LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 869/2007
depositato il 27 marzo 2007 avverso la sentenza n. 73/01/2006 emessa
dalla Commissione tributaria provinciale di Parma proposto
dall'ufficio: Comune di Tizzano Val Parma difeso da: Sindaco pro
tempore Gualtiero Ghirardi presso uff. associato del contenz. tribut.
della com. montana Appennino Parma Est, piazza Giacomo Ferrari, 5 -
43013 Langhirano (PR), controparte: Cooperativa produttori suini Pro
Sus Soc. coop. agricola, via Malta, 26039 Vescovato (CR), difesa da:
Cesura Michele via della Cooperazione n. 6 - 26100 Cremona;
Atti impugnati: Silenzio rifiuto istanza rimb. I.C.I. 2004.
Fatto e svolgimento del processo
La Cooperativa produttori suini PRO.SUS con sede in Vescovato (CR)
impugnava avanti la Commissione tributaria provinciale di Parma il
diniego opposto dal Comune di Tizzano Val Parma alla domanda di
rimborso ICI per l'anno 2004 versata per il fabbricato strumentale
sito in localita' Capoponte, utilizzato per la conservazione,
manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai
soci agricoltori.
La societa' ricorrente contestava i motivi addotti a sostegno del
provvedimento impugnato adducendo che:
i fabbricati di proprieta', strumentali all'attivita' agricola,
sono da definirsi rurali, come da pronunce di Cass. nn. 6884/2005,
13674/2005;
la Cooperativa di agricoltori, anche se soggetto distinto dai
soci, puo' svolgere attivita' connessa all'esercizio normale
dell'agricoltura;
la novella introdotta dal d.P.R. n. 139/1998 ha nettamente
separato l'asservimento del terreno al fabbricato;
non ha rilievo il fatto che l'immobile sia accatastato alla
sezione fabbricati industriali;
cio' che rileva e' essenzialmente la circostanza che i prodotti
trasformati provengano in prevalenza dai soci, come nella fattispecie
risulta dal bilancio (nel caso, il 68%).
Chiedeva quindi il rimborso della somma versata, che assumeva non
dovuta. Resisteva il Comune di Tizzano con controdeduzioni con le
quali, respingendo le tesi della ricorrente, evidenziava che:
in primo luogo il fabbricato risulta iscritto al catasto quale
fabbricato industriale nella categoria D 7 e come tale, deve
ritenersi non esente da I.C.I. per il combinato disposto degli artt.
7 e 9 del d.lgs. n. 505/1992;
in secondo luogo, deve sussistere identita' fra possesso del
fabbricato e proprietario e/o del detentore del terreno, come da
Cass. nn. 14489/2002, 18853/2005 12369/2005;
il reddito della Cooperativa non va ritenuto agricolo in quanto
la stessa lavora trasforma e vende prodotti provenienti da terreno
non proprio.
Entrambe le parti depositavano memorie a sostegno delle rispettive
tesi.
La CTP di Parma accoglieva il ricorso, sostanzialmente sulla
seguente motivazione:
con riferimento alla natura giuridica della Cooperativa, ai
sensi dell'art. 213, comma 3 cod. civ., la ricorrente e'
indiscutibilmente imprenditore agricolo;
sulla necessita' di collegamento diretto fra proprieta' del
terreno e quella del fabbricato, il comma 3-bis dell'art. 9 della
legge n. 133/1994, in vigore dal 1998, sancisce senza equivoci la
natura rurale delle costruzioni strumentali alle attivita' agricole,
ne deriva che il fabbricato in oggetto assume la connotazione rurale
a prescindere dalla connessione con il fondo agricolo;
sulla attivita' della ricorrente, l'attivita' di stagionatura
delle carni operata dalla Cooperativa rientra nell'attivita' agricola
connessa: la Cooperativa funziona come longa manus dei soci
allevatori potendosi quindi avvalere delle agevolazioni ad essi
assegnate dalla legge;
la categoria catastale attribuita al fabbricato strumentale non
rileva ai fini del diniego di riconoscimento della ruralita'.
In definitiva il fabbricato strumentale deve ritenersi non
assoggettabile a ICI. Contro la decisione ha interposto appello il
Comune di Tizzano Val Parma sulla base dei seguenti motivi:
1) la Cooperativa agricola non puo' avere un reddito
qualificabile come «reddito agrario», a prescindere da qualsiasi
prova prodotta;
2) in ordine alla natura rurale delle costruzioni, il dettato
normativo conferma il necessario rapporto di connessione e
asservimento fra il fabbricato strumentale e il terreno;
3) con riguardo all'esercizio di attivita' agricola, dalla
visura camerale risulta chiaramente che l'attivita' e' prettamente
industriale e non agricola;
4) il d.lgs. n. 99/2004 riconosce l'estensione alle societa'
agricole delle agevolazioni spettanti ai coltivatori diretti
limitatamente alle imposte indirette e alle agevolazioni creditizie
ma non all'ICI;
5) la produzione di salumeria non rientra tra le attivita'
indicate che possono godere dell'esenzione ICI;
6) relativamente alla qualificazione della Cooperativa come
longa manus dei soci, la giurisprudenza di legittimita' riconosce la
specificita' della legge che, in assenza di espressa previsione, non
consente di ritenere esente dall'ICI il fabbricato;
7) l'immobile in questione non e' mai stato iscritto al catasto
terreni come rurale;
8) citava a sostegno dei motivi, fra l'altro, Cass. nn.
18853/2005, 12369/2005.
Concludeva pertanto per la riforma dell'impugnata sentenza per
violazione ed errata interpretazione di legge.
Con proprie controdeduzioni la Cooperativa resisteva all'appello
controdeducendo:
1) la nota integrativa fornisce la prova circa la qualifica di
imprenditore agricolo;
2) il d.P.R. n. 139/1998 ha riconosciuto il carattere rurale
delle costruzioni strumentali alle attivita' agricole;
3) l'attivita' svolta dalla Cooperativa e' di tipo agricolo,
l'attivita' di stagionatura e commercializzazione dei prosciutti
rappresenta un'attivita' marginale rispetto all'attivita' principale
di macellazione dei suini conferiti dai soci agricoltori e della
lavorazione delle relative carni;
4) l'art. 2, comma 6, lettera a) della legge n. 350/2003, con
efficacia dal 1° luglio 2004, ha modificato la definizione di
attivita' agricola connessa rendendola conforme alle disposizioni
dell'art. 2135 cod. civ.;
6) il riconoscimento dello scopo comune fra Cooperativa e
produttori agricoli e' confermato da Cass. nn. 2004/70, 3243/74;
7) la categoria catastale di iscrizione del fabbricato non
rileva per il riconoscimento del carattere di ruralita' ai fini ICI;
8) la Cooperativa ha quindi dimostrato di possedere tutti i
requisiti richiesti dalla normativa per l'esclusione del fabbricato
dall'ICI (e' imprenditore agricolo, l'attivita' svolta rientra tra le
attivita' agricole connesse, il fabbricato e' strumentale
all'attivita' agricola dei soci).
9) citava, a sostegno, Cass. nn. 18853/2005, 13674/2005,
13675/2005, 13676/2005, 13677/2005.
Concludeva per la conferma della sentenza impugnata e la condanna
del comune alle spese di giudizio.
Con memoria depositata in data 12 febbraio 2008 il comune
appellante deduceva che la legge n. 222/2007, all'art. 42-bis, in
vigore dal 21 dicembre 2007, che riconosce il carattere di ruralita'
alle costruzioni strumentali allo svolgimento dell'attivita'
agricola, ha efficacia esclusivamente e assolutamente innovativa,
confermando percio' il contrario regime per le annualita' precedenti.
Ribadiva inoltre che, per il combinato disposto delle norme
richiamate nell'atto di appello, e' escluso che il terreno posseduto
da impresa commerciale, comprese le cooperative, possa essere
produttivo di reddito agrario, concludendo quindi che per tali
soggetti la ruralita' non puo' operare.
La questione di legittimita' costituzionale
Dalla documentazione prodotta dalla Cooperativa puo' considerarsi
provata la strumentalita' degli immobili della Cooperativa stessa
alla attivita' agricola di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 917/1986.
Emerge infatti univocamente dagli elementi probatori acquisiti che
i fabbricati di proprieta' della Cooperativa produttori suini sono
destinati in larga prevalenza alla macellazione e lavorazione dei
suini conferiti dai soci agricoltori, mentre e' marginale l'attivita'
di stagionatura di prosciutti per la successiva commercializzazione.
Acquisita detta prova, non puo' non farsi riferimento alle
pronunce, intervenute in materia, della Corte di cassazione con
sentenze nn. 6884/2005, 18853/2005.
Con dette pronunce la Corte ha affermato il principio per cui
l'art. 2 del d.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998 ha modificato l'art. 9
del d.l. n. 557/1993 distinguendo a seconda che i fabbricati vengano
utilizzati o meno come abitazione e ha stabilito che la previgente
normativa continuava ad essere applicata soltanto per i primi, dato
che per i secondi doveva riconoscersi carattere rurale a tutte le
costruzioni strumentali alle attivita' agricole di cui all'art. 29
del d.P.R. n. 917/1986. Detto principio e' certamente applicabile
alla fattispecie vertendosi in costruzioni strumentali alla
trasformazione di prodotti agricoli, definite dal citato art. 29 del
d.P.R. n. 917/1986, comma 2, lettera c.
Anche con successive sentenze nn. 13674/2005, 13675/2005,
13676/2005, 13677/2005 e, piu' recentemente, con sentenza
n. 16701/2007 la Corte di cassazione ha affermato che, con il comma
3-bis introdotto dall'art. 9 del d.l. n. 557/1993, i presupposti per
il riconoscimento della ruralita' degli immobili, a partire dal 1998,
prescindono dall'appartenenza ad unico proprietario del fabbricato
«asservito», non essendo piu' necessario il concorso dei titoli di
proprieta' del terreno e del fabbricato in capo al medesimo soggetto,
ma essendo sufficiente la conduzione del terreno cui l'immobile e'
asservito a qualunque titolo, e, quindi anche quale ente conferitario
degli stessi.
Il requisito per considerare «rurale» un fabbricato e' stato
definitivamente stabilito con l'art. 42-bis del d.l. n. 159/2007,
convertito dalla legge n. 222/2007, che ha integrato l'art. 9 del
d.l. n. 557/1993.
La norma sancisce il riconoscimento del carattere di ruralita'
agli effetti fiscali delle costruzioni strumentali, necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'art. 2135 cod. civ.,
destinate «alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se
effettuate da cooperative e loro consorzi».
Ad avviso di questa Commissione tributaria regionale,
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la norma ha
carattere interpretativo.
Il legislatore, infatti, proprio al fine di superare l'oneroso
contenzioso che vedeva coinvolta l'amministrazione finanziaria sulle
questioni in oggetto, ha scelto, con la legge n. 222 del 2007, la
soluzione alla quale era pervenuta, come si e' detto, la
giurisprudenza di legittimita'.
E' quindi palese che, sia il testo della norma, sia lo scopo dalla
stessa perseguito di risolvere le incertezze interpretative sorte sul
trattamento tributario in questione, non consentono di dubitare sul
carattere interpretativo della norma de qua.
Stante, dunque, l'indubbia efficacia retroattiva della norma
dell'art. 42-bis, d.l. n. 159/2007, convertito dalla legge
n. 222/2007, di cui verrebbe a beneficiare la Cooperativa produttori
suini, la funzione della norma dell'art. 2, comma 4 legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge «finanziaria» 2008) - oggetto specifico di
impugnazione per illegittimita' costituzionale - e' con evidenza
quella di limitare gli effetti economico-finanziari di tale
retroattivita', escludendo la ripetibilita' delle imposte gia'
(indebitamente) pagate.
Detta norma infatti dispone: «Non e' ammessa la restituzione di
somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli
immobili ai comuni, per i periodi di imposta precedenti al 2008, dai
soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del
comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
introdotta dall'art. 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera
i)».
Orbene, proprio relativamente a tale norma questa Commissione
tributaria regionale solleva questione di legittimita' costituzionale
in riferimento all'art. 3 della Costituzione nonche' ai principi di
ragionevolezza, razionalita' e non contraddizione.
La questione e' rilevante in quanto la disposizione denunciata e'
applicabile ai periodi di imposta oggetto del giudizio che, pertanto,
non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' costituzionale sollevata.
Dalla risoluzione di detta questione dipende infatti
l'accoglimento o il rigetto dell'appello.
La questione si appalesa altresi' manifestamente fondata per i
seguenti motivi.
La norma denunciata e' innanzitutto incoerente e contraddittoria
e, pertanto, viziata da irragionevolezza poiche' per un verso essa
riconosce - con il richiamo della complessa e reiterata normativa che
ha riconosciuto la esenzione da ICI per i soggetti destinatari delle
disposizioni di cui alla normativa richiamata (fra i quali rientra la
Cooperativa produttori suini in questione) - che, appunto, tali
soggetti sono esclusi dalla soggezione all'ICI, mentre, per altro
verso, sottrae i pagamenti indebiti all'azione di ripetizione,
negando appunto il diritto al rimborso delle imposte pagate
indebitamente.
La norma stessa, sotto altro aspetto, si pone in contrasto con il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,
disciplinando in modo differenziato situazioni di diritto
sostanzialmente uguali soltanto per il fatto, del tutto causale,
dell'essere o meno intervenuto il pagamento dell'indebito fiscale,
prevedendosi nell'un caso la irripetibilita' di quanto versato sine
titulo e nell'altro caso la non debenza dell'imposta.
Ne consegue una palese, ingiustificata disparita' di trattamento
fra quanti alla data dell'entrata in vigore della disposizione
censurata gia' avevano provveduto al pagamento dell'imposta e quanti,
invece, non lo avevano fatto: i primi, ancorche' ne abbiano fatto
richiesta (come, appunto, la Cooperativa appellata) non possono
ripetere quanto versato, i secondi, invece, sono definitivamente
liberati dall'obbligo tributario.
E' evidente, quindi, il trattamento deteriore, assolutamente
ingiustificato - conseguente alla disposizione censurata - di chi
abbia erroneamente pagato un'imposta non dovuta rispetto a chi,
versando nella medesima situazione, non abbia invece effettuato alcun
pagamento.
La Corte costituzionale ha gia' affermato che non e' compatibile
con il principio di ragionevolezza l'operato del legislatore che
qualifichi un pagamento come non dovuto e nello stesso tempo lo
sottragga all'azione di ripetizione (sentenze n. 416 del 2000 e
n. 421 del 1995).
A pronuncia di illegittimita' costituzionale la Corte stessa e'
pervenuta pure con sentenza n. 320 del 2005 relativamente a normativa
in materia fiscale (art. 39, legge 21 novembre 2000, n. 342) che
parimenti escludeva la ripetibilita' delle imposte gia' pagate che,
al contempo, qualificava come non dovute.