IL TRIBUNALE

   Decidendo  sulle eccezioni della difesa, sentito il p. m., osserva
che De Lellis Teresa e Semeraro Maurizio - a seguito di opposizione a
decreto  penale  - venivano tratti a giudizio per i reati di cui agli
articoli  110,  81  cpv., 718, 719 n. 2 c.p., 110, nono comma r.d. 18
giugno  1931  n. 773 (come modif. da ultimo dall'art. 22, terzo comma
legge  n. 289/2002.  All'udienza del 12 luglio 2005 veniva dichiarata
la  contumacia  degli imputati e all'udienza dell'11 ottobre 2005, il
giudice  revocava  l'opposto  decreto  penale,  dichiarava  aperto il
dibattimento e si procedeva all'assunzione delle prove.
   All'udienza  del  29  giugno 2006 l'avv. Nicola De Majo, difensore
del  Semeraro,  sollevava  questione di illegittimita' costituzionale
dell'art.  1,  comma  547  della  legge  finanziaria  n. 266/2005  in
relazione  all'art. 3 Cost. e all'art. 25 Cost. in combinato disposto
con  l'art. 2 c.p., nella parte in cui alle violazioni dell'art. 110,
nono comma T.U.L.P.S. commesse in data antecedente al 1° gennaio 2006
si  applicano  le  disposizioni  vigenti  al  tempo  delle violazioni
stesse.   La   medesima   difesa,  inoltre,  sollevava  questione  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 110 T.U.L.P.S. in relazione
all'art.   117  Cost.  come  modificato  dalla  legge  costituzionale
n. 3/2001, nella parte in cui contrasta con la direttiva 98/34 CE.
   Questo   giudicante   riteneva  le  eccezioni  non  manifestamente
infondate  e  rilevanti  ai  fini  del  presente  giudizio,  pertanto
sospendeva   il   processo   e   trasmetteva   gli  atti  alla  Corte
costituzionale.   Con   ordinanza   del  7  novembre  2007  la  Corte
costituzionale  restituiva  gli atti al giudice rimettente al fine di
rinnovare  il  giudizio  sulla  rilevanza alla luce dell'introduzione
dell'art.  1,  comma  86 legge n. 296/2006 che sostituiva l'art. 110,
nono   comma   r.d.   n. 773/1931,   cio'   indipendentemente   dall'
ammissibilita' della questione di compatibilita' comunitaria rispetto
a norme provviste di effetto diretto.
   La  prima  eccezione  non  appare  manifestamente  infondata ed e'
rilevante ai fini del giudizio.
   L'art.  1,  comma  547  della  legge  n. 266/2005  prevede difatti
l'applicabilita'  delle  sanzioni  amministrative  -  anziche' quelle
penali - per le violazioni dell'art. 110 T.U.L.P.S. soltanto ai fatti
successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria, ossia al 1°
gennaio  2006,  non  apparendo  il  quadro normativo mutato alla luce
dell'introduzione dell'art. 1, comma 86 legge n. 296/2006.
   La  norma,  a parere di questo giudicante, si pone in contrasto in
particolare  con  l'art. 3 Cost., prevedendo la stessa una disparita'
di  trattamento  tra  imputati  per  i  medesimi  reati  e  di uguale
gravita',   laddove   pone  quale  unico  discrimen  tra  trattamenti
sanzionatori completamente differenti la sola entrata in vigore della
legge  finanziaria  del  2006,  sia  con l'art. 25 Cost. in relazione
all'art. 2 c.p.
   L'applicazione   delle   disposizioni   penali   piu'   favorevoli
all'imputato  puo',  secondo  quanto  stabilito  dalla  stessa  Corte
costituzionale  con sent. n. 74/1980, subire limitazioni e deroghe da
parte    del    legislatore    ordinario    purche'   ragionevolmente
giustificabili.  Tuttavia,  seppure  il  principio  del favor rei non
assuma  in via diretta rilievo costituzionale, non puo' non rilevarsi
che  il  principio di retroattivita' della legge piu' favorevole puo'
assumere  rilevanza  costituzionale in base all'art. 3 Cost. sotto il
profilo  di  una  parita'  sostanziale  di  trattamento:  non sarebbe
difatti  ragionevole  continuare  a  punire  un soggetto per un fatto
che -  se commesso in data odierna - non assume piu' rilevanza penale
e che rilevi per l'ordinamento giuridico esclusivamente come illecito
amministrativo.
   Pertanto la deroga al principio di applicabilita' delle legge piu'
favorevole,  incidendo  sui  diritti fondamentali del cittadino, deve
essere  giustificata da ragioni aventi pari rilevanza costituzionale,
che  nel  caso  di  specie non si rilevano ictu oculi, laddove invece
emerge dall'intero quadro normativo delineato dalla legge n. 266/2005
una  generalizzata tendenza dello Stato a regimentare le occasioni di
gioco, ampliandone il monopolio.
   L'eccezione,  ritenuta cosi' non manifestamente infondata, risulta
rilevante  ai fini del giudizio de quo in quanto, se cosi' fosse, gli
imputati  andrebbero  immediatamente  mandati  assolti  per  il reato
ascritto  loro  di cui all'art. 110, nono comma T.U.L.P.S. perche' il
fatto  non  e' piu' previsto dalla legge come reato, con trasmissione
degli atti alla competente autorita' amministrativa.
   Anche  la seconda eccezione non appare manifestamente infondata ed
e' rilevante ai fini del giudizio.
   L'art.  117  Cost.  come  modificato  dalla  legge  costituzionale
n. 3/2001   statuisce,  difatti,  che  «la  potesta'  legislativa  e'
esercitata   dallo   Stato   e   dalle  regioni  nel  rispetto  della
Costituzione,   nonche'   dei   vincoli   derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e  dagli  obblighi internazionali», imponendo cosi - per
cio' che nella specie interessa - al potere legislativo il limite del
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
   L'art.  110  T.U.L.P.S.  si  porrebbe  cosi'  in  contrasto con la
normativa  comunitaria,  dalla  quale  emerge, invece, la tendenza di
vietare   restrizioni   alla  libera  circolazione  dei  servizi,  di
agevolare  le  occasioni di gioco, incentivandole e regolamentandole,
secondo quanto previsto dall'art. 49 Trattato dell'Unione Europea. Il
caso  di  specie  si inserisce all'interno della piu' ampia questione
inerente  la  primazia  del  diritto  comunitario  sul diritto penale
interno  in  tema di scommesse clandestine, laddove ogni disposizione
di  diritto  comunitario  che  presenti  i requisiti della chiarezza,
precisione  ed incondizionalita' (come quelle direttamente promananti
dal  Trattato  dell'Unione  Europea) e' immediatamente applicabile in
quanto  di  rango  superiore  rispetto  alle norme nazionali, potendo
subire  nell'ordinamento  interno restrizioni unicamente in relazione
alle  esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita'
pubblica,  sempre  che siano funzionali alla tutela ditali esigenze e
non si rilevino sproporzionate rispetto allo scopo.
   Tali  esigenze, peraltro, non paiono rilevarsi nel caso di specie,
posto  che  anche dal quadro normativo sotteso alla legge n. 266/2005
emerge  la  tendenza  dello  Stato  ad  ampliare  il  monopolio sulle
attivita' di gioco e scommesse.
   L'eccezione,  ritenuta cosi' non manifestamente infondata, risulta
rilevante  ai  fini  del  giudizio  de quo in quanto, se cosi' fosse,
l'art.  110 T.U.L.P.S. andrebbe disapplicato - o meglio non applicato
in  quanto  incompatibile  con  la  normativa comunitaria di cui alla
direttiva   98/34   CE -   e   pertanto   gli   imputati   andrebbero
immediatamente mandati assolti perche' il fatto non sussiste.
   Per le ragioni di cui in motivazione il processo de quo va sospeso
e gli atti vanno ritrasmessi alla Corte costituzionale.