Ricorso della Regione Marche, in persona del Presidente pro
tempore della Giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazione
della Giunta regionale n. 853 del 27 giugno 2008, rappresentato e
difeso dall'avv. prof. Stefano Grassi del Foro di Firenze ed
elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, piazza Barberini
n. 12, come da procura speciale per atto del notaio Stefano Sabatini
di Ancona n. rep. 46.891 del 2 luglio 2008;
Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore, per la dichiarazione che non spetta allo Stato
e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri disciplinare
l'«Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di
cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche» nei termini di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile
2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 107
dell'8 maggio 2008, p. 4), nonche' per il conseguente annullamento
del suddetto decreto per violazione degli artt. 117, quarto e sesto
comma Cost., 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
1. - Il d.P.C.m. 16 aprile 2008 e' stato emanato, secondo quanto
riportato espressamente nel preambolo, «considerata la necessita' di
procedere ad alcune modificazioni al fine di correggere taluni errori
materiali e di integrare le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006», recante
«Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra
le cariche pubbliche», che disciplina, in particolare, «le posizioni
protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato,
delle regioni, degli enti locali e di ogni altra autorita' pubblica,
nonche' quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato; ovvero,
in forma ufficiale, autorita' che rivestono cariche comprese nella
prima categoria di cui all'art. 5 - Presidenti delle due Camere,
Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente della Corte
costituzionale, Presidenti emeriti della Repubblica - o nella
categoria "A" di cui all'art. 9 - Vicepresidenti ovvero altri
rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali, Presidente
della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di
Trento o di Bolzano, Presidente del Consiglio regionale e Presidente
del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, Ministri,
Viceministri e Sottosegretari di Stato, Membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo, Sindaco, Prefetto, Presidente
della provincia, Presidente della Corte di appello, Vescovo della
Diocesi».
1.1. - Il d.P.C.m. 16 aprile 2008 interviene in particolare a
modifica e integrazione delle seguenti disposizioni:
l'art. 2 de d.P.C.m. 14 aprile 2006 prevede che «1. Ai fini
della presente disciplina: a) sono cerimonie nazionali quelle che
hanno luogo in occasione di feste nazionali, in qualunque parte del
territorio della Repubblica si svolgano, nonche' le cerimonie alle
quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorita' che
rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo
5; b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella
definizione di cui alla lettera a)». L'art. 1 del d.P.C.m. 16 aprile
2008 amplia la nozione di cerimonie nazionali di cui all'art. 2,
lettera a), ricomprendendovi anche quelle che si svolgono in
occasione «di esequie di Stato»;
l'art. 4, terzo comma, primo periodo, del d.P.C.m. 14 aprile
2006 prevedeva che «in assenza di diverse prescrizioni e ove non
espressamente stabilito, per l'individuazione della posizione delle
autorita' non comprese negli ordini di precedenza di cui agli
articoli 5 e 9 si valutano la carica, l'incarico svolto, nonche' il
grado». L'art. 2 del d.P.C.m. 16 aprile 2008, sostituendo il primo
periodo del terzo comma dell'art. 4, ha introdotto specifici criteri
di valutazione per poter individuare le posizioni protocollari non
espressamente indicate, prevedendo che «in assenza di diverse
prescrizioni, la definizione della posizione protocollare delle
autorita' non espressamente indicate negli ordini di precedenza di
cui agli articoli 5 e 9 si raggiunge mediante l'apprezzamento
analogico-comparato della carica, delle funzioni e del grado di
questi rispetto a quelli delle cariche individuate negli ordini»;
la posizione protocollare stabilita dall'art. 5 del d.P.C.m. 14
aprile 2006 (Ordine nazionale di precedenza) viene innovata dall'art.
3 del d.P.C.m. 16 aprile 2008, che, fra l'altro, prevede: al comma 4,
la sostituzione della nota 10 all'art. 5, comma 1, relativa alla
posizione del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente del
Consiglio Provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede, che
prevedeva «Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei
Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano» e che diviene, nel testo sostituito, «Tra essi precede
il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei
Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
l'inserimento di ulteriori posizioni, tra cui: «all'art. 5, comma 1,
dopo la posizione E2, si inserisce la seguente posizione: "Presidenti
titolari di sezione delle magistrature superiori, Procuratore
aggiunto della Corte dei conti, Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d'appello"» (art. 3, comma 14, d.P.C.m. 16 aprile
2008); «all'art. 5, comma 1, dopo la posizione indicata con il codice
gia' E4, si inserisce la seguente posizione: "Capo del Corpo
forestale dello Stato, Comandante generale delle Capitanerie di
Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori generali
dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate"»
(art. 3, comma 15, d.P.C.m. 16 aprile 2008); «all'art. 5, comma 1, di
seguito alla posizione di cui al capoverso precedente si inserisce,
secondo la nuova numerazione sequenziale, la seguente posizione:
"Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale
di sorveglianza, in sede"» (art. 3, comma 30, d.P.C.m. 16 aprile
2008);
la posizione protocollare stabilita dall'art. 9 del d.P.C.m. 14
aprile 2006 (Ordine territoriale di precedenza) viene innovata
dall'art. 4 del d.P.C.m. 16 aprile 2008, che, fra l'altro, prevede:
«all'art. 9, comma 1, categoria C
, di seguito alla posizione indicata con il codice 38, si inserisce
la seguente posizione: "Presidente del Tribunale per i minorenni,
Presidente del Tribunale di Sorveglianza"» (art. 4, primo comma) e
che «all'art. 9, comma 1, categoria C, di seguito alla posizione di
cui al capoverso precedente, si inserisce, secondo la nuova
numerazione sequenziale, la seguente posizione: "Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni"» (art. 4, secondo
comma);
l'art. 5 del d.P.C.m. 16 aprile 2008 sostituisce l'art. 22,
comma 5 del d.P.C.m. 14 aprile 2006, che prevedeva che «gli onori
militari, se previsti, sono resi al Prefetto in sede quando
interviene in quanto espressamente delegato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, in
assenza di autorita' di maggior rango tra quelle indicate dal
presente articolo» e che, nel testo sostituito, diviene «In occasione
delle festivita' nazionali gli onori militari, nei casi e nelle forme
previsti, sono da riconoscere al prefetto, in assenza di carica di
maggior rango tra quelle indicate nei precedenti commi 1 e 3»;
l'art. 6 del d.P.C.m. 16 aprile 2008 sostituisce l'art. 24,
comma 1, del d.P.C.m. 14 aprile 2006, che prevedeva che «gli onori
militari vengono resi, una sola volta, alla prima delle autorita'
civili elencate nell'art. 22, salve le prerogative del Presidente
della Repubblica» e che, nel testo sostituito, diviene «gli onori
militari vengono resi, una sola volta, alla carica di maggior rango
presente tra quelle indicate nell'art. 22 e secondo i criteri ivi
stabiliti. Sono salve in ogni caso le prerogative del Presidente
della Repubblica».
2. - La Regione Marche, con deliberazione della Giunta n. 853 del
2008 ha deliberato di impugnare davanti a questa Corte il d.P.C.m. 16
aprile 2008, con tutte le disposizioni generali da esso dettate, « in
materia di cerimonie e di precedenze delle cariche pubbliche»,
perche' illegittimo e lesivo dell'autonomia costituzionalmente
riconosciuta e garantita alla stessa Regione ricorrente, per le
seguenti ragioni di
D i r i t t o
3. - In via preliminare si osserva che il ricorso e' ammissibile
dal momento che il d.P.C.m. 16 aprile 2008, come evidenziato nel
paragrafo 1.1 del presente ricorso, non ripete identicamente il
contenuto del d.P.C.m. 14 aprile 2006, che la regione a suo tempo non
aveva impugnato, ne' tantomeno ne rappresenta una mera esecuzione, ma
al contrario ne amplia e innova diverse disposizioni. Questa Corte in
merito ha chiarito che «secondo la giurisprudenza di questa Corte,
perche' possa sorgere conflitto di attribuzione fra Stato e Regione,
occorre che la negazione o la lesione della competenza derivino
immediatamente e direttamente dall'atto denunciato come invasivo, nel
senso che esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il
precedente logico e giuridico, non ne ripeta identicamente il
contenuto e non ne rappresenti una mera e necessaria esecuzione (v.,
da ultimo, sentenza n. 215 del 1996)» (Corte costituzionale, 20
maggio 1999, n. 181, punto 3 del Considerato in diritto) e che «la
giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso
l'applicabilita' dell'istituto dell'acquiescenza ai giudizi per
conflitto di attribuzione tra enti, trattandosi di istituto
incompatibile con l'indisponibilita' delle competenze di cui si
controverte nei medesimi giudizi (sentenze n. 389 del 1995, n. 58 del
1993 e n. 278 del 1991)» (Corte costituzionale, 28 marzo 2003, n. 95,
punto 2 del Considerato in diritto).
Peraltro, conferma della non acquiescenza della Regione Marche e'
data dall'approvazione del regolamento regionale n. 4 del 15 novembre
2007 (Ordine delle precedenze nelle cerimonie a carattere locale),
impugnato dallo Stato con ricorso che e' stato discusso davanti a
questa Corte all'udienza del 24 giugno 2008.
4. - Illegittimita' del d.P.C.m. 16 aprile 2008 per lesione della
sfera di competenza legislativa regionale, particolarmente per
violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.
4.1. - Si deve rilevare che la disciplina dell'ordine delle
precedenze nelle cerimonie pubbliche non rientra - in quanto tale e
nella sua totalita' - tra le materie per le quali lo Stato possa
esercitare potesta' legislativa esclusiva.
Nessuna delle materie elencate nella disposizione di cui all'art.
117, secondo comma, Cost. infatti e' in grado di costituire per il
legislatore statale titolo legittimante all'esercizio di potesta'
legislativa nella disciplina delle precedenze di tutte le cerimonie
pubbliche.
Come del resto aveva a suo tempo evidenziato questa Corte, nella
sentenza n. 496 del 1989, solo il quadro costituzionale delle
competenze risulta decisivo, mentre tale non puo' essere considerato
in alcun modo il riferimento al cerimoniale come ad «una delle piu'
tradizionali prerogative dello Stato». La Corte, in quella occasione,
nel vigore del precedente testo costituzionale, ha infatti affermato
la competenza dello Stato solo perche' «non esiste alcuna
disposizione che abbia attribuito alle regioni siffatta competenza
ne' legislativa ne' amministrativa», in un quadro istituzionale in
cui le regioni esercitavano potesta' legislative nelle sole materie
espressamente enumerate dalle norme costituzionali (criterio, come
noto, ribaltato dal nuovo art. 117 Cost., introdotto con la riforma
di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001).
L'indiscutibile mutamento radicale dell'assetto costituzionale
delle competenze normative e amministrative dello Stato e delle
Regioni dopo la riforma del 2001 rende per cio' solo impossibile la
pedissequa applicazione al caso di specie della soluzione accolta
dalla Corte in quel precedente.
Al legislatore statale e' riservata la sola disciplina di cui
all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., relativa alla materia
«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali», come affermato da questa Corte costituzionale
(sentenza 19 dicembre 2003 n. 363, punto 4 del Considerato in
diritto). Ne deriva la legittima discrezionalita' dell'autorita'
statale nel disciplinare in via esclusiva le cerimonie «nazionali» e
«internazionali».
La corrispondente materia «ordinamento e organizzazione
amministrativa delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici
substatali», non essendo contemplata in nessuno degli elenchi
contenuti nello stesso art. 117 Cost., spetta inequivocabilmente alla
competenza residuale del legislatore regionale.
Ne deriva che la regione e' titolare di competenza esclusiva nella
disciplina delle precedenze delle cariche nelle cerimonie a carattere
locale, in quanto attinenti all'ordinamento ed all'organizzazione
amministrativa delle regioni.
Di qui l'illegittimita' del d.P.C.m. 16 aprile 2008, che incide in
ambiti di sicura competenza legislativa regionale, quali la
disciplina della posizione protocollare degli organi della regione o
degli enti da essa dipendenti, oppure la disciplina della posizione
protocollare degli organi degli altri enti autonomi territoriali o
agli organi da questi dipendenti, laddove introduce specifici criteri
di valutazione per poter individuare le posizioni protocollari non
espressamente indicate (v. art. 2, d.P.C.m. 16 aprile 2008 che
sostituisce il primo periodo del terzo comma dell'art. 4, d.P.C.m. 14
aprile 2006) o inserisce organi statali come ulteriori posizioni
nell'ordine territoriale di precedenza (v. art. 4, primo e secondo
comma d.P.C.m. 16 aprile 2008 a modifica dell'art. 9, d.P.C.M. 14
aprile 2006).
5. - Illegittimita' del d.P.C.m. 16 aprile 2008 per lesione della
sfera di competenza legislativa regionale, particolarmente per
violazione dell'art. 117, commi quarto e sesto, Cost., sotto il
profilo del corretto esercizio della funzione statale di indirizzo e
coordinamento (anche in relazione all'art. 8 legge n. 131 del 2003),
nonche' per violazione del principio di leale collaborazione.
5.1. - Il d.P.C.m. 16 aprile 2008, con il quale sono state
aggiornate e innovate le disposizioni generali in materia di
cerimoniale e di precedenze tra le cariche pubbliche, e' illegittimo
sotto altro profilo perche' introduce una disciplina non contenuta in
una legge e neppure in un atto formalmente regolamentare, ma in un
atto amministrativo che fa, peraltro, espresso riferimento, nel
preambolo, alla legge n. 13 del 12 gennaio 1991 (recante
«Determinazione degli atti amministrativi da emanarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica»).
In particolare, dal momento che tale atto amministrativo puo'
essere qualificato come espressivo - almeno nella parte in cui si
rivolge alla regolamentazione delle cerimonie organizzate dalle
regioni e dagli enti dipendenti - della funzione di indirizzo e
coordinamento delle funzioni amministrative regionali, esso risulta
gravemente illegittimo per molteplici ragioni.
La funzione di indirizzo e coordinamento e' ammissibile solo se
non incidente in alcun modo su competenze regionali di cui alle
materie del terzo e quarto comma dell'art. 117 Cost., secondo quanto
prevede espressamente l'art. 8, sesto comma, della legge n. 131 del
2003, mentre il d.P.C.m. 16 aprile 2008 viene ad incidere
innegabilmente su ambiti affidati alla potesta' legislativa delle
regioni.
Si osserva, inoltre, che gli atti di indirizzo e coordinamento,
secondo quanto questa Corte ha affermato a partire dalla sentenza
n. 150 del 1982, sono soggetti al principio di legalita' sostanziale,
ossia necessitano di un fondamento legislativo esplicito anche in
relazione al loro contenuto, il che non e' avvenuto nel caso di
specie.
Il d.P.C.m. 16 aprile 2008 non e' stato poi adottato dal Governo
nella sua collegialita', come sarebbe stato necessario: per
consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l'esercizio in
via non legislativa della funzione di indirizzo e coordinamento nei
confronti delle Regioni e' soggetto a precisi requisiti di procedura,
dovendo far capo all'organo collegiale di Governo (cfr. sentenze
n. 338 del 1989, n. 453 del 1991, n. 124 del 1994 e n. 18 del 1997).
Essa infatti non puo' identificarsi con una funzione propria
dell'amministrazione statale volta a volta competente per materia
(che, anzi, va ad incidere per definizione in ambiti di azione
amministrativa che spettano alle regioni, ma e' espressione del
potere, demandato in concreto dalla legge al Governo nazionale, di
assicurare la salvaguardia di interessi unitari non frazionabili»
(sentenza n. 408 del 1998).
Infine, il decreto impugnato non e' stato adottato con le forme
previste per gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997,
forme specificamente finalizzate a garantire l'osservanza del
principio costituzionale di leale collaborazione.
Non solo non e' stata neppure avviata la procedura volta al
conseguimento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni o,
quantomeno, all'ottenimento del parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali (come espressamente stabiliscono i commi 1
e 2 del citato art. 8 della legge n. 59 del 1997), ma nel
procedimento di formazione del d.P.C.m. 16 aprile 2008, con il quale
lo Stato ha unilateralmente provveduto a correggere e integrare il
precedente decreto, le Regioni non sono state in alcun modo coinvolte
(neppure attraverso l'utilizzo di quelle «sedi informali» e di quei
«tavoli tecnici» che avevano caratterizzato l'elaborazione dei
contenuti dell'originario d.P.C.m. 14 aprile 2006).
6. - Illegittimita' del d.P.C.m. 16 aprile 2008, per lesione della
sfera di competenza regionale, particolarmente per la violazione
degli artt. 117, sesto comma, Cost., dell'art. 118 Cost. e del
principio di leale collaborazione.
6.1. - I profili di illegittimita' evidenziati non verrebbero meno
anche qualora si volesse negare al d.P.C.m. 16 aprile 2008 la natura
di atto di indirizzo e coordinamento, sia che si trattasse di atto
amministrativo che di atto regolamentare, perche' si porrebbe in ogni
caso in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 117, sesto
comma, Cost. e dall'art. 118 Cost., i quali fissano, rispettivamente,
una ripartizione rigida della potesta' regolamentare e i parametri
costituzionali per la corretta allocazione/distribuzione delle
funzioni amministrative tra gli enti che «costituiscono» la
Repubblica.
Allo Stato la potesta' regolamentare spetta solo nella materia di
legislazione esclusiva statale; alle regioni spetta, invece «in ogni
altra materia». Poiche' l'oggetto della disciplina del decreto
impugnato e' riconducibile - almeno in parte - ad una materia
ricompresa nell'art. 117, comma quarto, Cost., e' altrettanto
innegabile che la potesta' di dettare norme a contenuto
regolamentare, in tale ambito disciplinare, deve essere riconosciuta
anche alla regione (si puo' citare la sentenza di questa Corte 27
ottobre 2003, n. 329, punto 4 del Considerato in diritto, per la
quale «deve escludersi la possibilita' per lo Stato di intervenire in
tale materia con atti normativi di rango sublegislativo, in
considerazione di quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, della
Costituzione»).
6.2. - Ne deriva la violazione, nel caso di specie, anche
dell'art. 118, primo comma, Cost. In proposito, l'art. 118, primo
comma Cost. stabilisce che «le funzioni amministrative sono
attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza».
La norma costituzionale non contiene un'attribuzione diretta di
funzioni amministrative ai diversi livelli territoriali di governo;
fissa semplicemente, criteri e principi per la ripartizione di tali
funzioni da parte dell'ente che risulti, di volta in volta, titolare
di una potesta' legislativa nella specifica materia. Di conseguenza,
l'art. 118, primo comma, costituisce necessario parametro di
legittimita' costituzionale di ogni intervento normativo finalizzato
ad allocare funzioni amministrative.
Tale parametro e' individuato nell'esigenza che sussistano
specifiche ragioni di esercizio unitario della funzione, puntualmente
motivate in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza, tali da giustificare nei singoli casi l'attrazione della
competenza ad un livello di governo superiore rispetto a quello «piu'
vicino» al cittadino (v. la sentenza di questa Corte 1° ottobre 2003,
n. 303, punto 16 del Considerato in diritto, secondo cui la
disciplina statale di dettaglio a carattere suppletivo deve essere
finalizzata «ad assicurare l'immediato svolgersi di funzioni
amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze
unitarie e che non possono essere esposte al rischio della
ineffettivita»).
Di qui il necessario rigore nel valutare ogni norma dalla quale
consegua l'attribuzione delle competenze al livello di governo «piu'
lontano» dal cittadino, ossia al livello statale.
Vi e' dunque un obbligo per il legislatore, particolarmente per
quello statale, di accompagnare qualunque scelta di allocazione di
funzioni amministrative ad un livello diverso da quello comunale, con
un'analisi ed una verifica sostanziale dell'effettiva rispondenza
della scelta (pur sempre discrezionale) ai parametri indicati dalla
norma costituzionale. Cio' implica che la norma che alloca le
funzioni dovra' anche enunciare le circostanze e le finalita' che
rendono legittima la scelta effettuata.
Anche se questa Corte volesse ritenere che lo Stato possa
autoattribuirsi funzioni amministrative nella materia in oggetto (a
prescindere dall'illegittimita' del riconoscimento di una sua
potesta' legislativa, denunciata nei paragrafi precedenti) senza
sottostare ad alcun vincolo formale di espressa indicazione dei
presupposti che ne motivano la scelta, il d.P.C.m. 16 aprile 2008
deve comunque ritenersi costituzionalmente illegittimo in quanto
lesivo dei limiti sostanziali che l'art. 118, primo comma, stabilisce
per la distribuzione delle competenze amministrative
nell'ordinamento.
6.3. - Anche qualora si volesse ritenere che lo Stato fosse
abilitato all'esercizio in via esclusiva della potesta' regolamentare
o all'autoattribuzione di una semplice potesta' amministrativa
(priva, si osservi, nel caso di specie, di qualunque base legislativa
anche solo formale), la innegabile incidenza della disciplina oggetto
del decreto impugnato in ambiti di sicura competenza regionale
avrebbe reso necessario il rispetto del principio di leale
collaborazione, che avrebbe imposto l'adozione dell'atto almeno a
seguito di una procedura finalizzata al conseguimento dell'intesa con
il sistema delle autonomie regionali.
Come si e' gia' posto in evidenza, non solo non e' stato neppure
avviato il tentativo di conseguire l'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, ma nessuna forma di coinvolgimento regionale e' stata
di fatto promossa, con la conseguenza che il decreto in questione
risulta il frutto di una unilaterale determinazione dello Stato, in
palese violazione di tutta la giurisprudenza di questa Corte che ha
piu' volte ribadito la necessita' di adeguate forme di partecipazione
e di collaborazione regionale ai processi decisionali statali
allorche' vengano in gioco situazioni di competenze reciprocamente
incidenti o interferenti (cfr., da ultimo, sentt. nn. 63, 94 e 168
del 2008).