IL GIUDICE DEL LAVORO Visti gli atti del proc. n. 689/A/2007 R.G. Lav. promosso da: Ghigo Paolo (avv. Alessandra Magliotto) contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv. Giuseppe Iovino, avv. Rita Pisanu), a scioglimento della riserva assunta il 6 marzo 2008 pronuncia la seguente ordinanza. Parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 505 della legge 24 dicembre 2007 n. 544 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), norma con la quale il legislatore ha stabilito che l'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione del trattamento pensionistico in favore di ex combattenti e assimilati, prevista dal comma 1 del medesimo articolo, si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto. Parte ricorrente ha sollevato la predetta questione di legittimita' costituzionale rilevando che la norma, pur autoqualificandosi di «interpretazione autentica», verrebbe in effetti ad innovare retroattivamente la disciplina con la quale il legislatore aveva inteso garantire un adeguamento dinamico nel tempo del valore della maggiorazione (in origine pari a £ 30.000 mensili), in attuazione del piu' generale principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38 Cost.), e ne verrebbe a determinare in concreto la sostanziale e irrazionale abrogazione per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1985 e l'effettivo inserimento della maggiorazione de qua nel singolo trattamento pensionistico. Per effetto della disposizione impugnata si perverrebbe inoltre, ad avviso del ricorrente, ad una ingiustificata disparita' di trattamento , rilevante sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., tra coloro che in forza del medesimo titolo, di ex combattente o assimilato, si vedrebbero riconosciuta una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo differente solo in ragione della data di decorrenza della pensione, differenza non razionale in quanto contrastante con la ratio perequativa sottesa al comma 3 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140. La questione risulta rilevante ai fini del decidere dal momento che oggetto del presente giudizio e' l'azione del ricorrente volta ad ottenere la perequazione automatica della maggiorazione di cui all'art. 6 comma 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella misura mensile risultante dal calcolo effettuato sull' importo iniziale di £ 30.000 successivamente incrementato a decorrere dal gennaio 1985 anziche', come sostenuto dall'Inps, a decorrere dalla data di liquidazione della maggiorazione medesima. La predetta questione di legittimita' costituzionale appare altresi' non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Al riguardo e' in primo luogo condivisibile il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 505 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in quanto con tale disposizione il legislatore risulta avere esercitato il potere di interpretazione autentica in violazione dei canoni di ragionevolezza, frustrando la ratio perequativa sottesa alla disposizione interpretata e venendo a ledere il bene tutelato dalla norma, vale a dire il mantenimento del tempo dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali. E' costante l'affermazione della Corte costituzionale secondo cui «la norma contenuta nella legge di interpretazione autentica non puo' ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato gia' in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario» (sentenze numeri 39, 135 e 274 del 2006, sent. n. 234 e 400 del 2007). Altresi' la Corte ha ripetutamente affermato che «il legislatore, nel rispetto di tale previsione, puo' emanare sia disposizioni di "interpretazione autentica", che determinano - chiarendola - la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente gia' espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti». Nella specie la norma censurata introduce una espressa limitazione temporale alla generale operativita' del criterio perequativo automatico della maggiorazione di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 140/1985 sancito dal comma 3 dello stesso articolo - «La maggiorazione prevista dai precedenti commi e' soggetta alla disciplina della perequazione automatica» - individuandone la decorrenza solo a partire dal momento di concessione del beneficio agli aventi diritto. E' chiara la portata innovativa e non meramente interpretativa della disposizione, laddove, mediante la previsione di un diverso termine iniziale di efficacia del meccanismo di adeguamento dell'importo della maggiorazione quale la effettiva liquidazione del beneficio, modifica in senso restrittivo l'ambito di applicazione della disciplina della perequazione automatica, richiamata tout court dal disposto originario del comma 3. Occorre ricordare brevemente che, al fine di garantire il mantenimento del potere di acquisto delle pensioni in generale, il legislatore aveva disposto (art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984» e art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986») l'adeguamento dei trattamenti pensionistici agli indici reali di svalutazione. Tale meccanismo di garanzia e salvaguardia del potere di acquisto e' stato successivamente limitato, onde contemperarlo con le esigenze di contenimento della spesa pubblica, alla sola perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita. L'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha pertanto stabilito che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, precisando che tali aumenti vengano calcolati «applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente». L'art. 59 comma della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica) ha quindi individuato nella perequazione automatica delle pensioni prevista dal citato articolo 11 l'unica forma di adeguamento delle prestazioni pensionistiche a decorrere dal 1998 quale disciplina generale prevalente su eventuali altre forme di adeguamento previste da disposizioni speciali. Successivamente l'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) ha fissato la misura entro la quale si applica l'indice di rivalutazione automatica a decorrere dal 1 gennaio 2001 (limitandola al 90%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, e al 75% per le fasce di importo superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo). In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, viene determinata la percentuale di variazione sulla cui base devono essere calcolati gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni. Come si evince dal quadro evolutivo delineato, l'esigenza di salvaguardare nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici - esigenza costituzionalmente tutelata dall'art. 38 Cost. - e' perseguita dal legislatore attraverso il meccanismo della perequazione automatica dell'importo dei trattamenti alle variazioni deI costo della vita (mediante l'applicazione di coefficienti determinati annualmente sulla base delle rilevazioni ufficiali di tali variazioni), espressamente individuato come unica e generale forma di periodico adeguamento delle prestazioni pensionistiche ai mutamenti del valore di acquisto della moneta. All'interno di tale sistema il contemperamento dell'esigenza perequativa e di adeguatezza delle pensioni con quella di contenimento della spesa pubblica e salvaguardia degli equilibri finanziari, risulta essere stato ragionevolmente attuato mediante l'individuazione di coefficienti di correzione percentuale dell'adeguamento annuale, graduati in relazione al livello economico dei trattamenti a partire da quelli di importo piu' elevato rispetto al minimo. Orbene, la modifica introdotta dalla disposizione censurata persegue invece gli obiettivi di contenimento della spesa mediante un criterio di limitazione temporale del meccanismo perequativo che contrasta con canoni di ragionevolezza e con la specifica ratio sottesa alla maggiorazione in questione, cosi' come individuata dal diritto vivente (cfr. Cass. 14285/2005). In tal senso e' necessario rilevare come l'attivazione della perequazione automatica a partire dall'effettivo godimento del beneficio anziche' dall'anno in cui e' stato individuato l'importo del beneficio - nella misura forfettaria fissa di £. 30.000 mensili, secondo valori nummari dell'epoca - comporta l'erogazione della maggiorazione in un ammontare differente e variabile da soggetto a soggetto in funzione solo del momento del collocamento in pensione. Trattasi di una conseguenza confliggente con l'esigenza di garantire la permanente adeguatezza della cifra monetaria della prestazione, costituente lo scopo dell'istituto della perequazione, nonche' indifferente alle peculiari caratteristiche dell'emolumento quale parte integrante del complessivo trattamento pensionistico, cosi' come individuate nel successivo comma 7 dell'art. 6, legge n. 140/1985, vale a dire la non assorbibilita' dall'integrazione al minimo e la non incidenza ai fini del superamento del minimo. Tali caratteristiche connotano il beneficio in senso derogatorio rispetto ad altri emolumenti pensionistici e denotano una volonta' del legislatore di garantire una particolare «resistenza» nel tempo dell'effettivita' dell'attribuzione dell'art. 6, primo comma, legge n. 140/1985, quale peculiare atteggiarsi nella specie del principio di adeguatezza anche in ragione della specifica natura del titolo che ne costituisce la legittimazione, vale a dire la condizione di ex combattente o assimilato, escluso dalla fruizione dei benefici previsti dalla precedente normativa. Nell'ambito di tale disegno sistematico trova logica collocazione la previsione della costante perequazione automatica dell' importo originario di cui al comma 3 dello stesso art. 6, mentre si pone invece in stridente contrasto l'introduzione retroattiva di una restrizione temporale del meccanismo perequativo che di fatto conduce all'erogazione della maggiorazione in termini economici inadeguati rispetto al mutato valore di acquisto della moneta se non irrisori. Un ulteriore profilo di dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 505, legge n. 244/2007 si rinviene in relazione alla irragionevole difformita' di trattamento tra soggetti in posizione omogenea quanto ai presupposti costitutivi della fattispecie, difformita' che necessariamente deriva dall' interpretazione introdotta con tale disposizione, come recentemente posto in luce da una pronuncia della Corte di cassazione (sent. n. 14285 del 7 luglio 2005). La suprema Corte nel respingere l'interpretazione de qua, in quel caso propugnata dall'istituto previdenziale, ha rilevato che essa «condurrebbe a risultati irrazionali e manifestamente lesivi del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiche' la maggiorazione pensionistica sarebbe corrisposta nello stesso anno in misura diversa ai vari pensionati a seconda dell'anno del pensionamento. Infatti, mentre i soggetti gia' pensionati nel l985 fruirebbero di tutti gli aumenti garantiti anno dopo anno dalle norme sulla perequazione automatica i soggetti pensionati successivamente percepirebbero il primo anno la maggiorazione pensionistica in questione nella misura di sole £ 30.000 mensili, poi incrementata negli anni seguenti a partire da questo importo. Tale differenziazione non avrebbe alcuna ragionevole spiegazione e, in particolare, non troverebbe giustificazione neanche nel fenomeno - che puo' rendere costituzionalmente legittimi trattamenti differenziati a seconda dell'epoca del pensionamento di situazioni per il resto omogenee - della evoluzione nel tempo, migliorativa o peggiorativa, della disciplina normativa». In sintonia con quanto affermato dalla Corte di cassazione, non appare razionale e coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 38 Cost. il diverso trattamento riservato dal legislatore a situazioni che, in presenza dei medesimi requisiti legittimanti e nel perdurante vigore della medesima disciplina, risultano irragionevolmente differenziarsi solo in relazione ad un elemento accidentale della fattispecie quale la diversa decorrenza temporale per il singolo avente diritto del concreto godimento del beneficio. A tal fine assume particolare rilievo il fatto che il legislatore ha determinato l'importo originario della maggiorazione in una misura fissa forfettaria mensile, unica per la generalita' degli aventi diritto e non ancorata a ulteriori parametri rispetto alla condizione di ex combattente o assimilato che ne costituisce la ratio. L'introduzione di una limitazione della perequazione automatica di tale importo - che il legislatore aveva concepito in una cifra fissa uguale per tutti gli aventi diritto - e la conseguente differenziazione dell'ammontare in funzione solo del momento di decorrenza del beneficio si pone in contrasto con il criterio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in quanto non e' giustificata da esigenze obiettive e ragionevoli ne' controbilanciata da ulteriori diversi profili del trattamento. L' intervallo temporale compreso tra l'anno di introduzione del beneficio nella misura fissa di £. 30.000 e il momento di collocamento in pensione non eelemento correlato alla fattispecie costitutiva del diritto alla maggiorazione de qua, che richiede solo la condizione di ex combattente o assimilato, prevista dalla disciplina immutata dell'art. 6, primo comma, legge n. 140/1985, ed e' indifferente a requisiti soggettivi ulteriori quali l'anzianita' contributiva o l'eta'. Ne' tale intervallo temporale e' indice di una ulteriore situazione soggettiva che giustifichi il sacrificio economico del singolo avente diritto, in presenza della medesima condizione legittimante, allo scopo di tutelare beni diversi e prevalenti rispetto a quello del mantenimento dell' adeguatezza del valore dell'attribuzione monetaria originaria, nel rispetto del principio di cui all'art. 38 Cost.