LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza:
     sul  ricorso  n. 709/06,  depositato  il  14 marzo 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0282424/2005  T.  S.  Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dai  ricorrenti:
Ortolani  Alberto,  via  Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, difeso da:
avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50132
Firenze  - Bongioanni  Lucia,  via  Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze,
difesa  dall'avv.  Marco  Miccinesi,  avv.  F.  Pistolesi,  via  Pier
Capponi, 24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 710/06,  depositato  il  14 marzo 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0282436/2005  T.  S.  Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto dalla ricorrente:
Cinelli  Paola,  viale Alessandro Guidoni, 19 - 50127 Firenze, difesa
dall'avv.  Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 -
50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 711/06,  depositato  il  14 marzo 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0282430/2005  T.  S.  Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto dalla ricorrente:
Fiorilli  Maria  Rita,  viale Alessandro Guidoni, 33 - 50127 Firenze,
difesa da: avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi,
24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 712/06,  depositato  il  14 marzo 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0282433/2005,  Contr. Catastali, contro
Agenzia  Territorio  Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Stante
Antonio,  viale  Alessandro  Guidoni,  33 - 50127 Firenze, difeso da:
avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50132
Firenze;
     sul  ricorso  n. 713/06,  depositato  il  14 marzo 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0282440/2005  Contr.  Catastali, contro
Agenzia   Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dal  ricorrente
Chiarini  Lorenzo, via Federico Cammeo, 3 - 50127 Firenze, difeso da:
avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50132
Firenze;
     sul  ricorso  n. 714/06,  depositato  il  14 marzo 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0282428/2005  T.  S.  Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dal  ricorrente:
Camprincoli  Riccardo,  via  Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze, difeso
da:  avv.  Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 -
50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 715/06,  depositato  il  14 marzo 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0282426/2005  T.  S.  Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto dalla ricorrente:
Arenzi  Francesca,  via  De'  Morelli, 20 - 50124 Firenze, difeso da:
avv. Marco Miccinesi, avv. F. Pistolesi, via Pier Capponi, 24 - 50100
Firenze;
     sul  ricorso  n. 718/06,  depositato  il  15 marzo 2006, avverso
Notifica  di  classamento  n. FI0282438/2005 Contr. Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dai  ricorrenti:
Donnini  Elio,  via  Rossini,  15  -  59042  Carmignano Po, difeso da
Miccinesi  prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi,
24  -  50132  Firenze;  Brazzini  Irene, via Rossini, 15 - Carmignano
Po, difesa da: Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via
Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 719/06,  depositato  il  15 marzo 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0282425/2005  T.  S.  Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dal  ricorrente:
Immobiliare Novoli S.p.a., in persona del legale rapp.nte pro tempore
ing.  Epifanio Furnari, via di Novoli, 12 - 50127 Firenze, difeso da:
Miccinesi  prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi,
24  -  50132 Firenze; avverso Avviso di classamento n. FI0282427/2005
Contr.  Catastali,  contro  Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,
proposto  dal  ricorrente:  Immobiliare Novoli S.p.a., in persona del
leg.  rapp.nte pro tempore ing. Epifanio Furnari, via Di Novoli, 12 -
50127  Firenze,  difeso  da:  Miccinesi prof. Marco e Pistolesi prof.
Francesco,  via  Pier  Capponi, 24 - 50132 Firenze; avverso Avviso di
classamento   n. FI0282429/2005   Contr.  Catastali,  contro  Agenzia
Territorio  -  Ufficio  Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare
Novoli S.p.a., in persona del leg. rapp.nte pro tempore ing. Epifanio
Furnari,  via  Di  Novoli,  12  - 50127 Firenze, difeso da: Miccinesi
prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132
Firenze;  avverso  Avviso  di  classamento  n. FI0282434/2005  Contr.
Catastali,  contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal
ricorrente:  Immobiliare  Novoli S.p.a., in persona del leg. rapp.nte
pro tempore ing. Epifanio Furnari, via Di Novoli, 12 - 50127 Firenze,
difeso  da:  Miccinesi  prof.  Marco e Pistolesi prof. Francesco, via
Pier  Capponi,  24  -  50132  Firenze;  avverso Avviso di classamento
n. FI0282441/2005  Contr.  Catastali,  contro  Agenzia  Territorio  -
Ufficio  Firenze, proposto dal ricorrente: Immobiliare Novoli S.p.a.,
in  persona  del leg. rapp.nte pro tempore ing. Epifanio Furnari, via
Di  Novoli,  12  -  50127 Firenze, difeso da: Miccinesi prof. Marco e
Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 720/06,  depositato  il  15 marzo 2006, avverso
Notifica  di  classamento  n. FI0282435/2005 Contr. Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto dalla ricorrente:
Tricarico  Valeria,  viale  Alessandro  Guidoni,  29 - 50127 Firenze,
difesa  da:  Miccinesi  prof.  Marco e Pistolesi prof. Francesco, via
Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 721/06,  depositato  il  15 marzo 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0282421/2005  Contr.  Catastali, contro
Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dai ricorrenti: Monica
Renato,  via  della  Robbia, 10 - 50132 Firenze, difeso da: Miccinesi
prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132
Firenze;  Rovesti  Raffaella,  via  della Robbia, 10 - 50132 Firenze,
difesa  da:  Miccinesi  prof.  Marco e Pistolesi prof. Francesco, via
Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Monica Giovanni, via S. Giovanni in
Laterano,  238  -  00184  Roma,  difesa  da:  Miccinesi prof. Marco e
Pistolesi  prof.  Francesco,  via  Pier  Capponi, 24 - 50132 Firenze;
Monica  Barbara,  Costa  Dei  Magnoli, 30 - 50125 Firenze; difeso da:
Miccinesi  prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi,
24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 722/06,  depositato  il  15 marzo 2006, avverso
Notifica  di  classamento n. FI0280121/2005, Contr. Catastali, contro
Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente: Monica
Giovanni,  via  S. Giovanni in Laterano, 238 - 00184 Roma, difeso da:
Miccinesi  prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi,
24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 725/06,  depositato  il  15 marzo 2006, avverso
Notifica  di  classamento  n. FI0280122/05  Contr.  Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto dalla ricorrente:
Partenza  Elisabetta,  via Elbano Gasperi, 31 - 50131 Firenze, difesa
da:  Miccinesi  prof.  Marco  e  Pistolesi  prof. Francesco, via Pier
Capponi, 24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 726/06,  depositato  il  15 marzo 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0280123/2005  Contr.  Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dal  ricorrente:
Immobiliare  Novoli  S.p.a.  in  persona  del  legale  rapp.nte  ing.
Epifanio  Furnari,  via  Di  Novoli,  12  - 50127 Firenze, difeso da:
Miccinesi  prof. Marco e Pistolesi prof. Francesco, via Pier Capponi,
24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 727/06,  depositato  il  15 marzo 2006, avverso
Notifica  di  classamento  n. FI0282422/05  Contr.  Catastali, contro
Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dai ricorrenti: Monica
Renato,  via  della  Robbia,  10 - 50100 Firenze, difeso da Miccinesi
avv.  Marco  e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132
Firenze,  Rovesti  Raffaella,  via  della Robbia, 10 - 50132 Firenze,
difeso  da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier
Capponi,  24 - 50132 Firenze; Monica Barbara, Costa dei Magnoli, 30 -
50100  Firenze,  difesa  da:  Miccinesi  avv.  Marco e Pistolesi avv.
Francesco,  via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze; Monica Giovanni via
S.  Giovanni in Laterano, 238 - 00100 Roma, difesa da: Miccinesi avv.
Marco  e  Pistolesi  avv.  Francesco,  via  Pier  Capponi, 24 - 50132
Firenze;
     sul  ricorso  n. 1245/06,  depositato il 24 maggio 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0040967/2006  T.  S.  Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dal  ricorrente:
Immobiliare  Novoli  S.p.a.,  via  Pier  Capponi, 24 - 50132 Firenze,
difeso  da:  Miccinesi  Marco,  via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;
avverso  Avviso  di  classamento  n. FI0040969/2006  T. S. Catastali,
contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente:
Immobiliare  Novoli  S.p.a.,  via  Pier  Capponi, 24 - 50132 Firenze,
difeso  da  Miccinesi  Marco,  via  Pier  Capponi, 24 - 50132 Firenze
- avverso  Avviso  di  classamento n. FI0041001/2006 T. S. Catastali,
contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente:
Immobiliare  Novoli  S.p.a.,  via  Pier  Capponi, 24 - 50132 Firenze,
difeso  da:  Miccinesi  Marco,  via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;
avverso  Avviso  di  classamento  n. FI0041008/2006  T. S. Catastali,
contro Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dal ricorrente:
Immobiliare  Novoli  S.p.a.,  via  Pier  Capponi, 24 - 50132 Firenze,
difeso da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 1246/06,  depositato il 24 maggio 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0041014/2006  Contr.  Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dai  ricorrenti:
Donnini  Elio,  via  Pier  Capponi,  24  -  50132 Firenze, difeso da:
Miccinesi  Marco,  via  Pier  Capponi,  24  - 50132 Firenze; Brazzini
Irene,  via Pier Capponi - 50132 Firenze, difesa da: Miccinesi Marco,
via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 1247/06,  depositato il 24 maggio 2006, avverso
Avviso  di  classamento  n. FI0041023/2006,  Contr. Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dal  ricorrente:
Radicati  Luca,  via  Cammeo, 3 - 50100 Firenze, difeso da: Miccinesi
Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;
   sul  ricorso  n. 1248/06,  depositato  il  24 maggio 2006, avverso
Avviso  di  classamento,  n. FI0040951/2006  Contr. Catastali, contro
Agenzia Territorio - Ufficio Firenze, proposto dai ricorrenti: Monica
Renato,  via  della  Robbia  10  - 50132 Firenze, difeso da Miccinesi
Marco,  via  Pier  Capponi, 24 - 50132 Firenze; Rovesti Raffaella via
della  Robbia,  10  -  50132 Firenze, difesa da: Miccinesi Marco, via
Pier  Capponi,  24 - 50132 Firenze; Monica Barbara Costa Dei Magnoli,
30  - 50125 Firenze, difesa da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24
-  50132 Firenze; Monica Giovanni, via S. Giovanni in Laterano, 238 -
00184  Roma, difesa da: Miccinesi Marco, via Pier Capponi, 24 - 50132
Firenze;
     sul  ricorso  n. 1255/06,  depositato il 25 maggio 2006, avverso
Avviso  di  classamento,  n. FI0040964/2006  Contr. Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dal  ricorrente:
Montelatici Mario, via Carlo Alfieri Di Sostegno, 12 - 50127 Firenze,
difeso  da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier
Capponi, 24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 1256/06,  depositato il 25 maggio 2006, avverso
Avviso  di  classamento,  n. FI0040977/2006, Contr. Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto dalla ricorrente:
Fiorilli  Maria  Rita,  viale Guidoni, 33 - 50127 Firenze, difesa da:
Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24
- 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 1257/06,  depositato il 25 maggio 2006, avverso
Avviso  di  classamento,  n. FI0040961/2006, Contr. Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dai  ricorrenti:
Ortolani  Alberto, via Carlo Alfieri Di Sostegno, 10 - 50127 Firenze,
difeso  da: Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier
Capponi,  24  - 50132 Firenze; Bongioanni Lucia, via Carlo Alfieri Di
Sostegno,  10 -  50127  Firenze,  difesa  da:  Miccinesi avv. Marco e
Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24 - 50132 Firenze;
     sul  ricorso  n. 1258/06,  depositato il 25 maggio 2006, avverso
Avviso  di  classa  mento, n. FI0041015/2006 Contr. Catastali, contro
Agenzia  Territorio  -  Ufficio  Firenze,  proposto  dal  ricorrente:
Chiarini  Lorenzo, via Federico Cammeo, 3 - 50127 Firenze, difeso da:
Miccinesi avv. Marco e Pistolesi avv. Francesco, via Pier Capponi, 24
- 50132 Firenze;
     Trattasi  dei  ricorsi  della  Immobiliare  Novoli S.p.a., della
sig.ra  Elisabetta  Partenza,  dell'ing.  Renato Monica, della sig.ra
Raffaella  Rovesti,  della  sig.ra  Barbara Monica, del sig. Giovanni
Monica,  del sig. Elio Donnini, della sig.ra Irene Brazzini, del sig.
Antonio  Stante,  del  sig.  Alberto  Ortolani,  della  sig.ra  Lucia
Bongiovanni,  della  sig.ra  Valeria  Tricarico,  del  sig.  Riccardo
Camprincoli,  della  sig.ra Paola Cinelli, del sig. Lorenzo Chiarini,
della  sig.ra Francesca Arenzi, della sig.ra Maria Rita Fiorilli, del
sig.   Luca   Radicati  e  del  sig.  Mario  Montelatici,  avverso  i
provvedimenti   di   classamento  e  di  attribuzione  della  rendita
catastale  dell'Agenzia  del  Territorio  -  Ufficio  provinciale  di
Firenze,.
   I ricorrenti chiedono che la Commissione Tributaria Provinciale di
Firenze,  voglia accertare e dichiarare l'illegittimita' degli avvisi
di  classamento  impugnati,  con  dichiarazione  di  validita'  delle
procedure DOGFA del 28 dicembre 2004.
   L'Agenzia   del  Territorio  -  Ufficio  Provinciale  di  Firenze,
costituito in giudizio con comparsa 19 luglio 2007 chiede dichiararsi
l'inammissibilita'   dei   ricorsi   per  mancata  allegazione  delle
planimetrie  delle  unita' immobiliari in contestazione, per mancanza
dei  requisiti  essenziali  di cui all'art. 74 del d.P.R. 1° dicembre
1949,  n. 1142  e  dell'art.  18,  comma 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992 n. 546, chiede comunque il rigetto, nel merito di tutti
i ricorso.
   La  Commissione  Tributaria  Provinciale di Firenze, esaminati gli
atti del giudizio, sentite le parti in pubblica udienza, ritenuto che
non  esistendo  alcun termine perentorio che l'Agenzia del Territorio
sia    tenuta   a   rispettare,   il   contribuente   si   troverebbe
indefinitamente  esposto  all'azione  accertatrice, con la violazione
dei  principi  di  eguaglianza  e ragionevolezza, sanciti dall'art. 3
Cost.,  nonche'  del diritto di difesa del destinatario delle pretese
erariali,  tutelato  dall'art.  24  Cost.  e che un simile assetto si
porrebbe  altresi'  in  antitesi  con  il  canone  del buon andamento
dell'attivita' amministrativa, espresso dall'art. 97 Cost.
   Tenuto  conto  che  sul  punto e' stata chiamata a pronunciarsi la
Corte   costituzionale  dalla  Commissione  Tributaria  Regionale  di
Bologna,  la  quale, con ordinanza n. 16 del 4 luglio 2006 (allegata,
doc.  2),  ha dichiarato rilevante e' non manifestamente infondata la
questione  di  legittimita' costituzionale «dell'art. 1, comma 3, del
d.m.  19  aprile  1994,  n. 701 nella parte in cui, non prevedendo un
termine  a  pena di decadenza, espone indefinitamente il contribuente
all'azione dell'Amministrazione finanziaria».
   In  considerazione  di  quanto  sopra, per i motivi che seguono la
Commissione  tributaria  provinciale di Firenze, ai sensi dell'art.23
della  Legge n. 87/1953 dispone la rimessione degli atti dell'attuale
giudizio  alla  Corte  costituzionale,  trattandosi  di questione non
manifestamente  infondata  e  rilevante  ai  fini  della decisione di
questa  causa,  affinche' giudichi circa la legittimita' dell'art. l,
comma  3 del d.m. n. 701/1994 al cospetto dei principi costituzionali
sopra enunciati.
   Deve   rimettersi   alla  Corte  costituzionale  la  questione  di
legittimita'  costituzionale relativa agli artt. l, comma 3, del d.m.
19  aprile  1994,  n. 701  e  74 della legge 21 novembre 2000, n. 342
sollevata  con  riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,
nella parte in cui, non prevedendo un termine a pena di decadenza per
la    rettifica    del   classamento   catastale   proposto,   espone
indefinitamente   il   contribuente  all'azione  dell'amministrazione
finanziaria.
   Premesso  in  fatto  -  Il  presente  giudizio  trae origine dalla
rettifica effettuata dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale
di  Firenze,  delle  rendite  catastali di unita' immobiliare facenti
capo alle proprieta' indicate in premessa.
   La   questione   di   legittimita'   costituzionale  sulla  natura
perentoria  del  termine di rettifica della rendita catastale: l'art.
1,  comma  3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 e l'art. 74 della legge
21  novembre  2000,  n. 342 sono in contrasto con gli artt. 3, 24, 97
della  Costituzione,  nella  parte in cui non prevedendo un termine a
pena  di  decadenza espone indefinitamente il contribuente all'azione
dell'Amministrazione finanziaria.
   L'art.  1,  comma  3,  del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 dispone che
«Tale  rendita  rimane negli atti catastali come ''rendita proposta''
fino  a  quando  l'ufficio  non  provvede  con  mezzi di accertamento
informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici
mesi  dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma
1,  alla  determinazione  della  rendita catastale definitiva. Per il
primo   biennio  di  applicazione  delle  suddette  disposizioni,  il
predetto  termine  e'  fissato  in ventiquattro mesi, a partire dalla
data fissata dal provvedimento indicato al comma 1».
   A  sua  volta  l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000 dispone
che  «A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attribuitivi
o modificativi delle rendite catastali per terreni e. fabbricati sono
efficaci   solo   a   decorrere  dalla  loro  notificazione,  a  cura
dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della
partita».
   In difetto di un'espressa previsione normativa vi e' incertezza se
il  termine  indicato  dalla  norma  di  cui  sopra sia ordinatorio o
perentorio.
   Qualora  dovesse  essere  interpretato  nel senso di non assegnare
alcun   termine   perentorio   all'Amministrazione   finanziaria,  ne
discenderebbe   un  contrasto  con  il  principio  costituzionale  di
uguaglianza,  diritto  della  difesa,  e  del  buon  andamento  della
pubblica amministrazione.
   Il  contribuente,  infatti,  si troverebbe indefinitamente esposto
all'azione accertatrice dell'Agenzia del territorio.
   La  questione  e'  assolutamente  rilevante  nel presente giudizio
atteso  che  la  Notifica  della  rettifica  del valore della rendita
catastale  e'  intervenuto  oltre  il termine di dodici mesi per come
sopra esposto.