LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

   Ha   emesso   la   seguente   ordinanza  sull'appello  n. 869/2007
depositato  il 27 marzo 2007 avverso la sentenza n. 73/01/2006 emessa
dalla   Commissione   tributaria   provinciale   di   Parma  proposto
dall'ufficio:  Comune  di  Tizzano  Val  Parma difeso da: Sindaco pro
tempore Gualtiero Ghirardi presso uff. associato del contenz. tribut.
della  com.  montana Appennino Parma Est, piazza Giacomo Ferrari, 5 -
43013  Langhirano (PR), controparte: Cooperativa produttori suini Pro
Sus  Soc. coop. agricola, via Malta, 26039 Vescovato (CR), difesa da:
Cesura Michele via della Cooperazione n. 6 - 26100 Cremona;
   Atti impugnati: Silenzio rifiuto istanza rimb. I.C.I. 2004.
                  Fatto e svolgimento del processo

   La Cooperativa produttori suini PRO.SUS con sede in Vescovato (CR)
impugnava  avanti  la  Commissione tributaria provinciale di Parma il
diniego  opposto  dal  Comune  di  Tizzano  Val Parma alla domanda di
rimborso  ICI  per  l'anno 2004 versata per il fabbricato strumentale
sito   in  localita'  Capoponte,  utilizzato  per  la  conservazione,
manipolazione  e  trasformazione  dei prodotti agricoli conferiti dai
soci agricoltori.
   La  societa' ricorrente contestava i motivi addotti a sostegno del
provvedimento impugnato adducendo che:
     i  fabbricati di proprieta', strumentali all'attivita' agricola,
sono  da  definirsi  rurali, come da pronunce di Cass. nn. 6884/2005,
13674/2005;
     la  Cooperativa  di  agricoltori, anche se soggetto distinto dai
soci,   puo'   svolgere   attivita'  connessa  all'esercizio  normale
dell'agricoltura;
     la  novella  introdotta  dal  d.P.R.  n. 139/1998  ha nettamente
separato l'asservimento del terreno al fabbricato;
     non  ha  rilievo  il  fatto  che l'immobile sia accatastato alla
sezione fabbricati industriali;
     cio'  che rileva e' essenzialmente la circostanza che i prodotti
trasformati provengano in prevalenza dai soci, come nella fattispecie
risulta dal bilancio (nel caso, il 68%).
   Chiedeva  quindi il rimborso della somma versata, che assumeva non
dovuta.  Resisteva  il  Comune  di Tizzano con controdeduzioni con le
quali, respingendo le tesi della ricorrente, evidenziava che:
     in  primo  luogo il fabbricato risulta iscritto al catasto quale
fabbricato  industriale  nella  categoria  D  7  e  come  tale,  deve
ritenersi  non esente da I.C.I. per il combinato disposto degli artt.
7 e 9 del d.lgs. n. 505/1992;
     in  secondo  luogo,  deve  sussistere identita' fra possesso del
fabbricato  e  proprietario  e/o  del  detentore del terreno, come da
Cass. nn. 14489/2002, 18853/2005 12369/2005;
     il  reddito della Cooperativa non va ritenuto agricolo in quanto
la  stessa  lavora  trasforma e vende prodotti provenienti da terreno
non proprio.
   Entrambe le parti depositavano memorie a sostegno delle rispettive
tesi.
   La  CTP  di  Parma  accoglieva  il  ricorso, sostanzialmente sulla
seguente motivazione:
     con  riferimento  alla  natura  giuridica  della Cooperativa, ai
sensi   dell'art.   213,   comma   3  cod.  civ.,  la  ricorrente  e'
indiscutibilmente imprenditore agricolo;
     sulla  necessita'  di  collegamento  diretto  fra proprieta' del
terreno  e  quella  del  fabbricato, il comma 3-bis dell'art. 9 della
legge  n. 133/1994,  in  vigore  dal 1998, sancisce senza equivoci la
natura  rurale delle costruzioni strumentali alle attivita' agricole,
ne  deriva che il fabbricato in oggetto assume la connotazione rurale
a prescindere dalla connessione con il fondo agricolo;
     sulla  attivita'  della  ricorrente, l'attivita' di stagionatura
delle carni operata dalla Cooperativa rientra nell'attivita' agricola
connessa:   la   Cooperativa  funziona  come  longa  manus  dei  soci
allevatori  potendosi  quindi  avvalere  delle  agevolazioni  ad essi
assegnate dalla legge;
    la  categoria  catastale attribuita al fabbricato strumentale non
rileva ai fini del diniego di riconoscimento della ruralita'.
   In   definitiva  il  fabbricato  strumentale  deve  ritenersi  non
assoggettabile  a  ICI.  Contro la decisione ha interposto appello il
Comune di Tizzano Val Parma sulla base dei seguenti motivi:
     1)   la   Cooperativa   agricola   non  puo'  avere  un  reddito
qualificabile  come  «reddito  agrario»,  a  prescindere da qualsiasi
prova prodotta;
     2)  in  ordine  alla natura rurale delle costruzioni, il dettato
normativo   conferma   il   necessario   rapporto  di  connessione  e
asservimento fra il fabbricato strumentale e il terreno;
     3)  con  riguardo  all'esercizio  di  attivita'  agricola, dalla
visura  camerale  risulta  chiaramente che l'attivita' e' prettamente
industriale e non agricola;
     4)  il  d.lgs.  n. 99/2004  riconosce l'estensione alle societa'
agricole   delle   agevolazioni   spettanti  ai  coltivatori  diretti
limitatamente  alle  imposte indirette e alle agevolazioni creditizie
ma non all'ICI;
     5)  la  produzione  di  salumeria  non  rientra tra le attivita'
indicate che possono godere dell'esenzione ICI;
     6)  relativamente  alla  qualificazione  della  Cooperativa come
longa  manus dei soci, la giurisprudenza di legittimita' riconosce la
specificita'  della legge che, in assenza di espressa previsione, non
consente di ritenere esente dall'ICI il fabbricato;
     7)  l'immobile in questione non e' mai stato iscritto al catasto
terreni come rurale;
     8)  citava  a  sostegno  dei  motivi,  fra  l'altro,  Cass.  nn.
18853/2005, 12369/2005.
   Concludeva  pertanto  per  la  riforma dell'impugnata sentenza per
violazione ed errata interpretazione di legge.
   Con  proprie  controdeduzioni la Cooperativa resisteva all'appello
controdeducendo:
     1)  la  nota integrativa fornisce la prova circa la qualifica di
imprenditore agricolo;
     2)  il  d.P.R.  n. 139/1998  ha riconosciuto il carattere rurale
delle costruzioni strumentali alle attivita' agricole;
     3)  l'attivita'  svolta  dalla  Cooperativa e' di tipo agricolo,
l'attivita'  di  stagionatura  e  commercializzazione  dei prosciutti
rappresenta  un'attivita' marginale rispetto all'attivita' principale
di  macellazione  dei  suini  conferiti  dai soci agricoltori e della
lavorazione delle relative carni;
     4)  l'art.  2,  comma 6, lettera a) della legge n. 350/2003, con
efficacia  dal  1°  luglio  2004,  ha  modificato  la  definizione di
attivita'  agricola  connessa  rendendola  conforme alle disposizioni
dell'art. 2135 cod. civ.;

     6)  il  riconoscimento  dello  scopo  comune  fra  Cooperativa e
produttori agricoli e' confermato da Cass. nn. 2004/70, 3243/74;
     7)  la  categoria  catastale  di  iscrizione  del fabbricato non
rileva per il riconoscimento del carattere di ruralita' ai fini ICI;
     8)  la  Cooperativa  ha  quindi  dimostrato di possedere tutti i
requisiti  richiesti  dalla normativa per l'esclusione del fabbricato
dall'ICI (e' imprenditore agricolo, l'attivita' svolta rientra tra le
attivita'   agricole   connesse,   il   fabbricato   e'   strumentale
all'attivita' agricola dei soci).
     9)   citava,  a  sostegno,  Cass.  nn.  18853/2005,  13674/2005,
13675/2005, 13676/2005, 13677/2005.
   Concludeva  per la conferma della sentenza impugnata e la condanna
del comune alle spese di giudizio.
   Con  memoria  depositata  in  data  12  febbraio  2008  il  comune
appellante  deduceva  che  la  legge n. 222/2007, all'art. 42-bis, in
vigore  dal 21 dicembre 2007, che riconosce il carattere di ruralita'
alle   costruzioni   strumentali   allo   svolgimento  dell'attivita'
agricola,  ha  efficacia  esclusivamente  e assolutamente innovativa,
confermando percio' il contrario regime per le annualita' precedenti.
   Ribadiva  inoltre  che,  per  il  combinato  disposto  delle norme
richiamate  nell'atto di appello, e' escluso che il terreno posseduto
da   impresa  commerciale,  comprese  le  cooperative,  possa  essere
produttivo  di  reddito  agrario,  concludendo  quindi  che  per tali
soggetti la ruralita' non puo' operare.
             La questione di legittimita' costituzionale

   Dalla  documentazione prodotta dalla Cooperativa puo' considerarsi
provata  la  strumentalita'  degli  immobili della Cooperativa stessa
alla attivita' agricola di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 917/1986.
   Emerge infatti univocamente dagli elementi probatori acquisiti che
i  fabbricati  di  proprieta' della Cooperativa produttori suini sono
destinati  in  larga  prevalenza  alla macellazione e lavorazione dei
suini conferiti dai soci agricoltori, mentre e' marginale l'attivita'
di stagionatura di prosciutti per la successiva commercializzazione.
   Acquisita  detta  prova,  non  puo'  non  farsi  riferimento  alle
pronunce,  intervenute  in  materia,  della  Corte  di cassazione con
sentenze nn. 6884/2005, 18853/2005.
   Con  dette  pronunce  la  Corte  ha affermato il principio per cui
l'art.  2  del d.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998 ha modificato l'art. 9
del  d.l. n. 557/1993 distinguendo a seconda che i fabbricati vengano
utilizzati  o  meno  come abitazione e ha stabilito che la previgente
normativa  continuava  ad essere applicata soltanto per i primi, dato
che  per  i  secondi  doveva riconoscersi carattere rurale a tutte le
costruzioni  strumentali  alle  attivita' agricole di cui all'art. 29
del  d.P.R.  n. 917/1986.  Detto  principio e' certamente applicabile
alla   fattispecie   vertendosi   in   costruzioni  strumentali  alla
trasformazione  di prodotti agricoli, definite dal citato art. 29 del
d.P.R. n. 917/1986, comma 2, lettera c.
   Anche   con   successive   sentenze  nn.  13674/2005,  13675/2005,
13676/2005,   13677/2005   e,   piu'   recentemente,   con   sentenza
n. 16701/2007  la  Corte di cassazione ha affermato che, con il comma
3-bis  introdotto dall'art. 9 del d.l. n. 557/1993, i presupposti per
il riconoscimento della ruralita' degli immobili, a partire dal 1998,
prescindono  dall'appartenenza  ad  unico proprietario del fabbricato
«asservito»,  non  essendo  piu' necessario il concorso dei titoli di
proprieta' del terreno e del fabbricato in capo al medesimo soggetto,
ma  essendo  sufficiente  la conduzione del terreno cui l'immobile e'
asservito a qualunque titolo, e, quindi anche quale ente conferitario
degli stessi.
   Il  requisito  per  considerare  «rurale»  un  fabbricato e' stato
definitivamente  stabilito  con  l'art.  42-bis del d.l. n. 159/2007,
convertito  dalla  legge  n. 222/2007,  che ha integrato l'art. 9 del
d.l. n. 557/1993.
   La  norma  sancisce  il  riconoscimento del carattere di ruralita'
agli  effetti  fiscali delle costruzioni strumentali, necessarie allo
svolgimento  dell'attivita'  agricola di cui all'art. 2135 cod. civ.,
destinate   «alla   manipolazione,   trasformazione,   conservazione,
valorizzazione  o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se
effettuate da cooperative e loro consorzi».
   Ad    avviso   di   questa   Commissione   tributaria   regionale,
contrariamente  a  quanto  sostenuto  dall'appellante,  la  norma  ha
carattere interpretativo.
   Il  legislatore,  infatti,  proprio  al fine di superare l'oneroso
contenzioso  che vedeva coinvolta l'amministrazione finanziaria sulle
questioni  in  oggetto,  ha  scelto, con la legge n. 222 del 2007, la
soluzione   alla   quale   era   pervenuta,  come  si  e'  detto,  la
giurisprudenza di legittimita'.
   E' quindi palese che, sia il testo della norma, sia lo scopo dalla
stessa perseguito di risolvere le incertezze interpretative sorte sul
trattamento  tributario  in questione, non consentono di dubitare sul
carattere interpretativo della norma de qua.
   Stante,  dunque,  l'indubbia  efficacia  retroattiva  della  norma
dell'art.   42-bis,   d.l.   n. 159/2007,   convertito   dalla  legge
n. 222/2007,  di cui verrebbe a beneficiare la Cooperativa produttori
suini, la funzione della norma dell'art. 2, comma 4 legge 24 dicembre
2007,  n. 244  (legge  «finanziaria»  2008)  -  oggetto  specifico di
impugnazione  per  illegittimita'  costituzionale  -  e' con evidenza
quella   di   limitare   gli  effetti  economico-finanziari  di  tale
retroattivita',   escludendo  la  ripetibilita'  delle  imposte  gia'
(indebitamente) pagate.
   Detta  norma  infatti  dispone: «Non e' ammessa la restituzione di
somme  eventualmente  versate  a  titolo  di  imposta  comunale sugli
immobili  ai comuni, per i periodi di imposta precedenti al 2008, dai
soggetti  destinatari  delle  disposizioni di cui alla lettera i) del
comma  3-bis  dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
introdotta  dall'art.  42-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,
n. 159,  convertito  con  modificazioni dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222,  in  relazione  alle costruzioni di cui alla medesima lettera
i)».
   Orbene,  proprio  relativamente  a  tale  norma questa Commissione
tributaria regionale solleva questione di legittimita' costituzionale
in  riferimento  all'art. 3 della Costituzione nonche' ai principi di
ragionevolezza, razionalita' e non contraddizione.
   La  questione e' rilevante in quanto la disposizione denunciata e'
applicabile ai periodi di imposta oggetto del giudizio che, pertanto,
non  puo'  essere  definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' costituzionale sollevata.
   Dalla    risoluzione    di   detta   questione   dipende   infatti
l'accoglimento o il rigetto dell'appello.
   La  questione  si  appalesa  altresi' manifestamente fondata per i
seguenti motivi.
   La  norma  denunciata e' innanzitutto incoerente e contraddittoria
e,  pertanto,  viziata  da irragionevolezza poiche' per un verso essa
riconosce - con il richiamo della complessa e reiterata normativa che
ha  riconosciuto la esenzione da ICI per i soggetti destinatari delle
disposizioni di cui alla normativa richiamata (fra i quali rientra la
Cooperativa  produttori  suini  in  questione)  -  che, appunto, tali
soggetti  sono  esclusi  dalla  soggezione all'ICI, mentre, per altro
verso,  sottrae  i  pagamenti  indebiti  all'azione  di  ripetizione,
negando   appunto   il  diritto  al  rimborso  delle  imposte  pagate
indebitamente.
   La  norma stessa, sotto altro aspetto, si pone in contrasto con il
principio  di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3  della Costituzione,
disciplinando   in   modo   differenziato   situazioni   di   diritto
sostanzialmente  uguali  soltanto  per  il  fatto, del tutto causale,
dell'essere  o  meno  intervenuto il pagamento dell'indebito fiscale,
prevedendosi  nell'un  caso la irripetibilita' di quanto versato sine
titulo e nell'altro caso la non debenza dell'imposta.
   Ne  consegue  una palese, ingiustificata disparita' di trattamento
fra  quanti  alla  data  dell'entrata  in  vigore  della disposizione
censurata gia' avevano provveduto al pagamento dell'imposta e quanti,
invece,  non  lo  avevano  fatto: i primi, ancorche' ne abbiano fatto
richiesta  (come,  appunto,  la  Cooperativa  appellata)  non possono
ripetere  quanto  versato,  i  secondi,  invece, sono definitivamente
liberati dall'obbligo tributario.
   E'  evidente,  quindi,  il  trattamento  deteriore,  assolutamente
ingiustificato  -  conseguente  alla  disposizione censurata - di chi
abbia  erroneamente  pagato  un'imposta  non  dovuta  rispetto a chi,
versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun
pagamento.
   La  Corte  costituzionale ha gia' affermato che non e' compatibile
con  il  principio  di  ragionevolezza  l'operato del legislatore che
qualifichi  un  pagamento  come  non  dovuto  e nello stesso tempo lo
sottragga  all'azione  di  ripetizione  (sentenze  n. 416  del 2000 e
n. 421 del 1995).
   A  pronuncia  di  illegittimita' costituzionale la Corte stessa e'
pervenuta pure con sentenza n. 320 del 2005 relativamente a normativa
in  materia  fiscale  (art.  39,  legge 21 novembre 2000, n. 342) che
parimenti  escludeva  la ripetibilita' delle imposte gia' pagate che,
al contempo, qualificava come non dovute.