto, chiedendo
che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
   2.1.  -  In prossimita' della data fissata per l'udienza pubblica,
la   Regione   Veneto   ha   depositato   una   memoria,  osservando,
innanzitutto,  che  l'iter  di  approvazione  della  legge  regionale
impugnata,  di  modifica  della  precedente legge n. 27 del 2003, «ha
avuto  motivo  soprattutto  dalla  esigenza  di rendere la disciplina
regionale maggiormente conforme alla normativa comunitaria». Segnala,
altresi',  che,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 547
dell'11  marzo  2008,  sono  stati  dettati  «Indirizzi operativi per
l'applicazione  della  legge  regionale  n. 27/2003  a  seguito della
sentenza  della  Corte  costituzionale n. 401/2007», in attesa di una
ulteriore modifica della stessa legge regionale.
   2.2.   -   In  via  preliminare,  la  difesa  regionale  eccepisce
l'inammissibilita'   delle   censure  sollevate  con  riferimento  al
parametro  costituzionale  previsto  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera  m),  Cost.,  relativo  alla  competenza esclusiva statale in
ordine  alla  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti  i  diritti civili e sociali che debbono essere garantiti
su  tutto  il  territorio  nazionale, parametro neppure evocato dalla
relazione  del  Dipartimento  degli  Affari  regionali, allegata alla
deliberazione del Consiglio dei ministri.
   2.3.  -  In  relazione  alle  prime  due questioni prospettate nel
ricorso dello Stato, la Regione ritiene, da un lato, inammissibile la
questione  formulata  con  riferimento  alla materia dell'ordinamento
civile  e,  dall'altro,  sottolinea  che le disposizioni regionali in
esame  non sono «in contrasto con i vincoli derivanti dall'esercizio,
da  parte  dello Stato, della propria competenza esclusiva in materia
di  tutela  della  concorrenza»,  atteso  che sarebbe «irragionevole»
contestare  una disciplina normativa regionale che, nel settore degli
affidamenti, prevede norme piu' severe per gli incarichi che vanno da
un importo di 40 mila euro sino alla soglia comunitaria nonche' delle
forme  di  pubblicita'  da  stabilirsi con provvedimento della Giunta
regionale.
   A  parere della Regione Veneto, cio' sarebbe consentito atteso che
la  Regione  puo'  disciplinare la fase amministrativa che conduce al
contratto  nelle materie residuali riservate all'organizzazione della
Regione  e  degli  enti da essa dipendenti nonche' all'organizzazione
degli  enti  territoriali  per gli aspetti diversi da quelli previsti
dall'art.  117, secondo comma, lettera p), Cost. Cio' si evincerebbe,
secondo  la  Regione, dallo stesso carattere finalistico della tutela
della  concorrenza  e  da  quanto  previsto dall'art. 2, comma 3, del
codice   dei   contratti   pubblici   secondo  cui  «per  quanto  non
espressamente   previsto   nel   presente  codice,  le  procedure  di
affidamento si esplicano secondo la legge n. 241 del 1990».
   Quanto  alla  distinzione  tra  servizi di rilevanza comunitaria e
servizi  sotto  soglia,  la  Regione  osserva che il fondamento delle
peculiarita'   dettate   dalla  disciplina  regionale  rispetto  alla
normativa   statale   sarebbero   da   rintracciare  in  una  «scelta
semplificatrice»   della   Regione  che  consente  di  calibrare  gli
adempimenti in argomento tenendo conto della varieta' di condizioni e
circostanze   con  riferimento  sia  al  numero  degli  incarichi  da
attribuire  sia  alle  dimensioni dell'ente appaltatore. Pertanto, le
norme  regionali  assumerebbero,  anche  nell'ambito della competenza
esclusiva  dello Stato in tema di concorrenza, la natura di regole di
adattamento in sede locale.
   2.4.  -  In  ordine  alla  terza questione prospettata dal ricorso
governativo,  la  Regione Veneto si rimette a quanto argomentato, sia
in  punto  di  inammissibilita'  sia  in  punto  di  infondatezza,  a
proposito  delle  prime due questioni e rileva «l'inconferenza» della
normativa  statale posta a confronto con quella regionale, atteso che
l'art. 112 del codice dei contratti pubblici concerne le modalita' di
verifica   dei   progetti   e   i  requisiti  di  qualificazione  dei
verificatori  (rinviate alla predisposizione di un regolamento ancora
non  emanato  dall'esecutivo),  mentre  la  disposizione  della legge
regionale  ha  un oggetto diverso relativo «ai criteri di affidamento
degli incarichi».
   2.5.  -  In  ordine  alla quarta questione, la Regione osserva che
l'unica   innovazione   regionale   consiste   nel   non   richiedere
necessariamente  le  (prime)  giustificazioni  all'atto  stesso della
presentazione  dell'offerta,  regola  rientrante  nell'organizzazione
interna   della   stazione  appaltante  e  dettata  per  esigenze  di
semplificazione.
   2.6.  -  In  ordine  alla  quinta  questione  sollevata in tema di
procedura  negoziata,  la  Regione  premette  che  la norma censurata
consente   l'affidamento   con   procedura   negoziata   dei   lavori
complementari  nelle  stesse  ipotesi  contemplate  nell'art. 163 del
codice  dei  contratti  pubblici,  «salve alcune varianti lessicali».
Sottolinea  inoltre  che  per  le  ipotesi del ricorso alla procedura
negoziata  nei  casi  di urgenza le censure dello Stato non sarebbero
adeguatamente  argomentate.  Sostiene  infine  che,  a  differenza di
quanto  ritiene  la  difesa  statale, la novella restringe il ricorso
alla  procedura negoziata regionale e trova corrispondenza con quanto
statuito  nell'art. 57, comma 2, lettera c), del codice dei contratti
pubblici.
   2.7.  -  In  ordine  alla  sesta  questione  sollevata  in tema di
subappalto, la Regione osserva che, a differenza della norma statale,
quella  regionale  prevede  la  sospensione a favore dell'appaltatore
«limitatamente   alla   somma   non   corrisposta  al  subappaltatore
risultante     dalla     fattura    non    quietanzata».    Eccepisce
l'inammissibilita'   degli  invocati  parametri  della  tutela  della
concorrenza  e  dei  livelli essenziali delle prestazioni perche' non
motivati.   Quanto   invece,  al  parametro  concernente  la  materia
dell'ordinamento  civile, rileva in primo luogo la contraddittorieta'
della  censura  statale,  ponendo  a confronto quanto sostenuto nella
motivazione  del  ricorso  e quanto nel petitum, e, in secondo luogo,
l'infondatezza  della  censura  stessa, atteso che la norma impugnata
disciplina   legittimamente   l'attivita'   interna   della  stazione
appaltante.
   2.8.  -  In  relazione alla settima questione sollevata in tema di
leasing  immobiliare,  la  Regione  Veneto  ribadisce  l'eccezione di
inammissibilita'   della   censura  relativa  all'invocato  parametro
costituzionale  costituito  dall'art. 117, secondo comma, lettera m),
perche' immotivata.
   Nel  merito,  ritiene  la  censura  infondata, atteso che la norma
regionale  non  ha  contraddetto  la  normativa  nazionale,  ma si e'
limitata  a  porre una regolamentazione di dettaglio consentita dalla
stessa disciplina statale.
   2.9.  -  In  relazione  all'ottava  questione sollevata in tema di
verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici
di  competenza  regionale,  la  Regione  Veneto  ritiene  la  censura
infondata atteso che, da un lato, le norme previste dagli articoli 95
e  96 del codice dei contratti pubblici non sarebbero inderogabili e,
dall'altro,   la   norma  censurata  non  derogherebbe  affatto  alla
legislazione   dello   Stato,   ma  rappresenterebbe  un  ragionevole
svolgimento dei criteri da essa posti.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questioni di
legittimita'  costituzionale  in  via  principale nei confronti degli
articoli  6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1,
della legge della Regione Veneto del 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche
alla  legge  regionale 7 novembre 2003, n. 27, «Disposizioni generali
in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  regionale  e per le
costruzioni in zone classificate sismiche»), con riferimento all'art.
117, secondo comma, lettere e), l), m) e s), della Costituzione.
   Il  Governo  ricorrente  impugna  le richiamate disposizioni della
legge  regionale  n. 17  del  2007  - concernenti sia gli appalti dei
servizi  relativi all'architettura e all'ingegneria, gli incarichi di
progettazione  e  la  verifica  e la validazione dei medesimi, sia la
verifica  di  congruita'  delle  offerte  sotto  soglia, le procedure
negoziate e le verifiche preventive dell'interesse archeologico per i
lavori  pubblici  di  competenza  regionale, sia, infine, l'attivita'
contrattuale  della  Regione  in  tema  di  subappalto e di locazione
finanziaria  -  in  quanto  ritenute  lesive della competenza statale
esclusiva  in  materia  di  «tutela della concorrenza», in materia di
«ordinamento  civile»  e  in  materia  di «determinazione dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i diritti civili (fra le
quali  puo' annoverarsi l'attivita' imprenditoriale a cui e' dedicato
il libro V del codice civile)», nonche', con specifico riferimento ai
lavori  pubblici  di interesse archeologico, perche' lesive, inoltre,
della  competenza  statale  esclusiva  in materia di «tutela dei beni
culturali».
   In   particolare,   ad   avviso   del  ricorrente,  le  norme  che
disciplinano  gli appalti dei servizi relativi all'architettura e gli
incarichi  di progettazione (art. 6, comma 1, e art. 7, commi 2 e 3),
la  verifica  e  la  validazione dei progetti (art. 8) e le verifiche
preventive  dell'interesse  archeologico  per  i  lavori  pubblici di
competenza regionale (art. 43, comma 1), sarebbero costituzionalmente
illegittime  in  quanto  riferibili,  da  un  lato, alla tutela della
concorrenza  sancita  dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
e,  dall'altro, alla materia dell'ordinamento civile e a quella della
«determinazione  dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i   diritti   civili  (fra  le  quali  puo'  annoverarsi  l'attivita'
imprenditoriale  a  cui  e'  dedicato il libro V del codice civile)»,
previste  dall'art.  117,  secondo  comma,  lettere  l)  e m), Cost.,
anch'esse  rientranti  nella  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato.
   Inoltre,   secondo   il   ricorrente,  la  norma  sulle  verifiche
preventive  dei  lavori  pubblici regionali di interesse archeologico
(art.  43,  comma  1),  sarebbe  costituzionalmente illegittima anche
perche'  riferibile alla tutela dei beni culturali prevista dall'art.
117,  secondo  comma, lettera s), Cost. e rientrante nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato.
   Le  ulteriori  norme regionali inerenti alle offerte anomale (art.
22)  e  alla  procedura negoziata (art. 24), sarebbero, ad avviso del
Governo,  costituzionalmente  illegittime  in  quanto riferibili alla
tutela  della  concorrenza  sancita  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera  e),  Cost. e quelle concernenti il subappalto (art. 29) e il
leasing  immobiliare  (art.  32),  sarebbero  illegittime  in  quanto
riferibili   alla   materia   dell'ordinamento   civile,  competenze,
entrambe, attribuite all'esclusiva potesta' legislativa statale.
   2.  -  Va ricordato preliminarmente che la legge regionale oggetto
di  censura  e'  stata approvata il 20 luglio ed e' entrata in vigore
l'8 agosto 2007.
   Intervenuta la sentenza 23 novembre 2007, n. 401, di questa Corte,
la  Regione  Veneto,  in data 11 marzo 2008, ha adottato un documento
contenente «Indirizzi operativi per l'applicazione della l.r. 27/2003
a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007», nel
quale  riconosceva  «non  applicabili»  la  maggior parte delle norme
oggetto dell'impugnazione da parte dello Stato.
   3. - Le questioni aventi ad oggetto gli artt. 6, comma 1, 7, commi
2  e  3,  8,  29, 32, e 43, comma 1, della legge della Regione Veneto
n. 17  del 2007, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera
m),  Cost., come osservato dalla Regione Veneto, non sono ammissibili
perche'  non  sorrette da specifiche argomentazioni. Il ricorrente si
limita  ad  invocare  in modo generico la «determinazione dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i diritti civili (fra le
quali  puo' annoverarsi l'attivita' imprenditoriale a cui e' dedicato
il libro V del codice civile)».
   4. - Le questioni aventi ad oggetto gli artt. 6, comma 1, 7, commi
2  e  3,  8,  22, 24, 29, 32 e 43, comma 1, della legge della Regione
Veneto  n. 17  del 2007, con riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettere e) e l), Cost., sono fondate.
   Questa  Corte  ha  gia'  osservato  che, nel settore degli appalti
pubblici,  l'eventuale  «interferenza»  della  disciplina statale con
competenze   regionali   «si   atteggia   in   modo   peculiare,  non
realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto con ambiti
materiali  di  pertinenza  regionale, bensi' [mediante] la prevalenza
della  disciplina  statale  su  ogni altra fonte normativa» (sentenza
n. 401 del 2007).
   Va  premesso  che  e' stata dichiarata non fondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art.  4,  comma  3,  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE  e  2004/18/CE),  secondo  cui  «le  Regioni  non  possono
prevedere  una  disciplina  diversa da quella del presente codice» in
relazione  agli  ambiti  di legislazione sui contratti della pubblica
amministrazione  riconducibili  alla competenza esclusiva dello Stato
in base all'art. 117, secondo comma, Cost. (sent. n. 401 del 2007).
   Ora,  la  normativa  regionale  censurata dallo Stato contiene una
disciplina  diversa da quella del codice citato per quanto attiene ai
seguenti   oggetti:   affidamento   dei   servizi   tecnici  relativi
all'architettura  e  all'ingegneria (artt. 6, comma 1, e 7, commi 2 e
3)  riferibile  all'ambito  della  legislazione  sulle  «procedure di
affidamento»;  verifica e validazione del progetto (art. 8), inerente
all'ambito   della  «progettazione»;  offerte  anomale  (art.  22)  e
procedura negoziata (art. 24), relative all'ambito delle procedure di
affidamento;  subappalti  (art.  29),  relativi  ad  analoga  materia
disciplinata  dal  codice dei contratti pubblici; leasing immobiliare
(art.  32),  relativo  in  parte all'ambito della «progettazione», in
parte  alla «esecuzione dei contratti» e comunque rientrante, insieme
all'istituto  del  subappalto,  nella  materia  «ordinamento civile»;
verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 43), inerente a
«contratti relativi alla tutela dei beni culturali».
   Per  tutti  questi  oggetti,  la  disciplina dettata dalla Regione
produce  una  erosione  dell'area  coperta da obblighi di gara. Essa,
infatti,  lascia  le  stazioni  appaltanti  libere  di  scegliere  le
modalita' di affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura
comportanti  un compenso inferiore a 40 mila euro, cosi' riducendo il
confronto  concorrenziale  nell'affidamento di tali servizi; consente
che  una  deliberazione  della  Giunta regionale detti i criteri e le
modalita' di affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura
comportanti  un  compenso  compreso  tra  40  mila  euro  e la soglia
comunitaria,  nonche'  sulle  forme di pubblicita' dei medesimi e sui
criteri di verifica e validazione dei progetti, incidendo in tal modo
sulle  regole  di  mercato;  restringe l'ambito entro cui la stazione
appaltante  deve  verificare  la  congruita'  delle  offerte anomale;
consente  il  ricorso  alla  trattativa  privata  senza necessita' di
previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  limitando  cosi'  il
confronto  concorrenziale;  riduce  la sospensione del pagamento alla
sola  somma non corrisposta al subappaltatore; restringe il numero di
soggetti  che  possono  aspirare  a vedersi affidare l'esecuzione dei
lavori  aventi  ad  oggetto  la  costruzione  degli immobili mediante
l'introduzione  dell'istituto  del  leasing  immobiliare;  lascia  le
stazioni  appaltanti  libere  per quanto concerne l'affidamento degli
incarichi  aventi  ad  oggetto  le indagini archeologiche, attribuite
senza confronto concorrenziale.
   La  normativa  regionale, dunque, detta una disciplina difforme da
quella  nazionale  in  materie  riservate alla competenza legislativa
esclusiva  dello  Stato  in  base all'art. 117, secondo comma, Cost.,
riducendo,  da  un  lato,  l'area  alla  quale si applicano le regole
concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato
nel  settore  degli  appalti pubblici a tutti gli operatori economici
(«tutela  della  concorrenza»)  e  alterando,  dall'altro,  le regole
contrattuali   che  disciplinano  i  rapporti  privati  («ordinamento
civile») (sentenze nn. 431 e 401 del 2007 e n. 282 del 2004).
   5.  -  Le  residue censure, riferite agli altri parametri evocati,
restano assorbite.